Articolo 71 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 70Articolo 72
Versione
6 maggio 1952
Art. 71.
(Parabordi)


Le navi e i galleggianti affiancati tra di loro o alle banchine devono tenere parabordi di difesa.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente