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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 21/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: somministrazione nella causa iscritta al n. 397 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, promossa da:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.10.1970 e residente in Bosa, elettivamente domiciliato in Bosa alla via delle Conce n. 4 presso lo studio dell'avv. Piergavino Paolini che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione del primo grado;
APPELLANTE
CONTRO con sede legale in Nuoro, numero di iscrizione al CP_1
Registro delle Imprese di Nuoro, C.F. e P.IVA , REA n. NU- P.IVA_1
86492, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari via Ancona n. 3 presso lo studio dell'avv. Francesco
Pisenti che la rappresenta e difende in forza procura speciale alle liti per atto del 22.10.2021 a rogito del notaio , repertorio n. Persona_1
8625, raccolta n. 5984;
APPELLATA
All'udienza del 14 febbraio 2025 la causa è tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante (come da foglio di PC depositato il 7 febbraio
2025):
“ a) in via preliminare, dichiarare l'illegittimità della ingiunzione n.
52040/1598/2019 per carenza dei presupposti di legge per la sua emanazione;
b) nel merito, accertare l'esatta quantificazione dei consumi idrici dell'utenza dell'attore e le relative somme da corrispondersi nel periodo considerato dalle fatture portate dall'ordinanza ingiunzione per cui è causa in misura corrispondente a quanto accertato in corso di causa;
c) con vittoria di spese e competenze di giudizio, laddove il giudice non voglia compensare le spese del doppio grado di giudizio per le ragioni di equità e di diritto suesposte.
In ogni caso si chiede la liquidazione dei compensi in virtù della delibera di ammissione al PSS che si allega, unitamente alla relativa istanza di liquidazione e nota spese.”
Nell'interesse dell'appellata (come da foglio di PC depositato il 9 aprile
2024):
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis:
In parziale riforma della sentenza n. 205/2023 del Tribunale di Oristano, condannare il signor a corrispondere ad la somma Parte_1 CP_1 complessiva di € 3.438,25, oltre interessi da ritardato pagamento ai sensi dell'art. B22 RSII., di cui:
- 37,12 residuo della fattura 00000201701897479 del 17/11/2017
- 3.366,98 residuo fattura 00400201602957466 (codice precedente:
810000905) del 06/10/2016 (PDR) (importo originario € 4.505,37 -importo corrisposto 1.138,39).
- 34,15 fattura 00000201800291023 (codice precedente: 570072775) del
22/02/2018
b) compensare le spese di lite, le competenze professionali e gli oneri di legge del II grado del giudizio;
c) confermare la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese di lite, delle competenze professionali e degli oneri di legge del I grado del giudizio, di cui alla sentenza di I grado.”
IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione in opposizione davanti al Tribunale di Oristano in data 24 luglio 2019 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ingiunzione fiscale n. 52040/1598/2019 del 06.04.2019 con cui CP_1
gli aveva intimato di versare, a titolo di corrispettivi per consumi idrici,
[...]
la somma di euro 6.278,23 (di cui alle fatture n. 2018570072775 del
22.02.2018 di euro 34,15, n. 2017580188542 del 17.11.2017 di euro 2.995,93
e n. 2016810000905 del 06.10.2016 di euro 3.248,15), in via preliminare eccependone l'illegittimità per non poter ricorrere allo CP_1 strumento dell'ingiunzione fiscale e per non sussistere comunque i presupposti di legge per la sua emissione. Nel merito, ha domandato la rideterminazione delle somme dovute sulla base dei consumi effettivi. ha concluso per il rigetto dell'opposizione perché CP_1
infondata in fatto e in diritto e, in subordine, affinché venisse accertato il suo credito con conseguente condanna dell'utente anche al pagamento delle spese di lite.
Con sentenza n. 205/2023 del 20 aprile 2023 il Tribunale di Oristano ha rigettato l'opposizione, condannando l'attore alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 2.540,00 oltre spese generali, Iva e cpa.
Con atto di citazione notificato il 20 novembre 2023 ha proposto appello Ha resistito Parte_1 Controparte_1
A seguito del tentativo di conciliazione esperito dal consigliere istruttore, le parti hanno raggiunto un accordo riguardo:
a) alla quantificazione dei consumi idrici dell'utenza dell'attore e delle somme da lui dovute, salvo una minima differenza di cui si viene a dire;
b) alla compensazione delle spese del giudizio di appello;
permanendo, pertanto, il contrasto soltanto sulle spese del giudizio di primo grado.
Per l'udienza del 14 febbraio 2025 hanno pertanto rassegnato le conclusioni sopra riportate.
Premesso che le parti hanno provveduto a riquantificare i consumi portati dalla fattura n. 2017580188542 del 17.11.2017 applicando, per il periodo in essa considerato, i consumi medi dell'utenza, all'esito del giudizio deve ritenersi debitore nei confronti di delle Parte_1 Controparte_1
seguenti somme: - euro 34,15 di cui alla fattura n. 2018570072775 del 22.02.2018;
- euro 3.248,15 di cui alla fattura n. 2016810000905 del 06.10.2016;
- euro 37,12 di cui alla fattura n. 2017580188542 del 17.11.2017; per un totale di euro 3.319,42 oltre interessi da ritardato pagamento come da
Regolamento del SII.
Si osserva che nelle note finali quantifica il credito CP_1
residuo di cui alla fattura n. 2016810000905 del 06.10.2016 in euro 3366,98, ma tale assunto deve essere disatteso in quanto nell'ordinanza ingiunzione opposta il residuo di tale fattura è stato indicato in euro 3.248,15 e la maggiore somma richiesta in sede di precisazione delle conclusioni non è stata in alcun modo giustificata.
Alla riquantificazione dell'importo dovuto dall'utente consegue l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta n. 52040/1598/2019 del
06.04.2019 e la condanna di al pagamento della suddetta Parte_1
somma oltre interessi da ritardato pagamento come da Regolamento del SII.
Con riguardo alle spese di lite, raggiunto l'accordo sulla compensazione di quelle del giudizio di appello, deve essere decisa dalla
Corte la regolamentazione delle spese del primo grado del giudizio.
Deve preliminarmente richiamarsi il principio secondo cui “Il giudizio di opposizione all'ingiunzione emessa dalla P.A. ai sensi del r.d. n. 639 del 1910 è un giudizio di accertamento negativo della pretesa manifestata con il provvedimento impugnato, nel quale - a differenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - l'opponente assume la posizione dell'attore in senso formale e in senso sostanziale, sicché su di lui grava
l'onere della prova, il quale si atteggia con differenti modalità a seconda del diverso valore probatorio dei documenti prodotti a sostegno dell'ordinanza- ingiunzione;
ne consegue che l'Amministrazione opposta, che riveste la parte di convenuta, può, nelle forme e nei termini all'uopo previsti, proporre domanda riconvenzionale.” (Cass., n. 3341/2009; vedasi anche Cass., n.
2355/2019).
Se così è, all'esito della lite l'attore, che deve ritenersi (virtualmente) parzialmente vittorioso avendo visto ridotta la pretesa avanzata da CP_1 con l'ordinanza-ingiunzione opposta, non può essere condannato alla
[...]
rifusione delle spese di lite come vorrebbe dovendosi invece CP_1 accogliere la sua domanda di compensazione delle spese del primo grado del giudizio, anche considerato il comportamento processuale di entrambe le parti che ha condotto ad una definizione transattiva della vertenza (Cass. S.U., n.
32061/2022: “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c.”.).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta n. 52040/1598/2019 del
06.04.2019;
2. Condanna al pagamento della somma di euro 3.319,42 Parte_1
oltre interessi da ritardato pagamento come da Regolamento del SII;
3. Dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 14 febbraio 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru