TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2819 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1
a margine del ricorso, dall'avv. SCHISANO ALESSIA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, giusta Parte_2 procura a margine del ricorso, dall'avv. FERRARO MARIA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/02/2025 e , Parte_1 Parte_2
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 28/09/2018 dalla cui unione non nascevano figli, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Le parti formulavano inoltre domanda cumulativa di divorzio, al decorrere dei termini di legge.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ 1 Autorizzare i coniugi a continuare a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto, fissando in piena autonomia la loro residenza e/o il loro domicilio. Qualsiasi variazione afferente la loro attuale residenza
e/domicilio, dovrà esser e vicendevolmente comunicata, a mezzo lettera raccomandata a/r, almeno entro i 10 giorni precedenti al verificarsi di detto evento. 2 Dare atto che la casa coniugale, condotta in locazione, sita in Napoli alla via Ferdinando Manlio 8, è stata già rilasciata dalle parti le quali dichiarano e si danno atto di aver ritirato i rispettivi effetti personali , provvedendo alla divisione dei mobili, degli arredi e degli elettrodomestici, dichiarando scambievolmente di non aver nulla a pretendere per detta causale. 3 I coniugi, aventi entrambi ampia capacità lavorativa, dichiarano e si danno atto di essere economicamente autosufficienti, di conseguenza, nessun mantenimento è vicendevolmente dovuto. 4 Le parti, ora per allora, si autorizzano al reciproco rinnovo e/o rilascio del passaporto e di ogni altro documento reciproco. 5 Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa economica e in ordine a conti correnti, titoli, depositi che, con la sottoscrizione del presente atto
s'intendono nella titolarità esclusiva del coniuge titolare. 6 Le parti dichiarano e si danno atto di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi azione, ragione e/o causale azionabile ad eccezione del corretto adempimento del presente accordo e di aver definito e transatto ogni reciproco rapporto di dare/avere. 7 Per tutto quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia. 8 Le spese legali del presente accordo sono reciprocamente compensate fra le parti ed i rispettivi legali rinunciano al vincolo di solidarietà professionale.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
2 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(atto n.61,parte I s., Sez. Q , reg. Atti Matrimonio anno 2018) ;
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
f) Rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04.04.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
3