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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/05/2025, n. 1945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1945 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Michele Posio Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio dell'08/05/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 13057/2024, promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. CAPRETTI ROSSELLA RICORRENTE contro
nata a [...] il [...], CP_1 con il patrocinio dell'Avv. – RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
1. Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. depositato il 25/10/2024, a agito nei Parte_1 confronti di per chiedere la revisione delle disposizioni concernenti il CP_1 mantenimento dei figli (8.10.2003) e 8.2.2005). Per_1 Per_2
Con decreto del 30.9.15 reso da questo Tribunale venivano stabilite le seguenti condizioni:
− L'affidamento condiviso dei figli, con residenza dalla madre e un calendario di visite al padre;
− L'assegnazione della casa familiare alla madre;
− Un assegno periodico per i figli a carico del padre di € 500 mensili (€ 250 ciascuno);
− Spese straordinarie per i figli divise al 50% tra i genitori.
2. La resistente non si è costituita in giudizio, nonostante il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza le siano stati personalmente notificati. All'udienza dell'8.4.25 è comparso il solo ricorrente, chiedendo l'immediata decisione della causa. Il giudice ha quindi rimesso il fascicolo al Collegio.
3. Le conclusioni del ricorrente sono state: Per_ «1) Disporre la revoca del contributo al mantenimento a carico del signor , in favore dei figli e Parte_1
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di Euro 500,00= (Euro 250,00 per ciascuno), in quanto gli stessi hanno reperito un'attività lavorativa e sono Per_2 divenuti economicamente autosufficienti a decorrere dalla data in cui i figli sono divenuti economicamente autosufficienti. 2) Disporre la revoca della partecipazione alle spese straordinarie».
Il Pubblico Ministero, cui è stata aperta la visibilità del fascicolo il 30.10.24, non ha formulato osservazioni.
4. La causa appare matura per la decisione anche senza attività istruttoria.
La giurisprudenza di legittimità ha ribadito (Cass. n. 5088/2018) che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147-148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura, in linea di principio, finché essi non abbiano raggiunto l'indipendenza economica (cfr. Cass. n. 7168/2016), come nel caso in esame.
È stato infatti documentalmente provato che e siano ormai autosufficienti. Per_1 Per_2
La figlia risiede in autonomia in un immobile a Polaveno (doc. 3) e risulta occupata presso la Fonderia di Torbole srl: dopo un primo periodo in somministrazione dal 29.5.2023 al 30.7.2023, dal 28.5.24 è assunta a tempo pieno e indeterminato, con uno stipendio di circa € 1800/mese lordi (doc. 4).
Il figlio, ancora convivente con la madre, lavora con contratto di apprendistato a tempo pieno di cinque anni presso la Idrosanitaria F.lli Minelli srl dal 3.4.23, con una retribuzione di € 5,9 lordi/ora (e dunque stimabile in un migliaio di euro al mese, cfr. doc. 5). Il Collegio non ignora la finalità mista di formazione e lavoro del contratto di apprendistato, ma ritiene che lo stipendio congruo alle esigenze personali del giovane e la lunga durata del contratto manifestino l'inserimento ormai stabile di Per_2 nel mondo del lavoro.
La domanda può dunque essere accolta, ma con decorrenza dal momento del ricorso, argomentando dall'art. 473-bis.22 co. 1 c.p.c. («Il giudice determina la data della decorrenza del provvedimento, con facoltà di farla retroagire fino alla data della domanda»). Non è questa la sede per ordinare l'eventuale restituzione di quanto corrisposto nei mesi trascorsi.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, che è della resistente.
A norma del D.M. Giustizia n. 55/14 (aggiornato con D.M. Giustizia n. 147/22), occorre applicare la tabella per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile basso (scaglione da
€ 26.001 a € 52.000). Considerata la bassa complessità della causa si possono utilizzare i valori minimi e pertanto liquidare: € 851 per la fase di studio;
€ 602 per la fase introduttiva;
nulla per le fasi istruttoria e per decisionale (che di fatto non si sono svolte). Al totale (€ 1453) vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%, nonché c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in modifica delle previgenti condizioni:
− revoca il contribuito del padre al mantenimento ordinario e straordinario dei figli e Per_1
a partire dalla data della domanda (ultima mensilità dovuta: ottobre 2024); Per_2
− a titolo di spese di lite, condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente di
€ 1453,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, nonché c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge.
Brescia, 08/05/2025
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Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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