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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/05/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1060 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 vertente tra
Parte_1 Parte_2
, in persona del L.R.P.T., C.F.
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Tancredi, elettivamente domiciliata in Pietrafitta (CS), p.zza Zumbini 1ª Trav. N° 49 appella nte
e
(NC derivante dalla fusione per Controparte_1 incorporazione del in Controparte_2 Controparte_3 come da atto in data 28.12.2006 a rogito notaio dott. Per_1 in Torino, repertorio n. 109.563/17.118), con sede in
[...]
Torino, p.zza San Carlo N° 156, capitale sociale Euro 8.545.561.614,72, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n.
di codice fiscale e partita IVA, R.E.A. , P.IVA_2 P.IVA_3 iscritto all'Albo delle Banche al n. 5361, capogruppo del gruppo
, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al N° Controparte_4
3069, rappresentata e difesa rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco NOTO [C.F. , per procura in calce C.F._1 al presente atto, congiunta a norma dell'art. 83 cpc, elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via Panella N° 1 presso Avv. Brunella Candreva;
appellata CONCLUSIONI
Per l'appellante: “si riporta integralmente al contenuto del proprio atto di gravame chiedendone l'integrale accoglimento. Precisa le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atto introduttivo insistendo ancora una volta nelle avanzate richieste istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni già esposte nella narrativa dell'atto di appello.
Insiste pertanto nelle conclusioni , anche istruttorie, rassegnate in atto introduttivo da intendersi qui per integralmente riportate e trascritte. Chiede che la causa venga introitata a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica”.
Per l'appellata: “si riporta al contenuto della comparsa di risposta, da intendersi integralmente richiamata, anche in ordine alla dedotta infondatezza della citazione introduttiva di lite.
Allega alla presente memoria rogito notarile di Torino del Per_1
10/10/2018, Rep. 7660, con cui la originari nuta di primo grado ( ) si è fusa per incorporazione con la TR NC , costituita nella presente fase di Controparte_1 appello.
Chiede pertanto essere autorizzata a precisare le conclusioni, da intendersi rassegnate come da comparsa di risposta. Con rigetto dell'avverso atto di appello e vittoria di spese.
Reietta ogni avversa deduzione istruttoria”.
pag. 2/7 PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
conveniva in Parte_3 giudizio al fine di sentire dichiarare il contratto TR di mutuo agrario stipulato il 25 maggio 2000 affetto da usura e che per l'effetto la società istante è tenuta alla restituzione solo della somma capitale finanziata al netto delle rate già pagate, comprensive di interessi non dovuti.
Specificava la società cooperativa zootecnica agricola che il contratto aveva ad oggetto un finanziamento per 1.108.900 di vecchie lire con piano di ammortamento alla francese, interesse fisso del 6,50% per la durata di 144 mesi e un tasso di mora fisso nella misura dell'8,50%. Allegato l'elaborato di un proprio consulente, la società cooperativa giungeva alla conclusione che il contratto di mutuo risultava usurario in origine, per essere il TAEG superiore al tasso soglia dell'usura e quindi contrario a norme imperative.
Si costituiva il contestando la domanda, TR ritenuta infondata in ogni suo aspetto e concludendo per il rigetto.
Esaurito il contraddittorio e rigettate le richieste istruttorie formulate da parte attrice, il giudice unico presso il Tribunale ordinario di Cosenza emetteva sentenza 9.4.2019, con il rigetto della domanda e la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti
Rilevava il primo giudice, che il contratto per cui è processo si presenta quale contratto di mutuo agrario a tasso agevolato stipulato ai sensi della legge Regione Calabria numero 14 del 1998, connotato da un saggio di interesse corrispettivo del 6,50%, concorrendo l'ente pubblico alla restituzione degli interessi corrispettivi, tali da ridurre l'onere di ammortamento a carico della parte mutuataria al tasso complessivo del 2,60% (pari al 40 % del tasso base); osservava il primo giudice che in ogni caso mai poteva ritenersi raggiunta o superata la soglia antiusura, non potendo applicarsi il principio della sommatoria matematica degli interessi corrispettivi e moratori, cumulando nel calcolo anche la quota a carico dell'ente regionale.
2.
pag. 3/7 Avverso la sentenza presenta appello facendo presente Pt_1 che, rifiutando di svolgere accertamento tecnico il giudice della sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare come dal proprio elaborato peritale emergeva che il taeg dell'operazione era del 9,070%, a fronte di un tasso soglia usura per il periodo terzo bimestre 2000 dell'8,73% per le operazioni classificate come mutui ipotecari a tasso fisso;
la richiesta di consulenza tecnica, pertanto, non aveva carattere esplorativo e doveva essere disposta.
Il fatto che una quota di interessi sarebbe stata pagata dalla Regione Calabria quale incentivo alle imprese non significa che l'operazione possa essere considerata a tasso di favore e quindi esclusa dall'obbligo di rilievo ai fini statistici del GM;
il mutuo pertanto sarebbe usurario perché contempla la pattuizione di interessi moratori, che costituiscono la fase patologica, eventualmente futura, del contratto di mutuo e quindi è sufficiente verificare con un giudizio ex ante che per tale fase il mutuatario abbia promesso di pagare alla NC un costo usurario;
d'altro canto, secondo la giurisprudenza più recente, anche agli interessi convenzionali di mora trova applicazione la regola generale secondo cui se pattuiti ad un tasso superiore rispetto a quello fissato dalla normativa (legge numero 108 del 1996) sono da considerare ipso iure usurari.
Ribadite più volte tali considerazioni l'appellante ripropone le conclusioni di cui all'originario atto introduttivo del giudizio
3.
Con ordinanza 11.2.2025, comunicata alle parti, la causa è passata in decisione, con i termini ordinari per gli scritti difensivi finali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.
L'appello è infondato.
L'atto di concessione del mutuo - come già detto - si caratterizza per la fissazione di un saggio di interesse corrispettivo annuo del 6,50% pari al tasso di riferimento per il credito agrario di miglioramento vigente alla data di adozione della delibera di giunta regionale Calabria 522 del 19.3.1999 e determinato ai sensi dei decreti ministeriali 21.12.1994 pubblicati in Gazzetta Ufficiale il successivo 30.12.1994. Trattandosi di finanziamento agevolato e di ipotesi in cui il tasso di interesse è normativamente previsto, non si pag. 4/7 pone una questione di superamento del tasso soglia. Il concorso dell'ente pubblico nella restituzione degli interessi corrispettivi riduce l'onere di ammortamento a carico della parte mutuataria al tasso complessivo del 2,60%, così come stabilito espressamente all'articolo 4 lettera b delle condizioni contrattuali.
Non si può aderire all'osservazione di parte appellante – uno dei punti centrali della vertenza - secondo cui per calcolare il tasso soglia occorre guardare all'intero tasso pattuito, anche qualora di parte di parte di essa si sia fatto carico un terzo;
ciò perché il mutuo va inserito nel complessivo programma di ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole introdotto con legge regionale numero 14 del 22.12.1998. La normativa regionale aveva ritenuto di intervenire sui piani aziendali di ristrutturazione, prevedendo accordi pluriennali di credito agrario e fondiario proprio per risanare le passività finanziarie contratte entro il 30 giugno 1998 e in essere alla data di entrata in vigore della legge, derivanti da operazioni pluriennali di credito agrario fondiarie contratte a tasso ordinario o comunque a tasso superiore a quello agevolato ottenibile con la legge stessa;
contemplati dalla normativa anche i prestiti agrari contratti ai sensi della legge regionale 21 del 1980 e 23 del 1988 e altre esposizioni debitorie relative all'esercizio dell'attività agricola. Si è trattato di una operazione di delle imprese agricole in difficoltà, attraverso aiuti pubblici, volti ad abbattere il prezzo di mercato dei prestiti di denaro. La Regione Calabria, una volta verificata la presenza dei requisiti per l'ammissione ai benefici, si impegnava a concedere un contributo al pagamento degli interessi pari al 60% del tasso di riferimento dell'operazione di credito agrario, contribuendo così ad abbassare notevolmente l'onere per la parte privata.
5.
Peraltro, le istruzioni della Banca d'Italia, via via emanate nel corso degli anni, hanno sempre escluso dalla rilevazione ai fini del superamento del tasso soglia previsto per l'usura le operazioni a tasso agevolato, ovvero per i o in corso di ristrutturazione, intendendo con tale terminologia proprio i finanziamenti eseguiti a tassi inferiori a quello di mercato, in virtù di provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del concorso agli interessi e/o l'impiego di fondi di provenienza statale o regionale ovvero di altri enti della pubblica amministrazione.
pag. 5/7 6.
Le Sezioni unite con sentenza numero 19597/2020 hanno affermato il principio secondo cui la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori la cui mancata ricomprensione nell'ambito del tasso effettivo globale medio non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla legge numero 108 del 1996, ove questi comunque contengano la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo oggettivo e unitario. In questo caso però il tasso soglia sarà dato dal GM incrementato dalla maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali quale ulteriore tolleranza previsti dalla normativa.
In sostanza, per gli interessi moratori occorre guardare al GM incrementato della maggiorazione media moltiplicato per il coefficiente in aumento con l'aggiunta dei punti percentuali previsti quale ulteriore margine di tolleranza al quarto comma dell'articolo due della legge 108/96, anche se in ogni caso ciò non renderebbe nulla l'intera pattuizione ma semplicemente obbligherebbe a ricondurre gli interessi moratori alla misura di quelli corrispettivi lecitamente convenuti.
L'orientamento ha avuto successiva conferma, come affermato ad es. dalla Corte di Cassazione con ordinanza numero 15505 del 2022.
Con ordinanza n. 14214 del 2022 si è poi ribadito che la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi sia agli interessi moratori, ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di inadempimento del contratto.
Nel caso di specie, la valutazione del tasso soglia comporterebbe il cumulo di uno spread moratorio sul GM (che per la particolarità del mutuo in oggetto, va rilevato in riferimento alla voce leasing>), con risultato da moltiplicare e sommare ancora per 1,25
+ 4: anche a voler applicare la quota all'intero carico del mutuo, senza considerare quindi che la parte più consistente è sostenuta dall'ente pubblico, stanti i dati emersi agli atti (interesse di mora pari al 10,85%, pari al tasso di interesse corrispettivo maggiorato di punti 4. di cui il 2,75% a carico della società privata), non si arriverebbe mai ad un'ipotesi di usura ab origine.
pag. 6/7 L'attore in appello ha omesso di fornire delucidazioni alla luce dell'attuale orientamento nomofilattico, succeduto a breve distanza dalla proposizione dell'impugnazione e rafforzato dalle sezioni semplici: tale circostanza rende da un lato inconferenti i calcoli del consulente di parte offerti per il primo grado, dall'altro esime la Corte dal dover disporre accertamenti di natura contabile in merito, in mancanza di puntuali allegazioni.
Ne deriva la totale infondatezza dell'appello interposto dalla società che pertanto deve considerarsi soccombente anche Pt_1 nel presente grado di appello.
7.
Le spese sono ripartite secondo principio di soccombenza, determinate in base ai parametri ministeriali (valore indeterminabile – complessità bassa), nei minimi, per la non particolare complessità del giudizio.
Segue riconoscimento del maggior onere previsto a fini di contributo erariale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Parte_1
Cosenza con il n. 750/2019, pubblicata in data 9.4.2029, per l'effetto confermando la pronuncia impugnata, e condanna l'appellante al pagamento delle spese sostenute da controparte in questo grado di giudizio, liquidati i compensi in euro 4.996,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cap in misura di legge.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.5.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1060 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 vertente tra
Parte_1 Parte_2
, in persona del L.R.P.T., C.F.
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Tancredi, elettivamente domiciliata in Pietrafitta (CS), p.zza Zumbini 1ª Trav. N° 49 appella nte
e
(NC derivante dalla fusione per Controparte_1 incorporazione del in Controparte_2 Controparte_3 come da atto in data 28.12.2006 a rogito notaio dott. Per_1 in Torino, repertorio n. 109.563/17.118), con sede in
[...]
Torino, p.zza San Carlo N° 156, capitale sociale Euro 8.545.561.614,72, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n.
di codice fiscale e partita IVA, R.E.A. , P.IVA_2 P.IVA_3 iscritto all'Albo delle Banche al n. 5361, capogruppo del gruppo
, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al N° Controparte_4
3069, rappresentata e difesa rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco NOTO [C.F. , per procura in calce C.F._1 al presente atto, congiunta a norma dell'art. 83 cpc, elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via Panella N° 1 presso Avv. Brunella Candreva;
appellata CONCLUSIONI
Per l'appellante: “si riporta integralmente al contenuto del proprio atto di gravame chiedendone l'integrale accoglimento. Precisa le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atto introduttivo insistendo ancora una volta nelle avanzate richieste istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni già esposte nella narrativa dell'atto di appello.
Insiste pertanto nelle conclusioni , anche istruttorie, rassegnate in atto introduttivo da intendersi qui per integralmente riportate e trascritte. Chiede che la causa venga introitata a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica”.
Per l'appellata: “si riporta al contenuto della comparsa di risposta, da intendersi integralmente richiamata, anche in ordine alla dedotta infondatezza della citazione introduttiva di lite.
Allega alla presente memoria rogito notarile di Torino del Per_1
10/10/2018, Rep. 7660, con cui la originari nuta di primo grado ( ) si è fusa per incorporazione con la TR NC , costituita nella presente fase di Controparte_1 appello.
Chiede pertanto essere autorizzata a precisare le conclusioni, da intendersi rassegnate come da comparsa di risposta. Con rigetto dell'avverso atto di appello e vittoria di spese.
Reietta ogni avversa deduzione istruttoria”.
pag. 2/7 PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
conveniva in Parte_3 giudizio al fine di sentire dichiarare il contratto TR di mutuo agrario stipulato il 25 maggio 2000 affetto da usura e che per l'effetto la società istante è tenuta alla restituzione solo della somma capitale finanziata al netto delle rate già pagate, comprensive di interessi non dovuti.
Specificava la società cooperativa zootecnica agricola che il contratto aveva ad oggetto un finanziamento per 1.108.900 di vecchie lire con piano di ammortamento alla francese, interesse fisso del 6,50% per la durata di 144 mesi e un tasso di mora fisso nella misura dell'8,50%. Allegato l'elaborato di un proprio consulente, la società cooperativa giungeva alla conclusione che il contratto di mutuo risultava usurario in origine, per essere il TAEG superiore al tasso soglia dell'usura e quindi contrario a norme imperative.
Si costituiva il contestando la domanda, TR ritenuta infondata in ogni suo aspetto e concludendo per il rigetto.
Esaurito il contraddittorio e rigettate le richieste istruttorie formulate da parte attrice, il giudice unico presso il Tribunale ordinario di Cosenza emetteva sentenza 9.4.2019, con il rigetto della domanda e la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti
Rilevava il primo giudice, che il contratto per cui è processo si presenta quale contratto di mutuo agrario a tasso agevolato stipulato ai sensi della legge Regione Calabria numero 14 del 1998, connotato da un saggio di interesse corrispettivo del 6,50%, concorrendo l'ente pubblico alla restituzione degli interessi corrispettivi, tali da ridurre l'onere di ammortamento a carico della parte mutuataria al tasso complessivo del 2,60% (pari al 40 % del tasso base); osservava il primo giudice che in ogni caso mai poteva ritenersi raggiunta o superata la soglia antiusura, non potendo applicarsi il principio della sommatoria matematica degli interessi corrispettivi e moratori, cumulando nel calcolo anche la quota a carico dell'ente regionale.
2.
pag. 3/7 Avverso la sentenza presenta appello facendo presente Pt_1 che, rifiutando di svolgere accertamento tecnico il giudice della sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare come dal proprio elaborato peritale emergeva che il taeg dell'operazione era del 9,070%, a fronte di un tasso soglia usura per il periodo terzo bimestre 2000 dell'8,73% per le operazioni classificate come mutui ipotecari a tasso fisso;
la richiesta di consulenza tecnica, pertanto, non aveva carattere esplorativo e doveva essere disposta.
Il fatto che una quota di interessi sarebbe stata pagata dalla Regione Calabria quale incentivo alle imprese non significa che l'operazione possa essere considerata a tasso di favore e quindi esclusa dall'obbligo di rilievo ai fini statistici del GM;
il mutuo pertanto sarebbe usurario perché contempla la pattuizione di interessi moratori, che costituiscono la fase patologica, eventualmente futura, del contratto di mutuo e quindi è sufficiente verificare con un giudizio ex ante che per tale fase il mutuatario abbia promesso di pagare alla NC un costo usurario;
d'altro canto, secondo la giurisprudenza più recente, anche agli interessi convenzionali di mora trova applicazione la regola generale secondo cui se pattuiti ad un tasso superiore rispetto a quello fissato dalla normativa (legge numero 108 del 1996) sono da considerare ipso iure usurari.
Ribadite più volte tali considerazioni l'appellante ripropone le conclusioni di cui all'originario atto introduttivo del giudizio
3.
Con ordinanza 11.2.2025, comunicata alle parti, la causa è passata in decisione, con i termini ordinari per gli scritti difensivi finali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.
L'appello è infondato.
L'atto di concessione del mutuo - come già detto - si caratterizza per la fissazione di un saggio di interesse corrispettivo annuo del 6,50% pari al tasso di riferimento per il credito agrario di miglioramento vigente alla data di adozione della delibera di giunta regionale Calabria 522 del 19.3.1999 e determinato ai sensi dei decreti ministeriali 21.12.1994 pubblicati in Gazzetta Ufficiale il successivo 30.12.1994. Trattandosi di finanziamento agevolato e di ipotesi in cui il tasso di interesse è normativamente previsto, non si pag. 4/7 pone una questione di superamento del tasso soglia. Il concorso dell'ente pubblico nella restituzione degli interessi corrispettivi riduce l'onere di ammortamento a carico della parte mutuataria al tasso complessivo del 2,60%, così come stabilito espressamente all'articolo 4 lettera b delle condizioni contrattuali.
Non si può aderire all'osservazione di parte appellante – uno dei punti centrali della vertenza - secondo cui per calcolare il tasso soglia occorre guardare all'intero tasso pattuito, anche qualora di parte di parte di essa si sia fatto carico un terzo;
ciò perché il mutuo va inserito nel complessivo programma di ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole introdotto con legge regionale numero 14 del 22.12.1998. La normativa regionale aveva ritenuto di intervenire sui piani aziendali di ristrutturazione, prevedendo accordi pluriennali di credito agrario e fondiario proprio per risanare le passività finanziarie contratte entro il 30 giugno 1998 e in essere alla data di entrata in vigore della legge, derivanti da operazioni pluriennali di credito agrario fondiarie contratte a tasso ordinario o comunque a tasso superiore a quello agevolato ottenibile con la legge stessa;
contemplati dalla normativa anche i prestiti agrari contratti ai sensi della legge regionale 21 del 1980 e 23 del 1988 e altre esposizioni debitorie relative all'esercizio dell'attività agricola. Si è trattato di una operazione di delle imprese agricole in difficoltà, attraverso aiuti pubblici, volti ad abbattere il prezzo di mercato dei prestiti di denaro. La Regione Calabria, una volta verificata la presenza dei requisiti per l'ammissione ai benefici, si impegnava a concedere un contributo al pagamento degli interessi pari al 60% del tasso di riferimento dell'operazione di credito agrario, contribuendo così ad abbassare notevolmente l'onere per la parte privata.
5.
Peraltro, le istruzioni della Banca d'Italia, via via emanate nel corso degli anni, hanno sempre escluso dalla rilevazione ai fini del superamento del tasso soglia previsto per l'usura le operazioni a tasso agevolato, ovvero per i o in corso di ristrutturazione, intendendo con tale terminologia proprio i finanziamenti eseguiti a tassi inferiori a quello di mercato, in virtù di provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del concorso agli interessi e/o l'impiego di fondi di provenienza statale o regionale ovvero di altri enti della pubblica amministrazione.
pag. 5/7 6.
Le Sezioni unite con sentenza numero 19597/2020 hanno affermato il principio secondo cui la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori la cui mancata ricomprensione nell'ambito del tasso effettivo globale medio non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla legge numero 108 del 1996, ove questi comunque contengano la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo oggettivo e unitario. In questo caso però il tasso soglia sarà dato dal GM incrementato dalla maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali quale ulteriore tolleranza previsti dalla normativa.
In sostanza, per gli interessi moratori occorre guardare al GM incrementato della maggiorazione media moltiplicato per il coefficiente in aumento con l'aggiunta dei punti percentuali previsti quale ulteriore margine di tolleranza al quarto comma dell'articolo due della legge 108/96, anche se in ogni caso ciò non renderebbe nulla l'intera pattuizione ma semplicemente obbligherebbe a ricondurre gli interessi moratori alla misura di quelli corrispettivi lecitamente convenuti.
L'orientamento ha avuto successiva conferma, come affermato ad es. dalla Corte di Cassazione con ordinanza numero 15505 del 2022.
Con ordinanza n. 14214 del 2022 si è poi ribadito che la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi sia agli interessi moratori, ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di inadempimento del contratto.
Nel caso di specie, la valutazione del tasso soglia comporterebbe il cumulo di uno spread moratorio sul GM (che per la particolarità del mutuo in oggetto, va rilevato in riferimento alla voce leasing>), con risultato da moltiplicare e sommare ancora per 1,25
+ 4: anche a voler applicare la quota all'intero carico del mutuo, senza considerare quindi che la parte più consistente è sostenuta dall'ente pubblico, stanti i dati emersi agli atti (interesse di mora pari al 10,85%, pari al tasso di interesse corrispettivo maggiorato di punti 4. di cui il 2,75% a carico della società privata), non si arriverebbe mai ad un'ipotesi di usura ab origine.
pag. 6/7 L'attore in appello ha omesso di fornire delucidazioni alla luce dell'attuale orientamento nomofilattico, succeduto a breve distanza dalla proposizione dell'impugnazione e rafforzato dalle sezioni semplici: tale circostanza rende da un lato inconferenti i calcoli del consulente di parte offerti per il primo grado, dall'altro esime la Corte dal dover disporre accertamenti di natura contabile in merito, in mancanza di puntuali allegazioni.
Ne deriva la totale infondatezza dell'appello interposto dalla società che pertanto deve considerarsi soccombente anche Pt_1 nel presente grado di appello.
7.
Le spese sono ripartite secondo principio di soccombenza, determinate in base ai parametri ministeriali (valore indeterminabile – complessità bassa), nei minimi, per la non particolare complessità del giudizio.
Segue riconoscimento del maggior onere previsto a fini di contributo erariale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Parte_1
Cosenza con il n. 750/2019, pubblicata in data 9.4.2029, per l'effetto confermando la pronuncia impugnata, e condanna l'appellante al pagamento delle spese sostenute da controparte in questo grado di giudizio, liquidati i compensi in euro 4.996,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cap in misura di legge.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.5.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
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