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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/03/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato– Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella– Giudice relatore
• Dott.ssa Sara Mazzotta– Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 8204/2024 avente ad oggetto avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
( ), rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a da Avv. MAGNO ANTONELLA,
-parte attrice-
e
), rappresentata/o e difesa/o CP_1 C.F._2
da Avv. PINTO MARIO,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con ricorso depositato il 26/07/2024 ha Parte_1
adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio concordatario contratto in data 17/08/1992. Ha precisato che dalla loro unione sono nati due figli, (il 10.10.1993) Per_1
e (27.8.1996). Per_2
Ha dichiarato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedimento giudiziale di separazione personale ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti
I.2.- Fissata la comparizione personale delle parti, la parte convenuta si è costituita in giudizio dichiarando che le parti hanno CP_1
raggiunto un'intesa conciliativa domandando congiuntamente la pronuncia di divorzio secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
II.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) pronuncia della separazione personale giusta sentenza del Tribunale di
Bari n. 2812/2022 del 13.7.2022, passata in giudicato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
III.- Quanto alle condizioni inerenti i figli ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti ed allegata al verbale di udienza depositata telematicamente in data 25.2.2025.
IV.- Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
V.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 8204/2024 introdotto con ricorso del
26/07/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 17/08/1992 tra ARI (BA), Parte_1
18/12/1963) e (BARI (BA), 25/06/1972 e trascritto nel CP_1 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 1106 parte II, serie A, 1992;
2) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti come specificati nella convenzione da loro sottoscritta e telematicamente in data 25.2.2025;
3) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 18/03/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato– Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella– Giudice relatore
• Dott.ssa Sara Mazzotta– Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 8204/2024 avente ad oggetto avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
( ), rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a da Avv. MAGNO ANTONELLA,
-parte attrice-
e
), rappresentata/o e difesa/o CP_1 C.F._2
da Avv. PINTO MARIO,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con ricorso depositato il 26/07/2024 ha Parte_1
adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio concordatario contratto in data 17/08/1992. Ha precisato che dalla loro unione sono nati due figli, (il 10.10.1993) Per_1
e (27.8.1996). Per_2
Ha dichiarato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedimento giudiziale di separazione personale ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti
I.2.- Fissata la comparizione personale delle parti, la parte convenuta si è costituita in giudizio dichiarando che le parti hanno CP_1
raggiunto un'intesa conciliativa domandando congiuntamente la pronuncia di divorzio secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
II.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) pronuncia della separazione personale giusta sentenza del Tribunale di
Bari n. 2812/2022 del 13.7.2022, passata in giudicato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
III.- Quanto alle condizioni inerenti i figli ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti ed allegata al verbale di udienza depositata telematicamente in data 25.2.2025.
IV.- Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
V.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 8204/2024 introdotto con ricorso del
26/07/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 17/08/1992 tra ARI (BA), Parte_1
18/12/1963) e (BARI (BA), 25/06/1972 e trascritto nel CP_1 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 1106 parte II, serie A, 1992;
2) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti come specificati nella convenzione da loro sottoscritta e telematicamente in data 25.2.2025;
3) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 18/03/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato