TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/02/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3157/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERLINI Parte_1 C.F._1
MAURIZIO e dell'avv. ORLANDINI ELISA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FERLINI MAURIZIO
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CECUTTA Controparte_1 P.IVA_1
ARIANNA, dell'avv. GENERALI MIRELLA e dell'avv. MONTI KATIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CECUTTA ARIANNA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARZOT CP_2 C.F._2
SILVIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MARZOT SILVIA
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memorie difensive di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso dell'1.8.2024 adiva il Tribunale di Bologna evocando in Parte_1 giudizio l' e chiedendo: 1) in via cautelare e urgente, che fosse Controparte_1 CP_2 disposta la sospensione della nota dell' di del 16.7.2024 che aveva respinto la CP_1 CP_1 sua richiesta di mantenimento in servizio fino al 72° anno d'età; 2) che fosse adottato ogni altro provvedimento idoneo a tutelare i suoi diritti;
3) nel merito, che fosse accertata, previa sua disapplicazione, l'illegittimità/nullità/inefficacia del rigetto - di cui alla comunicazione pagina 1 di 5 dell' del 16.7.2024 - della sua richiesta di continuazione dell'attività fino al CP_1 compimento del 72° anno d'età e per l'effetto fosse condannata l' a disporre la CP_1 sua permanenza in servizio presso i Centri di Medicina Generale di San Pietro in Casale e Galliera (Bo) fino al compimento del 72° anno d'età; 2) in alternativa subordinata, che fosse condannata l' al risarcimento di tutti i danni da lui subìti derivanti CP_1 dall'illegittimità del rigetto opposto dall' alla richiesta di permanenza in CP_1 servizio fino al 72° anno d'età – sotto il profilo sia della perdita della possibilità di vedersi accreditata la pensione dall'1.10.2024 che del mancato riconoscimento delle maggiorazioni percentuali sugli anni di servizio successivi al pensionamento e della mancata aggiunta degli anni di contributi al calcolo dell'assegno, che ancora di perdita di chance professionale. Affermava che: 1) aveva chiesto all' di di essere trattenuto in servizio CP_1 CP_1 oltre il 70° anno di età fin dal 26.10.2023, ma solo il 16.7.2024 aveva ottenuto risposta negativa;
2) l' aveva proceduto alla selezione del medico per la copertura del suo posto, CP_1 senza coinvolgerlo e senza dargli comunicazione degli atti;
3) il provvedimento di diniego era privo di motivazione e non teneva conto delle scoperture complessive presso l' 4) era CP_1 inoltre stato adottato tardivamente, il che gli aveva cagionato un danno – di natura sia contrattuale che extracontrattuale (ance precontrattuale) – anche in relazione al suo diritto ad andare in pensione al compimento del 70° anno, che ne risultava pregiudicato. Si costituiva in giudizio l' di chiedendo il rigetto delle domande perché CP_1 CP_1 infondate in fatto e in diritto. Affermava che, dell'invocata domanda cautelare difettava il fumus boni iuris, poiché la possibilità di restare oltre il 70° anno di servizio era condizionato dall'assenza di altro personale medico convenzionato e che, nel caso in esame, legittimamente aveva espletato la procedura concorsuale per la selezione di un altro medico convenzionato, che era stato individuato nel dott. cosicché la prosecuzione in servizio del ricorrente non era CP_2 consentita e legittimo era stato il diniego. Aggiungeva che non era previsto nessun coinvolgimento del ricorrente nella selezione del possibile successore e che, terminata, la procedura, la comunicazione del diniego alla sua istanza di trattenimento era stata tempestiva, appena terminata la procedura di individuazione del nuovo medico, e che, essendo del 16.7.2024, era avvenuta in tempo utile per il pensionamento del ricorrente, il 30.9.2024, cosicché nemmeno sotto questo profilo quest'ultimo poteva dolersi della condotta dell' . Aggiungeva ancora che difettava Parte_2 anche il periculum in mora, non essendovi alcun pregiudizio irreparabile. Si costituiva altresì in giudizio chiedendo anch'egli il rigetto delle CP_2 domande perché infondate in fatto e in diritto. Affermava che di esse difettava il fumus boni iuris poiché, da un lato, il trattenimento in servizio oltre il 70° anno era solo una facoltà e non un diritto e, dall'altro, la procedura per la copertura del posto era stata legittimamente espletata;
aggiungeva che difettava il periculum in mora, poiché il ricorrente faceva valere solo danni di natura economica, come tali non irreparabili. All'udienza del 29.8.2024 il giudice, all'esito della discussione, riservava la decisione e con ordinanza del 9.9.2024 rigettava le domande cautelari, ritenendo insussistente il fumus boni iuris. Nella fase del merito, il ricorrente rinunciava agli atti del giudizio e ne chiedeva l'estinzione con compensazione delle spese processuali;
la rinuncia non era notificata alle altre pagina 2 di 5 parti e, comunque, non era accettata da loro che - con distinte difese - si costituivano chiedendo il rigetto di tutte le domande. Entrambe svolgevano tutte le difese già svolte nella fase cautelare.
La causa era istruita solo documentalmente ed era decisa all'udienza del 4.2.2025 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. Le domande del ricorrente sono infondate e devono essere rigettate. La facoltà dell' di trattenere in servizio personale medico in regime di CP_1 convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale, in deroga ai limiti previsti dall'art. 24, comma 1, lett. b) dell'ACN per la Medicina Generale del 28.4.2022, è stabilita dall'art. 4, comma 9-octiesdecies, L. n. 14/23, di conversione in legge del D.L. n. 198/22, che stabilisce che: “Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime di convenzionamento col
Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque entro la predetta data”; dall'esame della norma risulta che il trattenimento in servizio è un facoltà, la quale risulta condizionata dall'“assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile” e dunque dalla verifica di tale assenza di offerta previo esperimento delle procedure di assegnazione degli incarichi, poiché solo dopo di esse l' conoscerà l'esistenza o meno di personale medico convenzionato collocabile;
CP_1 del resto, la ratio della norma è quella di consentire il trattenimento in servizio dei medici convenzionati oltre il compimento del settantesimo anno di età soltanto per sopperire all'assenza di altri medici disponibili;
e ciò al fine di garantire la continuità dell'assistenza in assenza di altri medici. Nel caso in esame il ricorrente, con incarico di convenzione con l' di Parte_2 quale medico di assistenza primaria a ciclo di scelta presso il Distretto di Pianura Est – CP_1 ambito territoriale di San Pietro in Casale e Galliera, il 26.10.2023 chiedeva all'Azienda di continuare a esercitare l'attività professionale in convenzione oltre il compimento del 70° anno di età, e cioè oltre il 29.9.2024, in deroga a quanto previsto dall'art. 24, comma 1, lett. b), dell'ACN per la Medicina Generale del 28.4.2022 (documento n. 2 di parte resistente); l di formalizzava la vacanza della sede del ricorrente con Parte_2 CP_1 determinazione n. 804 del 21.3.2024 (documento n. 4 di parte resistente, in applicazione dell'art. 34 dell'ACN che stabilisce che “ … entro la fine di marzo di ogni anno ciascuna Regione, o il soggetto da questa individuato, pubblica sul Bollettino Ufficiale l'elenco degli incarichi vacanti di medico del ruolo unico di assistenza primaria e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell'anno, individuati dalle sulla base dei criteri di cui al Pt_2 precedente articolo 32. (comma 1). (…) Gli aspiranti, entro 20 (venti) giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, presentano alla Regione, o al soggetto da questa individuato, domanda di assegnazione (…) per uno o più incarichi vacanti. (comma 4)” (documento n. 1 di parte resistente); formata la graduatoria secondo i criteri indicati dal comma 5 (“La Regione o il soggetto da questa individuato, interpella i medici di cui al comma 5 seguendo il seguente ordine (…)” (comma 13)), con determinazione del 22.3.2024 la Regione Emilia-Romagna pubblicava il 29.3.2024 gli incarichi vacanti presso le dell'intera Regione, fra cui Parte_2
l'ambito Galliera e S. Pietro in Casale (documento n. 5 di parte Controparte_3
pagina 3 di 5 resistente) e con determinazione del 26.6.2024, l' approvava le graduatorie per Parte_3
l'assegnazione dei suddetti incarichi e le pubblicava sul sito internet: www.ausl.imola.bo.it alla voce “Avvisi e graduatorie Personale Convenzionato” (documento n. 6 di parte resistente), cui seguiva l'11.7.2024 l'assegnazione dell'incarico presso l'ambito territoriale di San Pietro in Casale-Galliera al dott. (documento n. 7 di parte resistente); con nota del 16.7.2024 CP_2
l di riscontrava la richiesta del ricorrente, rigettandola, vista la nomina Parte_2 CP_1 del dott. CP_2
Se così è, deve ritenersi legittimo il procedimento seguito dall' resistente che ha CP_1 negato il trattenimento in servizio in conseguenza del fatto che il posto non era vacante, avendo individuato un altro medico secondo la procedura di cui al citato art. 34 e considerato che la vacanza del posto è presupposto per il trattenimento in servizio;
né può avere rilievo il fatto che siano vacanti altri posti nel distretto, poiché ciò che viene in rilievo è l'eventuale copertura del posto per il quale si richiede di restare in servizio, non anche altri. Quanto poi alla data in cui il diniego è stato comunicato - il 16.7.2024 - il ricorrente ha sì inoltrato istanza per rimanere in servizio già il 26.10.2023, ma l' resistente ha Parte_2 inevitabilmente atteso il completamento della procedura per la copertura delle zone carenti per conoscere se sussistevano i presupposti per il trattenimento in servizio;
del resto legittimamente ha comunicato alla Regione gli incarichi che si sarebbero resi vacanti entro l'anno, trattandosi di obbligo stabilito dall'art. 34 già citato, poiché le istanze di trattenimento dei medici ultrasettantenni non hanno l'effetto di rendere coperto il posto ma solo quello di consentire all' di coprirlo con medici che si trattengono in servizio, in assenza di copertura Parte_2 aliunde. Né il ricorrente era parte di quel procedimento, nel quale non doveva essere coinvolto, cosicché nessuna specifica comunicazione doveva essere a lui compiuta. Non può inoltre ritenersi che la risposta dell' del 16.7.2024 abbia pregiudicato la CP_1 facoltà del ricorrente di presentare la domanda di pensione entro il compimento del settantesimo anno del ricorrente. Quanto poi alle questioni sollevate dal ricorrente per la prima volta nell'udienza della fase cautelare, esse non sono tali da modificare le conclusioni raggiunte;
da un lato la comunicazione del 13.8.2024 si limita a prevedere il trattenimento in servizio del ricorrente a condizione di vacanza del posto, il che non è per i motivi detti e, dall'altro, l'eventuale inizio dell'attività di medico del dott. prima del 29.9.2024 non preclude al ricorrente di CP_2 continuare a svolgere la sua attività fino a quella data, né è circostanza rilevante ai fini della valutazione della sospensione richiesta in sede cautelare. Per tali ragioni appare legittimo il diniego dell' CP_1
Le domande devono essere tutte rigettate. La particolarità e la novità delle questioni trattate costituisce grave ed eccezionale motivo per compensare per metà le spese processuali, comprese quelle della fase cautelare;
la restante metà segue la soccombenza ed è liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3157/24 R.G. LAV. promosso da Parte_1
pagina 4 di 5 contro l' di in persona del Direttore generale pro tempore, e Parte_2 CP_1 CP_2
ogni diversa istanza disattesa e respinta, così decide:
[...]
1. rigetta tutte le domande;
2. compensa per metà le spese processuali;
condanna il ricorrente al pagamento a favore dei resistenti della restante metà, liquidata – per ciascuna difesa – in complessivi €. 2.950,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA, come per legge, se dovute;
3. fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Bologna, 4.2.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3157/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERLINI Parte_1 C.F._1
MAURIZIO e dell'avv. ORLANDINI ELISA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FERLINI MAURIZIO
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CECUTTA Controparte_1 P.IVA_1
ARIANNA, dell'avv. GENERALI MIRELLA e dell'avv. MONTI KATIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CECUTTA ARIANNA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARZOT CP_2 C.F._2
SILVIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MARZOT SILVIA
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memorie difensive di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso dell'1.8.2024 adiva il Tribunale di Bologna evocando in Parte_1 giudizio l' e chiedendo: 1) in via cautelare e urgente, che fosse Controparte_1 CP_2 disposta la sospensione della nota dell' di del 16.7.2024 che aveva respinto la CP_1 CP_1 sua richiesta di mantenimento in servizio fino al 72° anno d'età; 2) che fosse adottato ogni altro provvedimento idoneo a tutelare i suoi diritti;
3) nel merito, che fosse accertata, previa sua disapplicazione, l'illegittimità/nullità/inefficacia del rigetto - di cui alla comunicazione pagina 1 di 5 dell' del 16.7.2024 - della sua richiesta di continuazione dell'attività fino al CP_1 compimento del 72° anno d'età e per l'effetto fosse condannata l' a disporre la CP_1 sua permanenza in servizio presso i Centri di Medicina Generale di San Pietro in Casale e Galliera (Bo) fino al compimento del 72° anno d'età; 2) in alternativa subordinata, che fosse condannata l' al risarcimento di tutti i danni da lui subìti derivanti CP_1 dall'illegittimità del rigetto opposto dall' alla richiesta di permanenza in CP_1 servizio fino al 72° anno d'età – sotto il profilo sia della perdita della possibilità di vedersi accreditata la pensione dall'1.10.2024 che del mancato riconoscimento delle maggiorazioni percentuali sugli anni di servizio successivi al pensionamento e della mancata aggiunta degli anni di contributi al calcolo dell'assegno, che ancora di perdita di chance professionale. Affermava che: 1) aveva chiesto all' di di essere trattenuto in servizio CP_1 CP_1 oltre il 70° anno di età fin dal 26.10.2023, ma solo il 16.7.2024 aveva ottenuto risposta negativa;
2) l' aveva proceduto alla selezione del medico per la copertura del suo posto, CP_1 senza coinvolgerlo e senza dargli comunicazione degli atti;
3) il provvedimento di diniego era privo di motivazione e non teneva conto delle scoperture complessive presso l' 4) era CP_1 inoltre stato adottato tardivamente, il che gli aveva cagionato un danno – di natura sia contrattuale che extracontrattuale (ance precontrattuale) – anche in relazione al suo diritto ad andare in pensione al compimento del 70° anno, che ne risultava pregiudicato. Si costituiva in giudizio l' di chiedendo il rigetto delle domande perché CP_1 CP_1 infondate in fatto e in diritto. Affermava che, dell'invocata domanda cautelare difettava il fumus boni iuris, poiché la possibilità di restare oltre il 70° anno di servizio era condizionato dall'assenza di altro personale medico convenzionato e che, nel caso in esame, legittimamente aveva espletato la procedura concorsuale per la selezione di un altro medico convenzionato, che era stato individuato nel dott. cosicché la prosecuzione in servizio del ricorrente non era CP_2 consentita e legittimo era stato il diniego. Aggiungeva che non era previsto nessun coinvolgimento del ricorrente nella selezione del possibile successore e che, terminata, la procedura, la comunicazione del diniego alla sua istanza di trattenimento era stata tempestiva, appena terminata la procedura di individuazione del nuovo medico, e che, essendo del 16.7.2024, era avvenuta in tempo utile per il pensionamento del ricorrente, il 30.9.2024, cosicché nemmeno sotto questo profilo quest'ultimo poteva dolersi della condotta dell' . Aggiungeva ancora che difettava Parte_2 anche il periculum in mora, non essendovi alcun pregiudizio irreparabile. Si costituiva altresì in giudizio chiedendo anch'egli il rigetto delle CP_2 domande perché infondate in fatto e in diritto. Affermava che di esse difettava il fumus boni iuris poiché, da un lato, il trattenimento in servizio oltre il 70° anno era solo una facoltà e non un diritto e, dall'altro, la procedura per la copertura del posto era stata legittimamente espletata;
aggiungeva che difettava il periculum in mora, poiché il ricorrente faceva valere solo danni di natura economica, come tali non irreparabili. All'udienza del 29.8.2024 il giudice, all'esito della discussione, riservava la decisione e con ordinanza del 9.9.2024 rigettava le domande cautelari, ritenendo insussistente il fumus boni iuris. Nella fase del merito, il ricorrente rinunciava agli atti del giudizio e ne chiedeva l'estinzione con compensazione delle spese processuali;
la rinuncia non era notificata alle altre pagina 2 di 5 parti e, comunque, non era accettata da loro che - con distinte difese - si costituivano chiedendo il rigetto di tutte le domande. Entrambe svolgevano tutte le difese già svolte nella fase cautelare.
La causa era istruita solo documentalmente ed era decisa all'udienza del 4.2.2025 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. Le domande del ricorrente sono infondate e devono essere rigettate. La facoltà dell' di trattenere in servizio personale medico in regime di CP_1 convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale, in deroga ai limiti previsti dall'art. 24, comma 1, lett. b) dell'ACN per la Medicina Generale del 28.4.2022, è stabilita dall'art. 4, comma 9-octiesdecies, L. n. 14/23, di conversione in legge del D.L. n. 198/22, che stabilisce che: “Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime di convenzionamento col
Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque entro la predetta data”; dall'esame della norma risulta che il trattenimento in servizio è un facoltà, la quale risulta condizionata dall'“assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile” e dunque dalla verifica di tale assenza di offerta previo esperimento delle procedure di assegnazione degli incarichi, poiché solo dopo di esse l' conoscerà l'esistenza o meno di personale medico convenzionato collocabile;
CP_1 del resto, la ratio della norma è quella di consentire il trattenimento in servizio dei medici convenzionati oltre il compimento del settantesimo anno di età soltanto per sopperire all'assenza di altri medici disponibili;
e ciò al fine di garantire la continuità dell'assistenza in assenza di altri medici. Nel caso in esame il ricorrente, con incarico di convenzione con l' di Parte_2 quale medico di assistenza primaria a ciclo di scelta presso il Distretto di Pianura Est – CP_1 ambito territoriale di San Pietro in Casale e Galliera, il 26.10.2023 chiedeva all'Azienda di continuare a esercitare l'attività professionale in convenzione oltre il compimento del 70° anno di età, e cioè oltre il 29.9.2024, in deroga a quanto previsto dall'art. 24, comma 1, lett. b), dell'ACN per la Medicina Generale del 28.4.2022 (documento n. 2 di parte resistente); l di formalizzava la vacanza della sede del ricorrente con Parte_2 CP_1 determinazione n. 804 del 21.3.2024 (documento n. 4 di parte resistente, in applicazione dell'art. 34 dell'ACN che stabilisce che “ … entro la fine di marzo di ogni anno ciascuna Regione, o il soggetto da questa individuato, pubblica sul Bollettino Ufficiale l'elenco degli incarichi vacanti di medico del ruolo unico di assistenza primaria e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell'anno, individuati dalle sulla base dei criteri di cui al Pt_2 precedente articolo 32. (comma 1). (…) Gli aspiranti, entro 20 (venti) giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, presentano alla Regione, o al soggetto da questa individuato, domanda di assegnazione (…) per uno o più incarichi vacanti. (comma 4)” (documento n. 1 di parte resistente); formata la graduatoria secondo i criteri indicati dal comma 5 (“La Regione o il soggetto da questa individuato, interpella i medici di cui al comma 5 seguendo il seguente ordine (…)” (comma 13)), con determinazione del 22.3.2024 la Regione Emilia-Romagna pubblicava il 29.3.2024 gli incarichi vacanti presso le dell'intera Regione, fra cui Parte_2
l'ambito Galliera e S. Pietro in Casale (documento n. 5 di parte Controparte_3
pagina 3 di 5 resistente) e con determinazione del 26.6.2024, l' approvava le graduatorie per Parte_3
l'assegnazione dei suddetti incarichi e le pubblicava sul sito internet: www.ausl.imola.bo.it alla voce “Avvisi e graduatorie Personale Convenzionato” (documento n. 6 di parte resistente), cui seguiva l'11.7.2024 l'assegnazione dell'incarico presso l'ambito territoriale di San Pietro in Casale-Galliera al dott. (documento n. 7 di parte resistente); con nota del 16.7.2024 CP_2
l di riscontrava la richiesta del ricorrente, rigettandola, vista la nomina Parte_2 CP_1 del dott. CP_2
Se così è, deve ritenersi legittimo il procedimento seguito dall' resistente che ha CP_1 negato il trattenimento in servizio in conseguenza del fatto che il posto non era vacante, avendo individuato un altro medico secondo la procedura di cui al citato art. 34 e considerato che la vacanza del posto è presupposto per il trattenimento in servizio;
né può avere rilievo il fatto che siano vacanti altri posti nel distretto, poiché ciò che viene in rilievo è l'eventuale copertura del posto per il quale si richiede di restare in servizio, non anche altri. Quanto poi alla data in cui il diniego è stato comunicato - il 16.7.2024 - il ricorrente ha sì inoltrato istanza per rimanere in servizio già il 26.10.2023, ma l' resistente ha Parte_2 inevitabilmente atteso il completamento della procedura per la copertura delle zone carenti per conoscere se sussistevano i presupposti per il trattenimento in servizio;
del resto legittimamente ha comunicato alla Regione gli incarichi che si sarebbero resi vacanti entro l'anno, trattandosi di obbligo stabilito dall'art. 34 già citato, poiché le istanze di trattenimento dei medici ultrasettantenni non hanno l'effetto di rendere coperto il posto ma solo quello di consentire all' di coprirlo con medici che si trattengono in servizio, in assenza di copertura Parte_2 aliunde. Né il ricorrente era parte di quel procedimento, nel quale non doveva essere coinvolto, cosicché nessuna specifica comunicazione doveva essere a lui compiuta. Non può inoltre ritenersi che la risposta dell' del 16.7.2024 abbia pregiudicato la CP_1 facoltà del ricorrente di presentare la domanda di pensione entro il compimento del settantesimo anno del ricorrente. Quanto poi alle questioni sollevate dal ricorrente per la prima volta nell'udienza della fase cautelare, esse non sono tali da modificare le conclusioni raggiunte;
da un lato la comunicazione del 13.8.2024 si limita a prevedere il trattenimento in servizio del ricorrente a condizione di vacanza del posto, il che non è per i motivi detti e, dall'altro, l'eventuale inizio dell'attività di medico del dott. prima del 29.9.2024 non preclude al ricorrente di CP_2 continuare a svolgere la sua attività fino a quella data, né è circostanza rilevante ai fini della valutazione della sospensione richiesta in sede cautelare. Per tali ragioni appare legittimo il diniego dell' CP_1
Le domande devono essere tutte rigettate. La particolarità e la novità delle questioni trattate costituisce grave ed eccezionale motivo per compensare per metà le spese processuali, comprese quelle della fase cautelare;
la restante metà segue la soccombenza ed è liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3157/24 R.G. LAV. promosso da Parte_1
pagina 4 di 5 contro l' di in persona del Direttore generale pro tempore, e Parte_2 CP_1 CP_2
ogni diversa istanza disattesa e respinta, così decide:
[...]
1. rigetta tutte le domande;
2. compensa per metà le spese processuali;
condanna il ricorrente al pagamento a favore dei resistenti della restante metà, liquidata – per ciascuna difesa – in complessivi €. 2.950,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA, come per legge, se dovute;
3. fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Bologna, 4.2.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 5 di 5