Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/05/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 727/2023
N. SENT. 628/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, composta dai magistrati: dott.ssa VITTORIA ORLANDO - Presidente dott.ssa MANUELA SARACINO - Consigliere dott.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato TRA
- c. f. , con PA P.IVA_1 domicilio in via Melo n. 97, 70100 Bari - assistito e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI - c. f. -; C.F._1
-appellante- E
- nata a [...] il [...], c. f. Controparte_1
, con domicilio in Piazza Ruggero Settimo n. 12, 76123 Andria C.F._2
- assistita e difesa dall'avv. DAVIDE FALCETTA - c. f. -; C.F._3
-appellata-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 1020 in data 1° giugno 2023 il Tribunale del lavoro di Trani, pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente indicata in epigrafe - docente a tempo determinato che aveva lavorato: a. nell'a. s. 2020/2021 dal 21/01/2021 al 29/01/2021 presso la Scuola Primaria “De Amicis” di Bisceglie, dall'1/02/2021 al 5/02/2021 presso la Scuola Primaria “D'Annunzio” di Trani, dal 12/02/2021 al 20/02/2021 presso la Scuola Primaria “Mons. Petronelli” di Trani, dall'8/03/2021 al 18/03/2021 presso l'Istituto “Mennea” di Barletta, dal 22/03/2021 al 31/03/2021 presso l'Istituto “Mennea” di Barletta, dal 10/04/2021 al 25/05/2021 presso l'Istituto Comprensivo “Cifarelli-Santorella” di Corato, dal 27/05/2021 al 28/05/2021 presso l'Istituto Comprensivo “Musti-Dimiccoli” di Barletta;
b. nell'a. s. 2021/2022 dal 25/11/2021 al 14/06/2022 presso l'Istituto “Mennea” di Barletta;
c. nell'a. s. 2022/2023 dal 30/09/2022 al 30/06/2023 presso l'Istituto Comprensivo “Jannuzzi-Di Donna” di Andria - così statuiva: “1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500 per ciascun anno scolastico svolto come documentato in ricorso;
2) condanna, per l'effetto, l'amministrazione resistente al pagamento di € 1.500,00 in favore della ricorrente;
3) condanna il resistente, in persona del PA
1
ha resistito al gravame con apposita memoria ed ha altresì spiegato Controparte_1 appello incidentale.
3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 19 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
4. Il , premesso che “non intende impugnare la PA parte della sentenza relativa all'accertamento del diritto, ma esclusivamente quella con la quale il Tribunale ha disposto condanna al risarcimento del danno in misura corrispondente a quella dell' importo che sarebbe dovuto essere stato accreditato sulla carta del docente per ogni annualità per la quale ha riconosciuto la spettanza del diritto, nonché sulla valutazione delle annualità spettanti” (pag. 2 del ricorso di appello), affida l'atto di gravame a quattro motivi di doglianza. 4.1. Con il primo motivo il eccepisce un vizio di extrapetizione per avere il PA
Tribunale accordato, in violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., il risarcimento del danno per equivalente non richiesto affatto nel ricorso introduttivo della lite dalla docente. 4.2. Con il secondo rilievo censorio il si duole della fallacia del ragionamento PA posto dal primo giudice a sostegno della qualificazione della domanda come risarcitoria per equivalente e della condanna in termini di conseguenza emessa, in quanto fondati sul falso presupposto che l'omessa fruizione della carta del docente produca sempre un danno patrimoniale da risarcire;
laddove, al contrario, assolvendo la carta ad una funzione di rimborso anticipato delle spese sostenute per la formazione, a fronte di acquisti non effettuati difetterebbe un danno patrimoniale, non integrato dal mero mancato aggiornamento affidato alla sensibilità di ciascun docente. 4.3. Con il terzo motivo il impugna, in via subordinata, il capo della sentenza PA nella parte in cui dispone il risarcimento del danno per equivalente e non in forma specifica, evidenziando che, ove fosse corretta la statuizione sul risarcimento del danno, ciò dovrebbe avvenire mediante l'assegnazione al docente di una disponibilità di spesa pari a quella illegittimamente non assegnata, e dunque attraverso il rilascio di una carta del docente con le dovute disponibilità di spesa. 4.4. Con il quarto ed ultimo motivo il , sempre in via subordinata, censura la PA statuizione gravata sotto il profilo del vizio di comparazione tra docenti precari e di ruolo, che condurrebbe ad una verosimile discriminazione al contrario in danno di questi ultimi in relazione: a) al vincolo di destinazione e temporale della carta per i docenti di ruolo (spendibile entro un determinato arco temporale e per l'acquisto di determinati beni presso specifici soggetti), a fronte dell'utilizzo del tutto libero della somma di euro 500,00 per i docenti precari;
b) all'attribuzione di una somma di denaro
2 parametra tout court ad un'intera annualità anche nelle ipotesi in cui il docente precario abbia prestato attività lavorativa per un tempo inferiore rispetto al docente di ruolo, proprio come nel caso di specie [in cui – a detta del - i periodi effettivamente PA oggetto di prestazione lavorativa da parte dell'appellata sarebbero di n. 127 giorni (dal 21 gennaio al 28 maggio 2021) nell'a. s. 2020/2021, di n. 246 giorni (dal 25 ottobre 2021 al 14 giugno 2022) nell'a. s. 2021/2022 e di n. 273 giorni (dal 30 settembre 2022 al 30 giugno 2023) nell'a. s. 2022/2023]. 4.5. Sicché il conclude, in subordine rispetto all'integrale rigetto della PA domanda della ricorrente, per il riconoscimento del risarcimento del danno in suo favore solo in forma specifica ed “in misura inferiore, proporzionale ai periodi di tempo lavorati ed ancora fruibili per i docenti a tempo indeterminato e pertanto in quella complessiva di € 710,96 ovvero in ulteriore subordine in quella per tutti i tre anni di € 884,93”.
4.6. Con l'unico motivo di appello incidentale anche la lavoratrice chiede la modifica della sentenza impugnata in punto di risarcimento del danno, instando per il riconoscimento in suo favore del risarcimento in forma specifica richiesto con il ricorso in luogo di quello per equivalente pecuniario accordatole dal Tribunale.
5. Tanto premesso, appare utile, al fine di delibare i diversi profili di illegittimità denunciati, una ricognizione del quadro normativo disciplinante l'istituto della carta elettronica - riconosciuta dal legislatore ai docenti di ruolo e non anche al personale precario - che va inserito nel contesto del sistema della formazione scolastica.
5.1. La più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass., Sez. L, n. 29961/2023) ha affrontato le questioni giuridiche oggetto di causa affermando i seguenti principi: a) l'art. 1, comma 121, della L. n.107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla carta del docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. n. 124/1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. n. 124/1999, art. 1, comma 2). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio;
b) se il docente precario che in una certa annualità abbia maturato il diritto alla carta resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento, ed ancor più se poi egli transiti in ruolo (“Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art.1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”: così Cass. n. 29961/2023);
3 c) al contrario, se un docente dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla carta sia cancellato dalle graduatorie il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione per fuoriuscita dal sistema scolastico;
in tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno;
d) la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia - rispetto alle supplenze di cui alla L. n. 124/1999, art. 4, commi 1 e 2 - dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui per l'annata di riferimento sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
e) il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità; f) se nelle more vi sia stata, in pendenza del rapporto, la prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto, verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non potrebbe che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento. Tanto rilevato, se è vero che (come peraltro riconosciuto in termini generali nell'impugnata sentenza) ai docenti ai quali il beneficio non sia stato tempestivamente riconosciuto e che al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto siano interni al sistema delle docenze scolastiche - perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo - spetta l'adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta del docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, è anche vero che non può ritenersi sussistente alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della prestazione (ultrabiennale) in capo al docente precario che, discriminato per la mancata erogazione del bonus della carta elettronica, non eserciti tale diritto nel biennio utile. Non convince, infatti, l'interpretazione di certa giurisprudenza di merito secondo cui se il beneficio – secondo la previsione di legge – è connesso al singolo anno scolastico ma può essere fruito entro l'anno successivo lo stesso principio debba valere anche per i precari, per evitare l'attribuzione a questi ultimi di condizioni d'impiego più vantaggiose rispetto a quelle di cui fruiscono i dipendenti a tempo indeterminato, con la conseguenza, in caso di riconoscimento di plurime annualità, di una discriminazione alla rovescia in danno dei docenti di ruolo. Invero, la Cassazione ha piuttosto affermato che in tale ipotesi il docente precario non può vedere estinto il suo diritto al “beneficio formativo” per la semplice circostanza di avere concluso il singolo contratto a tempo determinato senza avere ancora ottenuto una nuova nomina come supplente, poiché altrimenti si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale, e conseguentemente all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla violazione accertata dalla C.G.U.E.
4 Inoltre, la previsione del possibile utilizzo nell'anno scolastico successivo delle somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento, contenuta nell'art. 3 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e ribadita dall'art. 6 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, conferma che le somme non utilizzate rimangono nella disponibilità del titolare della carta e che, pertanto, nulla osta all'accreditamento cumulativo di tutte le somme maturate nei precedenti anni, a condizione che permanga l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo statale (ciò che è pacifico si sia verificato per l'odierna appellata, in mancanza di qualsivoglia contestazione al riguardo da parte del
). PA
Tale conclusione non è smentita dall'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, secondo cui “la carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”, posto che tale previsione contempla esclusivamente la condizione soggettiva dei docenti di ruolo, in ragione della non ammissione tra i beneficiari dell'intera categoria dei docenti precari, e va quindi riferita alla definitiva conclusione del rapporto lavorativo per raggiungimento del massimo di servizio, dimissioni volontarie o raggiungimento del minimo contributivo ai fini del pensionamento. La cessazione del singolo rapporto a termine costituisce, invece, un elemento connaturale dei rapporti a tempo determinato che non può condurre all'automatica esclusione dal beneficio del bonus di 500,00 euro, e tanto nell'ottica, più volte segnalata dalla Suprema Corte, che ciò che rileva è la persistenza nel sistema scolastico mediante l'inserimento nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o d'istituto) e non anche l'attualità della situazione lavorativa, tanto che il beneficio viene riconosciuto dal legislatore anche ai “docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati” che non risultano dunque impegnati in attività didattica (v. il D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e il D.P.C.M. del 28 novembre 2016). Infine va disatteso, in quanto privo di fondamento, il rilievo prospettato dal
[...]
anche in questo grado secondo cui in ipotesi di riconoscimento in favore PA del docente del bonus della carta il valore da attribuire andrebbe commisurato al periodo di tempo effettivamente lavorato dal precario, e tanto al fine di evitare una discriminazione alla rovescia avvantaggiando così i docenti precari rispetto a quelli di ruolo che prestano invece attività lavorativa per l'intero anno scolastico. La Suprema Corte, nella statuizione più volte richiamata, ha avuto modo di chiarire che “6) … l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. Appare evidente, dunque, il riferimento all' “annualità” della didattica intesa, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124/1999, quale supplenza su organico di diritto o
5 di fatto che inizi prima del 31 dicembre e duri sino al termine delle attività didattiche;
presupposto sufficiente per beneficiare del bonus nella sua misura piena, con l'esclusione di qualunque computo per giorni o ore. Tale interpretazione trova conforto in più considerazioni: a) innanzitutto, nella circostanza che la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29961/2023 atteneva proprio all'ipotesi del docente precario che aveva prestato servizio dal 23 ottobre 2017 al 31 agosto 2018, e tali periodi vengono qualificati come annualità didattica con spettanza del bonus in “misura piena” (così è dato leggere in sentenza: “10. Iniziando, dunque, dal profilo riguardante il tema della spettanza della Carta Docente, quanto si è in precedenza argomentato porta a concludere che, a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, essa effettivamente spetti ed in misura piena”); b) ancora, nella più volte ribadita non equiparabilità, mediante fictio iuris, di tale 'annualità' al sistema di computo per giorni dell'anzianità di servizio pre-ruolo, che prevede l'equiparabilità delle supplenze di durata complessiva superiore ai 180 giorni all'intero anno (art. 489 del D. Lgs. n. 297/94), il che lascia intendere che a rilevare sia il mero richiamo alla tipologia di supplenze di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124/1999; c) nella circostanza che la carta del docente spetti anche ai lavoratori part time, senza computo di giorni e ore;
diversamente si opererebbe una discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno vietata dalla direttiva 97/81/CE (relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale), che attribuisce al lavoratore part time gli stessi obblighi formativi del docente a tempo pieno in ogni prerogativa il cui riconoscimento non può dirsi direttamente connesso con l'orario di lavoro ridotto;
del resto, che il servizio svolto a tempo parziale sia parificabile al servizio a tempo pieno risulta confermato dallo stesso , che nella circolare 23 maggio PA
1980 n. 147 (prot. 2391/49/SR) prevede che i servizi pre-ruolo sono pienamente valutabili anche se prestati per meno di sei ore settimanali di insegnamento, in quanto le competenze disciplinari, pedagogiche, metodologico -didattiche, organizzativo - relazionali e di ricerca del docente part time sono esattamente le stesse di quelle del docente a tempo pieno;
d) ancora, nella circostanza che il recente intervento normativo di cui all'art. 15 del D.L. n. 69 del 2023 abbia sostanzialmente confermato il riferimento annuale, estendendo il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile» senza ulteriori distinguo;
e) infine, nella valutazione della ratio stessa dell'istituto in esame, che è quella di destinare la carta al sostegno della «formazione continua dei docenti» e a «valorizzarne le competenze professionali», esigenza che certamente non può ritenersi sminuita o depotenziata in ipotesi di svolgimento di attività lavorativa di pochi giorni inferiore all'attività espletata dal docente in ruolo. Deve infine darsi atto che nelle more della pronuncia della Suprema Corte è stato emanato il D.L. n. 69/2023 (convertito dalla L. n. 103/2023), adottato nel dichiarato intento di attuare gli “obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di
6 infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, il quale prevede, all'art. 15, che «
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». Per quanto concerne, poi, la durata della prestazione, il D.L. n. 69/23 ha disposto, all'art. 14, che ai fini della ricostruzione della carriera «non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione», ossia la fictio iuris dell'equiparazione all'intero anno scolastico delle supplenze di durata complessiva superiore ai 180 gg. contenuta nell'art. 11, comma 14, della legge n. 124/99. Pur non trovando applicazione ratione temporis alla fattispecie in esame, tale disciplina (che riconosce il beneficio «per l'anno 2023» ai soli «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile») certamente avvalora l'interpretazione secondo cui il bonus di 500,00 euro va riconosciuto soltanto ai docenti che ricevono incarichi annuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. n. 124/1999, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. n. 124/1999. 5.2. Alla luce dei suesposti principi devono essere esaminati i profili dei motivi di appello, il cui esame può essere condotto complessivamente per la loro intima connessione, non senza avere prima sottolineato come il appellante abbia PA omesso di muovere qualsivoglia censura sulla qualificazione e sulla natura giuridica dei singoli rapporti lavorativi intrattenuti con la docente negli anni di cui al ricorso, ritenuti dal primo giudice (con valutazione in questa sede non censurata) perfettamente parificabili a quelli per i quali il beneficio era stato ritenuto spettante, con la conseguenza che ogni diverso accertamento risulta precluso a questa Corte per essere coperto dal giudicato;
tanto più che il ha espressamente dichiarato nel ricorso PA di appello di non aver inteso “impugnare la parte della sentenza relativa all'accertamento del diritto, ma esclusivamente quella con la quale il Tribunale ha disposto la condanna al risarcimento del danno in misura corrispondente a quella dell'importo che sarebbe dovuto essere stato accreditato sulla carta del docente per ogni annualità per la quale ha riconosciuto la spettanza del diritto, nonché sulla valutazione delle annualità spettanti”, sicché si è doluto solo del quantum della prestazione. 5.3. Non è ravvisabile un vizio di extrapetizione da parte del Tribunale, attenendo il distinguo tra adempimento in forma specifica e risarcimento del danno per equivalente ad una valutazione che attinge il merito della domanda, con qualificazione da attuarsi dal Giudice al momento della pronuncia. Come chiarito dalla Suprema Corte con la pronuncia compulsata in sede di rinvio pregiudiziale e dianzi ampiamente riportata, “14) il tema, sollecitato dalle conclusioni assunte in via principale nel giudizio a quo, è quello di una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente. Secondo principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia
7 possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno”; chiarisce ancor meglio che: “le conclusioni assunte nel giudizio di merito sono infatti nel senso, in via principale, di una condanna del all'adempimento dell'obbligazione PA attraverso l'attribuzione di 500,00 euro «tramite la Carta Elettronica» e, in via subordinata, al risarcimento - indicato in forma specifica, ma tale da comprendere ipso iure il risarcimento per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio 2002, n. 552)…Tale distinguo attiene al merito e dunque, come da principi tradizionali e consolidati del diritto processuale, non può che essere valutato al momento della pronuncia su di esso. Però, se è vero che oggi il ricorrente è in ruolo e dunque avrebbe diritto all'attribuzione in forma specifica con l'azione di adempimento chiesta in via principale, non si può tuttavia sapere quali saranno le sue condizioni quando si dovrà pronunciare sul merito, in quanto egli potrebbe appunto essere fuoriuscito dai ruoli. Pertanto, poiché la domanda subordinata abbraccia anche quell'ulteriore ipotesi, è anche su di essa che va portata la definizione dei principi di diritto”. 5.4. Nella fattispecie in esame la ricorrente ha allegato, con il ricorso introduttivo del giudizio, di aver svolto la propria attività di insegnante in forza di contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 ed il PA non ha mai contestato che la docente sia a tutt'oggi inserita nel sistema scolastico.
Pertanto, in applicazione dei principi innanzi esposti la domanda va qualificata come di adempimento in forma specifica e non anche, come ritenuto dal Tribunale, di risarcimento per equivalente, rimedio quest'ultimo riservato esclusivamente al docente fuoriuscito dal sistema scolastico, laddove in capo alla permane l'interesse CP alla prestazione in forma specifica in ragione della sua pacifica perdurante iscrizione nelle graduatorie;
sicché le va riconosciuto il diritto all'attribuzione della carta del docente in misura piena per le ragioni in precedenza evidenziate.
6. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte, accolto per quanto di ragione l'appello principale ed assorbito quello incidentale, in riforma dell'impugnata sentenza deve riconoscersi in favore dell'appellata il diritto a fruire della carta del docente per un valore pieno di euro 500,00 in ciascuno degli anni scolastici richiesti nel ricorso introduttivo del giudizio, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n. 107/2015, con conseguente condanna del ad ottemperare in tal PA senso, con le maggiorazioni di cui all'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994.
7. Resta assorbita ogni altra questione.
8. Quanto alle spese processuali dei due gradi del giudizio, atteso l'intervento chiarificatore della Suprema Corte sopravvenuto solo nel corso del giudizio con la finalità di precisare le modalità del riconoscimento del beneficio, si ritiene equo disporne la compensazione per metà e porre la metà residua – liquidata come da infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. di cui al D.M. n. 147/2022 (tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno
8 profuso e della modesta complessità delle questioni affrontate) – a carico del PA appellante, in forza della sua prevalente soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari- Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in via principale dal PA
, con ricorso depositato il 4 luglio 2023, ed in via incidentale da
[...] CP
, con memoria depositata il 14 giugno 2024, avverso la sentenza resa inter
[...] partes dal Tribunale del lavoro di Trani in data 1° giugno 2023 così provvede:
- accoglie l'appello principale per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il PA all'attribuzione, in favore dell'appellata, della carta del docente per un importo pari al valore di euro 500,00 per ciascun anno scolastico richiesto nel ricorso introduttivo del giudizio, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n. 107/2015, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, della legge n.724 del 1994;
- dichiara assorbito l'appello incidentale;
- condanna il al pagamento, in favore della controparte, della metà delle PA spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, che liquida nell'intero in complessivi euro 1.500,00 per ciascun grado, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese processuali tra le parti nella metà residua.
Così deciso in Bari, il 19 maggio 2025
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando Il Consigliere Estensore dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
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