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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/02/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6437 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Umberto AUSIELLO, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.05.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6437/2022 promossa da:
- , Parte_1 P.IVA_1 debitrice opponente contro
titolare della ditta individuale NUCLEO INVESTIGAZIONI Controparte_1
SPECIALI “LA PANTERA” - , C.F._1 convenuto – creditore opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. con atto di citazione in opposizione al Parte_1 precetto ex art. 615 c.p.c., ha convenuto in giudizio il Sig. CP_1
, titolare dell'impresa individuale NUCLEO INVESTIGAZIONI
[...]
SPECIALI “LA PANTERA”, contestando il diritto di costui di procedere ad esecuzione in forza del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n.
129/2022 del Tribunale di NA, menzionato nell'atto di precetto notificato in data 23.08.2022 contenente intimazione al pagamento dell'importo di euro 129.456,66.
L'attore (PA VA ) ha eccepito la Parte_1 P.IVA_1 carenza della propria legittimazione passiva alla preannunciata esecuzione, la sentenza n. 129/2022 del Tribunale di NA essendo stata emessa nei confronti di altro soggetto giuridico e precisamente di
(PA VA . Parte_1 P.IVA_2
1.2. L'Attore ha formulato (cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 16.05.2024) le seguenti
2. Si è costituito il creditore opposto, il quale ha Controparte_1 allegato come nella società intimata ( fosse Parte_1 confluita l'intera organizzazione aziendale della società debitrice
, all'esito di un'operazione distrattiva che ha Parte_1 consentito alla controparte di sottrarsi all'adempimento del debito nei confronti del e di tutto il ceto creditorio (il Controparte_1 passivo complessivo supererebbe, peraltro, il milione di euro).
(cfr. comparsa conclusionale) ha quindi formulato le Controparte_1 seguenti conclusioni.
3. Con ordinanza 16.02.2023 il Giudice ha sospeso l'efficacia del titolo esecutivo portato in precetto rappresentato dalla sentenza n. 129/2022 del Tribunale di NA (ritenuta in chiave prognostica la fondatezza dell'opposizione, con riferimento alla dedotta carenza di legittimazione passiva della società intimata e concesso Parte_1 altresì i termini ex art. 183, VI comma cpc.
Non sono state ammesse prove;
deve peraltro rilevarsi come, attesa la documentata diversità giuridica del soggetto intimato rispetto a quello indentificato come debitore in base al titolo, va confermata la irrilevanza ai fini della decisione dei mezzi di prova richiesti dal convenuto, siccome finalizzati a dimostrare condotte distrattive attuate dall'amministratore di (e poi di Parte_1 Parte_1
Persona_1
All'udienza del 16.05.2024 il giudice ha assegnato i termini ex art. 190
c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione. Le parti hanno fatto tenere le comparse conclusionali (parte attrice anche memoria di repliche).
4. Con ricorso ex art. 633 c.p.c. presentato avanti al Tribunale di
CA (allegato, senza numerazione, alla comparsa di costituzione e risposta), ha ottenuto l'emissione del decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 248 del 9.02.2018, portante la somma di euro 112.647,05, nei confronti della società , come è Controparte_2 P.IVA_2 dato comprendere dalle premesse in fatto del menzionato atto, che si riproducono per estratto a seguire:
La società ingiunta ( - VA ) ha presentato Parte_1 P.IVA_2 opposizione ex art. 645 c.p.c. (cfr. allegato non indicizzato alla comparsa di costituzione dell'opposta); detto giudizio, attesa l'incompetenza per territorio del Tribunale di CA, è stato riassunto avanti al Tribunale di NA (RG 6233/2019) e definito con Sentenza n.
122 del 2022 (cfr. produzione, non indicizzata, di parte opposta); il provvedimento menzionato, rigettando l'opposizione, ha condannato
” nei termini che risultano di seguito: Parte_1 L'intestazione del successivo atto di precetto (cfr. documento non numerato di parte opponente), indentifica l'ingiunto come
[...]
” – VA ): CP_3 P.IVA_2
La relata di notifica conferma l'invio dell'atto di precetto all'indirizzo ”: Email_1 Dalla documentazione offerta in produzione dall'opponente
[...]
(cfr. Docc. 1 e 3 opponente), emerge Parte_2 P.IVA_1 tuttavia che tale indirizzo di posta elettronica non è quello
) riferibile al soggetto identificato dalla partita iva Email_2
– Codice fiscale;
si tratta infatti del recapito di posta P.IVA_2 elettronica certificata dell'opponente, soggetto giuridico distinto dall'intimata.
Dal doc. 2 di parte attrice, si ricava altresì che il titolare della partita IVA è attualmente denominato : P.IVA_2 Controparte_4
La società attrice ha peraltro precisato (circostanze non contestate dal convenuto) che “ è una società di capitali Parte_1 costituita in data 20.12.2018 ed iscritta alla C.C.I.A.A. di NA in data 09.01.2019, con sede in NA, Strada Scaglia Est n. 134, avente
PA VA numero ed indirizzo PEC: P.IVA_1
(doc.1)”, mentre poi Email_3 Parte_1 denominata era una società di capitali costituita in Controparte_4 data 07.11.2014, iscritta fino al 25.02.2022 alla C.C.I.A.A. di NA, poi, a seguito della variazione della denominazione in CP_4
, iscritta alla C.C.I.A.A. di Brindisi, con sede in Brindisi , Via
[...]
Rubini n. 12, avente PA VA numero ed indirizzo PEC: P.IVA_2
, cancellata dal registro imprese in data 28.09.2022 Email_2
(doc.2)”
Quanto appena evidenziato indica che l'intimazione ad adempiere, e il preavviso dell'azione esecutiva, sono stati notificati ad un soggetto diverso da quello tenuto al pagamento delle somme reclamate dal
[...]
sicché nessuna efficacia esecutiva può avere il titolo Controparte_1 azionato (la sentenza 129/2022) nei confronti dell'odierno opponente.
4.1. Deve pertanto ritenersi insussistente il diritto del convenuto
[...]
a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Controparte_1 in forza del titolo portato in precetto. La Parte_1 fattispecie in esame, peraltro, parrebbe (in astratto) consentire l'esecuzione nei confronti dei liquidatori e dei soci (apparenti e/o previa dimostrazione della simulata cessione di quote, occulti) di ai sensi e per gli effetti dell'art. 2495, 2° co., c.c. Parte_1 come novellato dal d.lg. n. 6 del 2003; la disposizione in parola prevede infatti che “ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione” i creditori sociali possono agire (solo) nei confronti dei soci (per il soddisfacimento del loro credito), nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, nonché contro i liquidatori (a titolo di responsabilità per colpa del danno cagionato dall'eventuale impossibilità di soddisfare il proprio credito).
4.2 Emerge infine dalla ricostruzione dell'opponente, che il soggetto tenuto al pagamento delle somme portate dal titolo esecutivo Parte_1
, ora – VA ), insolvente, abbia
[...] Controparte_4 P.IVA_2 interrotto l'attività di impresa (dalla visura prodotta risulta inattiva), trasferito la sede sociale in BRINDISI e proceduto (in data
28.09.2022) a cancellarsi dal registro delle imprese, senza deliberare la propria liquidazione ovvero onorare i debiti verso i terzi. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 33 e 38 del Codice della Crisi di impresa, si dispone pertanto (e ulteriormente) la trasmissione di copia degli atti del presente procedimento al Pubblico Ministero in sede per le determinazioni di competenza, dovendosi allo stato ritenere la competenza del Tribunale di NA per l'apertura della liquidazione giudiziale, in ragione del criterio della sede effettiva dell'attività di impresa (cfr. ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo 248/2018).
5. Alla soccombenza segue la condanna del convenuto alle spese di lite, da quantificare ai minimi tabellari per le fasi di studio e introduttiva, in ragione del credito portato in precetto, salvo giudicare equa la compensazione al 80% delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, disattesa e respinta, così provvede: - DICHIARA INSUSSISTENTE il diritto di a procedere Controparte_1 ad esecuzione forzata nei confronti di in Parte_1 forza del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 129/2022 del Tribunale di MODENA;
- Condanna previa compensazione all'80%, al Controparte_1 pagamento nei confronti di delle spese di Parte_1 lite, che liquida in euro 420,00 per compensi, oltre rimborso 15% per spese forfettarie, I.v.a. e c.p.a., come per legge.
Si comunichi.
NA, 13/02/2025
Il Giudice
Dott. Umberto AUSIELLO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Umberto AUSIELLO, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.05.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6437/2022 promossa da:
- , Parte_1 P.IVA_1 debitrice opponente contro
titolare della ditta individuale NUCLEO INVESTIGAZIONI Controparte_1
SPECIALI “LA PANTERA” - , C.F._1 convenuto – creditore opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. con atto di citazione in opposizione al Parte_1 precetto ex art. 615 c.p.c., ha convenuto in giudizio il Sig. CP_1
, titolare dell'impresa individuale NUCLEO INVESTIGAZIONI
[...]
SPECIALI “LA PANTERA”, contestando il diritto di costui di procedere ad esecuzione in forza del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n.
129/2022 del Tribunale di NA, menzionato nell'atto di precetto notificato in data 23.08.2022 contenente intimazione al pagamento dell'importo di euro 129.456,66.
L'attore (PA VA ) ha eccepito la Parte_1 P.IVA_1 carenza della propria legittimazione passiva alla preannunciata esecuzione, la sentenza n. 129/2022 del Tribunale di NA essendo stata emessa nei confronti di altro soggetto giuridico e precisamente di
(PA VA . Parte_1 P.IVA_2
1.2. L'Attore ha formulato (cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 16.05.2024) le seguenti
2. Si è costituito il creditore opposto, il quale ha Controparte_1 allegato come nella società intimata ( fosse Parte_1 confluita l'intera organizzazione aziendale della società debitrice
, all'esito di un'operazione distrattiva che ha Parte_1 consentito alla controparte di sottrarsi all'adempimento del debito nei confronti del e di tutto il ceto creditorio (il Controparte_1 passivo complessivo supererebbe, peraltro, il milione di euro).
(cfr. comparsa conclusionale) ha quindi formulato le Controparte_1 seguenti conclusioni.
3. Con ordinanza 16.02.2023 il Giudice ha sospeso l'efficacia del titolo esecutivo portato in precetto rappresentato dalla sentenza n. 129/2022 del Tribunale di NA (ritenuta in chiave prognostica la fondatezza dell'opposizione, con riferimento alla dedotta carenza di legittimazione passiva della società intimata e concesso Parte_1 altresì i termini ex art. 183, VI comma cpc.
Non sono state ammesse prove;
deve peraltro rilevarsi come, attesa la documentata diversità giuridica del soggetto intimato rispetto a quello indentificato come debitore in base al titolo, va confermata la irrilevanza ai fini della decisione dei mezzi di prova richiesti dal convenuto, siccome finalizzati a dimostrare condotte distrattive attuate dall'amministratore di (e poi di Parte_1 Parte_1
Persona_1
All'udienza del 16.05.2024 il giudice ha assegnato i termini ex art. 190
c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione. Le parti hanno fatto tenere le comparse conclusionali (parte attrice anche memoria di repliche).
4. Con ricorso ex art. 633 c.p.c. presentato avanti al Tribunale di
CA (allegato, senza numerazione, alla comparsa di costituzione e risposta), ha ottenuto l'emissione del decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 248 del 9.02.2018, portante la somma di euro 112.647,05, nei confronti della società , come è Controparte_2 P.IVA_2 dato comprendere dalle premesse in fatto del menzionato atto, che si riproducono per estratto a seguire:
La società ingiunta ( - VA ) ha presentato Parte_1 P.IVA_2 opposizione ex art. 645 c.p.c. (cfr. allegato non indicizzato alla comparsa di costituzione dell'opposta); detto giudizio, attesa l'incompetenza per territorio del Tribunale di CA, è stato riassunto avanti al Tribunale di NA (RG 6233/2019) e definito con Sentenza n.
122 del 2022 (cfr. produzione, non indicizzata, di parte opposta); il provvedimento menzionato, rigettando l'opposizione, ha condannato
” nei termini che risultano di seguito: Parte_1 L'intestazione del successivo atto di precetto (cfr. documento non numerato di parte opponente), indentifica l'ingiunto come
[...]
” – VA ): CP_3 P.IVA_2
La relata di notifica conferma l'invio dell'atto di precetto all'indirizzo ”: Email_1 Dalla documentazione offerta in produzione dall'opponente
[...]
(cfr. Docc. 1 e 3 opponente), emerge Parte_2 P.IVA_1 tuttavia che tale indirizzo di posta elettronica non è quello
) riferibile al soggetto identificato dalla partita iva Email_2
– Codice fiscale;
si tratta infatti del recapito di posta P.IVA_2 elettronica certificata dell'opponente, soggetto giuridico distinto dall'intimata.
Dal doc. 2 di parte attrice, si ricava altresì che il titolare della partita IVA è attualmente denominato : P.IVA_2 Controparte_4
La società attrice ha peraltro precisato (circostanze non contestate dal convenuto) che “ è una società di capitali Parte_1 costituita in data 20.12.2018 ed iscritta alla C.C.I.A.A. di NA in data 09.01.2019, con sede in NA, Strada Scaglia Est n. 134, avente
PA VA numero ed indirizzo PEC: P.IVA_1
(doc.1)”, mentre poi Email_3 Parte_1 denominata era una società di capitali costituita in Controparte_4 data 07.11.2014, iscritta fino al 25.02.2022 alla C.C.I.A.A. di NA, poi, a seguito della variazione della denominazione in CP_4
, iscritta alla C.C.I.A.A. di Brindisi, con sede in Brindisi , Via
[...]
Rubini n. 12, avente PA VA numero ed indirizzo PEC: P.IVA_2
, cancellata dal registro imprese in data 28.09.2022 Email_2
(doc.2)”
Quanto appena evidenziato indica che l'intimazione ad adempiere, e il preavviso dell'azione esecutiva, sono stati notificati ad un soggetto diverso da quello tenuto al pagamento delle somme reclamate dal
[...]
sicché nessuna efficacia esecutiva può avere il titolo Controparte_1 azionato (la sentenza 129/2022) nei confronti dell'odierno opponente.
4.1. Deve pertanto ritenersi insussistente il diritto del convenuto
[...]
a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Controparte_1 in forza del titolo portato in precetto. La Parte_1 fattispecie in esame, peraltro, parrebbe (in astratto) consentire l'esecuzione nei confronti dei liquidatori e dei soci (apparenti e/o previa dimostrazione della simulata cessione di quote, occulti) di ai sensi e per gli effetti dell'art. 2495, 2° co., c.c. Parte_1 come novellato dal d.lg. n. 6 del 2003; la disposizione in parola prevede infatti che “ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione” i creditori sociali possono agire (solo) nei confronti dei soci (per il soddisfacimento del loro credito), nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, nonché contro i liquidatori (a titolo di responsabilità per colpa del danno cagionato dall'eventuale impossibilità di soddisfare il proprio credito).
4.2 Emerge infine dalla ricostruzione dell'opponente, che il soggetto tenuto al pagamento delle somme portate dal titolo esecutivo Parte_1
, ora – VA ), insolvente, abbia
[...] Controparte_4 P.IVA_2 interrotto l'attività di impresa (dalla visura prodotta risulta inattiva), trasferito la sede sociale in BRINDISI e proceduto (in data
28.09.2022) a cancellarsi dal registro delle imprese, senza deliberare la propria liquidazione ovvero onorare i debiti verso i terzi. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 33 e 38 del Codice della Crisi di impresa, si dispone pertanto (e ulteriormente) la trasmissione di copia degli atti del presente procedimento al Pubblico Ministero in sede per le determinazioni di competenza, dovendosi allo stato ritenere la competenza del Tribunale di NA per l'apertura della liquidazione giudiziale, in ragione del criterio della sede effettiva dell'attività di impresa (cfr. ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo 248/2018).
5. Alla soccombenza segue la condanna del convenuto alle spese di lite, da quantificare ai minimi tabellari per le fasi di studio e introduttiva, in ragione del credito portato in precetto, salvo giudicare equa la compensazione al 80% delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, disattesa e respinta, così provvede: - DICHIARA INSUSSISTENTE il diritto di a procedere Controparte_1 ad esecuzione forzata nei confronti di in Parte_1 forza del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 129/2022 del Tribunale di MODENA;
- Condanna previa compensazione all'80%, al Controparte_1 pagamento nei confronti di delle spese di Parte_1 lite, che liquida in euro 420,00 per compensi, oltre rimborso 15% per spese forfettarie, I.v.a. e c.p.a., come per legge.
Si comunichi.
NA, 13/02/2025
Il Giudice
Dott. Umberto AUSIELLO