Articolo 4 della Legge 21 dicembre 1972, n. 819
Articolo 3
Versione
13 gennaio 1973
Art. 4.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante, in ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973, a lire 780 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad a lire 200.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si provvede: per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con riduzione, rispettivamente per lire 350 milioni e per lire 430 milioni, degli stanziamenti dei capitoli 101 e 108 dei relativi stati di previsione della spesa per gli anni finanziari 1972 e 1973 e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici con le somme iscritte nel capitolo 120 degli stati di previsione della spesa dell'Azienda stessa per gli anni medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 13 gennaio 1973