Ordinanza cautelare 7 giugno 2023
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 29/05/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 01195/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00420/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 420 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Blu Forest di Lo AS SE e C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Dagnino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il suo studio sito in Palermo, via Quintino Sella n. 77;
contro
Comune di Marineo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Emilia Lipari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il suo studio sito inPalermo, Via della Libertà n. 39;
nei confronti
Agesci - Gruppo Scout Marineo 1, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo :
- della determinazione dirigenziale n. 521 del 5.7.2022 del Responsabile dell'Area 4 - Urbanistica del Comune di Marineo avente ad oggetto «REVOCA DELLA CONVENZIONE GIÀ INTERVENUTA TRA IL COMUNE DI MARINEO E LA “BLU FOREST” ATTO REP. 2 DEL 01.06.2017», non comunicata alla società odierna ricorrente e di cui si è avuta conoscenza in data 20.2.2023 a seguito del riscontro all'istanza di accesso agli atti presentata nell'interesse della stessa;
- ove occorra e per quanto di ragione, della deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 27.12.2022, pubblicata sull'albo pretorio del Comune di Marineo per quindici giorni consecutivi e avente ad oggetto «Atto Di Indirizzo Per Avvio Procedura Di Acquisizione Sanante Ex Art. 42 Bis Del D.P.R. 327/2001 E S.M.I (T.U. Sugli Espropri) Delle Aree Interessate Dal “Campo Polivalente Con Relativi Spogliatoi" Nonché Il Fabbricato Realizzato Dalla Associazione Blu Forest», con cui la Giunta Comunale ha deliberato, tra l'altro, al punto 2), «di demandare all'Area LLPP-Manutenzioni patrimonio l'avvio delle procedure previste per la acquisizione sanante aree interessate dal “Campo polivalente con relativo spogliatoio” nonché il fabbricato realizzato dalla associazione Blu Forest ai sensi dell'art. 42 bis “Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico” del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., al fine di allibramento al patrimonio indisponibile del Comune di Marineo»;
- ove occorra e per quanto di ragione, della deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 17.12.2021 avente ad oggetto «Mozione per l'istituzione del Parco dello Sport e del tempo libero - Revoca concessione area demaniale a Blu Forest - Prot. 18197 del 14.12.2021» (doc. n. 3), non comunicata alla società odierna ricorrente e di cui si è avuta conoscenza in data 20.2.2023 a seguito del riscontro all'istanza di accesso agli atti presentata nell'interesse della stessa;
- della nota prot. n. 2233 del 13.2.2023, con la quale il Comune di Marineo, nel riscontrare l'istanza di accesso agli atti formulata dall'odierna ricorrente, confermava il precedente provvedimento di revoca, integrandone la motivazione e comunicava che «in data 15 febbraio p.v. alle ore 09:00 lo scrivente Comune accederà sui luoghi al fine di riacquisire nella propria disponibilità le aree, alla presenza o anche in assenza della rappresentante legale della società in indirizzo o di persona dalla stessa delegata» (doc. n. 4), nonché, ove esistente, del relativo verbale di immissione in possesso;
- di tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti (ancorché non conosciuti e/o validamente notificati alla società ricorrente) alle deliberazioni e/o determinazioni sopra impugnate, ivi comprese le note prot. n. 15536 del 19.10.2022 (recante convocazione per verifica di consistenza e consegna di luoghi) e 6798 del 2.5.2022 (recante comunicazione avvio del procedimento);
quanto al ricorso per motivi aggiunti :
- della deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 16.2.2023, avente ad oggetto «Concessione in Comodato d'uso gratuito Area a verde pubblico all'Associazione Agesci di Marineo», con cui la Giunta Comunale ha deliberato, tra l'altro, al punto 1), di «approvare la Concessione in Comodato d'uso gratuito Area a verde pubblico all'Associazione Agesci di Marineo e lo Schema di Contratto di Concessione in comodato in uso gratuito dell'area sita all'interno del boschetto comunale ex Blu Forest», nonché per l'annullamento e/o declaratoria di inefficacia della “Concessione in comodato d'uso gratuito”, ove nelle more sottoscritta con la predetta associazione;
- della determinazione dirigenziale n. 42 del 24.3.2023 del Responsabile dell'Area 4 - Urbanistica del Comune di Marineo, avente ad oggetto «CONFERMA DECADENZA/REVOCA CONCESSIONE DEMANIALE “BOSCHETTO COMUNALE” Via J. Salque in Marineo - REP n. 2 del 01/06/2017»;
ove occorra e per quanto di ragione:
- del “Regolamento comunale per l’applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche”, adottato con delibera di Consiglio comunale n. 115 del 26.11.1998, modificato con delibera di Consiglio comunale n. 49 del 31.5.2005;
di tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti (ancorché non conosciuti e/o notificati alla società ricorrente) alle deliberazioni e/o determinazioni sopra impugnate;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Marineo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2025 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con memoria depositata in data 22 febbraio 2025, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del presente ricorso atteso che, come risulta dai documenti prodotti dal Comune in data 11.2.2025 (n. 4 verbali, rispettivamente, del 23.10.2024, 29.10.2024, 15.11.2024 e 17.12.2024), l’area demaniale oggetto di controversia, che nelle more del presente giudizio è stata concessa in comodato d’uso gratuito all’associazione AGESCI - Gruppo Scout Marineo 1, è stata interamente sgomberata dalla società ricorrente e null’altro di proprietà della medesima è ivi presente; ha insistito pertanto per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con
compensazione delle spese tra le parti;
- il Comune resistente, con memoria depositata il 3 marzo 2025, ha preso atto della superiore richiesta, insistendo per la condanna alle spese della società ricorrente;
Ritenuto che, a fronte dell’espressa dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, non resta che prenderne atto, in applicazione del principio dispositivo che informa il processo amministrativo, e dichiarare il ricorso in esame improcedibile (ex plurimis: Consiglio di Stato, Sez. V, 11 giugno 2020, n. 3714; Sez. IV, 21 maggio 2020, n. 3216);
- come statuito anche dal giudice di appello, “…nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (Consiglio di Stato, sez. IV, 06/07/2023, n. 6612)…” (C.G.A., 8 aprile 2024, n. 281);
Ritenuto pertanto che:
- il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie e alla definizione del giudizio per un profilo in rito, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti costituite mentre nulla va disposto al riguardo per la parte non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate tra le parti costituite; nulla per le spese per la parte non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
Francesco Mulieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Mulieri | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO