Articolo 15 della Legge 16 marzo 1987, n. 123
Articolo 14Articolo 16
Versione
14 aprile 1987
Art. 15. 1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo, a seguito di accertamento medico collegiale da effettuarsi presso le unita' sanitarie locali, in via permanente, allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'Amministrazione non potra' procedere alla di lui dispensa dal servizio per motivi di salute prima di avere esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le disponibilita' organiche, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse da quelle proprie del profilo rivestito nell'ambito della stessa qualifica funzionale.
2. Qualora l'infermita' sia tale da non consentire proficuo impiego nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza, l'interessato puo' essere utilizzato, a domanda, e qualora vi siano posti di organico vacanti, nella qualifica funzionale inferiore.
3. Dal momento del nuovo inquadramento, il dipendente seguira' la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento gia' in godimento.
Entrata in vigore il 14 aprile 1987