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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 5129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5129 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente rel.
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del 21.10.2025 la seguente :
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2230/2022 R.G., vertente TRA
, quale procuratore di se stesso, elettivamente domiciliato presso il suo Parte_1
studio in Poggiomarino (NA) alla via G. Iervolino nr. 122,
APPELLANTE E
, con sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar nr. 14 , in Controparte_1 persona del dott. , responsabile degli atti introduttivi del giudizio giusta procura per atto Controparte_2 CP_3 pubblico, rappresentata e difesa dall'avv. Emilia Maria D'Ascoli, presso lo studio della quale in Roma al Viale delle Milizie nr.38 elettivamente domicilia, procura alla lite in atti, APPELLATA E
, in Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t. ed elettivamente domiciliata in Sant'Antonio Abate alla via Nocera nr. 16 presso lo studio dell'avv.Alfonso Abagnale unitamente all'avv. Domenico Benincasa , dai quali è stata rappresentata e difesa nel primo grado del giudizio , procure alla lite in atti,
APPELLATA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato presso questa Corte in data 20.05.2022, , quale procuratore di se Parte_1 stesso, ha interposto gravame avverso la sentenza nr.2248/2021 del 12.11.2021, con la quale è stata rigettata l'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso l'opposizione a cartella esattoriale nr.07120190038839223000 per l'importo di euro 7.814,78. Male avrebbe giudicato il Tribunale a ritenere valida l'impugnata cartella esattoriale , in quanto l'ordinanza fiscale nr.78230094838 del 20.07.2015, notificata il 14.08.2015, sarebbe stata opposta dinanzi al Tribunale di Roma;
pertanto, alla data del 20.12.2018, la predetta ordinanza non avrebbe costituito valido titolo per l'iscrizione a ruolo, il quale andrebbe conseguentemente annullato ai sensi dell'art.4 del r.d. nr.639/1910. Infine , la sentenza impugnata sarebbe nulla in quanto nel ruolo e nel corso del giudizio di primo grado non vi sarebbe stata spiegazione giuridica del come il debito di euro 6.800,00 sarebbe asceso alla complessiva somma di euro 7.814,78. Si è costituita in giudizio l' ed ha argomentato sulla infondatezza dei tre motivi Controparte_1 di appello, in quanto l'opposizione alla ordinanza ingiunzione non sospende il procedimento per il recupero tramite ruolo ai sensi dell'art.17 comma ter del D.lgs. nr. 46/1999; in secondo luogo, il Tribunale di Roma, con sentenza nr.11462/2019 , aveva già accertato che il termine di prescrizione decennale non era decorso;
infine nell'ordinanza ingiunzione era stato indicato il metodo per il computo dell'aggio di riscossione. Non si è costituita in giudizio . CP_4 La Corte, con ordinanza del 04.11.2023, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art.331 c.p.c. nei confronti di nel termine perentorio del 22.01.2024. CP_4 Disposta con decreto della Presidenza della Corte la riassegnazione della causa a questa Sezione lavoro, all'udienza odierna la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
*****
L'appello deve essere dichiarato inammissibile, in quanto l'appellante non ha ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio ordinato dalla Corte. In ipotesi di inscindibilità della causa ai sensi dell'art.331 c.p.c.,- sussistente nel caso di specie, in quanto la decisione deve essere assunta nei confronti del titolare del credito e cioè di ,- il difetto di integrità del CP_4 contraddittorio impedisce all'impugnazione di conseguire il proprio scopo e l'impugnazione va dichiarata inammissibile se nessuna delle parti vi provvede nel termine fissato dal giudice. Ne consegue che in tale caso il giudice di appello deve emettere la relativa declaratoria senza dar corso a quello scrutinio degli atti che potrebbe portate alla rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art.354 c.p.c., ovvero alla decisione nel merito della controversia , restando l'applicazione di tale norma preclusa dall'inammissibilità del gravame ( cfr. Cass. sez. II civ. 04.12.2024 nr.31065; Cass. civ. 04.12.2018 nr. 31316; Cass. civ. 30.01.2017 nr. 2298 e Cass. civ. sentenza nr. 7998/2012). Le spese di lite sono liquidate nei confronti di che ha resistito ai motivi di Controparte_1 impugnazione dell'appellante. Le spese di lite nei confronti di rimangono irripetibili . CP_4 Va, infine, dato atto della sussistenza per l'appellante del presupposto processuale di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte così decide: a) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
b) condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado del giudizio, pari ad euro 3.500,00, più rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, se dovuti;
c) dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti di . CP_4
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.. Così deciso in Napoli, addì 21.10.2025
Il Presidente est.
dott. Gennaro Iacone
- dott. Gennaro Iacone Presidente rel.
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del 21.10.2025 la seguente :
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2230/2022 R.G., vertente TRA
, quale procuratore di se stesso, elettivamente domiciliato presso il suo Parte_1
studio in Poggiomarino (NA) alla via G. Iervolino nr. 122,
APPELLANTE E
, con sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar nr. 14 , in Controparte_1 persona del dott. , responsabile degli atti introduttivi del giudizio giusta procura per atto Controparte_2 CP_3 pubblico, rappresentata e difesa dall'avv. Emilia Maria D'Ascoli, presso lo studio della quale in Roma al Viale delle Milizie nr.38 elettivamente domicilia, procura alla lite in atti, APPELLATA E
, in Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t. ed elettivamente domiciliata in Sant'Antonio Abate alla via Nocera nr. 16 presso lo studio dell'avv.Alfonso Abagnale unitamente all'avv. Domenico Benincasa , dai quali è stata rappresentata e difesa nel primo grado del giudizio , procure alla lite in atti,
APPELLATA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato presso questa Corte in data 20.05.2022, , quale procuratore di se Parte_1 stesso, ha interposto gravame avverso la sentenza nr.2248/2021 del 12.11.2021, con la quale è stata rigettata l'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso l'opposizione a cartella esattoriale nr.07120190038839223000 per l'importo di euro 7.814,78. Male avrebbe giudicato il Tribunale a ritenere valida l'impugnata cartella esattoriale , in quanto l'ordinanza fiscale nr.78230094838 del 20.07.2015, notificata il 14.08.2015, sarebbe stata opposta dinanzi al Tribunale di Roma;
pertanto, alla data del 20.12.2018, la predetta ordinanza non avrebbe costituito valido titolo per l'iscrizione a ruolo, il quale andrebbe conseguentemente annullato ai sensi dell'art.4 del r.d. nr.639/1910. Infine , la sentenza impugnata sarebbe nulla in quanto nel ruolo e nel corso del giudizio di primo grado non vi sarebbe stata spiegazione giuridica del come il debito di euro 6.800,00 sarebbe asceso alla complessiva somma di euro 7.814,78. Si è costituita in giudizio l' ed ha argomentato sulla infondatezza dei tre motivi Controparte_1 di appello, in quanto l'opposizione alla ordinanza ingiunzione non sospende il procedimento per il recupero tramite ruolo ai sensi dell'art.17 comma ter del D.lgs. nr. 46/1999; in secondo luogo, il Tribunale di Roma, con sentenza nr.11462/2019 , aveva già accertato che il termine di prescrizione decennale non era decorso;
infine nell'ordinanza ingiunzione era stato indicato il metodo per il computo dell'aggio di riscossione. Non si è costituita in giudizio . CP_4 La Corte, con ordinanza del 04.11.2023, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art.331 c.p.c. nei confronti di nel termine perentorio del 22.01.2024. CP_4 Disposta con decreto della Presidenza della Corte la riassegnazione della causa a questa Sezione lavoro, all'udienza odierna la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
*****
L'appello deve essere dichiarato inammissibile, in quanto l'appellante non ha ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio ordinato dalla Corte. In ipotesi di inscindibilità della causa ai sensi dell'art.331 c.p.c.,- sussistente nel caso di specie, in quanto la decisione deve essere assunta nei confronti del titolare del credito e cioè di ,- il difetto di integrità del CP_4 contraddittorio impedisce all'impugnazione di conseguire il proprio scopo e l'impugnazione va dichiarata inammissibile se nessuna delle parti vi provvede nel termine fissato dal giudice. Ne consegue che in tale caso il giudice di appello deve emettere la relativa declaratoria senza dar corso a quello scrutinio degli atti che potrebbe portate alla rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art.354 c.p.c., ovvero alla decisione nel merito della controversia , restando l'applicazione di tale norma preclusa dall'inammissibilità del gravame ( cfr. Cass. sez. II civ. 04.12.2024 nr.31065; Cass. civ. 04.12.2018 nr. 31316; Cass. civ. 30.01.2017 nr. 2298 e Cass. civ. sentenza nr. 7998/2012). Le spese di lite sono liquidate nei confronti di che ha resistito ai motivi di Controparte_1 impugnazione dell'appellante. Le spese di lite nei confronti di rimangono irripetibili . CP_4 Va, infine, dato atto della sussistenza per l'appellante del presupposto processuale di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte così decide: a) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
b) condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado del giudizio, pari ad euro 3.500,00, più rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, se dovuti;
c) dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti di . CP_4
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.. Così deciso in Napoli, addì 21.10.2025
Il Presidente est.
dott. Gennaro Iacone