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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/12/2025, n. 7750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7750 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. EL CA Presidente
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa AT LA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.)
nella causa civile di appello iscritta al n. 6307 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del
18.12.2025 e vertente
TRA
semplificata Parte_1
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Roberto Eustachio Sisto ( e dall'avv. C.F._1
TO HE ( ) in virtù di procura in calce C.F._2
all'atto di appello
- PARTE APPELLANTE -
pag. 1 di 4 E
o ( ), in persona del Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Berti
( ), in virtù di procura in calce alla comparsa di C.F._3
costituzione e risposta in grado di appello
- PARTE APPELLATA -
NONCHÉ
Controparte_3
- PARTE APPELLATA CONTUMACE -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 16942/2024
pubblicata il 6.11.2024 (contratto di agenzia).
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 18.12.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16942/2024 pubblicata il 6.11.2024,
accertata la legittimità del recesso per giusta causa della convenuta
[...]
dal contratto di agenzia stipulato con l'attrice CP_1 Parte_2
[...
.l.s., ha rigettato la domanda da quest'ultima proposta, diretta a ottenere il pagamento delle indennità spettanti;
ha accolto altresì la domanda riconvenzionale, condannando l.s. al pagamento, in favore Parte_2
di della somma di € 20.000,00, a titolo di risarcimento Controparte_1
dei danni;
ha condannato, infine, in solido con la Controparte_4
pag. 2 di 4 cessionaria intervenuta a rifondere alla convenuta le spese Controparte_3
di lite, liquidate in complessivi 16.284,00, oltre accessori di legge.
2. Avvero la sentenza ha proposto appello articolato in Parte_3
due motivi, chiedendo che, previa sospensione della sua efficacia esecutiva,
la sentenza impugnata sia riformata, nel senso di accogliere le conclusioni svolte nell'atto introduttivo.
3. Si è costituita o che ha chiesto di Controparte_1 CP_2
dichiarare l'appello inammissibile o di rigettarlo, mentre è rimasta contumace l. Controparte_5
4. Alla prima udienza è stata rigettata l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza gravata, ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
5. Con nota depositata dal difensore della parte appellata in data 1.12.2025 è
stata avanzata istanza di anticipazione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, al fine di fare dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti accettata, con compensazione delle spese .
All'udienza del 18.12.2025 il difensore della parte appellata costituita ha insistito per l'accoglimento della richiesta e la Corte ha provveduto ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
6. Reputa la Corte che sussistano i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo ex art. 306, comma 3, c.p.c. , stante la regolarità della rinuncia e dell'accettazione delle parti costituite, provenienti dai difensori muniti di procura speciale, come richiesto dall'art. 306, comma 2, c.p.c.
Secondo il costante orientamento della S.C., a seguito dell'abrogazione, ad opera della L. n. 353/1990, dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e pag. 3 di 4 disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello,
la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio, nell'attuale struttura del giudizio di appello, e ha natura formale di sentenza, essendo detti provvedimenti non più soggetti a reclamo, e perciò decisori e definitivi
(v. da ultimo, Cass.
4.11.2021 n. 31635).
Tra le parti costituite le spese vanno interamente compensate, stante la concorde richiesta dalle stesse avanzata in tal senso;
non v'è luogo a provvedere, invece, sulle spese nei riguardi della parte appellata contumace .
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 16942/2024 pubblicata il 6.11.2024 , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del processo;
2. compensa interamente tra le parti costituite le spese di lite;
3. nulla per le spese nei rapporti con la parte appellata contumace .
Così deciso in Roma in data 18.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- AT LA - - EL CA -
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