TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/11/2025, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice PI ER ZZ ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127-ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 463 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Roma piazza di Novella n. 1, presso lo studio Parte_1 del procuratore Avv. Mario Lucci, dal quale è rappresentata e difesa
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, CP_1 elettivamente domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, presso la propria Avvocatura
Distrettuale, rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Claudia Ruperto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. A seguito di decreto di omologa emesso il 6 settembre 2022 dal Tribunale di Velletri, all'esito di procedimento per ATPO, è stata riconosciuta in capo a la sussistenza del Parte_1 requisito sanitario di cui all'art. 1 legge 222/1984, a decorrere dalla domanda amministrativa del 18 febbraio 2019.
Pur a seguito di notifica del decreto, eseguita il 7 settembre 2022, e della comunicazione dei CP_ dati necessari per la liquidazione, avvenuta il 26 settembre 2022, l' non ha corrisposto i ratei dovuti per l'assegno ordinario di inabilità.
1.1. Con ricorso depositato il 31 gennaio 2023 parte ricorrente ha convenuto in giudizio CP_ l' chiedendo che il giudice condanni l' al pagamento della pensione ordinaria di CP_2 inabilità, con gli arretrati maturati, oltre interessi. CP_
1.2. L' si è costituito in giudizio, affermando di aver liquidato le prestazioni il 30 settembre 2022, riservandosi di detrarre dal dovuto quanto già percepito a titolo di Naspi. Ha concluso quindi chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
2. Con ordinanza del 26 giugno 2025 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 22 ottobre 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi incardinati entro la data del 28 febbraio 2023. CP_
3. L' costituendosi in giudizio, ha riconosciuto la spettanza della prestazione, riservandosi solo di detrarre dal dovuto quanto già percepito a titolo di Naspi dalla ricorrente, ma nelle more del giudizio non ha provveduto.
Parte ricorrente, con nota di trattazione scritta depositata per l'udienza del 5 dicembre 2023, CP_ ha precisato, aderendo alle difese di “Dato atto che l'emolumento è dovuto dal 01.03.2019, precisato che la ricorrente ha effettuato l'opzione Naspi nel 2022 (all.n.1) la presente difesa, insiste per il riconoscimento dell'emolumento dovuto per i periodi sottoindicati in quanto non coperti dalla corresponsione della NASPI, come risulta dall'estratto contributivo (all. n. 2). L'assegno di invalidità ordinaria è, pertanto, dovuto alla ricorrente : dal 01.03.2019 al 06.12.2020 dal
25.01.2022 al 24.04.2022 dal 15.03.2023 al 30.04.2023”.
3.1. Esaminate le posizioni delle parti, incontestata la spettanza della prestazione per i periodi in cui la ricorrente non ha goduto della Naspi, sino alla visita di revisione di maggio 2023, in cui è stata accertata l'insussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 legge 222/1984 CP_ (documentazione depositata il 18 novembre 2023 da , la domanda deve essere accolta limitatamente ai periodi dall'1 marzo 2019 al 6 dicembre 2020, dal 25 gennaio 2022 al 24 aprile
2022 e dal 15 marzo 2023 al 30 aprile 2023. CP_
4. In merito alla regolamentazione delle spese, l' soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, da distrarsi.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, CP_ in accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento della prestazione di cui all'art. 1 legge 222/1984, in favore di per i periodi dall'1 marzo 2019 al 6 dicembre 2020, Parte_1 dal 25 gennaio 2022 al 24 aprile 2022 e dal 15 marzo 2023 al 30 aprile 2023, oltre interessi;
CP_ condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in €
1.865,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Si comunichi.
Velletri, 20 novembre 2025
Il giudice
PI ER ZZ