Sentenza breve 23 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 23/09/2021, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/09/2021
N. 01122/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00390/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 390 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Di Blasi e Pietro Penzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Perini e Umberto Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- non costituita in giudizio;
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di -OMISSIS- a seguito di istanza presentata dal ricorrente in data 16.2.2021, prot. n.-OMISSIS-, e per l'accertamento del diritto del ricorrente a visionare ed avere copia della documentazione richiesta con l'istanza di accesso agli atti avanzata, dell'obbligo a provvedere in relazione alla medesima istanza e l'emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4, c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data -OMISSIS-2021 il ricorrente, ha chiesto, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., che fosse accertata e dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione in relazione all’istanza di accesso agli atti presentata in data 16 febbraio 2021, con conseguente declaratoria dell’obbligo della P.a. di provvedere sulla stessa ordinando al Comune resistente l’esibizione dei seguenti documenti:
1) delle relazioni in ordine agli esiti delle visite domiciliari dei Servizi sociali presso la residenza del ricorrente;
2) delle relazioni in ordine alla valutazione delle competenze genitoriali e alle indagini ambientali svolte in ordine al contesto familiare;
3) delle eventuali relazioni acquisite da soggetti terzi (scuola; medici curanti; psicologi o altro);
4) della relazione dei servizi sociali presentata al sindaco e, comunque, di ogni altro documento acquisito al fascicolo, oscurando, se del caso, i dati personali e sensibili relativi ad altre persone coinvolte nell’attività svolta.
Più precisamente, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dall’Ente, a seguito dell’istanza del 16 febbraio 2021, sulla scorta delle seguenti ragioni:
1. l’art. 2, l. n. 241 del 1990, impone la conclusione di un procedimento avviato su istanza di parte con un provvedimento espresso, entro un termine ordinario di 30 giorni dalla data di proposizione della domanda e l’art. 6 della medesima legge assegna alla P.A. un termine di soli 30 giorni entro i quali chiedere eventuali supplementi istruttori, termine, però, ampiamente spirato nel caso in questione;
2. il ricorrente afferma di avere interesse all’accesso in considerazione dell’interesse superiore della-OMISSIS- minore, alla luce degli asseriti problemi che affliggono -OMISSIS-e della condizione in cui ha vissuto la-OMISSIS- insieme a quest’ultima e ai -OMISSIS-, in un ambiente, secondo il ricorrente, non idoneo per la minore.
Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS- contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza del 22 settembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
In data 12 maggio 2021, successivamente alla notifica e al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, il Comune resistente ha adottato un provvedimento espresso integrativo/sostitutivo del silenzio rigetto maturato nei confronti dell’istanza presentata da parte ricorrente in data 16 febbraio 2021, riscontrando formalmente tale istanza dando conto: <<1. con riferimento alla documentazione di cui al punto n. 1: che risulta effettuata un'unica visita domiciliare da cui non sono emersi elementi di criticità per la crescita -OMISSIS-della piccola; il documento contiene dati inerenti alla salute dei soggetti che vivono nell'alloggio la cui tutela si considera prioritario. Purtuttavia, per soddisfare comunque la richiesta di accesso, lo stesso viene allegato alla presente previo oscuramento dei dati sensibili; 2. con riferimento alla documentazione di cui al punto n. 2: la valutazione delle competenze genitoriali e le indagini ambientali inerenti al contesto familiare, se esistenti, non sono ad oggi in possesso di questo Settore. Al riguardo, si ritiene utile precisare che tali tipologie di documenti vengono redatti dal Distretto Socio-sanitario su mandato del Tribunale e non già dai Servizi Sociali comunali; 3. con riferimento alla documentazione di cui al punto n. 3: non sono state acquisite relazioni da scuole o psicologi; la documentazione acquisita dai medici curanti della signora, invece, contiene esclusivamente dati relativi alla salute la cui tutela deve ritenersi prioritaria; 4. con riferimento alla documentazione di cui al punto n. 4: nessuna relazione è stata predisposta/inviata al Sindaco, né deve per legge esserlo>>.
Quindi, sia pure oltre il termine di legge, il Comune ha dato risposta all’istanza del ricorrente per la quale è causa, sicché deve ritenersi essere venuto meno l’interesse dello stesso ad una pronuncia sul ricorso.
Il ricorrente, conformemente, con memoria depositata in data 21 settembre 2021, ha dichiarato di prendere atto che la P.A. ha comunque trasmesso i documenti richiesti (salvo quelli contenenti dati sensibili) e di rinunciare al ricorso.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Spese di lite compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.