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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/10/2025, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 09.10.2025, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 647/2022 R.g. Lavoro avente ad oggetto: differenze retributive
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Panico e dall'avv. Rosa Gaglione ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente contro
p. iva ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Manna ed elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Amato ed elettivamente domiciliato in atti
Terzo chiamato in causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 04.02.2022, la parte ricorrente ha esposto di aver lavorato alle dipendenze della resistente sino al 16.08.2021; di aver lavorato nei mesi di novembre e fino a metà dicembre 2018 senza regolare contratto presso il punto vendita sito in Acerra e Pt_2 successivamente sino al dicembre 2018 presso il punto vendita “Il Punto” sempre sito in Acerra;
di essere stata assoggettata alle direttive dei sig.ri e di essere stata Parte_3 Pt_4
Pag. 1 di 5 formalmente assunta in data 12.01.2019 con contratto di lavoro part-time, 18 ore settimanali ed inquadramento nel livello V del ccnl Commercio, con scadenza l'11.03.2019 e successivamente prorogato sino all'11.04.2019; di aver prestato attività lavorativa “a nero” dal 12.04.2019 al 17.05.2019 per poi essere nuovamente assunta in data 18.05.2019 con contratto a tempo indeterminato part-time; di aver rassegnato in data 16.08.2021 le dimissioni per giusta causa per il mancato pagamento delle differenze retributive da gennaio 2019, per lo svolgimento di mansioni superiori e di attività lavorativa
“a nero” nonché per mancata regolarizzazione della posizione contributiva;
di aver di fatto sempre lavorato osservando un orario di lavoro full-time; di aver prestato attività lavorativa nei giorni destinati al riposo;
di non aver goduto di ferie, di riposi e del periodo di preavviso;
di non aver ottenuto alla cessazione del rapporto di lavoro il pagamento delle differenze retributive a titolo di TFR per l'attività lavorativa svolta a tempo pieno.
Ha concluso chiedendo di: «Accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato full time, continuativo e ininterrotto, da novembre 2018 al 16/08/2021; accertare e dichiarare la riconducibilità delle mansioni svolte dalla ricorrente nel CCNL terziario conf commercio alle dipendenze della resistente, anche in considerazione dell'attività prestata dalla ricorrente, secondo i tempi e le modalità esposte nella parte in premessa del presente atto;
condannare “La nuova ” alla regolarizzazione retributiva e contributiva del rapporto CP_1 intercorso nel periodo novembre-dicembre 2018 e dal 12/04/2019 al 17/05/2019; condannare “La nuova CP_1
”, al pagamento delle somme maturate a titolo di differenze retributive così come dai conteggi allegati formano parte
[...] integrante del presente scritto per la complessiva somma pari ad € 48.997,73; ovvero nella maggiore o minore somma che
Codesto Tribunale riterrà dovuta, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali». Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari ed attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, la parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso contestando lo svolgimento di attività lavorativa “a nero” nonché oltre l'orario part-time contrattualmente pattuito. Ha dedotto, altresì, di aver pagato il TFR per il periodo di formale inquadramento e ha contestato i conteggi allegati al ricorso. In via preliminare, ha eccepito l'intervenuto giudicato sulla domanda proposta in quanto parte ricorrente ha già ottenuto in via monitoria il pagamento delle somme reclamate nonché l'abusivo frazionamento del credito.
All'udienza del 12.10.2023 è stato ordinato alla parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio CP_ nei confronti dell' quale litisconsorte necessario, con riferimento alla domanda di condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi (Cass., nr. 8956/2020).
L' si è costituito in giudizio in data 08.01.2024 chiedendo, per il caso di accertamento (e nei CP_2 limiti di tale accertamento) del rapporto di lavoro regolare e/o del diritto a differenze retributive, di accogliere la connessa domanda, anch'essa avanzata dal ricorrente, di pagamento all' nei limiti CP_2 della prescrizione, dei conseguenti contributi previdenziali con vittoria di spese.
Pag. 2 di 5 Fallito il tentativo di conciliazione, letti gli atti, ritenuta inammissibile la prova articolata dalla parte ricorrente in quanto vertente su circostanze genericamente dedotte, la causa è decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante deposito della sentenza con esposizione delle ragioni di fatto e di diritto nel fascicolo telematico.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di giudicato sollevata dalla parte resistente, che ha dedotto che le ragioni di fatto e di diritto fatte valere nel presente giudizio sono già state oggetto di giudizio dinanzi all'intestato Tribunale in sede monitoria.
Vale rammentare che il principio del "ne bis in idem" preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito. Detto principio, posto dall'art. 39 cod. proc. civ., e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda, e determina l'improcedibilità del processo che nasce dall'indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta (Cass. 15341 del 2005).
In sede di giudizio monitorio nr. 10046/2021 R.g. la parte ricorrente ha chiesto la condanna della resistente al pagamento delle retribuzioni risultanti dalle buste paga, avendo dedotto il parziale inadempimento in tal senso del datore di lavoro. In altri termini, ha chiesto il pagamento della differenza aritmetica tra quanto risultava nei cedolini consegnati ed i bonifici ordinati (cfr. ricorso monitorio, all. prod. tel. conv).
Posto che il decreto ingiuntivo è un provvedimento idoneo a costituire titolo esecutivo, laddove non sia oggetto di opposizione, l'eccezione sollevata dalla parte resistente non può trovare accoglimento atteso che l'oggetto del presente giudizio, seppur origina dal medesimo rapporto di lavoro, è differente, sia per causa petendi che petitum (rectius, accertamento delle somme dovute per lo svolgimento di attività lavorativa oltre l'orario contrattualmente stabilito nonché accertamento di un rapporto di lavoro subordinato per i periodi “a nero” per l'importo di € 48.997,97), a quello deciso nel citato giudizio monitorio.
Il Tribunale ritiene, inoltre, che alcuna condotta di abusivo frazionamento del credito può essere addebitata alla parte ricorrente. Invero, l'istante non ha richiesto contestualmente entrambe le tipologie di crediti atteso che l'elemento costitutivo del diritto alle differenze retributive per il maggior lavoro prestato e/o per il lavoro domenicale e festivo è l'aver, effettivamente, osservato un orario lavorativo superiore a quello risultante dal formale inquadramento ed anche nelle giornate domenicali e/o festive con specifico onere probatorio a carico del lavoratore, dacché può ritenersi assolutamente giustificata la richiesta della ricorrente di decreto ingiuntivo relativo ai soli crediti di cui sia stata in grado di fornire la prova scritta (nel caso di specie, le buste paga).
Pag. 3 di 5 Passando ora ad esaminare il merito, occorre premettere sul piano propriamente processuale, che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere l'accertamento del rapporto di lavoro ed il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata. Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
La domanda non può trovare accoglimento.
Nel caso di specie non vi è alcun dubbio sulla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 12.01.2019 sino all'11.04.2019 per 16 ore settimanali e dal 18.05.2019 al
16.09.2021 per 18 ore settimanali in virtù di contratto a tempo indeterminato.
È altresì pacifico che il rapporto è cessato a seguito di dimissioni rassegnate per giusta causa.
La domanda di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo da novembre/dicembre 2018 sino all'11.01.2019 e dal 12.04.2019 al 17.05.2019 non può trovare accoglimento atteso che il mancato assolvimento dell'onere di specifica allegazione (prima ancora che di prova) dei fatti costitutivi del diritto azionato – stante la specifica contestazione della convenuta in merito alla sussistenza del dedotto rapporto di lavoro di natura subordinata– impone una pronuncia di rigetto per infondatezza in fatto della domanda giudiziale.
Manca l'allegazione degli elementi di cui all'art. 2094 c.c., nonché obbligo di osservanza di precisi ed eterodeterminati orari di lavoro.
Quanto ai periodi di formale inquadramento, va rilevato come le domande afferenti al riconoscimento di differenze retributive per lo svolgimento di attività lavorativa oltre l'orario contrattualmente stabilito, per i giorni di riposo non goduti e per ferie e festività non godute non possono essere accolte: nell'atto introduttivo l'allegazione circa l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente è del tutto generica omettendo di specificare l'articolazione giornaliera dell'orario osservato
(“lunedì 5 ore, martedì ore 6,30, mercoledì al sabato ore 11, domenica ore 7”); con riferimento giorni di riposo, alle ferie e festività non godute, poi, nell'atto introduttivo non risulta effettuata alcuna allegazione volta a precisare in quali giorni avrebbe avuto diritto al riposo, in quali giorni festivi sia stata resa la prestazione lavorativa e in che periodo non abbia goduto delle ferie.
Non può trovare accoglimento neppure la domanda di condanna della società al pagamento dell'indennità di mancato preavviso atteso che non è stata offerta la prova della giusta causa delle dimissioni (mancato pagamento delle ore lavorate oltre l'orario contrattuale e svolgimento di lavoro senza regolare contratto). Si aggiunga, inoltre, che parte ricorrente ha dedotto, quale ulteriore giusta
Pag. 4 di 5 causa delle dimissioni, lo svolgimento di mansioni superiori e, tuttavia, alcuna domanda in tal senso è stata proposta nel presente giudizio.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Sono determinate ex DM 55/2014 ss.mm.ii., tenuto conto dei parametri minimi attesa la non complessità delle questioni giuridiche esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, sezione lavoro e previdenza, nella persona del giudice dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1.314,00 oltre iva e cpa nonché rimborso come per legge.
SI COMUNICHI.
Nola, 09.10.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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