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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 659/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 659/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 23 gennaio 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Alessandro Bassoi per l'avv. Daniela Benucci CP_1
i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies secondo comma disp att cpc Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè, ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 659/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASSOI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO
Parte ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA CP_1 P.IVA_1
Parte resistente
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l per vedere accolte le seguenti conclusioni: << - in via Parte_1 CP_1 principale dichiarare per le motivazioni dedotte in premessa e la documentazione prodotta che sussiste
l'incapacità di intendere e di volere dello stesso ricorrente sig. dal 1975 epoca Parte_1 dell'infortunio e così all'epoca dei fatti da cui traggono le richieste di pagamento da parte dell' (anni CP_1
1999, 2001, 2001, 2002) a seguito delle quali sono state emesse delle cartelle di pagamento, in modo continuativo fino ad oggi;
dichiarare che tale continuità travolge tutte le notifiche effettuate nel periodo e di conseguenza, essere riammesso a contestare tardivamente le cartelle esattoriali per lo stato di incapacità; dichiarare la mala gestio dell'Istituto per inadempienza contrattuale nei CP_1 confronti del ricorrente per essere stato a conoscenza dello stato di salute e non aver eseguito i dovuti accertamenti che avrebbero evitato una ingiusta persecuzione nei confronti del ricorrente;
- condannare
l alla restituzione delle somme ingiustamente e immotivatamente trattenute e/o percepite anche CP_1 sulla base della lettera del 11.10.12 inviata dall' , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
CP_1 condannare l al pagamento a favore del ricorrente a titolo di risarcimento danni per la mala gestio CP_1 della somma che sarà ritenuta di giustizia….>>
2. Il ricorrente ha allegato che: a seguito di un grave infortunio sul lavoro subito il 19.5.1975, l gli aveva CP_1 riconosciuto una rendita a fronte di un'invalidità accertata nella misura del11%; tale rendita cessava per unificazione con i postumi di un secondo infortunio avvenuto il 26.10.1989, a seguito del quale gli veniva
1 riconosciuta un'invalidità complessiva nella misura del 14% e corrisposta una nuova rendita;
tale quantificazione era contestata con lettera del 22.7.1992 rimasta priva di riscontro;
a seguito di ulteriore visita, al ricorrente era riconosciuta un'invalidità complessiva del 23%, successivamente ridotta al 20%, in forza della quale riceveva una rendita mensile pari a € 229,43; nell'ottobre 2011 richiedeva il riconoscimento dell'origine professionale dell'ipoacusia “malattia professionale derivante dal trauma”, ma con lettera del 11.1.2012 l gli comunicava che “non si dà luogo ai pagamenti in quanto elle non è in CP_1 regola con i versamenti contributivi, ciò in ottemperanza all'art 59 comma 19 della Legge 449/1997. Ai sensi dell'art 112 DPR del 30/06/1965 n. 1124 il diritto al conseguimento delle prestazioni si prescrive nel termine di 3 anni dalla data dell'infortunio o di denuncia professionale. Qualora lei si metta in regola con i versamenti le saranno erogate le prestazioni”; in realtà il mancato pagamento dei contributi cui fa riferimento la comunicazione è relativo alla gestione della società “San Raffaele 2000” di cui era CP_1 solo formalmente titolare, ma di fatto “un prestanome alla mercé di alcune persone senza scrupoli che avevano approfittato della di Lui capacità di intendere e di volere, facendogli firmare numerosi documenti che lo stesso non era in grado di comprendere e sicuramente compromettenti, relativi non solo all'inizio dell'attività “San Raffaele 2000”, ma anche alla successiva falsa fatturazione…”.; era poi assolto per non doversi procedere nel processo penale a suo carico per evasione imposte dirette e IVA perché non capace di intendere e di volere al momento dei fatti.
3. Tanto premesso il ricorrente lamenta:
- di non aver ricevuto alcuna rendita da parte dell' per il periodo intercorso fra il 1975 al 1988 in cui, CP_1 sottoposto a trattamento farmacologico, non aveva la capacità di provvedere a se stesso;
- nel 2009 l ha interrotto ingiustamente l'erogazione della rendita in ragione di una pretesa creditoria CP_1 infondata stante il suo stato di incapacità perdurante dal 1975 fino ad oggi, di talché tutte le trattenute effettuate dall' devono essere restituite;
CP_1
- di aver subito un danno per la mancata percezione dei benefici di sua spettanza;
- l'errato comportamento dell' che “pur conoscendo il di lui stesso status psico-fisico ha dichiarato CP_1 apertamente di avere omesso lo svolgimento della pratica di indennizzo stabilita per legge per mancati versamenti contributivi relativi alla società San Raffaele 2000, nonostante la stessa sapesse dell'impossibilità del sig. ad effettuare il loro versamento, per le cennate condizioni di salute” e ciò Pt_1 anche dopo che sia stato accertato il riconoscimento del 100% di invalidità;
- le notifiche degli atti a lui destinati sono da ritenersi nulle in quanto soggetto incapace di intendere e di volere.
4. Si è costituito in giudizio l che ha concluso per il rigetto del ricorso, eccependo in via preliminare il CP_1 difetto di rappresentanza di in quanto priva dell'autorizzazione ad agire in giudizio ai Parte_2
2 sensi dell'art 374 punto 9) c.c., la nullità del ricorso per genericità, la nullità parziale delle domande proposte, l'incompetenza per materia della domanda di accertamento dell'incapacità di intendere e di volere, il giudicato e la litispendenza.
5. La causa, istruita per documenti, previo deposito di note autorizzate, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
6. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
7. In primo luogo, quanto al difetto di rappresentanza di , è sufficiente rilevarne la Parte_2 sanatoria ex art 182 cpc, avendo parte ricorrente provveduto, nelle more della prima udienza di discussione della causa, al deposito del provvedimento autorizzativo del Giudice Tutelare del 29.10.2023, con conseguente superamento dell'eccezione.
8. Quanto, invece, alle ulteriori eccezioni spiegate dall' , si osserva che parte ricorrente nel corpo e CP_1 nelle conclusioni dell'atto introduttivo fa riferimento alla notifica di non meglio specificate cartelle di pagamento;
a fronte delle difese dell' , tuttavia, il ricorrente riconosce che le cartelle di pagamento in CP_1 questione sono quelle di cui alla sentenza n. 243/2016 del Tribunale di Livorno lamentando che la stessa
<<non copre la domanda presentata dal ricorrente essendo tale sentenza il risultato di una diversa>
valutazione (forse extra petitum), avendo risolto la questione basandosi esclusivamente sulla impossibilità di contestare le cartelle di pagamento in questione (per il tempo trascorso) che davano origine al debito del ricorrente verso l'istituto e sulla non contestabilità delle stesse senza spiegare nella motivazione quale fosse l'incapacità del ricorrente per quanto oggi è spiegato con documentazione medica>>.
9. In questo modo dunque parte ricorrente di fatto riconosce non solo che le cartelle di pagamento che chiede di “contestare tardivamente….per lo stato di incapacità” sono quelle richiamate dall' , ma CP_1 anche la tardività e l'inammissibilità delle domande formulate nel corso del presente giudizio.
10. Infatti i motivi di doglianza proposti nel corso del presente giudizio – a prescindere da ogni valutazione circa la loro ammissibilità e fondatezza – avrebbero dovuto essere proposti nel giudizio conclusosi con sentenza 234/2016, passata in giudicato (e, se del caso, passibile di revocazione ex art 395 cpc), non potendosi per contro far valere in un nuovo e separato giudizio il dedotto vizio di pronuncia ultra-petizione
(cfr. note conclusive parte ricorrente).
11. In tale sentenza (cfr. pag. 5 ultimo capoverso) risulta accertata con efficacia di giudicato la prescrizione ex art 112 DPR 1124/1965 del diritto alla rendita per il periodo dal 1975 al 1988, della cui mancata percezione il ricorrente si duole a pag. 5 ultimo capoverso del ricorso.
12. Parimenti con efficacia di giudicato è stata accertata l'intangibilità dei crediti previdenziali dell' (e CP_1 dell' ) per tardiva opposizione delle relative cartelle, evidenziando che CP_1 cartelle esattoriali, in relazione a cui chiede in questa sede l'accertamento che niente è dovuto (sul
3 presupposto dedotto da parte ricorrente che esse si riferiscono a periodo 1999-2002 – in cui l è Pt_1 stato “testa di legno” della società San Raffaele) risulta altresì assorbente rilevare, come detto – che dette cartelle non sono mai state opposte, rendendo così intangibili i crediti in esse portati. D'altro canto,
l neppure allega del perché dovrebbe essere tardivamente ammesso a contestare i crediti, Pt_1 quando è lo stesso ricorrente nelle note autorizzate (v. memorie di parte ricorrente pag.
3-4 dep. Il
21.3.2013) ad ammettere e precisare di essere stato incapace di intendere e volere solo limitatamente al periodo dal 1999 al 2002 (e risultando avere lo stesso adito successivamente al 2002 – invero Pt_1 anche tardivamente – e già prima del ricorso che ci occupa, il Giudice della Esecuzione, lamentando, CP_ come visto, solo irregolarità formali ovvero la esorbitanza della somma prelevata da rispetto a quella assegnata dal giudice a seguito di pignoramento presso terzi).”
13. Risulta altresì smentito per tabulas quanto dedotto da parte ricorrente circa la mancata erogazione da parte dell delle prestazioni dovute in conseguenza degli infortuni del 1975, 1989 e 1991, atteso che CP_1
l ha documentato – senza contestazione alcuna sul punto – il relativo pagamento fino al momento CP_1 della costituzione in giudizio (cfr. docc. 16a, 16b,16c, 47) comprensivo di arretrati non erogati nell'anno
2009 a seguito di pignoramento presso terzi azionato da e successivo rigetto della Controparte_3 domanda di assegnazione (cfr. doc. 16c res. p.7, ove risulta il pagamento di € 1376,56 alla data del
1.9.2009), nonché la revoca del patrocinio a spese dello Stato nel giudizio RGN 4106/2015 per superamento dei limiti reddituali in conseguenza dell'erogazione nell'anno 2019 da parte dell di € CP_1
3104,71 a titolo di rendita. (cfr. doc. 38 res.).
14. Non si comprende quindi in cosa consista “l'ingiusta persecuzione” subita dal ricorrente e la “mala gestio” dell , né quali somme debbano essere restituite al ricorrente (somme che peraltro neanche il CP_1 ricorrente è in grado di quantificare formulando sul punto un'istanza di CTU contabile del tutto esplorativa).
15. Per quel che concerne, infine, la domanda di malattia professionale (ipoacusia) presentata nell'ottobre
2011, il provvedimento di rigetto motivato per irregolarità contributiva ai sensi dell'art 59 comma 19 legge
449/1997, non risulta tempestivamente impugnato, né, in ogni caso risulta estinto il debito nei confronti dell nonostante il passaggio in giudicato della sentenza sopra richiamata che ne accerta la CP_1 sussistenza.
16. Tanto chiarito non può che concludersi per il rigetto del ricorso, con liquidazione delle spese secondo soccombenza secondo gli importi medi previsti dal DM 55/20214 per le cause di lavoro di valore indeterminato senza istruttoria, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento a favore dell' delle spese di lite che si liquidano in € 3290,00, oltre Parte_1 CP_1
15% rimborso spese forfettario.
Livorno, 23 gennaio 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
5
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 659/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 23 gennaio 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Alessandro Bassoi per l'avv. Daniela Benucci CP_1
i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies secondo comma disp att cpc Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè, ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 659/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASSOI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO
Parte ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA CP_1 P.IVA_1
Parte resistente
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l per vedere accolte le seguenti conclusioni: << - in via Parte_1 CP_1 principale dichiarare per le motivazioni dedotte in premessa e la documentazione prodotta che sussiste
l'incapacità di intendere e di volere dello stesso ricorrente sig. dal 1975 epoca Parte_1 dell'infortunio e così all'epoca dei fatti da cui traggono le richieste di pagamento da parte dell' (anni CP_1
1999, 2001, 2001, 2002) a seguito delle quali sono state emesse delle cartelle di pagamento, in modo continuativo fino ad oggi;
dichiarare che tale continuità travolge tutte le notifiche effettuate nel periodo e di conseguenza, essere riammesso a contestare tardivamente le cartelle esattoriali per lo stato di incapacità; dichiarare la mala gestio dell'Istituto per inadempienza contrattuale nei CP_1 confronti del ricorrente per essere stato a conoscenza dello stato di salute e non aver eseguito i dovuti accertamenti che avrebbero evitato una ingiusta persecuzione nei confronti del ricorrente;
- condannare
l alla restituzione delle somme ingiustamente e immotivatamente trattenute e/o percepite anche CP_1 sulla base della lettera del 11.10.12 inviata dall' , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
CP_1 condannare l al pagamento a favore del ricorrente a titolo di risarcimento danni per la mala gestio CP_1 della somma che sarà ritenuta di giustizia….>>
2. Il ricorrente ha allegato che: a seguito di un grave infortunio sul lavoro subito il 19.5.1975, l gli aveva CP_1 riconosciuto una rendita a fronte di un'invalidità accertata nella misura del11%; tale rendita cessava per unificazione con i postumi di un secondo infortunio avvenuto il 26.10.1989, a seguito del quale gli veniva
1 riconosciuta un'invalidità complessiva nella misura del 14% e corrisposta una nuova rendita;
tale quantificazione era contestata con lettera del 22.7.1992 rimasta priva di riscontro;
a seguito di ulteriore visita, al ricorrente era riconosciuta un'invalidità complessiva del 23%, successivamente ridotta al 20%, in forza della quale riceveva una rendita mensile pari a € 229,43; nell'ottobre 2011 richiedeva il riconoscimento dell'origine professionale dell'ipoacusia “malattia professionale derivante dal trauma”, ma con lettera del 11.1.2012 l gli comunicava che “non si dà luogo ai pagamenti in quanto elle non è in CP_1 regola con i versamenti contributivi, ciò in ottemperanza all'art 59 comma 19 della Legge 449/1997. Ai sensi dell'art 112 DPR del 30/06/1965 n. 1124 il diritto al conseguimento delle prestazioni si prescrive nel termine di 3 anni dalla data dell'infortunio o di denuncia professionale. Qualora lei si metta in regola con i versamenti le saranno erogate le prestazioni”; in realtà il mancato pagamento dei contributi cui fa riferimento la comunicazione è relativo alla gestione della società “San Raffaele 2000” di cui era CP_1 solo formalmente titolare, ma di fatto “un prestanome alla mercé di alcune persone senza scrupoli che avevano approfittato della di Lui capacità di intendere e di volere, facendogli firmare numerosi documenti che lo stesso non era in grado di comprendere e sicuramente compromettenti, relativi non solo all'inizio dell'attività “San Raffaele 2000”, ma anche alla successiva falsa fatturazione…”.; era poi assolto per non doversi procedere nel processo penale a suo carico per evasione imposte dirette e IVA perché non capace di intendere e di volere al momento dei fatti.
3. Tanto premesso il ricorrente lamenta:
- di non aver ricevuto alcuna rendita da parte dell' per il periodo intercorso fra il 1975 al 1988 in cui, CP_1 sottoposto a trattamento farmacologico, non aveva la capacità di provvedere a se stesso;
- nel 2009 l ha interrotto ingiustamente l'erogazione della rendita in ragione di una pretesa creditoria CP_1 infondata stante il suo stato di incapacità perdurante dal 1975 fino ad oggi, di talché tutte le trattenute effettuate dall' devono essere restituite;
CP_1
- di aver subito un danno per la mancata percezione dei benefici di sua spettanza;
- l'errato comportamento dell' che “pur conoscendo il di lui stesso status psico-fisico ha dichiarato CP_1 apertamente di avere omesso lo svolgimento della pratica di indennizzo stabilita per legge per mancati versamenti contributivi relativi alla società San Raffaele 2000, nonostante la stessa sapesse dell'impossibilità del sig. ad effettuare il loro versamento, per le cennate condizioni di salute” e ciò Pt_1 anche dopo che sia stato accertato il riconoscimento del 100% di invalidità;
- le notifiche degli atti a lui destinati sono da ritenersi nulle in quanto soggetto incapace di intendere e di volere.
4. Si è costituito in giudizio l che ha concluso per il rigetto del ricorso, eccependo in via preliminare il CP_1 difetto di rappresentanza di in quanto priva dell'autorizzazione ad agire in giudizio ai Parte_2
2 sensi dell'art 374 punto 9) c.c., la nullità del ricorso per genericità, la nullità parziale delle domande proposte, l'incompetenza per materia della domanda di accertamento dell'incapacità di intendere e di volere, il giudicato e la litispendenza.
5. La causa, istruita per documenti, previo deposito di note autorizzate, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
6. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
7. In primo luogo, quanto al difetto di rappresentanza di , è sufficiente rilevarne la Parte_2 sanatoria ex art 182 cpc, avendo parte ricorrente provveduto, nelle more della prima udienza di discussione della causa, al deposito del provvedimento autorizzativo del Giudice Tutelare del 29.10.2023, con conseguente superamento dell'eccezione.
8. Quanto, invece, alle ulteriori eccezioni spiegate dall' , si osserva che parte ricorrente nel corpo e CP_1 nelle conclusioni dell'atto introduttivo fa riferimento alla notifica di non meglio specificate cartelle di pagamento;
a fronte delle difese dell' , tuttavia, il ricorrente riconosce che le cartelle di pagamento in CP_1 questione sono quelle di cui alla sentenza n. 243/2016 del Tribunale di Livorno lamentando che la stessa
<<non copre la domanda presentata dal ricorrente essendo tale sentenza il risultato di una diversa>
valutazione (forse extra petitum), avendo risolto la questione basandosi esclusivamente sulla impossibilità di contestare le cartelle di pagamento in questione (per il tempo trascorso) che davano origine al debito del ricorrente verso l'istituto e sulla non contestabilità delle stesse senza spiegare nella motivazione quale fosse l'incapacità del ricorrente per quanto oggi è spiegato con documentazione medica>>.
9. In questo modo dunque parte ricorrente di fatto riconosce non solo che le cartelle di pagamento che chiede di “contestare tardivamente….per lo stato di incapacità” sono quelle richiamate dall' , ma CP_1 anche la tardività e l'inammissibilità delle domande formulate nel corso del presente giudizio.
10. Infatti i motivi di doglianza proposti nel corso del presente giudizio – a prescindere da ogni valutazione circa la loro ammissibilità e fondatezza – avrebbero dovuto essere proposti nel giudizio conclusosi con sentenza 234/2016, passata in giudicato (e, se del caso, passibile di revocazione ex art 395 cpc), non potendosi per contro far valere in un nuovo e separato giudizio il dedotto vizio di pronuncia ultra-petizione
(cfr. note conclusive parte ricorrente).
11. In tale sentenza (cfr. pag. 5 ultimo capoverso) risulta accertata con efficacia di giudicato la prescrizione ex art 112 DPR 1124/1965 del diritto alla rendita per il periodo dal 1975 al 1988, della cui mancata percezione il ricorrente si duole a pag. 5 ultimo capoverso del ricorso.
12. Parimenti con efficacia di giudicato è stata accertata l'intangibilità dei crediti previdenziali dell' (e CP_1 dell' ) per tardiva opposizione delle relative cartelle, evidenziando che CP_1 cartelle esattoriali, in relazione a cui chiede in questa sede l'accertamento che niente è dovuto (sul
3 presupposto dedotto da parte ricorrente che esse si riferiscono a periodo 1999-2002 – in cui l è Pt_1 stato “testa di legno” della società San Raffaele) risulta altresì assorbente rilevare, come detto – che dette cartelle non sono mai state opposte, rendendo così intangibili i crediti in esse portati. D'altro canto,
l neppure allega del perché dovrebbe essere tardivamente ammesso a contestare i crediti, Pt_1 quando è lo stesso ricorrente nelle note autorizzate (v. memorie di parte ricorrente pag.
3-4 dep. Il
21.3.2013) ad ammettere e precisare di essere stato incapace di intendere e volere solo limitatamente al periodo dal 1999 al 2002 (e risultando avere lo stesso adito successivamente al 2002 – invero Pt_1 anche tardivamente – e già prima del ricorso che ci occupa, il Giudice della Esecuzione, lamentando, CP_ come visto, solo irregolarità formali ovvero la esorbitanza della somma prelevata da rispetto a quella assegnata dal giudice a seguito di pignoramento presso terzi).”
13. Risulta altresì smentito per tabulas quanto dedotto da parte ricorrente circa la mancata erogazione da parte dell delle prestazioni dovute in conseguenza degli infortuni del 1975, 1989 e 1991, atteso che CP_1
l ha documentato – senza contestazione alcuna sul punto – il relativo pagamento fino al momento CP_1 della costituzione in giudizio (cfr. docc. 16a, 16b,16c, 47) comprensivo di arretrati non erogati nell'anno
2009 a seguito di pignoramento presso terzi azionato da e successivo rigetto della Controparte_3 domanda di assegnazione (cfr. doc. 16c res. p.7, ove risulta il pagamento di € 1376,56 alla data del
1.9.2009), nonché la revoca del patrocinio a spese dello Stato nel giudizio RGN 4106/2015 per superamento dei limiti reddituali in conseguenza dell'erogazione nell'anno 2019 da parte dell di € CP_1
3104,71 a titolo di rendita. (cfr. doc. 38 res.).
14. Non si comprende quindi in cosa consista “l'ingiusta persecuzione” subita dal ricorrente e la “mala gestio” dell , né quali somme debbano essere restituite al ricorrente (somme che peraltro neanche il CP_1 ricorrente è in grado di quantificare formulando sul punto un'istanza di CTU contabile del tutto esplorativa).
15. Per quel che concerne, infine, la domanda di malattia professionale (ipoacusia) presentata nell'ottobre
2011, il provvedimento di rigetto motivato per irregolarità contributiva ai sensi dell'art 59 comma 19 legge
449/1997, non risulta tempestivamente impugnato, né, in ogni caso risulta estinto il debito nei confronti dell nonostante il passaggio in giudicato della sentenza sopra richiamata che ne accerta la CP_1 sussistenza.
16. Tanto chiarito non può che concludersi per il rigetto del ricorso, con liquidazione delle spese secondo soccombenza secondo gli importi medi previsti dal DM 55/20214 per le cause di lavoro di valore indeterminato senza istruttoria, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento a favore dell' delle spese di lite che si liquidano in € 3290,00, oltre Parte_1 CP_1
15% rimborso spese forfettario.
Livorno, 23 gennaio 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
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