Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/03/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, all'udienza del 13/03/2025, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 9182/2024 R.G. proposta da in proprio Parte_1
-attore/creditore procedente- nei confronti di
CP_1
-convenuto/esecutato, contumace-
, , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
[...]
-altri convenuto/comproprietari non esecutati, contumaci-
OGGETTO: divisione endoesecutiva.
CONCLUSIONI: come da verb. ud. 13/03/2025.
MOTIVI
I.- Per essenziale sintesi dei fatti di causa, le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con ordinanza pronunciata in data 10/07/2024 ai sensi dell'art. 600 c.p.c., questo magistrato, quale G.E., disponeva, nell'ambito del proc. n. 212/2023 R.G.E., il giudizio di divisione endoesecutiva del cespite pignorato in danno del debitore esecutato, titolare della quota indivisa pari a 1/2 del compendio CP_1
immobiliare (appartamento e box auto) sito in Binetto, alla Via Papa Giovanni XXIII n.
20, in catasto fabbricati identificato al fg. 4, p.lla 611, sub 3 e 10, meglio descritto in
1
citazione, in comunione ordinaria con e Controparte_2 Controparte_3 [...]
titolari della restante quota indivisa per la quota di 1/6 ciascuna. Controparte_4
Il creditore procedente ha introdotto l'odierno giudizio, chiedendo procedersi allo scioglimento della comunione e alla divisione del compendio sopra menzionato, con individuazione della quota di spettanza dell'esecutato e correlato trasferimento alla procedura espropriativa immobiliare, con vittoria di spese (atto di citazione notificato il
18/07/2024 e successivi).
I.2.- Instaurato regolarmente il contraddittorio, non si è costituito alcuno dei convenuti, regolarmente citati, dei quali pertanto è stata dichiarata la contumacia (ord.
13/03/2025).
Il Custode ha depositato relazione in data 25/02/2025, rappresentando la completezza degli accertamenti peritali, nonché profili ex art. 2650 c.c., per assenza di atto di accettazione tacita trascritto con riguardo alla posizione dei comproprietari non esecutati, comunque nel possesso dei beni ereditari (ai fini quantomeno del vaglio di legittimazione passiva); la continuità risulta invece pienamente garantita per la quota di pertinenza del debitore esecutato, di talchè non sussistono motivi ostativi alla vendita
(peraltro, risultando la detta circostanza comunque adeguatamente evidenziata in perizia).
I.3.- Consta agli atti trascrizione della domanda giudiziale.
II.- Quanto alla sussistenza del diritto alla divisione, la contumacia dei comproprietari non consente di ritenere non contestato tale diritto;
sicché, va emessa sul punto sentenza ai sensi dell'art. 785 c.p.c., come già chiarito nell'ord. 13/03/2025.
Va premesso, infatti, che la contumacia, notoriamente non equiparabile a non contestazione dei fatti costitutivi della domanda proposta (in tal senso, ex multis, Cass.
n. 14623/2009 e n. 4161/2014), non consente di addivenire alla necessaria statuizione preliminare sull'esistenza del diritto alla divisione dei beni pignorati in sede esecutiva
(ovvero del relativo diritto reale) nella forma dell'ordinanza, che invero l'art. 785 c.p.c. riserva, appunto, al solo caso in cui non sorgano in proposito contestazioni tra le parti, dovendosi, altrimenti, provvedere a norma dell'art. 187 c.p.c., ossia alla definizione con sentenza, eventualmente anche non definitiva.
Ciò, del resto, è coerente con la natura per “fasi” del giudizio di divisione, che tende, eventualmente attraverso una serie di pronunce non definitive su questioni
“strumentali”, a pervenire al risultato finale concreto di trasformare l'originaria quota
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ideale spettante al singolo condividente in un diritto di proprietà esclusiva su una corrispondente porzione di beni o sulla somma di denaro ricavata dalla loro alienazione.
Nella specie, le risultanze documentali della causa (tra cui: l'atto di pignoramento immobiliare, la documentazione ipocatastale e la relazione dell'Esperto stimatore nominato in sede esecutiva) e la natura del diritto oggetto di esecuzione forzata evidenziano la non comoda divisibilità in natura, non essendo peraltro sorte contestazioni sostanziali sul punto all'esito dell'ordinanza ex art. 600 c.p.c., con la quale era stato disposto dal G.E. il giudizio di divisione.
Va pertanto riconosciuto il diritto alla divisione del bene, le cui modalità vengono disciplinate con separata ordinanza.
III.- La regolamentazione delle spese va rimessa al definitivo.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 18/07/2024 e successivi, da nei confronti di Parte_1 CP_1
e altri, così provvede:
[...]
1) DICHIARA la sussistenza del diritto alla divisione del compendio di cui in parte motiva, e, per l'effetto, lo scioglimento della comunione tra i convenuti comproprietari;
2) DISPONE con separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio di divisione.
SPESE al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 13/03/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
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