CA
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/06/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 275 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, e vertente tra
- , rappresentato e difeso dall'Avv. Saverio Forciniti in Parte_1 virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Mirto, Via Nazionale n. 467;
- APPELLANTE
contro
- , rappresentato e difeso dall'Avv. Ramona Rugna in Controparte_1
virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Corigliano
Calabro, Via Don Lorenzo Milani n. 20;
- APPELLATO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza depositata il 6-12-2018 n. 1081 nell'ambito della causa n.
662/2014 R.G.A.C., il Tribunale Civile di Castrovillari, in composizione monocratica, pronunciando sulla domanda giudiziale intentata da nei confronti di , con atto di Controparte_1 Parte_1 citazione ritualmente notificato, di accertamento dell'occupazione senza titolo della porzione di immobile individuato catastalmente al fol. 45,
p.lla 576 sub 5C/1 e di condanna al rilascio di essa, nonché al risarcimento dei danni, ne disponeva il parziale accoglimento dichiarando la detenzione sine titulo dell'immobile dedotto in causa e rigettando la domanda risarcitoria, con compensazione tra le parti delle spese di lite.
Avverso detta decisione proponeva appello, con atto di citazione notificato il 5-2-2019, , censurandone le statuizioni con Parte_1
essa adottate per i motivi in esso esplicitati e chiedendone la riforma nei termini in atti.
L'appellato costituitosi in giudizio come da Controparte_1
comparsa di risposta in atti, contestava la fondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione, una volta provvedutosi sulle richieste preliminari delle parti, all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo vari rinvii per i medesimi incombenti, all'udienza collegiale del
25-6-2024, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 301 c.p.c..
Con successiva ordinanza deliberata da questa Corte in data 22-4-2025, rilevato che il giudizio non era stato riassunto nei termini prescritti dall'art. 305 c.p.c., veniva fissata l'udienza del 10-6-2025 ai fini dell'adozione del provvedimento di estinzione.
In esito a detta ultima udienza, di cui era disposta la trattazione sempre con le medesime formalità in precedenza richiamate, la Corte tratteneva la causa in decisione senza termini.
Risulta dagli atti di causa che, successivamente alla interruzione del presente giudizio di appello dichiarata da questa Corte all'udienza collegiale del 25-6-2024, non interveniva più né la prosecuzione volontaria del giudizio ad opera della parte interessata dall'evento interruttivo nelle forme di cui all'art. 302 c.p.c., né alcun atto di riassunzione altrimenti volto a riattivare il corso del processo.
Ne consegue, dunque, nella fattispecie in disamina la ricorrenza dei presupposti normativi per la dichiarazione di estinzione del presente giudizio a' termini del combinato disposto di cui agli artt. 305 e 307, comma 3, del codice di rito, non risultando alcuna delle parti cui spettava di proseguire ovvero di riassumere il giudizio avervi provveduto entro il prescritto il termine perentorio di legge dall'interruzione. S'impone, pertanto, l'adozione di una pronuncia dichiarativa della estinzione del presente giudizio di appello, a cui la Corte provvede con sentenza a norma dell'art. 307, comma 4, c.p.c..
P.Q.M.
- dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10 giugno
2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 275 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, e vertente tra
- , rappresentato e difeso dall'Avv. Saverio Forciniti in Parte_1 virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Mirto, Via Nazionale n. 467;
- APPELLANTE
contro
- , rappresentato e difeso dall'Avv. Ramona Rugna in Controparte_1
virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Corigliano
Calabro, Via Don Lorenzo Milani n. 20;
- APPELLATO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza depositata il 6-12-2018 n. 1081 nell'ambito della causa n.
662/2014 R.G.A.C., il Tribunale Civile di Castrovillari, in composizione monocratica, pronunciando sulla domanda giudiziale intentata da nei confronti di , con atto di Controparte_1 Parte_1 citazione ritualmente notificato, di accertamento dell'occupazione senza titolo della porzione di immobile individuato catastalmente al fol. 45,
p.lla 576 sub 5C/1 e di condanna al rilascio di essa, nonché al risarcimento dei danni, ne disponeva il parziale accoglimento dichiarando la detenzione sine titulo dell'immobile dedotto in causa e rigettando la domanda risarcitoria, con compensazione tra le parti delle spese di lite.
Avverso detta decisione proponeva appello, con atto di citazione notificato il 5-2-2019, , censurandone le statuizioni con Parte_1
essa adottate per i motivi in esso esplicitati e chiedendone la riforma nei termini in atti.
L'appellato costituitosi in giudizio come da Controparte_1
comparsa di risposta in atti, contestava la fondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione, una volta provvedutosi sulle richieste preliminari delle parti, all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo vari rinvii per i medesimi incombenti, all'udienza collegiale del
25-6-2024, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 301 c.p.c..
Con successiva ordinanza deliberata da questa Corte in data 22-4-2025, rilevato che il giudizio non era stato riassunto nei termini prescritti dall'art. 305 c.p.c., veniva fissata l'udienza del 10-6-2025 ai fini dell'adozione del provvedimento di estinzione.
In esito a detta ultima udienza, di cui era disposta la trattazione sempre con le medesime formalità in precedenza richiamate, la Corte tratteneva la causa in decisione senza termini.
Risulta dagli atti di causa che, successivamente alla interruzione del presente giudizio di appello dichiarata da questa Corte all'udienza collegiale del 25-6-2024, non interveniva più né la prosecuzione volontaria del giudizio ad opera della parte interessata dall'evento interruttivo nelle forme di cui all'art. 302 c.p.c., né alcun atto di riassunzione altrimenti volto a riattivare il corso del processo.
Ne consegue, dunque, nella fattispecie in disamina la ricorrenza dei presupposti normativi per la dichiarazione di estinzione del presente giudizio a' termini del combinato disposto di cui agli artt. 305 e 307, comma 3, del codice di rito, non risultando alcuna delle parti cui spettava di proseguire ovvero di riassumere il giudizio avervi provveduto entro il prescritto il termine perentorio di legge dall'interruzione. S'impone, pertanto, l'adozione di una pronuncia dichiarativa della estinzione del presente giudizio di appello, a cui la Corte provvede con sentenza a norma dell'art. 307, comma 4, c.p.c..
P.Q.M.
- dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10 giugno
2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)