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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Seconda sezione civile
R.G. 946/2022
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , assistiti e difesi dall'Avv. ILDEBRANDO C.F._2
GAMBARELLI, come da mandato in atti appellanti
e
(C.F. ), assistita e difesa dagli Avv. CP C.F._3
ALESSANDRO MALCONTENTI, FABIO LA MATTINA E VITO SCELSI, come da mandato in atti appellata
e
P. IVA e C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
legale rapp.te pro tempore dott.ssa , assistita e difesa dall'Avv. CP_3
STEFANO ZERBO, come da mandato in atti appellata
CONCLUSIONI: per gli appellanti E : Pt_1 Parte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, previe le declaratorie e l'istruttoria meglio vista e ritenuta, previa la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, in via preliminare e pregiudiziale dichiarare la nullità della sentenza n.706/2022 del Tribunale di Savona per la violazione dell'art.112 cpc omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia riguardante l'applicazione dell'art.51 comma II cpc;
dichiarare altresì la nullità della sentenza n.706/2022 del Tribunale di Savona per l'inesistenza delle ordinanze
25.01.22; 20.05.22; 27.05.22; in subordine dichiarare l'omessa motivazione in ordine all'incidenza delle gravi ragioni di convenienza di cui all'art.51,comma secondo, cpc costituenti motivo di astensione e/o ricusazione del CT;
nonché dichiarare l'omessa motivazione della sentenza in ordine all'infedeltà della perizia per le ragioni enunciate che si concretano in colpa e/o colpa grave del CT;
conseguentemente ammettere le istanze istruttorie formulate e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni di I grado. In integrale riforma della sentenza n.706/2022 del 24.08.22 del Tribunale di
Savona accertare e dichiarare che la Dott.ssa CT nominato nella CP
causa RG 1848/2012 nanti il Tribunale di Savona, ha violato il disposto di cui all'art.
51 comma I n.3 c.p.c. non dichiarando la propria incompatibilità per avere rapporti di debito, attraverso la propria Società “Prodes s.r.l.” e/o personali, con i difensori del Sig. Avv.ti Elio AL e Maria EM e/o non Parte_3
dichiarando la propria incompatibilità per l'esistenza di gravi ragioni di interesse e di convenienza conseguenti all'assistenza professionale che lo Studio Legale Avv.ti
AL - EM garantiva costantemente e da tempo alla Famiglia della Dott.ssa
ed alle sue società o a quelle a Lei direttamente o indirettamente CP
riconducibili (“Edi s.r.l.” di e poi unipersonale di CP_4 CP
“Prodes s.r.l.” unipersonale di ); accertare e dichiarare che la Dott.ssa CP
CT nominato nella causa RG 1848/2012 nanti il Tribunale di CP Savona, ha con colpa e con mancanza di diligenza redatto una consulenza non aderente e rispondente al quesito del Giudice;
di conseguenza condannare la convenuta e la terza chiamata in garanzia , in via CP Controparte_5
solidale, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dagli attori Parte_1
e per il mancato utilizzo degli immobili conseguenti a
[...] Parte_2
ulteriori quattro anni di causa, nonché per i maggiori costi che si sosterranno per la loro ristrutturazione rispetto all'epoca in cui avrebbe dovuto concludersi il processo di primo grado;
condannare la convenuta e la terza chiamata in CP
garanzia , in via solidale, al risarcimento dei danni non Controparte_5
patrimoniali conseguenti alla dichiarazione di incapacità naturale della RE
; condannare la convenuta e la terza chiamata in Persona_1 CP
garanzia , in via solidale, al risarcimento dei danni non Controparte_5
patrimoniali conseguenti ad aver dovuto affrontare ulteriori quattro anni di causa prima di veder riconosciuto il loro diritto nonché morali come conseguenza dell'illecito perpetrato dal CT allorchè ha violato la norma di cui all'art.51 comma
I n.3 e comma II cpc;
danni tutti da quantificarsi in corso di giudizio sia a mezzo di
Consulenze Tecniche d'Ufficio estimative che delle altre risultanze istruttorie ovvero, in via di estremo subordine, in via equitativa;
condannare la convenuta CP
alla restituzione del compenso versato quale CT nel giudizio RG 1848/2012 a titolo di indebito oggettivo ex art.2033 cod.civ.; condannare la convenuta e CP
la terza chiamata in garanzia , in via solidale, a corrispondere Controparte_5
sulle somme debende gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
condannare la convenuta e la terza chiamata in garanzia , in via CP Controparte_5
solidale, in totale riforma della sentenza di primo grado alle spese ed agli onorari di giudizio di entrambi i gradi di giudizio oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge o in subordine provvedere in ordine alla compensazione delle spese di entrambi
i gradi di giudizio”.
per l'appellata CP “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrarjis rejectis: - in via principale, nel merito, accertare l'infondatezza, in fatto e diritto, del proposto gravame e per l'effetto rigettarlo, con conferma integrale della sentenza (impugnata) del Tribunale di Savona
n. 706/2022 del 24.08.2022 e condanna dei signori e Parte_1 Parte_2
alla rifusione in favore della Dott.ssa delle spese di giustizia
[...] CP
anche del presente grado di giudizio;
- respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza n. 706/2022 perché infondata, in fatto ed in diritto, per mancanza dei presupposti del “fumus boni juris” e del “periculum in mora”; - nel subordine, si richiamano, da intendersi ivi integralmente trascritte, tutte le domande (anche quelle a manleva e garanzia) già formulate nella comparsa di risposta del primo grado di giudizio;
- in ogni caso, con vittoria delle competenze, esborsi, spese generali ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
per l'appellata Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis: - in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dai Sigg.ri e ai Parte_1 Parte_2
sensi dell'art. 348 bis cpc, per mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento;
- ancora in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza proposta ai sensi degli artt. 283 e 351 cpc per la mancanza dei necessari requisiti di legge e per l'improcedibilità della relativa domanda;
- in via principale, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di
Savona, Sez. Civile, Dott.ssa Laura Serra, n. 706/2022, emessa il 24 agosto 2022 e pubblicata in pari data all'esito del processo recante RG 262/2021, notificata in data
1 settembre 2022 e per l'effetto rigettare in tutti i motivi proposti l'appello formulato dai Sigg.ri perché infondato ed inaccoglibile per le ragioni esposte in Parte_2
narrativa; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione dei Sigg.ri , salvo gravame, applicare le condizioni Parte_2
previste dalla polizza n. IITDMM20A2013000102563, con particolare riferimento alle clausole previste dagli artt.
4.3 e 6.4 delle cga, nonché al limite di massimale descritto;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano Pt_1 Parte_2
in giudizio dinanzi al Tribunale di Savona la dr.ssa per sentirla CP
condannare al risarcimento dei danni da loro patiti.
I fatti sono così riassunti nella sentenza impugnata:
“• la dott.ssa era stata nominata dal Tribunale di Savona come CP
consulente tecnico d'ufficio in una causa promossa nei confronti degli odierni appellanti dal fratello , per l'impugnazione del testamento della Parte_3
madre ; Persona_1
• la dott.ssa aveva prestato il giuramento di rito all'udienza del CP
9.1.2015, accettando contestualmente l'incarico di accertare le condizioni di salute e di capacità di al momento della redazione del testamento oggetto di Persona_1
impugnazione;
• il 4.9.2015 la CT nominata aveva depositato la perizia, ove affermava che all'epoca della redazione dell'atto, le condizioni generali e neurologiche della testatrice potevano precludere, secondo il criterio del più probabile che non, la lucida ed autonoma compilazione del testamento olografo;
• sulla scorta della consulenza resa nell'ambito del procedimento, con sentenza parziale del 19.7.2016, il Tribunale di Savona aveva annullato il testamento redatto da
[...]
, per incapacità di intendere e di volere della testatrice al momento della Per_1
redazione;
• avverso tale decisione e avevano proposto appello, che Pt_2 Parte_1
veniva accolto dalla Corte d'Appello di Genova. In particolare, la Corte aveva disatteso le conclusioni alle quali era pervenuta la CT, ritenendo la validità del testamento. La sentenza di secondo grado era passata in giudicato;
• in epoca successiva, e si erano avveduti che la dott.ssa Pt_2 Parte_1
al momento della redazione della perizia, si trovava in una situazione CP
di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 co. 1 n. 3 e co. 2 c.p.c., che tuttavia non aveva provveduto a segnalare;
• infatti, la CT è socia e legale rappresentante della società Prodes s.r.l., avente un lungo rapporto diretto fiduciario con lo studio degli avvocati EM e AL, i quali avevano rappresentato l'attore nella causa proposta nei loro Parte_3
confronti.
• Pertanto, la dott.ssa da un lato, aveva mancato di osservare i doveri inerenti CP
alla qualifica di CT, attinenti alla rilevanza pubblicistica delle funzioni;
d'altro lato, aveva con colpa redatto una consulenza tecnica omissiva, non rispondente al quesito del giudice a tutto vantaggio del sig. . Parte_3
• A causa della mancata astensione del CT, essi avevano subito danni non solo economici ma anche morali, per aver dovuto affrontare ulteriori quattro anni di causa prima di veder riconosciuto il loro diritto e come conseguenza dell'illecito perpetrato dal perito per aver violato la norma di cui all'art. 51 co. 3 e co. 2 c.p.c.;
• in particolare, i danni economici consistevano: - nel mancato utilizzo di tutte le proprietà immobiliari facenti parte della quota di eredità di , nei maggiori Persona_1
costi da affrontare per la ristrutturazione degli immobili, rimasti abbandonati durante le cause in attesa dell'assegnazione agli eredi, nel costo della CT. Tutto ciò premesso, gli attori hanno citato in giudizio al fine di sentir accertare l'avvenuta CP
violazione del disposto di cui all'art. 51 co. 1 n. 3 c.p.c. per aver la convenuta omesso di dichiarare la propria situazione di incompatibilità e redatto una consulenza non aderente e rispondente al quesito del giudice, con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Si è costituita in giudizio la quale alle avverse argomentazioni ha replicato che: CP
• ella era stata nominata CT nell'ambito del procedimento rg 1848/2012 su indicazione congiunta delle parti;
• non corrispondeva al vero che, al momento dell'accettazione dell'incarico, ella si trovasse in una situazione di incompatibilità, in quanto i rapporti tra Prodes s.r.l. e i difensori EM e AL erano intercorsi successivamente al deposito della perizia.
• inoltre, non esisteva alcun principio per cui dall'incompatibilità dovesse conseguire inevitabilmente la redazione di un elaborato tecnico non conforme ai requisiti richiesti e fonte di responsabilità.
• In particolare, ella aveva redatto la propria perizia con la massima diligenza, affiancata dallo specialista dott. quale ausiliario, per avere il miglior Persona_2
supporto tecnico specialistico nel campo di indagine;
• inoltre, per ulteriore scrupolo, ella aveva informalmente sottoposto il caso, senza aggravio di costi, ad altro specialista in neurologia. Anche il prof. aveva Per_3
manifestato la piena condivisione alle argomentazioni espresse dal ctu medico legale e dall'ausiliario specialista di branca.
• Ella pertanto aveva tenuto una condotta del tutto diligente, nel pieno rispetto dei doveri derivanti dall'incarico conferitole, agendo in modo del tutto trasparente e peraltro avvalendosi del contributo di specialisti a sostegno delle proprie tesi.
• L'accoglimento dell'impugnazione da parte della Corte d'Appello non poteva in alcun modo dimostrare la responsabilità del CT, atteso che rientra nell'ordinario potere del giudice di secondo grado quello di discostarsi dalle risultanze del giudice e della consulenza di primo grado, senza che ciò comporti una ipotesi automatica di responsabilità.
• Relativamente al quantum della pretesa risarcitoria, la richiesta dei danni indicati dalla controparte era sfornita di fondamento e di prova.
La convenuta ha concluso pertanto chiedendo in via preliminare di essere autorizzata a citare in giudizio la propria compagnia assicurativa, al fine di essere garantita nel denegato caso di condanna e nel merito respingere le domande avversarie. A seguito della concessa autorizzazione, si è costituita in giudizio Controparte_2
la quale si è sostanzialmente associata alle difese dell'assicurata, chiedendo il rigetto delle domande attoree. Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoria e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.5.2022, ove è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti di termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica".
Con sentenza n. 706/2022 del 24/08/2022 il Tribunale di Savona decideva la vertenza e rigettava la domanda attorea.
In particolare, rilevava che le parti non potevano far valere l'asserita situazione di incompatibilità del CT, non avendo tempestivamente presentato istanza di ricusazione nei termini indicati dalla legge.
Il Tribunale richiamava l'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la consulenza redatta da un consulente che versa in una situazione di incompatibilità, non dichiarata o non fatta valere ai sensi dell'art. 192 c.p.c., è valida ed acquisita regolarmente, non rilevando l'inosservanza dell'obbligo di astensione da parte del consulente, né tantomeno la scoperta dei motivi di ricusazione successivamente al termine di legge (Cass. 8184/2002; Cass. 28103/2018; Cass.
12004/2009; Cass. 2125/1985).
Il Tribunale evidenziava che l'art. 64 c.p.c. prevede che il consulente risponde esclusivamente per “colpa grave” e che, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, spetta ai danneggiati dimostrare il danno ingiusto patito, il nesso di causalità tra detto danno e la condotta, nonché l'elemento soggettivo della colpa grave;
quindi, affermava che il danno denunciato dagli attori non poteva discendere in automatico dalla sola situazione di incompatibilità, potendo se mai avere origine nella violazione dei doveri di diligenza e correttezza nell'adempimento dei doveri d'ufficio del consulente.
Nel caso di specie, gli attori non avevano provato gli elementi costitutivi della responsabilità in cui sarebbe incorso il CT, Dott.ssa invero, il Tribunale CP
affermava che la consulenza ritualmente acquisita al giudizio appariva esaustiva, redatta correttamente in termini probabilistici, scevra da contraddizioni, coerente con la documentazione clinica in atti, nonché ben argomentata e confortata da elementi oggettivi e documentali. Inoltre, il CT richiamava e faceva proprie le considerazioni mediche dello specialista oncologo Dott. che rendeva un parere tecnico Per_2
specialistico, data la complessità del caso concreto.
Non appariva di alcun rilievo la circostanza secondo cui la Corte di Appello non aveva aderito alle conclusioni contenute nella consulenza della Dott.ssa non essendo CP
stata nemmeno rinnovata la CT e potendo, in ogni caso, il giudice discostarsi da dette risultanze senza determinare alcuna forma di responsabilità in capo al consulente.
Il Tribunale confermava infine l'ordinanza istruttoria con cui venivano ritenute non necessarie le prove richieste dagli attori, dichiarava che il rigetto della domanda attorea determinava l'assorbimento della domanda di garanzia svolta dalla convenuta e poneva a carico di parti attrici le spese di lite.
Avverso tale sentenza proponevano appello e , chiedendone Pt_1 Parte_2
la riforma.
Resistevano e la sua compagnia assicuratrice CP Controparte_2
[...]
Erano precisate, all'udienza del 24/9/2024, celebrata per trattazione scritta, le conclusioni, così come in epigrafe trascritte, e, decorsi i termini di cui agli artt. 190 e
352 c.p.c., la causa veniva decisa in camera di consiglio.
Con il primo motivo gli appellanti deducono la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art.112 c.p.c. essendo stata omessa la pronuncia sulla domanda degli attori riguardante l'art.51, secondo comma, c.p.c.
Nella sentenza si legge: “gli attori hanno citato in giudizio al fine di CP
sentir accertare l'avvenuta violazione del disposto di cui all'art. 51 co. 1 n. 3 c.p.c.”.
Secondo gli appellanti l'affermazione è errata perché le conclusioni degli attori specificano e richiedono al Giudice l'accertamento della violazione di cui al secondo comma dell'art.51 cpc relativo all'esistenza delle “gravi ragioni di convenienza”.
Tuttavia, in nessun passo della sentenza si rinviene la statuizione di rigetto della domanda con la conseguenza che la tutela è rimasta senza risposta. Con il secondo motivo di appello, deducono la nullità della sentenza impugnata conseguente all'inesistenza dell'ordinanza del 25.01.2022 del Tribunale di Savona che
“non consente di ricostruire il convincimento del Giudice per il quale lo stesso ritiene la causa matura per la decisione, sia in rapporto alla ritenuta completezza istruttoria, sia in rapporto all'implicito ed immotivato rigetto delle istanze istruttorie. Nei fatti tale carenza motivazionale si sostanzia in un vizio dell'ordinanza stessa e della futura sentenza”.
Censurano per le stesse ragioni anche le ordinanze del 20.05.22 e del 27.05.22.
La carenza motivazionale di tutte e tre le ordinanze si sostanzia – secondo gli appellanti
- in un vizio delle ordinanze stesse che sono da considerarsi inesistenti con conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza.
Con il terzo motivo, in subordine rispetto al primo motivo, deducono l'omessa motivazione della sentenza in ordine alla valutazione dell'incidenza delle gravi ragioni di convenienza ex art. 51, II comma, cpc costituenti motivo di astensione e/o ricusazione del c.t.u.
Qualora la Corte ritenesse infondato il vizio di nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia poiché la domanda di cui all'art.51, comma II, cpc deve considerarsi implicitamente respinta, eccepiscono l'omessa motivazione sull'esistenza delle gravi ragioni di convenienza che, ove valutate, avrebbero comportato una diversa decisione della controversia.
Pertanto la correttezza della consulenza non incide sulla mancata produzione del danno agli attori poiché le “ragioni di convenienza” di cui alla norma violata vogliono evitare il “sospetto”, anche “ingiustificato”, che vengano prese decisioni, rectius elaborati peritali, “ispirati a fini diversi da quelli istituzionali”.
Con il quarto motivo censurano l'errata affermazione della sentenza impugnata per cui gli attori avrebbero sostenuto che la fonte di responsabilità della consulente sarebbe originata dalla sola situazione di incompatibilità ed omessa motivazione sulla infedeltà della ctu per colpa e/o colpa grave. Secondo gli appellanti il Tribunale non ha CP
compreso che la responsabilità del CT discende sia dalla situazione di incompatibilità non denunciata, sia dalla infedeltà della perizia, redatta con colpa e/o colpa grave che si desume dalla sentenza della Corte di Appello di Genova n.545/2020 laddove viene affermato: “erano disponibili numerosi referti e cartelle cliniche da nessuno dei quali, tuttavia, emergeva in maniera chiara la sussistenza di una assoluta incapacità della predetta ad autodeterminarsi”.
Con il quinto motivo censurano l'affermazione del giudice per la quale il ctu avrebbe redatto una consulenza tecnica priva di vizi e di incongruenze.
Il Tribunale, secondo gli appellanti, fornisce una valutazione di adeguatezza della consulenza medica ma non motiva le ragioni per le quali detta consulenza lo sarebbe e non prende in esame le censure formulate dagli odierni appellanti.
Con il sesto motivo censurano l'affermazione per la quale se il consulente che ha omesso di astenersi in presenza dei presupposti di legge adempie al proprio incarico con la dovuta diligenza, non produce alcun pregiudizio.
Invece, sussiste il nesso di causalità tra la condotta posta in essere ed il danno occorso giacchè il pregiudizio discende dalla mera inosservanza dell'obbligo di astensione senza che possano avere rilevanza le modalità con le quali le operazioni sono state in concreto realizzate e senza la necessità dell'accertamento del nesso causale da ritenersi in re ipsa.
Con il settimo motivo, censurano l'affermazione per la quale il ctu sarebbe responsabile solo se la sua attività sia connotata dalla colpa grave ex art.64 c.p.c.
La Corte di Appello di Genova ha riconosciuto le incongruenze della perizia riformando la decisione di primo grado che aveva come unica prova la predetta consulenza.
Il Tribunale afferma che la “situazione di incompatibilità … può determinare in primis una responsabilità di natura disciplinare, ed in secundis una responsabilità sotto il profilo civile”.
Tuttavia, “tale seconda ipotesi si verifica non già solo perché il CT abbia accettato l'incarico pur nella consapevolezza del legame esistente con una delle parti, ma solo ove il perito abbia violato in modo gravemente colposo o doloso i doveri del proprio ufficio nell'adempimento dei doveri d'ufficio, ad esempio redigendo una perizia lacunosa, grossolanamente erronea, ingiustamente favorevole ad una delle parti”.
Viene richiamato l'art.64 c.p.c. che, al secondo comma, stabilisce che “In ogni caso,il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.329 €. Si applica l'art.35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti”.
Il Tribunale prosegue sostenendo che il CT “risponde dei danni che siano in rapporto di causalità con le sue attività, laddove esse siano state esercitate con il connotato della colpa grave, requisito richiesto dalla stessa disposizione”.
Secondo gli appellanti trattasi di errore che inficia la sentenza: la disposizione di cui all'art.64 cpc non prevede la sola responsabilità per colpa grave ma enuncia che “In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti”.
Secondo l'attuale formulazione il risarcimento è dovuto in ogni caso e quindi anche nell'ipotesi in cui la condotta del consulente non integri gli estremi della fattispecie contravvenzionale.
La responsabilità del CT non è dunque limitata alle sole ipotesi di falsa perizia, né agli illeciti con dolo o colpa grave, ma discende da qualsiasi condotta illecita del CT
e quale che sia l'elemento soggettivo di esso (dolo, colpa grave, colpa lieve).
Sotto altro aspetto osservano come il Giudice di primo grado sia caduto in una
“contraddizione” poiché afferma, correttamente, che “secondo il consolidato orientamento di legittimità, tale norma disciplina una forma di responsabilità extracontrattuale” ma ritiene erroneamente che spetti al danneggiato “dimostrare la caratterizzazione della colpa di costui in termini di gravità”.
E l'operato del CT Dott.ssa è stato caratterizzato quantomeno dalla colpa. CP
Con l'ottavo motivo censurano l'affermazione per la quale è irrilevante la circostanza che la corte di appello con la sentenza n.545/2020 abbia disatteso le conclusioni della c.t.u. La Corte di Appello, infatti, non ha ritenuto congruo il parere espresso dal CT poiché
“erano disponibili numerosi referti e cartelle cliniche da nessuno dei quali, tuttavia, emergeva in maniera chiara la sussistenza di una assoluta incapacità della predetta ad autodeterminarsi”.
Tutto ciò prova che lo stato di incompatibilità della Dott.ssa ha influito sulla CP
redazione della perizia perché la stessa consulente per accreditarsi nei confronti del proprio studio legale (Avv.ti AL EM, che difendevano una parte in causa, tenuto conto che la Sig.ra aveva lasciato la quota di disponibile del Persona_1
proprio patrimonio agli altri due figli e non al ha estremizzato le Parte_3
risultanze mediche, tacendone alcune ovvero non dando loro l'idonea rilevanza, per giungere ad una conclusione di incapacità naturale della che ha indotto in Per_1
errore il Giudice di primo grado ma non quello di Appello. La sentenza di appello n.545/2020 dimostra la responsabilità del CT perché ha fatto emergere le contraddizioni e la mala gestio del caso da parte del CT Dott.ssa CP
Con il nono motivo censurano la ritenuta implicita irrilevanza dei mezzi istruttori dedotti dagli attuali appellanti nelle memorie ex art.183 c.p.c. e richiamati in sede di precisazione delle conclusioni.
Osservano che la documentazione prodotta non è stata esaminata dal Giudice di primo grado;
anche le altre istanze istruttorie sono state respinte.
Ed infatti le ordinanze emesse respingono tutte le istanze istruttorie ma senza fornire la benchè minima motivazione anzi assumendo che le motivazioni saranno date in sentenza. Qui, partendo da assunti erronei si cerca di motivarne, in poche righe, il rigetto.
Insistono quindi per l'ammissione delle prove dedotte.
Con il decimo motivo chiedono che la sentenza di primo grado venga modificata e la liquidazione delle spese di lite;
in subordine la totale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
--- Il primo, il terzo ed il quarto motivo di appello vengono esaminati congiuntamente essendo tra loro connessi;
essi non sono fondati.
Invero, la domanda formulata in primo grado dagli attori nei confronti di CP
era del seguente tenore: “…accertare e dichiarare che la Dott.ssa
[...] CP
CT nominato nella causa RG 1848/2012 nanti il Tribunale di Savona, ha
[...]
violato il disposto di cui all'art. 51 comma I n.3 c.p.c.…..e/o non dichiarando la propria incompatibilità per l'esistenza di gravi ragioni di interesse e di convenienza…accertare e dichiarare che la Dott.ssa CT nominato nella causa RG 1848/2012 CP
nanti il Tribunale di Savona, ha con colpa e con mancanza di diligenza redatto una consulenza non aderente e rispondente al quesito del Giudice…”.
E' vero che il primo giudice ha affermato, come sostenuto dagli appellanti, che “gli attori hanno citato in giudizio al fine di sentir accertare l'avvenuta CP
violazione del disposto di cui all'art. 51 co. 1 n. 3 c.p.c.”, ma è altrettanto vero che lo stesso giudice, nelle premesse, ha affermato che: “in epoca successiva, e Pt_2
si erano avveduti che la dott.ssa al momento della Parte_1 CP
redazione della perizia, si trovava in una situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 co. 1 n. 3 e co. 2 c.p.c., che tuttavia non aveva provveduto a segnalare”; e in altro passaggio della sentenza che: “A causa della mancata astensione del CT, essi avevano subito danni non solo economici ma anche morali, per aver dovuto affrontare ulteriori quattro anni di causa prima di veder riconosciuto il loro diritto e come conseguenza dell'illecito perpetrato dal perito per aver violato la norma di cui all'art. 51 co. 3 e co.
2 c.p.c.”, così evidenziando di avere ben presente l'oggetto della doglianza degli attori.
In ogni caso, il primo giudice ha ritenuto di respingere la domanda in quanto gli attori non hanno provato, come sarebbe stato loro onere, l'esistenza dei presupposti della responsabilità civile in capo alla dr.ssa come si dirà meglio in seguito. CP
In tal modo ha statuito su tutte le domande proposte dagli attori, anche su quella concernente la mancata dichiarazione di una situazione di possibile incompatibilità per gravi ragioni di convenienza. Infatti, “dalla sola situazione di incompatibilità, anche ove eventualmente sussistente, non discende automaticamente una responsabilità del ctu sotto il profilo civile…”, dovendo invece sussistere gli altri elementi che caratterizzano la responsabilità extracontrattuale (fatto doloso o colposo, 'evento dannoso, nesso di causalità fra il fatto e l'evento).
Pertanto, con l'affermazione che “a prescindere dalla indagine sulla sussistenza o meno di una situazione di incompatibilità non dichiarata dal CT, non è stata provata dagli attori, sui quali incombeva il relativo onere probatorio, la responsabilità nella quale sarebbe incorso il perito nella redazione della consulenza” il primo giudice ha deciso, rigettandole, su tutte le domande proposte dagli attori.
I motivi di appello primo, terzo e quarto devono quindi essere respinti.
Il secondo motivo di appello è parimenti infondato.
Con l'ordinanza 25 gennaio 2022 il Tribunale così disponeva: “ritenuta la causa matura per la decisione alla luce della documentazione in atti;
P.Q.M.
Rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27 maggio 2022 ore 9.15”.
A fronte dell'istanza di revoca di detta ordinanza depositata dagli attori il 17 maggio
2022, il Tribunale si riservava di provvedere all'esito dell'udienza del 27 maggio 2022.
In tale ultima udienza il Giudice confermava l'ordinanza emessa in data 25.1.2022,
“essendo state valutate le istanze istruttorie di parte attrice superflue ai fini del decidere, per le ragioni che verranno più compiutamente espresse in sede di decisione”.
Sul punto, nella sentenza è stato precisato che “Deve conseguentemente trovare conferma l'ordinanza istruttoria con la quale non sono state ammesse le prove richieste da e , valutate superflue in quanto tutte rivolte ad accertare la Pt_2 Parte_1
lamentata situazione di incompatibilità della consulente per un pregresso rapporto di conoscenza con i difensori dell'allora parte attrice, ma non invece destinate a fornire la dovuta e necessaria dimostrazione degli elementi costitutivi della responsabilità per colpa grave, nella quale sarebbe incorso il perito”.
Il Tribunale ha quindi così motivato circa il rigetto delle richieste istruttorie degli attori: perché la causa era sufficientemente istruita “alla luce della documentazione in atti”
(ordinanza 25 gennaio 2022); ritenendo “le istanze istruttorie di parte attrice superflue ai fini del decidere, per le ragioni che verranno più compiutamente espresse in sede di decisione” (udienza 27 maggio 2022); spiegando che tali istanze istruttorie sono superflue “in quanto tutte rivolte ad accertare la lamentata situazione di incompatibilità della consulente per un pregresso rapporto di conoscenza con i difensori dell'allora parte attrice, ma non invece destinate a fornire la dovuta e necessaria dimostrazione degli elementi costitutivi della responsabilità per colpa grave”.
Il primo giudice ha quindi spiegato in maniera puntuale i motivi per cui ha ritenuto di non ammettere le istanze istruttorie formulate dagli attori, motivi che si sostanziano nel fatto che le circostanze dedotte a prova non erano attinenti alla dimostrazione della sussistenza dei presupposti costitutivi della responsabilità extracontrattuale della dr.ssa
CP
Va dunque respinto il motivo di appello, non senza dimenticare che per la giurisprudenza di legittimità “…l'art. 187 del codice di rito affida alla discrezionalità del giudice l'apprezzamento del "se" la causa "sia matura per la decisione" senza necessità di assunzione di mezzi di prova, ciò che può avvenire se tra le parti sia insorta controversia solo in punto di diritto relativamente a diritti disponibili delle parti, o se i fatti controversi siano provati attraverso documenti…” (Cass. n.1036 del 2019) e che
“la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c.” (Cass. n. 7474 del 2017).
Anche il quinto motivo di appello non appare fondato. Nella sentenza impugnata, infatti, dopo aver dato atto che la dott.ssa ha CP
“adempiuto il proprio incarico in modo corretto, trasparente e diligente”, si spiegano le ragioni di tale convincimento.
Esse consistono nel fatto che “la ctu è del tutto esaustiva, ripercorre con precisione la vicenda clinica della testatrice […]; dà atto della difficoltà tecnica di rispondere al quesito non sussistendo elementi certi riconducibili al momento della redazione del testamento in relazione alla capacità di intendere e di volere della testatrice […]; ella argomenta la propria valutazione sulla base di elementi oggettivi e documentali […];la
CT motiva in modo adeguato l'iter argomentativo spiegando passo per passo quali siano gli elementi diagnostici posti alla base del suo ragionamento;
è del tutto significativo, inoltre, che […] nella redazione della perizia la dott.ssa abbia CP
condiviso e fatto proprie le considerazioni mediche svolte dallo specialista oncologo
[…]. L'iter argomentativo proposto dallo specialista oncologo, del tutto terzo rispetto alle parti, è stato ampiamente recepito dalla dott.ssa nella redazione della CP
perizia, anche in sede di risposta alle osservazioni del consulente dell'allora parte convenuta”.
Va poi sottolineato che la c.t.u. è stata svolta non solo dalla dr.ssa ma CP
anche da un altro specialista esperto della materia, designato quale ausiliario,
l'oncologo dr. specialista in Chirurgia Generale ed in Oncologia e Persona_2
docente della Scuola di Specializzazione in Oncologia dell'Università degli Studi di
Genova, Dirigente Medico I Livello IRCCS “A.O.U. San Martino-IST” di Genova, il quale ha sottoscritto, unitamente alla l'elaborato peritale che, quindi, non può CP
essere ricondotto soltanto all'operato della Ciò appare particolarmente CP
rilevante ove si consideri che nel caso di specie il parere dell'esperto oncologo è ancor più pregnante rispetto a quello del medico legale, quale è la dr.ssa trattandosi CP
di indagare le conseguenze, per la paziente, di un tumore al cervello.
Il Tribunale ha quindi concluso affermando che tale elaborato peritale “da un lato, ha fornito al giudicante, di primo così come di secondo grado, ogni elemento utile ai fini della valutazione giuridica della fattispecie;
d'altro lato, ha elaborato la propria consulenza non solo in aderenza con la documentazione clinica agli atti, ma anche richiedendo e facendo proprie le conclusioni dello specialista oncologo, maggiormente esperto circa i possibili effetti neurologici causati dal tumore al cervello al riscontrato livello di progressione sull'integrità comprensiva e di capacità della persona”.
Il motivo va quindi respinto.
Il sesto ed il settimo motivo di appello si esaminano congiuntamente.
Il Tribunale, dato atto che “la eventuale situazione di incompatibilità non emersa non inficia di per sé ed automaticamente il lavoro svolto dal CT nell'ambito del processo, ma, certo, può determinarne in primis una responsabilità di natura disciplinare, ed in secundis una responsabilità sotto il profilo civile”, osserva che “Per quanto interessa in questa sede, tale seconda ipotesi si verifica non già solo perché il CT abbia accettato l'incarico pur nella consapevolezza del legame esistente con una delle parti, ma solo ove il perito abbia violato in modo gravemente colposo o doloso i doveri del proprio ufficio nell'adempimento dei doveri d'ufficio, ad esempio redigendo una perizia lacunosa, grossolanamente erronea, ingiustamente favorevole ad una delle parti”.
Pertanto, poiché la causa riguardava l'accertamento della responsabilità della dr.ssa ai sensi dell'art. 2043 c.c., e tale accertamento richiedeva la prova di CP
una condotta colposa, di un danno e del nesso causale, la mancata dimostrazione di tali presupposti ha determinato il corretto rigetto della domanda.
Non è condivisibile l'affermazione degli appellanti per cui la sola situazione di incompatibilità ex art. 51 cpc determinerebbe la sussistenza anche del nesso di causalità con il danno occorso. Essa si fonda sulla giurisprudenza della Suprema Corte (S.U.
13.11.2012 n. 19704) che attiene alla diversa ipotesi di "consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge" e che si riferisce all'ipotesi dell'illecito disciplinare di cui all'art. 2 lett. c) del d.lgs. 23.2.2006 n. 109 e non a quella della responsabilità civile.
Poiché gli appellanti non hanno offerto prova dei presupposti della responsabilità civile della CT, la loro domanda doveva essere necessariamente respinta. La decisione del
Tribunale di Savona è perciò corretta. Infatti, appare corretto il ragionamento del primo giudice per cui “la consulenza tecnica resa nell'ambito del procedimento avente RG 1848/2012 è stata depositata e ritualmente acquisita al giudizio ed ha conseguentemente costituito elemento di prova e di valutazione da parte dei giudici, sia di primo che di secondo grado” in quanto
“secondo l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, la consulenza resa da un perito che si trovi in una situazione di incompatibilità non dichiarata o non fatta valere dalle parti entro il termine e con le forme di cui all'art. 192 c.p.c. rimane valida e ritualmente acquisita al processo (Cass. 8184/2002; Cass. 28103/2018), non rilevando che il consulente non abbia osservato l'eventuale obbligo di astensione (Cass.
12004/2009)”, principio che vale anche quando i motivi di ricusazione siano conosciuti dopo la scadenza del termine o addirittura siano sopravvenuti al termine stesso.
Sicchè, in assenza di istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio nel termine di legge, non si può poi far valere il motivo di ricusazione del consulente per contestare l'elaborato peritale.
Pertanto, l'eventuale situazione di incompatibilità non eccepita e non dichiarata non pregiudica di per sé l'attività prestata dal CT, ma può dar luogo a responsabilità disciplinare del consulente o a responsabilità civile dello stesso, qualora ne ricorrano i presupposti, a sensi dell'art. 2043 c.c.
Il Tribunale ha ritenuto che non sussistessero i presupposti di tale responsabilità, non avendo la dr.ssa redatto la perizia con dolo o colpa grave, fondando tale CP
assunto sul disposto dell'art. 64 c.p.c.
Venendo quindi al motivo concernente la limitazione della responsabilità alla sola ipotesi della colpa grave, censurata dagli appellanti, la Corte osserva che l'art. 64, comma 2, c.p.c. stabilisce che “il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a € 10.329. Si applica l'art. 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti”. Tale disposizione contempla un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale;
non è pacifico, tuttavia, che essa si riferisca ai soli casi di dolo e colpa grave nell'esecuzione dell'incarico.
Infatti, a fronte di un orientamento (maggioritario) che ritiene che la responsabilità civile possa configurarsi unicamente, oltre che nel caso di dolo, nell'ipotesi di colpa grave (Cass. 22587/2004), ve ne è un altro per il quale il CT – stando alla lettera dell'art. 64 co. 2 c.p.c. – risponde civilmente dei danni causati nell'esercizio della sua attività anche per colpa lieve, prevista non solo dall'art. 2043 c.c., ma anche dall'art. 64 secondo comma c.p.c. che stabilisce: “il consulente tecnico è in ogni caso tenuto a risarcire i danni causati alle parti dall'esecuzione dell'incarico ricevuto”.
La Corte osserva che, anche aderendo – secondo quanto prospettato dagli appellanti -
a tale seconda tesi, in ogni caso non è emersa in causa alcuna forma di responsabilità della dott.ssa né quanto alla colpa grave, né relativamente alla colpa CP
lieve, come argomentato dal primo giudice, con motivazione che la Corte condivide.
Così, richiamando tale motivazione, risulta che:
“- la ctu è del tutto esaustiva, ripercorre con precisione la vicenda clinica della testatrice, riporta fedelmente le diagnosi di volta in volta compilate dai medici che avevano in cura la signora negli ultimi mesi di vita;
Per_1
- la ctu dà atto della difficoltà tecnica di rispondere al quesito, non sussistendo elementi certi riconducibili al momento della redazione del testamento in relazione alla capacità di intendere e di volere della testatrice. Ella, pertanto, del tutto correttamente e diligentemente non si esprime in termini assoluti, ma probabilistici, fornendo al giudicante tutti gli elementi di valutazione per poter pervenire ad un convincimento che tenga conto non solo degli aspetti medici ma anche di quelli giuridici;
- argomenta la propria valutazione sulla base di elementi oggettivi e documentali, che si riferiscono sia alle condizioni cliniche della paziente, ed in particolare alla riscontrata compromissione neurologica derivante dal cancro al cervello progredito rapidamente proprio negli ultimi tempi di vita, sia alla complessità del testamento. - la CT motiva in modo adeguato l'iter argomentativo, spiegando passo per passo quali siano gli elementi diagnostici posti alla base del suo ragionamento;
- è del tutto significativo, inoltre, che nella redazione della perizia la dott.ssa CP
abbia condiviso e fatto proprie le considerazioni mediche svolte dallo specialista oncologo...”.
Ne discende che alcuna censura può essere mossa alla relazione peritale, anche se il giudice di appello si è discostato dalla stessa: anzi, proprio il fatto che se ne sia discostato senza rinnovare la c.t.u., ma prendendo in considerazione la stessa e i documenti sui quali si basa, è indice della sostanziale correttezza della c.t.u. medesima, che del resto si è espressa in termini probabilistici e non di assoluta certezza.
I due motivi di appello in oggetto devono pertanto essere respinti.
Quanto all'ottavo motivo, gli appellanti osservano che la Corte di Appello di Genova ha “pesantemente censurato il CT” e ciò dimostrerebbe che “…lo stato di incompatibilità ex art. 51 n. 3 I comma e II comma cpc della Dott.ssa ha influito CP
sulla redazione della perizia…”, mentre il primo giudice non ha ritenuto che tale censura vi sia stata.
Orbene, tali osservazioni non trovano corrispondenza nella sentenza appellata.
Infatti, non è vero che la Corte di Appello abbia pesantemente censurato la CT.
Con la sentenza n. 545/2020 la Corte di Appello ha piuttosto dato atto che
“l'annullamento del testamento per incapacità naturale postula la dimostrazione che, al momento della sua redazione, il de cuius fosse affetto da una infermità psichica di natura permanente, tale da determinare la sua incapacità di intendere e di volere” e che
“spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità”, ed ha ritenuto che tale prova non sia stata raggiunta in base alla c.t.u. espletata ed a tutti gli atti del procedimento.
Il Tribunale, dal canto suo, ha rilevato che “il discostamento da parte del giudicante rispetto ad una valutazione specialistica resa dal CT rientra nella fisiologia del processo e non per questo determina una responsabilità del consulente” e che “se è vero che il Collegio ha ritenuto di non aderire alla valutazione fornita dalla dott.ssa CP è altresì vero che il giudice dell'impugnazione si è basato sugli elementi offerti dalla stessa consulenza della dott.ssa per motivare il proprio dissenso, senza alcuna CP
necessità di rinnovazione della CT, rinvenendo all'interno dell'elaborato i passaggi chiave per elaborare la diversa motivazione”.
Va sottolineato che se la Corte avesse ritenuto che la c.t.u. della dr.ssa era affetta CP
da vizi o incongruenze, ne avrebbe disposto la rinnovazione, mentre la sentenza la prende in considerazione, pur discostandosi dalle conclusioni ivi raggiunte alla luce di una diversa valutazione.
Va tenuto conto, ancora, e la circostanza appare assai rilevante, che la dr.ssa nel CP
proprio elaborato non si è espressa in termini di certezza, bensì di probabilità, sì che la
Corte, valorizzando alcuni documenti in atti, ha ritenuto più probabile la tesi della capacità della testatrice al momento della redazione del testamento, senza che ciò consenta di affermare che le valutazioni della c.t.u. fossero palesemente errate.
Sul nono motivo, va richiamata la pronuncia del Tribunale per cui “Deve conseguentemente trovare conferma l'ordinanza istruttoria con la quale non sono state ammesse le prove richieste da e , valutate superflue in quanto Pt_2 Parte_1
tutte rivolte ad accertare la lamentata situazione di incompatibilità della consulente per un pregresso rapporto di conoscenza con i difensori dell'allora parte attrice, ma non invece destinate a fornire la dovuta e necessaria dimostrazione degli elementi costitutivi della responsabilità per colpa grave, nella quale sarebbe incorso il perito”.
Le richieste istruttorie sono state quindi respinte in quanto superflue, essendo volte a dimostrare una circostanza non rilevante ai fini del decidere (la situazione di incompatibilità) e non tutti i fondamenti della responsabilità civile della CT (colpa, danno e nesso causale).
Non possono essere ammesse quindi le richieste istruttorie contenute nella seconda memoria ex art. 183, VI co., c.p.c. depositata dai sigg.ri , ritenendo Parte_2
condivisibile la valutazione di superfluità di esse compiuta dal primo giudice.
Il motivo va quindi respinto. Il decimo motivo, infine, non viene scrutinato in quanto non viene riformata la sentenza impugnata, sicchè la condanna alla rifusione delle spese di lite disposta dal primo giudice appare corretta.
In conclusione l'appello viene respinto.
Non si prende in considerazione, pertanto, il rapporto assicurativo tra la dr.ssa CP
e la propria compagnia assicuratrice.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss. d.m. 10.3.2014, n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo d.m., assunto come scaglione di valore quello indeterminato ed esclusa la fase istruttoria, non celebrata.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respinge l'appello; condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata , delle CP
spese del presente grado del giudizio che liquida in euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata
[...]
delle spese del presente grado del giudizio che liquida in Controparte_2
euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, che l'appello viene respinto.
Genova, 8/1/2025
Il Presidente estensore
Dott. Marcello Bruno