TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/02/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 13 febbraio 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2470/2020 R.G. e vertente
fra
, nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Murano ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Rionero in Vulture, alla via
Galliano Pal. giusta mandato in atti;
Parte_2
RICORRENTE
e
(P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Amendola ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Torre del Greco, alla via
Lecco de Guevara n. 1, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 29.09.2020 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di essere invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 76%, riconosciuta dalla sentenza n. 709/2013 del Tribunale di Potenza;
che veniva assunta con contratto di tirocinio per aiuto cuoco del 18/03/2019 dalla società convenuta fino al 17/09/2019, con la previsione di una indennità di partecipazione mensile pari a € 500,00; che, con lettera datata 31/12/2019, la società datoriale comunicava che, essendo terminata in data 22/09/2019 la gestione del servizio mensa presso il C.R.O.B. per la perdita dell'appalto,
l'attività lavorativa della ricorrente non poteva più essere proficuamente utilizzata, né poteva essere altrimenti impiegata, per cui interrompeva il rapporto di lavoro per licenziamento a far data dal 31/12/2019; che l'orario di lavoro della ricorrente previsto dal contratto di tirocinio era di 36 ore settimanali, ma in realtà, contrariamente a quanto previsto dal predetto contratto simulato, si occupava del lavaggio padelle, pentole ed accessori, pulizie del locale sia presso il centro cottura Scuola Materna di Barile che al C.R.O.B. (sala mensa), smantellamento dei carrelli utilizzati per il trasporto dei pasti (pulizia dei carrelli
e sistemazione dei pasti), chiusura piatti e solo in rare occasioni era adibita in cucina per la preparazione dei pasti;
che tali mansioni erano inadeguate rispetto alla condizione fisica di invalida civile;
che tali mansioni venivano espletate dal lunedì al venerdì in orari variabili fra le ore 08,00 e le 20,00, per un totale di 5 o
6 ore al giorno, pari a 32 ore settimanali, mentre il sabato e la domenica espletava la sua attività lavorativa per 2 ore al giorno presso la mensa di Barile per il lavaggio delle pentole;
che il totale settimanale della prestazione lavorativa corrispondeva a 36 ore settimanali;
che la diversità di mansioni espletate veniva dalla ricorrente segnalata con mail inviata in data 20/05/2019 alla società datoriale, rimasta senza riscontro;
che parte datoriale non rispettava il contratto di tirocinio, che prevedeva che la ricorrente esercitasse mansioni di aiuto cuoco;
che la ricorrente non svolgeva il suo ruolo da stagista all'interno dell'azienda, ma operava come un normale lavoratore, non ricevendo alcuna formazione e, quindi, senza alcun contratto di lavoro subordinato, con violazione di tutte le norme di settore vigenti;
che, per tutto il lavoro svolto, non percepiva regolarmente
2 l'indennità di partecipazione mensile, se non con ritardo, anche se, come emerso dagli accertamenti espletati dall'ITL di Potenza, andava applicato il CCNL di categoria, con conseguente emissione di buste paga parametrate alla quantità e qualità del lavoro svolto e commisurate al CCNL vigente;
che, per tali ragioni, con nota del 21/08/2019, trasmessa a mezzo PEC in pari data alla resistente e per conoscenza all'Ispettorato Nazionale del Lavoro – sede di Potenza, a mezzo del difensore, la ricorrente invitava e diffidava la a regolarizzare il CP_1
contratto di lavoro stipulato a far data da marzo 2019, con versamento di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali di legge, nonché a corrispondere la retribuzione commisurata alla qualità e quantità del lavoro svolto, e diffidava, con la stessa nota, a corrispondere tutte le mensilità non versate a far data da marzo 2019, nonché a revocare la lettera di comunicazione di interruzione del tirocinio, nel contempo si dichiarava disponibile a riprendere l'attività lavorativa mettendo a disposizione la sua forza lavorativa a semplice richiesta;
che la società convenuta non riscontrava la diffida del 21/08/2019, mentre l'Ispettorato
Nazionale del Lavoro di Potenza, con nota prot. n. 1541 V.O. 32/38/A del
14/01/2020, comunicava che, a seguito degli accertamenti esperiti dai suoi funzionari, il rapporto di lavoro come tirocinante iniziato dalla ricorrente il
18/03/2019 con la era stato riqualificato in rapporto di lavoro Controparte_1
subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 18/03/2019 e che nei confronti del datore di lavoro erano stati applicati i relativi provvedimenti;
che, con lettera del 25/01/2020 trasmessa a mezzo PEC, per il tramite del difensore, la ricorrente invitava e diffidava la società datrice di lavoro a corrispondere tutti gli emolumenti ed i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per l'attività lavorativa prestata dal 18/03/2019 fino alla cessazione del rapporto intimata con la nota del 31/12/2019 e si rimarcava che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti era stato riqualificato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diffidando, pertanto, la società datoriale a corrispondere le ulteriori mensilità retributive e contributive a decorrere dall'1/01/2020 fino all'effettiva riassunzione, oltre che al pagamento di tutte le spettanze dovute in virtù del CCNL di categoria, con versamento delle retribuzioni accessorie, contributi previdenziali ed assistenziali, chiedendo, con la citata missiva del
3 25/01/2020, la trasmissione di copia di tutte le buste paga dall'inizio alla cessazione del rapporto, nonché la corresponsione delle ulteriori mensilità successive in virtù dell'illegittimo licenziamento impugnato;
che anche tale diffida del 25/01/2020 rimaneva priva di riscontro;
che, con nota dell'8/08/2020, per il tramite del difensore, venivano richiesto all'Ispettorato Nazionale del
Lavoro sede di Potenza le copie degli accertamenti espletati nei confronti della datrice di lavoro, successivamente trasmessi dall'ente a mezzo PEC in data
19/08/2020; che con PEC del 29/08/2020, per il tramite del difensore, la ricorrente denunciava all' la mancata consegna Controparte_2 da parte di alla dipendente di tutte le buste paga, invitando l'ente Controparte_1 ad intervenire con l'adozione dei provvedimenti opportuni e necessari, nonché con l'applicazione delle sanzioni di legge per la violazione commessa dalla resistente;
che la ricorrente aveva percepito per l'intero periodo lavorativo esclusivamente la somma di € 3.000,00, riferita alla sei mensilità di cui al contratto di tirocinio 18/03/2019 – 17/09/2019, mentre la stessa, con il riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, avrebbe dovuto percepire la somma di € 13.940,22 fino alla data del 31/12/2019, come da conteggi allegati al ricorso;
che parte datoriale non aveva provveduto a versare i contributi previdenziali ed assistenziali cui aveva diritto la ricorrente, né le mensilità maturande dall'1/01/2020 fino ad oggi;
che parte datoriale, sebbene non si fosse aggiudicata il nuovo appalto del C.R.O.B., acquisiva l'appalto del
Comune di Rionero in Vulture per la somministrazione di pasti per le mense scolastiche, ove avrebbe potuto impiegare la ricorrente.
Deduceva in diritto: la inesistenza – nullità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato con lettera datata 31/12/2019 e ricevuta il 10/01/2020, per carenza di contestazione disciplinare;
per violazione degli artt. 4 e 5 della legge 223/1991 e per essere la ricorrente invalida al 76% e rientrante nelle categorie protette.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava di AA) accertare, dichiarare e ritenere che il licenziamento intimato alla ricorrente a far data dal 31/12/2019 è illegittimo, ritorsivo e discriminatorio e, conseguentemente, annullarlo con reintegra del dipendente nel posto di lavoro con effetto ex tunc, posto che nella
4 fattispecie la società resistente è incorsa nella palese violazione degli artt.4, 5 e
24 Legge 223/1991; BB) di accertare e dichiarare, inoltre, che il licenziamento intimato a (dipendente rientrante nella categoria protetta perché Parte_1
invalida al 76%) è illegittimo, ritorsivo e discriminatorio e, conseguentemente, lo annulli, in quanto nel caso in esame (fermo restando il mancato rispetto di tutte le altre normative di settore vigenti) esso era consentito solo se il numero dei dipendenti rimasti in forza alla era inferiore alla quota di Controparte_1
riserva prevista ex lege. CC) In via del tutto subordinata ed alternativa rispetto alla richiesta di reintegra, condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto a far data dall'1/01/2020 e sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque, non inferiore a 36 mensilità della retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal momento dell'assunzione fino all'emananda sentenza. Condannare inoltre la società resistente al risarcimento dei danni causati in virtù della condotta discriminatoria ed illecita nei confronti del dipendente. DD) In relazione alla richiesta di pagamento delle differenze retributive e contributive, vorrà l'adito Tribunale accertare, dichiarare e ritenere che la ricorrente ha maturato, dal giorno dell'assunzione (18/03/2019) e fino alla data della lettera di recesso (31/12/2019), differenze retributive pari a €
13.940,22, così come si evince dai conteggi che formano parte integrante e sostanziale del al presente ricorso. Per l'effetto condannare la al Controparte_1
pagamento della predetta somma in favore della , oltre interessi legali e Pt_1
rivalutazione monetaria dal dovuto fino al soddisfo. EE) Vorrà inoltre il
Tribunale adito condannare la società resistente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di legge a far data dal giorno dell'assunzione e fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva la società in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1
domandava, in via preliminare, di dichiarare l'incompetenza territoriale del
Tribunale adito in favore di quello di Torre Annunziata. Qualora il Giudice
5 ritenga di essere territorialmente competente, di dichiarare l'inammissibilità della domanda relativa al pagamento al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
di dichiarare l'inammissibilità della domanda di impugnativa di licenziamento e risarcimento del danno per intervenuta decadenza. Nel caso di ammissibilità della domanda di impugnativa di licenziamento rigettarla per tutte le motivazioni proposte;
di rigettare la domanda per differenze retributive, in accoglimento delle eccezioni proposte. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Ritenuta la competenza territoriale del Tribunale adito, la causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e mediante C.T.U. A seguito dell'operata redistribuzione delle cause vetuste, veniva quindi assegnata a questo giudice, il quale, in data 13 febbraio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente con la prima domanda chiede che venga dichiarata la illegittimità
e/o nullità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato dalla cessazione dell'appalto, deducendo la carenza di contestazione disciplinare;
il carattere ritorsivo e discriminatorio e la violazione degli artt. 4 e 5 della L. n.
223/1991. Con la seconda e la terza domanda chiede, rispettivamente, le differenze retributive e la condanna datoriale al versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale dal giorno dell'assunzione e fino alla cessazione del rapporto di lavoro, rivendicate in conseguenza della riqualificazione da parte dell' del lavoro dell'intercorso tirocinio in rapporto di Controparte_2
lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 18 marzo 2019 fino alla cessazione che la ricorrente deduce avvenuta il 31.12.2019, data dell'intimato licenziamento.
6 Preliminarmente deve ritenersi la tempestività della costituzione in giudizio della società datoriale.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte “Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati
(per il convenuto in primo grado ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ. e per
l'appellato in virtù dell'art. 436 cod. proc. civ.) con riferimento alla "udienza di discussione", non si deve aver riguardo a quella originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella fissata - ove, eventualmente, sopravvenga - in dipendenza del rinvio d'ufficio della stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione, e che venga effettivamente tenuta in sostituzione della prima” (si veda SS.UU. sentenza n. 14288 del
20.06.2007, nonché Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 8684 del 29.04.2015).
Ne caso di specie, l'udienza originariamente fissata al 07.10.2021 veniva differita d'ufficio ed effettivamente tenuta il 09.11.2021, da qui la tempestività della memoria difensiva di costituzione della società convenuta depositata il 25 settembre 2021.
Va, inoltre, disattesa la eccepita nullità e/o inesistenza della costituzione in giudizio della convenuta per essere la procura alle liti in favore del procuratore costituitosi rilasciata su foglio separato, oltre che priva di data e senza alcuna indicazione dell'oggetto del giudizio, atteso che la stessa risulta depositata unitamente alla memoria di costituzione e appare riferita al presente giudizio, da qui la sua validità (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 12558 del
27.08.2023 “È valida la procura rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto all'atto cui si riferisce, deponendo per la validità di siffatta procura
l'art. 83 cod. proc. civ. (nella nuova formulazione risultante dall'art. 1 della legge 27 maggio 1997 n. 141) il quale, interpretato alla luce dei criteri letterale, teleologico e sistematico, fornisce argomenti per ritenere che la posizione topografica della procura, (il cui rilascio può ora avvenire oltreché in calce e a margine dell'atto anche in un foglio separato, ma congiunto materialmente all'atto) è idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di
7 riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede, senza che, per contro, possa esigersi dalla parte conferente l'espressa enunziazione nella procura, a garanzia dell'altra parte, di quanto quest'ultima può già ritenervi compreso in ragione dell'essere tale procura contenuta nell'atto contro di essa diretto, potendo fra l'altro una tale non prevista necessità risolversi in pregiudizio del diritto di difesa della parte non giustificato da esigenze di tutela della controparte”).
Inammissibile appare la riproposizione della eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito in favore di quello di Torre Annunziata, pure decisa con ordinanza di rigetto dell'11 novembre 2021 da parte dell'intestato Tribunale, atteso il limite posto dalla norma di cui all'art. 428 c.p.c. della prima udienza di discussione, quale tappa processuale ultima che preclude la eventuale riproposizione o rilevazione della questione di competenza in esame (si veda,
Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 1167 del 19.01.2007 “Ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., sost. dall'art. 4 legge 26 novembre 1990, n. 353, l'incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 del codice di rito, è rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, la quale, nel rito ordinario, si identifica con l'udienza di cui all'art.
183 cod. proc. civ., e, nel processo del lavoro, corrisponde alla (prima) udienza di discussione fissata con il decreto giudiziale disciplinato dall'art. 415 cod. proc. civ.; pertanto, alla stregua del nuovo assetto attribuito dal riformato art.
38 cod. proc. civ. al rilievo dell'incompetenza, anche la disposizione del primo comma dell'art. 428 cod. proc. civ. (secondo la quale nei processi davanti al giudice del lavoro l'incompetenza territoriale può essere rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ.) va intesa nel significato che detta incompetenza può essere rilevata non oltre il termine dell'udienza fissata con il predetto decreto contemplato dal citato art. 415, con la conseguente inammissibilità del regolamento di competenza d'ufficio che dovesse essere sollevato superandosi tale preclusione”).
8 Infine, sempre in via preliminare, va disattesa la dedotta inammissibilità della domanda di condanna del datore al versamento della contribuzione per mancata evocazione in giudizio dell'ente previdenziale, atteso che le ipotesi in cui appare necessario il litisconsorzio necessario dell' attengono alle controversie CP_3
aventi ad oggetto questioni relative alla contribuzione in quanto tale (an, quantum, ect.) e non anche alle ipotesi, come nel caso di specie, in cui la domanda di condanna al versamento della contribuzione sia conseguenziale all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o all'accertamento della legittimità del licenziamento intimato (si vedano, in parte motiva, Cass. civ., sez. lav. Sentenza n. 6722 del 10.03.2021 e Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 8956 del 14.05.2020).
Passando al merito, dalla documentazione in atti si evince che 1) la società convenuta nell'anno 2018 era aggiudicataria del servizio mensa presso il CROB di Rionero in Vulture;
2) con Convenzione n. TFO-19-CAM-51825 del 18 marzo
2019 parte ricorrente assumeva la qualifica di tirocinante, con validità dal
18.03.2019 al 17.09.2019, al fine di preparare e cuocere i cibi per la ristorazione collettiva, per 36 ore settimanali e con una indennità di partecipazione mensile di euro 500,00; 3) parte ricorrente nel mese di agosto 2019 inviava alla società datoriale certificato medico di malattia dal 2.8.2019 fino al 12.8.2019; 4) con nota del 08.08.2019 inviata a mezzo PEC, sottoscritta dall'avv. Luigi Spera e dalla ricorrente per ratifica e conferma, quest'ultima comunicava alla società convenuta la interruzione del tirocinio, deducendo un demansionamento,
l'espletamento di un orario di lavoro superiore a quello convenuto e il mancato pagamento delle retribuzioni;
5) con successiva nota del 21.08.2019, la lavoratrice richiedeva l'intervento dell' di Controparte_2
Potenza-Matera; 6) seguiva l'affidamento del suddetto appalto alla società
alla quale la società convenuta, con lettera Controparte_4
del 16.09.2019, trasmetteva l'elenco dei dipendenti impiegati per il servizio appaltato che sarebbero transitati, senza soluzione di continuità e con decorrenza dal 23.09.2019, alle dipendenza della nuova aggiudicataria;
7) con nota del
31.12.2019 parte datoriale intimava alla ricorrente licenziamento per giustificato
9 motivo oggettivo per fine appalto;
8) l' , con nota Controparte_2
del 14 gennaio 2020, comunicava alla ricorrente che, a seguito degli accertamenti compiuti dai funzionari preposti, aveva provveduto alla riqualificazione del suddetto tirocinio in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 18 marzo 2019; 9) in conseguenza di quanto disposto dall'Ispettorato, la società datoriale riqualificava il rapporto con la ricorrente, trasformandolo in contratto di lavoro di lavoro a tempo indeterminato,
a tempo parziale orizzontale per 36 ore settimanali, con livello di inquadramento
VI e la qualifica professionale di addetto al banco nella ristorazione collettiva di cui al CCNL Turismo Confcommercio, con decorrenza dal 18 marzo 2019, rielaborando le buste paga (si veda doc. n. 12 e doc. n. 13 fascicolo parte resistente).
Sulla base di tale ricostruzione fattuale, è evidente che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dalla società datoriale con nota del
31.12.2019 sia privo di oggetto per insussistenza del rapporto di lavoro, già cessato in data 08.08.2019, allorquando la lavoratrice comunicava la interruzione del tirocinio. Ne consegue che ogni argomentazione attinente alla legittimità del licenziamento irritualmente intimato dalla società datoriale non possa trovare accoglimento.
In relazione alle rivendicate differenze retributive e contributive, è circostanza documentata che, a seguito dell'operata riqualificazione, tra le parti in causa sia intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo parziale orizzontale per 36 ore settimanali, con livello di inquadramento VI e la qualifica professionale di addetto al banco nella ristorazione collettiva di cui al CCNL
Turismo Confcommercio, con decorrenza dal 18 marzo 2019 e fino all'08.08.2019.
Parte ricorrente, al riguardo, sul presupposto che abbia espletato mansioni diverse e superiori rispetto a quelle di aiuto cuoco previste per il tirocinio e di quelle riconducibili al VI livello riconosciuto dalla società convenuta, rivendica gli emolumenti retributivi e contributivi che parametra al V livello di
10 inquadramento del CCNL di settore, deducendo lo svolgimento di 36 ore settimanali, in luogo di quelle risultanti dai fogli di presenza, disconosciuti nel presente giudizio.
Sostiene, in particolare, la sig.ra di essersi occupata del lavaggio padelle, Pt_3
pentole ed accessori, pulizie del locale sia presso il centro cottura Scuola
Materna di Barile che al C.R.O.B. (sala mensa), dello smantellamento dei carrelli utilizzati per il trasporto dei pasti (pulizia dei carrelli e sistemazione dei pasti), della chiusura piatti e di essere stata adibita solo in rare occasioni alla cucina per la preparazione dei pasti. Sostiene, inoltre, di avere svolto tali mansioni dal lunedì al venerdì in orari variabili fra le ore 08,00 e le 20,00, per un totale di 5 o
6 ore al giorno e un totale di 32 ore settimanali, e il sabato e la domenica per 2 ore al giorno presso la mensa di Barile per il lavaggio delle pentole, quindi per di
36 ore settimanali complessive.
Quanto alle rivendicate mansioni superiori, è costante l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: “Nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 12325 del
21.08.2003 nonché Tribunale Genova, sez. V, 03/02/2009, n. 70 “ «In tema di riconoscimento di esercizio di mansioni superiori, grava sulla parte ricorrente che agisce in giudizio deducendo lo svolgimento di mansioni superiori l'onere di allegare in punto di fatto e di provare compiutamente le mansioni svolte in concreto, in modo tale da consentire al giudice il confronto tra le mansioni superiori asseritamente svolte e le mansioni che connotano l'inquadramento di appartenenza, anche ai fini della formulazione del giudizio di prevalenza richiesto a norma dell'art. 52 d.lg. n. 165 del 2001. Nella specie, parte ricorrente, pur chiedendo il riconoscimento dell'avvenuto svolgimento di mansioni superiori - specificamente delle mansioni di dirigente dell'ufficio del
g.d.p. di appartenenza - e nonostante la chiara elencazione dei compiti rientranti
11 in detta qualifica ex art. 4 e 17 d.lg. 165/2001, nessuna prova forniva in ordine al concreto svolgimento di dette funzioni, dovendosi al contrario escludere, già sulla base delle dichiarazioni rese dalla medesima, l'espletamento, per l'intero periodo dedotto in giudizio, delle funzioni in oggetto, nonché, in particolare, dei compiti di gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate all'ufficio. In ogni caso, nulla deduceva nemmeno in ordine al requisito della prevalenza - sotto i diversi profili previsti dall'art. 52 d.lg. n. 165 del 2001 - delle mansioni dirigenziali asseritamente svolte rispetto ai compiti propri della qualifica e del profilo di appartenenza, compiti che, per stessa ammissione della ricorrente, non erano mai venuti meno» (cfr., Tribunale Genova, sez. V, 03/02/2009, n. 70).
Così ricostruita la base dell'indagine, occorrerebbe, allora, volgere l'attenzione alle mansioni in concreto svolte dalla ricorrente, al fine di pervenire al corretto inquadramento.
Sul punto, però, l'istruttoria orale espletata non appare esaustiva, atteso che il teste, ispettore del lavoro escusso nel corso dell'udienza del 06 Testimone_1
dicembre 2022, si è limitato a confermare il capitolo di prova avente ad oggetto la mera elencazione delle mansioni che la ricorrente deduce di avere svolto
(“Vero che la ricorrente si occupava del lavaggio padelle, pentole ed accessori, pulizie del locale sia presso il centro cottura Scuola Materna di Barile che al
C.R.O.B. (sala mensa), smantellamento dei carrelli utilizzati per il trasporto dei pasti (pulizia dei carrelli e sistemazione dei pasti), chiusura piatti e solo in alcune occasioni è stata in cucina per la preparazione dei pasti”).
Da quanto detto, è chiaro che, esaminando l'istruttoria, non sarebbe possibile compiere quell'indagine che la giurisprudenza richiede al fine di verificare il corretto, o meno, inquadramento del dipendente.
In altre parole, parte ricorrente avrebbe dovuto almeno allegare il motivo per cui le attività svolte avessero un profilo che andasse oltre la natura propria del formale inquadramento, raggiungendo la caratterizzazione propria della categoria domandata, ma tale esplicazione e allegazione diviene impossibile mancando il riferimento a specifici atti concretamente posti in essere dalla ricorrente da cui sia possibile evincere le connotazioni proprie del livello rivendicato.
12 Tale carenza probatoria comporta necessariamente il rigetto della domanda, alla luce del fatto che gravava proprio sulla ricorrente l'onere di dimostrare lo svolgimento di compiti non riconducibili all'inquadramento posseduto (cfr.,
Tribunale Trieste, sez. lav., 01/03/2011, n. 82: «Al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento dell'inquadramento in una qualifica superiore incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda;
nel procedimento logico-giuridico diretto a determinare
l'inquadramento del lavoratore subordinato, non può prescindersi da una motivata valutazione di tre fasi tra loro poste in logica successione, cioè dell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa concretamente svolta, dell'individuazione delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro e, infine, del raffronto tra i risultati delle prime due indagini»; Tribunale Roma, 17/06/2011, n. 11333: «Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto»).
In relazione alle ore di lavoro, giova rammentare, in termini generali, che l'onere probatorio (secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova) circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei “fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta e, laddove venga richiesto il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, spetta al lavoratore fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, quale proiezione del principio del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in
13 eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Parte ricorrente si limita ad affermare di avere lavorato dal lunedì al venerdì in orari variabili fra le ore 08,00 e le 20,00, per un totale di 5 o 6 ore al giorno, pari a 32 ore settimanali, mentre il sabato e la domenica per 2 ore al giorno presso la mensa di Barile per il lavaggio delle pentole, per un totale settimanale corrispondente a 36 ore.
Tali allegazioni risultano confermate dall'ispettore del lavoro Testimone_1 escusso nel corso dell'udienza del 06 dicembre 2022.
Al riguardo, tuttavia, si osserva che il dedotto orario di lavoro risulta sconfessato dalla documentazione in atti e, in particolare dai fogli di presenza e, inoltre, alcun rilievo può assumere la deposizione dell'ispettorato del lavoro resa sulla base degli accertamenti espletati, atteso che i verbali di accertamento degli organi ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o ai fatti da lui compiuti. La fede privilegiata, in particolare, non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità i medesimi si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni, costituenti, invece, elemento di prova che il giudice è tenuto a valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 9251 del 19.04.2010 “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” nonché Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 11946 del
08.06.2005 “Con riferimento ai verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai
14 funzionari degli enti previdenziali e assistenziali, le circostanze apprese da terzi
e in essi contenute - anche quando non siano allegati i verbali delle informazioni assunte che costituiscono la fonte della conoscenza del verbalizzante - costituiscono elementi probatori che il giudice può valutare in concorso con altri, come (nella specie) la testimonianza resa dallo stesso verbalizzante in altro processo, la quale, essendo anch'essa sottoposta al prudente apprezzamento del giudice, è idonea a confermare i fatti appresi da terzi”).
In altri termini, dalle irregolarità riscontrare dall'ITL e dalla operata riqualificazione del rapporto intercorso tra la sig.ra e la società datoriale Pt_3
non può desumersi, in assenza di puntuali allegazioni e prove da parte della ricorrente, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'inquadramento e per le ore di lavoro come rivendicate.
Privo di efficacia appare, infine, il disconoscimento dei fogli di presenza e del certificato di malattia (doc. 6 e doc. n. 7 del fascicolo di parte ricorrente) operato dalla ricorrente sul presupposto che siano scarsamente leggibili le relative produzioni in copia fotostatica e, quanto al secondo documento, che non sia anche alla stessa riconducibile, non avendo puntualmente riferito né in relazione alla meramente affermata scarsa leggibilità, peraltro sconfessata dalla mera lettura dei documenti, né in ordine alla conformità all'originale (si veda Cass. civ., sez. V, sentenza n. 16557 del 20.06.2019 “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni”), mentre, con riguardo al certificato di malattia telematico, i dati anagrafici in esso indicato appaiono univocamente riconducibili alla lavoratrice.
Per tutte le ragioni esposte, non avendo parte ricorrente compiutamente allegato, prima ancora che provato, le mansioni del superiore livello di inquadramento e l'espletamento di 36 ore settimanali in luogo di quelle risultanti dai fogli di
15 presenza, anche le domande relative al pagamento delle differenze retributive e al versamento della contribuzione vanno rigettate, da qui la superfluità della consulenza tecnica d'ufficio comunque ammessa ed espletata (si veda, ex multis,
Cass. civ. sez. 3, sentenza n. 9060 del 6.06.2003 “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, pertanto il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. La parte che denuncia la mancata ammissione della consulenza ha
l'onere di precisare, sotto il profilo causale, come l'espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata, mentre al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche : in questo caso è consentito al c.t.u. anche acquisire ogni elementi necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere dalle medesime provati” nonché Cass. civ., sez. 6, ordinanza n. 30218 del 15.12.2017:
“La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”).
Per tutte le ragioni esposte, consegue il rigetto del ricorso.
16 3. La qualità delle parti, le connotazioni obiettive e subiettive proprie del caso di specie, la complessità delle questioni esaminate integrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, a carico di parte ricorrente in via definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato Parte_1
il 29.09.2020, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente le spese di lite;
3) spese di C.T.U. a carico di parte ricorrente in via definitiva.
Potenza, 13 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
17