Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/04/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 92/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
composto dai Sigg.:
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa Claudia Musola Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 92/2025 R.G.V.G. posta in deliberazione all'udienza del 10.04.2025, svoltasi in modalità cartolare, e promossa da:
(c.f. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato Castelvetrano (TP), Piazza Cavour n. 11, presso lo studio dell'Avv. Vito Signorello, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti e
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata in Termini Imerese, via Falcone e Borsellino n. 105, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Minà, che la rappresenta e difende, unitamente e separatamente all'Avv. Salvatore Spisa, come da mandato in atti
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto.
ESPOSIZIONE IN FATTO
Le parti, con ricorso cumulativo ex art. 473-bis. 49 e 51 c.p.c., depositato in data 21.01.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle stesse, hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, come successivamente modificate, in merito al godimento della casa coniugale, con note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.04.2025.
All'udienza del 10.04.2025 appositamente fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, sostituita dal deposito di note scritte, le parti depositavano note di trattazione scritta con allegate dichiarazioni, personalmente sottoscritte, nelle quali dichiaravano di rinunciare a comparire all'udienza fissata e/o a quelle successive, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire alla separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come successivamente modificate. Quindi, il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
L'Ufficio del Pubblico Ministero, cui la pendenza del procedimento è stata ritualmente comunicata, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, come successivamente modificate nelle note di trattazione scritta, depositate unitamente alle dichiarazioni dalle stesse sottoscritte ex art. 473 bis 51 cpc, per l'udienza del 10.04.2025.
Le condizioni di cui sopra vanno omologate, in quanto non contrarie alla morale, all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge.
Con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto emettersi, altresì, pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni di cui alla chiesta separazione.
In via preliminare, il Collegio prende atto dell'ammissibilità del cumulo, nel ricorso congiunto, delle domande di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, affermata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, che, ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., hanno affermato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (cfr. SSUU n.
28727/2023 del 16.10.2023). Ciò posto, non essendo tale domanda procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter comma 5 c.p.c., dalla data di scadenza assegnata per il deposito di note di trattazione scritta, provveda ad acquisire, sempre con la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'art. 2 della L. n.
898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le conclusioni già formulate con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto nel comune di Palermo, il 20.07.1991 (atto n. 73, parte II, serie A, vol. 1979-anno 1991, Comune di
Palermo).
Nulla sulle spese, rimesse alla definizione integrale della causa.
Visto l'art. 473 bis.51 cpc;
PQM
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentito il procuratore delle parti:
-Dichiara la separazione dei coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...]; Pt_2
-Omologa le condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 21.01.2025, come successivamente modificate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 10.04.2025, da intendersi qui trascritte;
-Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato
Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369
(matrimonio celebrato nel comune di Palermo, in data 20.07.1991 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del detto comune al n. 73 - P II – serie A – vol. 1979-Anno 1991).
Spese al merito.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 15.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Claudia Musola Giuseppe Rini