Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 02/04/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5186/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 5186/2024 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
MARINI KATIA;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. CANUTI CRISTIANO;
RICORRENTI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE [E DIVORZIO CONGIUNTO];
CONCLUSIONI: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e la SI.ra trasferirà la propria residenza presso altra abitazione a partire dal deposito del presente Pt_1 ricorso.
2) La quota indivisa del 50% della casa coniugale di proprietà della SI.ra , sita in Parte_1
Osimo (AN) in via Enzo Ferrari n. 19/C, con annesso locale cantina, nonché corte esclusiva e garage pertinenziale (censita nel Catasto fabbricati del comune di Osimo al Fg. 67, con i seguenti dati: part. 322, sub 7 via Enzo Ferrari 19/C, piano 1-2. T-S1 categoria A/2”, classe 4, vani 7, sup. catastale totale mq. 133, rendita catastale € 650,74 (appartamento, corte, cantina e sottotetto); part. 322, sub.
- 1 -
- quanto a circa € 95.000,00 (euro novantacinquemila/00), o della minore somma che risulterà al momento del rogito in ragione del pagamento delle ulteriori rate del mutuo, previa surroga da parte dell'istituto bancario MPS, tramite accollo liberatorio da parte del SI. ed in favore Controparte_1 della SI.ra del mutuo ipotecario trentennale presso la b che le parti Parte_1 hanno stipulato davanti al notaio Rep. 24372 racc. 14315 (doc. 6 copia contratto di Persona_1 mutuo), o di quello derivante a se ga effettuata dai ricorrenti con l'istituto bancario MPS.
- quanto ad € 65.000,00 (euro sessantacinquemila/00) verranno versati dal SI. CP_1 in favore della SI.ra al momento della stipula del contratto definitivo con il
[...] Parte_1 ig.ra ce la quota pro-indiviso del 50% attualmente Parte_1 Controparte_1 di sua proprietà dell'immobile sito ad Osimo (AN), Via Enzo Ferrari n. 19/C che le parti hanno acquistato davanti al notaio Rep. 24371 racc. 14314 come già descritto sopra (doc. 5 Persona_1 copia compravendita casa);
- quanto ad € 15.000,00 (quindicimila/00) verranno versati dal SI. in favore Controparte_1 della SI.ra in tre rate di € 5.000,00 semestrali entro 18 mesi dalla data della stipula del Parte_1 contratto d l quale la SI.ra cederà al SI. la quota pro- Parte_1 Controparte_1 indiviso del 50% attualmente di sua proprietà dell'immobile sito ad Osimo (AN), Via Enzo Ferrari n. 19/C che le parti hanno acquistato davanti al notaio Rep. 24371 racc. 14314 come Persona_1 già descritto sopra (doc. 5 copia compravendita casa).
Tutte le spese notarili ed eventuali imposte collegate direttamente ed indirettamente al citato trasferimento immobiliare verranno poste a carico del SI. ad eccezione Controparte_1 dell'eventuale perdita del beneficio prima casa o delle agevolazio mpo in favore della SI.ra in ragione del cd. “bonus under 36”, o di qualsivoglia altra agevolazione, Parte_1 che dovesse patire la SI.ra in ragione del passaggio di proprietà sopra descritto. Fermo Parte_1 restando che in caso di ve obile sul libero mercato a terzi il SI. si Controparte_1 impegna a restituire alla SI.ra i 6.000,00 euro da quest'ultima anticipati per l'acquisto Parte_1 dell'autovettura Kia Exceed targata GK775EB.
I coniugi separandi restano obbligati a sottoscrivere l'atto notarile portante trasferimento dei diritti immobiliari della SI.ra in favore del SInor (alle condizioni Parte_1 Controparte_1 convenute) nei termini sopra indicati, innanzi al Notaio di Osimo. Persona_1
Gli stessi restano obbligati alla sottoscrizione preventiva del contratto di mutuo di scopo con surrogazione per volontà del debitore presso MPS, finalizzato al successivo accollo esterno liberatorio da parte del SInor in favore della SInora Controparte_1 Pt_1
- 2 - Quanto alla disciplina agevolativa in materia di prima casa, dal momento che l'art. 19 della Legge 87/1974, risponde all'eSIenza “… di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale che motiva e giustifica il beneficio fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorzile…” e “… di separazione, anche in considerazione dell'eSIenza di agevolare e promuovere, nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni “.
In sede di rogito notarile si richiederà l'esenzione dall'imposta per detto trasferimento immobiliare, siccome discendente dall'esecuzione di accordo convenuto in questa sede di separazione consensuale dei coniugi. All'uopo precisano le parti che gli accordi patrimoniali di cui al presente ricorso costituiscono elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale.
Il SI. dalla data di deposito del presente ricorso e fino al 31/3/2025, o Controparte_1 comunque fino a 30 giorni dall'omologazione della separazione dei coniugi, si farà carico in via esclusiva delle rate del mutuo stipulato davanti al notaio Rep. 24372 racc. 14315 Persona_1
(doc. 6 copia contratto di mutuo) o di quello derivante a seguito della surroga effettuata dai ricorrenti con l'istituto bancario MPS.
Tutto quanto sopra viene pattuito tra le parti solo a condizione che sia possibile effettuare la surroga ed il successivo accollo liberatorio come sopra descritto con l'istituto bancario MPS ad un tasso di interesse sostenibile per il SI. e comunque non superiore al 2,8 %, ed Controparte_1 entro il termine pattuito per la stipula del passaggio di proprietà della quota pro-indiviso del 50% attualmente di proprietà della SI.ra . Parte_1
Nell'ipotesi in cui invece per qualsivoglia ragione non dipendente dalla mera volontà delle parti sia impossibile ottenere la surroga ed il successivo accollo liberatorio come sopra descritto con l'istituto bancario MPS ad un tasso di interesse sostenibile per il SI. e comunque Controparte_1 non superiore al 2,8 %, ed entro il termine pattuito per la stipula del passaggio di proprietà della quota pro-indiviso del 50% attualmente di proprietà della SI.ra , i ricorrenti fin d'ora Parte_1 si impegnano a mettere in vendita l'immobile attualmente in , affidandosi ad una agenzia immobiliare di loro fiducia ed a dividersi in parti uguali il ricavato della vendita una volta detratte tutte le spese relative ed estinto il mutuo stipulato davanti al notaio Rep. Persona_1
24372 racc. 14315 (doc. 6 copia contratto di mutuo) o quello derivante a seguito della surroga effettuata dai ricorrenti con l'istituto bancario MPS.
Solo in questa ultima ipotesi e comunque a partire dal 1/04/2025, o comunque trascorsi 30 giorni dall'omologazione della separazione, la SI.ra si impegna a corrispondere la metà Parte_1 dell'importo delle rate del mutuo pari a € 369,00 stipulato davanti al notaio Rep. Persona_1
24372 racc. 14315 (doc. 6 copia contratto di mutuo) fino a quando non verr obile. Resta inteso che in quest'ultima ipotesi l'immobile alla data del 31/03/2025, o comunque fino a 30 giorni dall'omologazione della separazione dei coniugi, sarà lasciato libero e non abitato da nessuno dei proprietari;
altrimenti verrà corrisposta una somma pari a € 500,00 mensili da stabilirsi a titolo di canone di locazione (o di indennità di occupazione) al comproprietario che non usufruirà dell'immobile. Tutte le spese e utenze connesse alla locazione verranno sostenute dal conduttore.
3) L'auto Kia Xceed, targata GK775EB intestata al SI. rimarrà di proprietà di CP_1 quest'ultimo il quale continuerà a pagare le rate rimanenti e/o estinguerà il debito residuo. In ogni caso l'eventuale pagamento residuo da sostenere per il suddetto bene sarà di competenza del SI. liberando la SI.ra da ogni eventuale mancata rata di pagamento e/o altro onere CP_1 Pt_1 riferito all'auto.
Nella ipotesi in cui non si avverassero le condizioni indicate nel punto 2 del presente accordo e quindi i coniugi mettessero in vendita l'immobile attualmente in comproprietà affidandosi ad una
- 3 - agenzia immobiliare di loro fiducia e si dividano in parti uguali il ricavato della vendita una volta detratte tutte le spese relative ed estinto il mutuo stipulato davanti al notaio Rep. Persona_1
24372 racc. 14315 (o quello derivante a seguito della surroga effettuata dai ri ituto bancario MPS) e nel caso in cui verranno richieste eventuali imposte collegate direttamente ed indirettamente al citato trasferimento immobiliare in particolare le agevolazioni del cd. “bonus under 36”, il SI. si impegna a versare alla SI.ra l'importo di € 6.000,00 Controparte_1 Parte_1
(euro seimi ma anticipato per l'acquisto dell ed, targata GK775EB al momento della ripartizione delle somme derivanti dalla vendita dell'immobile.
4) I coniugi dichiarano reciprocamente che:
a) non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con i beni della comunione;
b) non sussistono ragioni di credito né della comunione né di ciascuno dei comunisti verso l'altro né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 e ss. c.c.;
c) nella ripartizione e attribuzione dei beni i coniugi hanno tenuto conto anche di quanto ricadente nel regime della comunione de residuo, cosicchè quanto spettante a ciascuno di essi costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa nel pregresso regime di comunione.
5) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunziare pertanto ad eventuali richieste economiche l'uno in favore dell'altro.
6) I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza e pertanto dichiarano che, non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altro per nessuna ragione dedotta e/o deducibile di natura patrimoniale e non patrimoniale, avendo peraltro già diviso i beni comuni, compresi i conti correnti.
7) Le spese legali del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti e le spese del contributo unificato e delle marche per anticipazioni forfettarie sono a carico di entrambi nella misura del 50%”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 Controparte_1 uniti in matrimonio a IR (AN) il 18/05/2019, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una
- 4 - riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, in assenza di figli. Viene previsto, in particolare, come funzionale alla soluzione della crisi, un trasferimento immobiliare (della ex casa coniugale), con dettagliata e congrua indicazione delle relative condizioni.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato e dovendosi attendere il passaggio in giudicato della sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché lo stesso – trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte)
– provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contatto matrimonio a IR (AN) il 18/05/2019, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 4, parte 2, serie A dell'anno 2019; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IR (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di conSIlio del 26/III/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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