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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 08/05/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 714/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Maria Rosa
Palladino ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado, iscritta al numero 714 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 riservata in decisione, ai sensi dell'art. 190 cpc senza concessione dei termini, all'udienza cartolare del 7 marzo 2025 e vertente
T R A
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2
Veronica Judith Orsini presso il cui studio in Campobasso alla Via Mazzini n. 65 hanno eletto domicilio
OPPONENTI
Contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t. per CP_1 P.IVA_1
l'Italia, procuratrice di rappresentata e difesa congiuntamente Controparte_2
e disgiuntamente dall'avv. Alessandro Barbaro e dall'avv. Andrea Aloi, elettivamente domiciliata in Larino alla Via Molise n. 4 presso e nello studio dell'avv. Eduardo
Stinziani
OPPOSTA oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo .
1 Conclusioni: come da note ex art. 127 ter cpc ritualmente depositate.
Motivi della decisione
Con atto di citazione e proponevano Parte_1 Parte_2
tempestivamente opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n.
163/22 emesso in data 14/05/2022 dal Tribunale di Larino, in forza del quale essi opponenti era stati condannati in solido a pagare in favore della CP_1
(procuratrice della cessionaria la somma di complessivi Euro Controparte_2
26.230,51 oltre spese ed interessi, per il mancato rimborso, da pagare con n.120 rate mensili, del finanziamento da loro ottenuto con contratto n. 4013898 in data
12.05.2017 e concesso dalla CP_3
Gli opponenti hanno contestato la pretesa, eccependo essenzialmente: la carenza dei requisiti di cui all'art. 633 cpc;
la carenza di legittimazione attiva in capo alla creditrice (cessionaria); la nullità del piano di ammortamento “alla francese” applicato al contratto intercorso tra le parti per indeterminatezza del tasso e mancata indicazione del regime finanziario applicato. Pertanto ha chiesto la revoca del D.I. opposto e la rideterminazione del tasso di interesse.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata si costituiva la
[...]
la quale, contestando le avverse doglianze, instava quindi per il rigetto CP_1 dell'opposizione e la conferma del decreto di cui chiedeva concedersi la provvisoria esecutività.
La causa originariamente assegnata al Giudice Dott.ssa Giuliana Bartolomei, dopo la concessione della provvisoria esecutività del D.I. opposto, è stata istruita sulla scorta della sola documentazione in atti con rigetto della richiesta di ctu tecnico-contabile, indi è pervenuta a questo giudice onorario per la sola fase decisoria.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'opposizione non meriti accoglimento.
Preliminarmente osserva il Tribunale che gli opponenti hanno, di fatto, limitato la propria domanda ad un unico motivo di opposizione ovvero quello relativo alla mancata indicazione del regime finanziario applicato al piano di ammortamento “alla francese” prescelto. Invero gli stessi non hanno reiterato tutte le eccezioni formulate ed motivi di opposizione nella comparsa conclusionale e nelle note di precisazione
2 delle conclusioni “attesi gli orientamenti giurisprudenziali affermatisi in costanza di opposizione” (vedi comparsa conclusionale opponenti pagina 4).
Ciò posto, rilevato che non è controversa la sottoscrizione del contratto di finanziamento innanzi citato, osserva il giudicante che la misura degli interessi è disciplinata in modo puntuale ed analitico nel contratto stesso, donde la sicura determinabilità dell'oggetto della relativa pattuizione.
Come noto il metodo di ammortamento c.d. “alla francese” si caratterizza per la modalità di rimborso del capitale secondo quote crescenti inglobate insieme agli interessi nelle singole rate. Tale metodo di calcolo non produce alcun anatocismo, poiché gli interessi sono computati per ciascuna mensilità sull'importo del capitale residuo, ed è pienamente conforme, perciò, alla regola stabilita dall'art. 1194 c. c., che prevede il pagamento degli interessi prima del capitale.
Infatti il metodo di calcolo utilizzato, ossia dell'interesse composto, va inteso nel senso che la rata è composta da quota capitale e quota interessi, e non nel senso che gli interessi si calcolano sugli interessi.
Tanto perché l'utilizzo della formula di capitalizzazione composta, per la determinazione delle rate periodiche, non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi che viene calcolata sul debito residuo e quindi sul solo capitale. Con la conseguenza che non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito per iscritto e quello eventualmente effettivo.
E' pur vero che nell'ammortamento alla francese l'ammontare degli interessi è maggiore rispetto all'ammortamento all'italiana ma questo deriva dal fatto che il capitale viene rimborsato più lentamente a fronte di una rata che viene mantenuta costante nel tempo con evidente vantaggio per il debitore che in tal modo non è soggetto ad incertezze o ad importi che oscillano nel tempo (Cass. SS.UU. sent.
15130/2024 , Corte di Appello di Campobasso sentenza n. 309 dell'11.12.2024).
Non è condivisibile la doglianza degli opponenti relativa alla omessa indicazione del regime finanziario applicato e del criterio di calcolo degli interessi. Al contrario dalla lettura del contratto di mutuo del 12.5.2017 sottoscritto dalle parti per la somma complessiva di € 26.000,00, rimborsabile in 120 rate mensili costanti dell'importo di
3 € 322,36 cadauna, risulta espressamente che gli interessi erano stati convenuti al tasso dell' 8,500 % nominale annuo. La circostanza che il tasso di interesse pattuito dalle parti risulta espressamente specificato ed indicato e che si tratta di rate costanti, esclude inequivocabilmente la possibilità per il mutuante di variazioni “a sorpresa” dei tassi di interesse in danno dei mutuatari.
Giova inoltre evidenziare che gli opponenti non hanno nemmeno indicato una diversa metodologia di calcolo da contrapporre al criterio contrattuale prescelto dalle parti, tale da far ritenere errato quello adottato.
Per tale ragione risulta meramente esplorativa la richiesta della CTU, reiterata in comparsa conclusionale. Inoltre non pertinente al caso in esame è il richiamo, fatto dagli opponenti a sostegno della reiterata richiesta, alla Ordinanza n. 3717 del 2019 della Suprema Corte in quanto quest'ultima ha riguardato fattispecie diversa, relativa nello specifico ad una richiesta di risarcimento del danno derivante da emotrasfusioni.
Sicchè alla luce di quanto sopra evidenziato e rilevato, l'opposizione dev'essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, avendo gli opponenti solo in comparsa conclusionale rinunciato a parte dei motivi di opposizione, e vengono liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. 147/2022 (scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00- valori medi- Riduzione del 30 % per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto ex art. 4, comma 4).
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Larino, definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta da e avverso il Decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo n. 163/22 emesso dal Tribunale di Larino il 14.5.2022 in favore di
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t. , rigettata ogni diversa istanza, CP_1
così dispone:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
163/22 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
4 - Condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in complessivi € 2.377,90 per compensi professionali oltre iva e cap come per legge e rimborso forfetario nella misura del 15%.
Così deciso in Larino, addì 6 maggio 2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Maria Rosa Palladino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Maria Rosa
Palladino ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado, iscritta al numero 714 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 riservata in decisione, ai sensi dell'art. 190 cpc senza concessione dei termini, all'udienza cartolare del 7 marzo 2025 e vertente
T R A
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2
Veronica Judith Orsini presso il cui studio in Campobasso alla Via Mazzini n. 65 hanno eletto domicilio
OPPONENTI
Contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t. per CP_1 P.IVA_1
l'Italia, procuratrice di rappresentata e difesa congiuntamente Controparte_2
e disgiuntamente dall'avv. Alessandro Barbaro e dall'avv. Andrea Aloi, elettivamente domiciliata in Larino alla Via Molise n. 4 presso e nello studio dell'avv. Eduardo
Stinziani
OPPOSTA oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo .
1 Conclusioni: come da note ex art. 127 ter cpc ritualmente depositate.
Motivi della decisione
Con atto di citazione e proponevano Parte_1 Parte_2
tempestivamente opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n.
163/22 emesso in data 14/05/2022 dal Tribunale di Larino, in forza del quale essi opponenti era stati condannati in solido a pagare in favore della CP_1
(procuratrice della cessionaria la somma di complessivi Euro Controparte_2
26.230,51 oltre spese ed interessi, per il mancato rimborso, da pagare con n.120 rate mensili, del finanziamento da loro ottenuto con contratto n. 4013898 in data
12.05.2017 e concesso dalla CP_3
Gli opponenti hanno contestato la pretesa, eccependo essenzialmente: la carenza dei requisiti di cui all'art. 633 cpc;
la carenza di legittimazione attiva in capo alla creditrice (cessionaria); la nullità del piano di ammortamento “alla francese” applicato al contratto intercorso tra le parti per indeterminatezza del tasso e mancata indicazione del regime finanziario applicato. Pertanto ha chiesto la revoca del D.I. opposto e la rideterminazione del tasso di interesse.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata si costituiva la
[...]
la quale, contestando le avverse doglianze, instava quindi per il rigetto CP_1 dell'opposizione e la conferma del decreto di cui chiedeva concedersi la provvisoria esecutività.
La causa originariamente assegnata al Giudice Dott.ssa Giuliana Bartolomei, dopo la concessione della provvisoria esecutività del D.I. opposto, è stata istruita sulla scorta della sola documentazione in atti con rigetto della richiesta di ctu tecnico-contabile, indi è pervenuta a questo giudice onorario per la sola fase decisoria.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'opposizione non meriti accoglimento.
Preliminarmente osserva il Tribunale che gli opponenti hanno, di fatto, limitato la propria domanda ad un unico motivo di opposizione ovvero quello relativo alla mancata indicazione del regime finanziario applicato al piano di ammortamento “alla francese” prescelto. Invero gli stessi non hanno reiterato tutte le eccezioni formulate ed motivi di opposizione nella comparsa conclusionale e nelle note di precisazione
2 delle conclusioni “attesi gli orientamenti giurisprudenziali affermatisi in costanza di opposizione” (vedi comparsa conclusionale opponenti pagina 4).
Ciò posto, rilevato che non è controversa la sottoscrizione del contratto di finanziamento innanzi citato, osserva il giudicante che la misura degli interessi è disciplinata in modo puntuale ed analitico nel contratto stesso, donde la sicura determinabilità dell'oggetto della relativa pattuizione.
Come noto il metodo di ammortamento c.d. “alla francese” si caratterizza per la modalità di rimborso del capitale secondo quote crescenti inglobate insieme agli interessi nelle singole rate. Tale metodo di calcolo non produce alcun anatocismo, poiché gli interessi sono computati per ciascuna mensilità sull'importo del capitale residuo, ed è pienamente conforme, perciò, alla regola stabilita dall'art. 1194 c. c., che prevede il pagamento degli interessi prima del capitale.
Infatti il metodo di calcolo utilizzato, ossia dell'interesse composto, va inteso nel senso che la rata è composta da quota capitale e quota interessi, e non nel senso che gli interessi si calcolano sugli interessi.
Tanto perché l'utilizzo della formula di capitalizzazione composta, per la determinazione delle rate periodiche, non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi che viene calcolata sul debito residuo e quindi sul solo capitale. Con la conseguenza che non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito per iscritto e quello eventualmente effettivo.
E' pur vero che nell'ammortamento alla francese l'ammontare degli interessi è maggiore rispetto all'ammortamento all'italiana ma questo deriva dal fatto che il capitale viene rimborsato più lentamente a fronte di una rata che viene mantenuta costante nel tempo con evidente vantaggio per il debitore che in tal modo non è soggetto ad incertezze o ad importi che oscillano nel tempo (Cass. SS.UU. sent.
15130/2024 , Corte di Appello di Campobasso sentenza n. 309 dell'11.12.2024).
Non è condivisibile la doglianza degli opponenti relativa alla omessa indicazione del regime finanziario applicato e del criterio di calcolo degli interessi. Al contrario dalla lettura del contratto di mutuo del 12.5.2017 sottoscritto dalle parti per la somma complessiva di € 26.000,00, rimborsabile in 120 rate mensili costanti dell'importo di
3 € 322,36 cadauna, risulta espressamente che gli interessi erano stati convenuti al tasso dell' 8,500 % nominale annuo. La circostanza che il tasso di interesse pattuito dalle parti risulta espressamente specificato ed indicato e che si tratta di rate costanti, esclude inequivocabilmente la possibilità per il mutuante di variazioni “a sorpresa” dei tassi di interesse in danno dei mutuatari.
Giova inoltre evidenziare che gli opponenti non hanno nemmeno indicato una diversa metodologia di calcolo da contrapporre al criterio contrattuale prescelto dalle parti, tale da far ritenere errato quello adottato.
Per tale ragione risulta meramente esplorativa la richiesta della CTU, reiterata in comparsa conclusionale. Inoltre non pertinente al caso in esame è il richiamo, fatto dagli opponenti a sostegno della reiterata richiesta, alla Ordinanza n. 3717 del 2019 della Suprema Corte in quanto quest'ultima ha riguardato fattispecie diversa, relativa nello specifico ad una richiesta di risarcimento del danno derivante da emotrasfusioni.
Sicchè alla luce di quanto sopra evidenziato e rilevato, l'opposizione dev'essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, avendo gli opponenti solo in comparsa conclusionale rinunciato a parte dei motivi di opposizione, e vengono liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. 147/2022 (scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00- valori medi- Riduzione del 30 % per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto ex art. 4, comma 4).
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Larino, definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta da e avverso il Decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo n. 163/22 emesso dal Tribunale di Larino il 14.5.2022 in favore di
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t. , rigettata ogni diversa istanza, CP_1
così dispone:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
163/22 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
4 - Condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in complessivi € 2.377,90 per compensi professionali oltre iva e cap come per legge e rimborso forfetario nella misura del 15%.
Così deciso in Larino, addì 6 maggio 2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Maria Rosa Palladino
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