Art. 4. 1. Il numero dei dipendenti del lotto che risultera' disponibile a seguito di provvedimenti di chiusura di ricevitorie per assoluta inagibilita' costituira' un contingente formato su base provinciale, da immettere in servizio, con decreti del Ministro delle finanze, negli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, in due scaglioni, rispettivamente, alla data del 31 luglio 1985 e del 31 gennaio 1986.
2. Fino all'immissione del personale del lotto nei ruoli organici dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, il trattamento economico spettante al detto personale e' corrisposto dalla intendenza di finanza sede estrazionale, mediante ordinativi di pagamento a favore degli interessati. A tal fine, il Ministero delle finanze provvede all'accreditamento dei fondi necessari agli intendenti di finanza, con aperture di credito ciascuna di ammontare non superiore a lire tre miliardi, in deroga al limite di valore di cui all'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, utilizzando i fondi del capitolo 2701 del relativo stato di previsione della spesa.
3. Gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni recate dal decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 902 , restano validi e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni.
Nota all'art. 4, comma 2:
- Il testo del penultimo comma dell' art. 56 del regio decreto n. 2240/1923 , riguardante l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, come modificato da ultimo dall' undicesimo comma dell'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), e' il seguente:
"Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1) a 5) le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa, non possono superare, singolarmente, il limite di lire 900 milioni salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento".
Nota all' art. 4, comma 3:
- Il decreto-legge n. 902/1984 , non convertito in legge per voto contrario della Camera (v. comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 6 marzo 1985), recava lo stesso titolo della presente legge.
2. Fino all'immissione del personale del lotto nei ruoli organici dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, il trattamento economico spettante al detto personale e' corrisposto dalla intendenza di finanza sede estrazionale, mediante ordinativi di pagamento a favore degli interessati. A tal fine, il Ministero delle finanze provvede all'accreditamento dei fondi necessari agli intendenti di finanza, con aperture di credito ciascuna di ammontare non superiore a lire tre miliardi, in deroga al limite di valore di cui all'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, utilizzando i fondi del capitolo 2701 del relativo stato di previsione della spesa.
3. Gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni recate dal decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 902 , restano validi e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni.
Nota all'art. 4, comma 2:
- Il testo del penultimo comma dell' art. 56 del regio decreto n. 2240/1923 , riguardante l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, come modificato da ultimo dall' undicesimo comma dell'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), e' il seguente:
"Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1) a 5) le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa, non possono superare, singolarmente, il limite di lire 900 milioni salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento".
Nota all' art. 4, comma 3:
- Il decreto-legge n. 902/1984 , non convertito in legge per voto contrario della Camera (v. comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 6 marzo 1985), recava lo stesso titolo della presente legge.