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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 104/2017 R.G.A.C., e vertente tra
(C.F. ) nata a [...] il [...], ivi residente, Pt_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Facciolla (C.F. del C.F._2
foro di Cosenza, in forza di procura in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via Burza n. 41 presso lo studio legale dell'Avv.
Raimondo Garcea.
- appellante
e
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3
dall'Avv. Corrado Gabriele (C.F. ), elettivamente C.F._4
domiciliata presso il suo studio in Cosenza, via Rodotà 43.
- appellata
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “ferma ogni contestazione delle avverse ragioni, per come riportate nella memoria di costituzione della parte appellata, precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di gravame, ai fini dell'accoglimento dell'appello con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “riportandosi alle eccezioni, deduzioni di cui ai precedenti scritti difensivi e verbali di causa qui da intendersi integralmente richiamati.
Pertanto, insiste per il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e diritto e chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
pag. 2/11 PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
Con atto di citazione dell'11.12.2007 avente ad oggetto “richiesta di pagamento somme”, citava in giudizio il fratello dinanzi al Pt_1 CP_2
Tribunale di Cosenza, sostenendo di essere comproprietaria di un fabbricato in c.da
Petraro a Rose (CS) e di aver pattuito con lui, mediante scrittura privata, la divisione dell'immobile e il suo completamento edilizio a spese comuni, nella misura della metà ciascuno;
spiegava di aver completato la ristrutturazione dello stabile, anche grazie alla stipula di contratti di mutuo, di avere effettuato lavori per un importo pari ad euro 114.447,06 come da perizia tecnica allegata, e di aver ricevuto dal fratello solo parte del dovuto, avendo ancora diritto a richiedere il pagamento del resto, pari ad euro 36.048,80; asseriva, infine, di avere invano sollecitatone il pagamento.
Il giudizio, avviato in contumacia del convenuto, proseguiva con la successiva costituzione di erede di ed Controparte_1 CP_2
espletata CTU, si concludeva con sentenza del 14.12.2016, di totale rigetto della domanda attorea e condanna alle spese.
Secondo i motivi della pronuncia impugnata, parte attrice non avrebbe assolto all'onere della prova che le incombeva, né la consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso della fase istruttoria sarebbe riuscita a colmare le rilevate carenze probatorie.
2.
Avverso la sentenza, proponeva appello , deducendo che: Pt_1
a) costituitasi tardivamente solo in sede di Controparte_1
precisazione delle conclusioni, nel primo grado di giudizio aveva eccepito la nullità della notifica, senza contestare specificatamente la causa petendi e il petitum; di pag. 3/11 conseguenza, poteva considerarsi pacifico quanto esposto dall'attrice , senza Pt_1
alcuna ulteriore prova;
b) il primo giudice non aveva valorizzato la stima peritale di parte attrice e gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio acquisita agli atti processuali, avente ad oggetto la tipologia dei lavori compiuti e l'ammontare dei costi sostenuti;
c) ulteriore riguarda il diritto al rimborso del 50% delle spese per ottenere la concessione edilizia in sanatoria n. 84 del 1998, sussistendo prova documentale dell'esborso effettuato da . Pt_1
Chiedeva l'accoglimento dell'appello, con condanna di Controparte_1
successore a titolo universale dell'originario convenuto , al
[...] CP_2
pagamento della somma di € 36.048,80 ovvero della maggiore o minore somma risultante di giustizia, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno derivante dal ricorso al credito per l'esecuzione degli interventi oggetto di causa, quindi rifondere le spese del doppio grado.
L'appellata si costituiva in giudizio e, contestando la domanda, ribadiva la carenza di prova sugli esborsi sostenuti da controparte, l'inammissibilità e comunque l'incongruenza dei dati offerti dalla CTU del primo grado di giudizio.
Chiedeva la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese processuali.
2.1.
Dopo la prima udienza di comparizione delle parti, fatte precisare le conclusioni, all'udienza dell'8.10.2024 la causa è stata trattenuta per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
pag. 4/11 RAGIONI DELLA DECISIONE
3.
L'appello è fondato.
ha originariamente convenuto in giudizio il germano per Pt_1 CP_2
ottenere, in esecuzione di un loro accordo, il pagamento della quota relativa ai lavori di ristrutturazione dell'immobile sito nel comune di Cosenza e caduto in comproprietà indivisa a seguito di atto di donazione del padre;
ha CP_3 chiesto, altresì, il risarcimento del danno “in ragione del disagio sopportato dall'istante, costretta ad accedere ad un finanziamento bancario ed a sostenere gli interessi sullo stesso maturati, per l'adempimento della propria prestazione”.
A sostegno della domanda, l'attrice ha prodotto la scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 29.10.1993, in cui risulta espressamente pattuita la ripartizione in parti uguali delle spese afferenti ai lavori di ristrutturazione da eseguire sull'immobile (costituito da una parte e da una parte abusiva, all'epoca ancora sotto sequestro, successivamente sanata) unitamente ad una perizia tecnica estimativa, contenente la descrizione ed i costi degli interventi effettuati.
Espletata la CTU, il giudice di primo grado ha reputato la domanda infondata per carenza di prova, non avendo l'attrice dimostrato gli avvenuti pagamenti per gli asseriti lavori di ristrutturazione.
Occorre osservare come deceduto il 10.6.2010, non si sia mai CP_2 costituito in giudizio per contestare la domanda e l'erede Controparte_1
risulta costituitasi tardivamente in data 18.9.2013, peraltro contestando del tutto genericamente la domanda e deducendo esclusivamente la nullità della notifica.
Solo successivamente, all'udienza del 9.10.2014, fissata per la comparizione personale delle parti al fine di tentare il bonario componimento della lite, per esame della CTU e per l'eventuale precisazione delle conclusioni, controparte assumeva più specifiche difese e la causa veniva trattenuta per la decisione.
pag. 5/11 3.1.
Contrariamente a quanto sostenuto nella gravata sentenza, la consulenza tecnica espletata, con i successivi allegati chiarimenti, conferma l'assunto di parte attrice in merito agli esborsi e alla riconducibilità degli interventi alla scrittura privata del 29.10.1993, trattandosi di lavori ed opere (quali la realizzazione della copertura del fabbricato, il completamento dell'esterno, delle scale di uso comune, portoncini caposcala, apposizione del portone principale e di ingresso, completamento delle rimanenti parti di uso comune) non esistenti alla data di sottoscrizione dell'anzidetta scrittura e pienamente coerenti, dal punto di vista tecnico, con i contenuti e le previsioni della scrittura stessa.
Il C.T.U., ingegnere dopo avere descritto il bene su cui è Testimone_1 stato effettuato l'intervento di adeguamento edilizio, ha allegato un elenco dettagliato dei lavori occorsi, indicandone tipologia, misura a corpo e costo unitario, come visivamente mostrato da quasi 50 fotografie scattate sui luoghi.
Chiamato a fornire chiarimenti, l'ingegnere ha risposto in modo Tes_1
esauriente, individuando le parti comuni da realizzare sul fabbricato, incluse e previste dalla scrittura privata conclusa tra i due fratelli, che si erano divisi l'immobile attribuendo il primo piano a (piano che risultava allo stato rustico CP_2
Pa all'atto del sopralluogo compiuto nel 2011) e il secondo ad , qualora fosse stato dissequestrato (circostanza avvenuta), e a spese comune i restanti lavori.
I lavori eseguiti sono stati indentificati analizzando la scrittura privata, da cui si deduce che occorreva ancora realizzare:
a) la copertura del fabbricato nuovo;
b) l'esterno del nuovo fabbricato (intonaco, pulitura e rifinitura anche con gli infissi esterni);
c) le scale di uso comune e i portoncini caposcala del nuovo fabbricato;
d) portone principale e d'ingresso;
pag. 6/11 e) restanti parti di uso comune ad entrambi i fabbricati (vale adire, impianto idrico, elettrico e altre opere a servizio delle abitazioni.
Ciò in quanto il fabbricato, caduto in proprietà comune, alla data della scrittura nel 1993 era ancora per lo più allo stato rustico, non rifinito.
Il consulente tecnico d'ufficio ha quindi allegato una scheda riassuntiva dei lavori eseguiti, visibili in sito, ha distinto tra importi a misura e importi a corpo, ribadendo la congruità di quanto rilevato dal consulente tecnico di parte in merito all'ammontare delle spese.
3.2.
In tema di elaborato peritale, i giudici di legittimità hanno ribadito che, pur non essendo la consulenza tecnica d'ufficio qualificabile come mezzo di prova in senso proprio e non potendo essere utilizzata per sgravare le parti dai propri oneri probatori, è consentito affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (cosiddetta consulenza deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (cosiddetta consulenza percipiente), quando si tratta di fatti che la parte ha dedotto e posto a fondamento della sua domanda ed il cui accertamento richiede specifiche cognizioni tecniche (si veda tra le altre, Cass. 13 marzo 2009, n. 6155). Hanno quindi affermato che la complessità della ricostruzione della situazione in cui l'illecito si è consumato e la diversità delle possibili opzioni tecniche, in base alle quali individuare gli elementi decisivi al fine d'identificare e quantificare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito, possono giustificare l'affidamento al c.t.u. dei compiti di accertamento (Id., n. 30175/2011, in motivazione). La consulenza tecnica d'ufficio, anche se non costituisce un mezzo di prova, in linea di massima rappresenta una fonte oggettiva di prova quando si risolve nell'accertamento di fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche. L'accertamento della verità processuale attraverso l'indagine esplorativa del consulente supportata dall'estensione del pag. 7/11 mandato da parte del giudice e autonomi quesiti rispetto a quelli posti dalle parti è ammissibile se rappresenta l'extrema ratio (Id., n. 2663/13).
L'orientamento è stato ribadito da una recente pronuncia della Suprema
Corte, secondo cui “la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (Cass., n. 3717/2019; pronunce e massime successive conformi n. 21903 e n. 26144 del 2023).
Più di recente, è intervenuta pronuncia a sezioni unite, con la quale si è precisato che “in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio (Cass. S.U. n. 3086/2022). Le
Sezioni Unite si discostano in particolare da una decisione del 2019 (Cass.
31886/2019) che riteneva applicabili al CTU le preclusioni previste per le parti.
Secondo tale orientamento, consentire al consulente di acquisire documenti dalle parti o dai terzi anche dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie si tradurrebbe in un'interpretatio abrogans dell'art. 183 c. 6 c.p.c. Con l'intervento nomofilattico, la
Suprema Corte ha sottolineato come il CTU sia un ausiliario del giudice che gode di pag. 8/11 un'investitura pubblicistica nel nuovo codice di rito (a dispetto di quanto accadeva nel codice del 1865), e le indagini che il consulente deve espletare ex art. 194 c.p.c. sono le stesse che compirebbe il giudice se fosse dotato delle necessarie cognizioni tecniche.
Da quanto sopra deriva che i poteri del consulente tecnico, nello svolgimento del suo incarico, derivano direttamente dal giudice che lo ha nominato e, quindi, sono esercitabili - sotto il profilo istruttorio - negli stessi limiti in cui sarebbero esercitabili dal giudice.
Pertanto, per il consulente tecnico d'ufficio non operano le preclusioni che operano per le parti.
Il consulente gode dei medesimi poteri di accertamento del giudice e quest'ultimo può procedere d'ufficio anche nel caso in cui le parti siano incorse nelle preclusioni (in tal senso, si vedano l'art. 118 c.p.c., l'art. 213 c.p.c. e 2711
c.c.). Infatti, il giudice non subisce alcuna preclusione ben potendo esercitare poteri istruttori d'ufficio (ex art. 183 c. 8 c.p.c.): sicché anche il consulente potrà procedere, nei limiti visti, a quegli approfondimenti istruttori che, prescindendo da ogni iniziativa di parte, nel segno caratterizzante della indispensabilità, appaiono necessari al fine di rispondere ai quesiti oggetto dell'interrogazione giudiziale.
3.3.
Nel caso in esame, , dedotto il fatto principale che pone a fondamento Pt_1
il proprio diritto, su cui non vi è stata contestazione, ha allegato a sostegno della pretesa, oltre alla scrittura privata e alla propria perizia tecnica, che entra nel processo quale osservazione alla CTU e non ha pertanto necessità di essere e che comunque appare confermata da quanto riconosciuto dal consulente nominato dal Tribunale, anche i contratti di mutuo, congrui per importi e date di stipula rispetto al corso dei lavori intrapresi, in aderenza agli obblighi contrattuali originariamente assunti dal fratello. L'attrice ha assolto, quindi,
pag. 9/11 all'onere di allegazione gravante su chi agisce per far valere un diritto e la CTU ne ha soltanto confermato la fondatezza, accertata con specifiche cognizioni tecniche.
Del resto, non bisogna trascurare la circostanza che, comunque, CP_2
ha parzialmente riconosciuto l'operato della sorella, contribuendo sino ad una certa data al pagamento dei lavori svolti, a lei delegati per espresso accordo tra i due germani.
Deve essere confermata, pertanto, la spesa complessiva di euro 114.447,06 da dividere a metà e a cui sottrarre l'importo che ha dichiarato di aver già Pt_1
ricevuto, residuando il pagamento della somma di 36.048,00, oltre interessi dal giorno della domanda al soddisfo, non risultando alcuna pregressa messa in mora, prima della notifica dell'atto in citazione.
Va precisato che i costi della sanatoria dell'immobile sono dovuti perché stabiliti nell'interesse comune dalla predetta scrittura privata. La concessione in sanatoria del 27.7.1998, rilasciata dal comune di Rose, è allegata al fascicolo di parte e riporta gli importi versati. Da questo punto di vista, la domanda è perfettamente provata.
Nessuna prova concreta, invece, può essere rapportata alla domanda risarcitoria legata al di dover chiedere un mutuo per provvedere al completamento dell'immobile, anche tramite accesso al credito bancario, non disponendo gli atti di elementi per ritenere tale condizione di finanziamento legata ad una assoluta necessità di procedere in ogni caso alla realizzazione delle opere e non frutto di autonome scelte economiche da parte dell'odierna appellante.
4.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'appellante e a carico dell'appellata in euro 2.768,00 per il primo grado di giudizio, oltre accessori di legge (così come già quantificato dal primo giudice in sentenza), e di euro 4.996,00 oltre accessori di legge, per il presente grado di pag. 10/11 giudizio (tabelle vigenti 2022, competenza della Corte di Appello, scaglione da euro
26.000 a 52.001 per il valore della causa, fase di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, parametri minimi per la non particolare difficoltà delle questioni trattate).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2630/2016, Pt_1
emessa il 14.12.2016 dal Tribunale di Cosenza, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
al pagamento della somma di euro 36.048,80, oltre interessi Controparte_1
dal giorno della domanda sino al soddisfo, in favore di;
Pt_1
- condanna l'appellata al pagamento delle spese Controparte_1
sostenute da nel primo grado di giudizio, liquidate in euro 2.768,00 per Pt_1
compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, e nel presente grado di giudizio, liquidate in euro 4.996,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.1.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 11/11