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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/06/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Marco
Salvatori, in esito all'udienza cartolare del 25.6.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2367/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata ad [...] in data [...], nella qualità Parte_1
di esercente la responsabilità genitoriale sul minore Persona_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Impiduglia, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Salvago giusta procura in atti resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 25.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art 281 decies e undecies c.p.c , depositato il 6.11.2024 , contenente contestuale istanza cautelare e d'urgenza ex 700 c.p.c.,
[...]
, nella qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale sul figlio minore (di anni 13), dopo aver Persona_1 premesso che quest'ultimo frequentava la scuola secondaria di I Grado presso l'Istituto Comprensivo Statale ad indirizzo musicale “Esseneto” di e che, quale soggetto riconosciuto come portatore di handicap CP_1
grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 L. 104/1992 e, pertanto, destinatario di
Piano Educativo Individualizzato ex art. 7, comma 2, D.lgs. 66/2017 nel quale, per l' anno scolastico 2024/2025, erano state richieste 20 ore settimanali di assistenza specialistica alla autonomia e alla comunicazione, conveniva in giudizio il lamentando la natura Controparte_1
discriminatoria della condotta tenuta dallo stesso per avere l'Ente, poichè, a fronte delle 20 ore settimanali richieste dal P.E.I. erano state assegnate numero 12 ore (poi integrate a 16 ore) .
Tanto premesso chiedeva il ripristino – anche in via d'urgenza, in considerazione dell'inizio dell'anno scolastico – del diritto del minore di fruire del servizio di assistenza alla autonomia e alla comunicazione per un numero di ore pari a quello previsto dal P.E.I.;
Con memoria di costituzione il resistente , Controparte_1
eccepiva variamente l'infondatezza delle avverse domande.
Con ordinanza del 20.1.2025 l'istanza cautelare veniva accolta, e con ordinanza del 28.4.2025 la causa veniva rinviata per discussion e decisione , ex art. 127 ter c.p.c. , all'udienza del 25.6.2025, e, a tale data, presa in decisione , per l'emissione della sentenza .
Deve innazitutto evidenziarsi che non è contestato tra le parti che, successivamente all'emissione dell'ordinanza del 20.1.2025 , il Comune di ha provveduto ad assegnare al minore le ore (20) indicate dal Pei, CP_1
in totale esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa. In ordine alla richiesta di implementazione delle ore, va quindi dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere.
Va tuttavia rilevato , in base al principio della soccombenza virtuale, che la domanda formulata in via principale in ordine alla implementazione delle ore deve ritenersi sia stata fondatamente azionata. Infatti, la parte ricorrente risulta avere prodotto il P.E.I., nonché il verbale di approvazione redatto dal
G.L.O per l' Inclusione il 17.10.2024, dai quali emergeva la necessità di intervento di un assistente alla autonomia e alla comunicazione per “20 ore a settimana” per l'intero anno scolastico in corso, e che non vi è stata contestazione da parte del Comune di , circa l'assegnazione al CP_1
minore di un assistente alla autonomia e alla comunicazione per complessive
16 ore settimanali e, quindi, per un numero di ore inferiore a quello indicato nel P.E.I.. Risultano, inoltre, depositati il verbale redatto dalla Commissione
Medica Locale dell'A.S.P. di , nonché il profilo diagnostico- CP_1
funzionale del minore sottoscritto dall'equipe medica del Servizio di
Neuropsichiatra Infantile, dai quali risulta una condizione di handicap grave dello stesso ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992;
Orbene in diritto, va evidenziato che, al fine di dare attuazione al principio di uguaglianza formale e sostanziale sancito dall'art. 3 della Costituzione.ì, con la legge n. 67/2006 è stato introdotto il divieto di ogni pratica discriminatoria, diretta e indiretta, in pregiudizio delle persone con disabilità, prevedendo nuovi strumenti di tutela in favore delle stesse contro qualsivoglia comportamento che di fatto le ponga in una condizione di esclusione ed emarginazione e che, alla luce di tale normativa, ogni condotta, anche omissiva, dell'Amministrazione, che abbia l'effetto di porre il disabile in una condizione svantaggiata rispetto agli altri, deve essere necessariamente ricondotta alla nozione di discriminazione indiretta;
ritenuto, nel caso di specie, che la figura dell'assistente alla autonomia e alla comunicazione ( e ciò vale, a maggior ragione, per la figura dall'insegnante specializzato di sostegno) da affiancarsi all'insegnante curriculare, rientra tra le misure di integrazione e sostegno previste dalla legge per garantire l'effettività del diritto all'istruzione del soggetto con disabilità e che la mancata assegnazione, da parte del competente ente locale, del servizio di assistenza alla autonomia e alla comunicazione, ovvero la contrazione delle ore riservate e riconosciute dal P.E.I. agli studenti con disabilità, configura condotta idonea a concretare una discriminazione c.d. indiretta, vietata dall'art. 2 della L. n. 67/2006, secondo la lettura esegetica di tale norma offerta da Cass., sez. un., n.
25011/2014).
Va inoltre rilevato che il diritto della persona disabile all'istruzione si configura come un diritto fondamentale “la cui tutela passa attraverso l'attivarsi della pubblica amministrazione per il suo riconoscimento e la sua garanzia, mediante le doverose misure di integrazione e sostegno atte a rendere possibile ai portatori di disabilità la frequenza delle scuole, a partire dalla materna” (ancora Cass. n. 25011/2014), così come rammentato del resto anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 215/1987) per la quale la frequenza scolastica è, insieme alle pratiche di cura e riabilitazione ed al proficuo inserimento nella famiglia, un essenziale fattore di recupero del portatore di handicap e di superamento della sua potenziale emarginazione, in un complesso intreccio in cui ciascuno di tali elementi interagisce sull'altro e, se ha evoluzione positiva, può operare in funzione sinergica ai fini del complessivo sviluppo della personalità, e che neppure l'implementazione da
12 a 16 del monte ore (in luogo delle 20 previste del P.E.I.) deve ritenersi sufficiente per le specifiche esigenze dell'alunno, e ad elidere il comportamento discriminatorio posto in essere dal Comune, posto che :-
l'ente nulla risulta avere specificamente dedotto in ordine alla non corretta redazione del P.E.I. prodotto, e alla non gravità delle condizioni psico-fisiche dell'alunno, o alla insussistenza dei presupposti sostanziali per il riconoscimento del beneficio;
- la significativa riduzione del numero di ore di assistenza previste dal P.E.I. non può costituire esercizio legittimo della discrezionalità del nell'individuazione di un “accomodamento CP_1
ragionevole” imposto da esigenze di bilancio, posto che l'ente convenuto, nella propria delibera prodotta, ha trascurato di riferire se, ed in che termini,
i lamentati limiti di bilancio abbiano inciso anche sulle risorse devolute agli alunni normodotati o su altri impieghi che non rivestono la medesima priorità, omettendo pure di motivare di non poter accedere ad altri fondi per garantire l'assistenza richiesta ovvero di non poter utilizzare altri strumenti per rivedere la determinazione delle risorse e il bilancio (cfr Corte
Costituzionale n. 275/2016 sul pericolo che le risorse disponibili siano destinate a spese facoltative piuttosto che a garantire l'attuazione di diritti fondamentali); che, in ultimo, non emerge in alcun modo, che la mancanza di risorse finanziarie sufficienti per assicurare il servizio o particolari esigenze di bilancio siano mai state portate dal all'attenzione del Gruppo di CP_1
Lavoro per l'Inclusione (G.L.I), in via preliminare alla definitiva approvazione dei P.E.I. Va ulteriormente rilevato che va condiviso l'indirizzo espresso di recente dal Tribunale di Agrigento, in sede collegiale, a mente del quale, sotto il rilevato profilo dell'accomodamento ragionevole, l'accesso alla formazione non può essere limitato da vincoli di bilancio in quanto, a fronte di soggetto affetto da disabilità intellettiva con difficoltà nella comunicazione e nella relazioni sociali connotata da gravità, la scarsità delle risorse finanziarie non può rappresentare un'adeguata motivazione della riduzione dell'assistenza, risultando minusvalente rispetto al bisogno di sostegno (cfr. ordinanza collegiale del 17.4.2025, emessa nell'ambito del proc. RG 54/2025).
Con riferimento alla ulteriore domanda spiegata dal ricorrente, di condanna del , al risarcimento , a titolo equitativo del danno Controparte_1
subito dal minore, va rilevato che il ha provveduto ad Controparte_1
adempiere, parzialmente all'inizio dell'anno scolastico, ad implementare le ore subito dopo il deposito del ricorso ( novembre 2024) , e tempestivamente, in maniera integrale, a seguito dell'ordinanza cautelare emessa ( gennaio 2025) , alla assegnazione delle ore , con conseguente solo limitata privazione complessiva da parte dell'assistitito, dell'ausilio dell'operatore. Inoltre, non è stata fornita alcuna specifica prova, tramite il deposito di certificazione medica specialistica proveniente da soggetto terzo ( ad esempio neuroprischiatra infantile), di specifici danni subiti- suscettibili di ristoro economico con il risarcimento del danno - nel periodo in cui vi è stata una parziale limitazione nella fruizione delle ore, e tentomeno di singoli episodi di una qualche rilevanza , avvenuti durante l'anno scolastico, strettamente eziologicamente riconducibili alla mancata presenza, dell'assistente alla comunicazione ( nel caso in esame, non si tratta di insegnante di sostegno) , in una parte, peraltro, si ripete, solo iniziale dell'anno scolastico.
Nello specifico caso di specie quindi, alla luce di quanto sopra detto, la domanda risarcitoria va rigettata.
Le spese del giudizio , tenuto conto dell'accoglimento della domanda principale avanzata , relative alla implememtaizone delle ore residue inizialmente non dispensate, e del rigetto della domanda , pur avanzata , di risarcimeto del danno avanzata , coltivata , anche nella presente fase di merito, vanno compensate per un terzo, e poste a carico del CP_1
, per i residui due terzi. Tali spese si liquidano, tenuto conto
[...]
dell'assenza di fase istruttoria, e del comportamento tenuto dal CP_1
convenuto, che ha implementato progressivamente le ore ( fino alla totale esecuzione, con cessazione della materia del contendere), si liquidano, per tali 2/3, in euro 1000,00, oltre accessori come per legge .
PQM
Dichiara cassata la materia del contendere, in ordine alla domanda principlae spiegata dalla parte ricorrente, avendo il convenuto , già Controparte_1
provveduto all''integrale assegnazione, in favore del minore Per_1
di un assistente alla autonomia e alla comunicazione , di tutte le 20
[...]
ore settimanali, così come indicato nel P.E.I. approvato il 17.10.2024, per l'anno scolastico 2024-2025, dopo l'ordinanza cautelare emessa in data
20.1.2025;
-rigetta la domanda risarcitoria avanzata dalla parte ricorrente, in quanto infondata;
- compensa per 1/3 le spese del giudizio, e pone i residui 2/3 a carico del
, e liquidando, in favore della parte ricorrente, per tali Controparte_1
2/3, l'importo di euro 1000,00 a titolo di onorario, oltre accessori come per legge
Agrigento, 26.6.2025
Il Giudice
Marco Salvatori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Marco
Salvatori, in esito all'udienza cartolare del 25.6.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2367/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata ad [...] in data [...], nella qualità Parte_1
di esercente la responsabilità genitoriale sul minore Persona_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Impiduglia, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Salvago giusta procura in atti resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 25.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art 281 decies e undecies c.p.c , depositato il 6.11.2024 , contenente contestuale istanza cautelare e d'urgenza ex 700 c.p.c.,
[...]
, nella qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale sul figlio minore (di anni 13), dopo aver Persona_1 premesso che quest'ultimo frequentava la scuola secondaria di I Grado presso l'Istituto Comprensivo Statale ad indirizzo musicale “Esseneto” di e che, quale soggetto riconosciuto come portatore di handicap CP_1
grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 L. 104/1992 e, pertanto, destinatario di
Piano Educativo Individualizzato ex art. 7, comma 2, D.lgs. 66/2017 nel quale, per l' anno scolastico 2024/2025, erano state richieste 20 ore settimanali di assistenza specialistica alla autonomia e alla comunicazione, conveniva in giudizio il lamentando la natura Controparte_1
discriminatoria della condotta tenuta dallo stesso per avere l'Ente, poichè, a fronte delle 20 ore settimanali richieste dal P.E.I. erano state assegnate numero 12 ore (poi integrate a 16 ore) .
Tanto premesso chiedeva il ripristino – anche in via d'urgenza, in considerazione dell'inizio dell'anno scolastico – del diritto del minore di fruire del servizio di assistenza alla autonomia e alla comunicazione per un numero di ore pari a quello previsto dal P.E.I.;
Con memoria di costituzione il resistente , Controparte_1
eccepiva variamente l'infondatezza delle avverse domande.
Con ordinanza del 20.1.2025 l'istanza cautelare veniva accolta, e con ordinanza del 28.4.2025 la causa veniva rinviata per discussion e decisione , ex art. 127 ter c.p.c. , all'udienza del 25.6.2025, e, a tale data, presa in decisione , per l'emissione della sentenza .
Deve innazitutto evidenziarsi che non è contestato tra le parti che, successivamente all'emissione dell'ordinanza del 20.1.2025 , il Comune di ha provveduto ad assegnare al minore le ore (20) indicate dal Pei, CP_1
in totale esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa. In ordine alla richiesta di implementazione delle ore, va quindi dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere.
Va tuttavia rilevato , in base al principio della soccombenza virtuale, che la domanda formulata in via principale in ordine alla implementazione delle ore deve ritenersi sia stata fondatamente azionata. Infatti, la parte ricorrente risulta avere prodotto il P.E.I., nonché il verbale di approvazione redatto dal
G.L.O per l' Inclusione il 17.10.2024, dai quali emergeva la necessità di intervento di un assistente alla autonomia e alla comunicazione per “20 ore a settimana” per l'intero anno scolastico in corso, e che non vi è stata contestazione da parte del Comune di , circa l'assegnazione al CP_1
minore di un assistente alla autonomia e alla comunicazione per complessive
16 ore settimanali e, quindi, per un numero di ore inferiore a quello indicato nel P.E.I.. Risultano, inoltre, depositati il verbale redatto dalla Commissione
Medica Locale dell'A.S.P. di , nonché il profilo diagnostico- CP_1
funzionale del minore sottoscritto dall'equipe medica del Servizio di
Neuropsichiatra Infantile, dai quali risulta una condizione di handicap grave dello stesso ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992;
Orbene in diritto, va evidenziato che, al fine di dare attuazione al principio di uguaglianza formale e sostanziale sancito dall'art. 3 della Costituzione.ì, con la legge n. 67/2006 è stato introdotto il divieto di ogni pratica discriminatoria, diretta e indiretta, in pregiudizio delle persone con disabilità, prevedendo nuovi strumenti di tutela in favore delle stesse contro qualsivoglia comportamento che di fatto le ponga in una condizione di esclusione ed emarginazione e che, alla luce di tale normativa, ogni condotta, anche omissiva, dell'Amministrazione, che abbia l'effetto di porre il disabile in una condizione svantaggiata rispetto agli altri, deve essere necessariamente ricondotta alla nozione di discriminazione indiretta;
ritenuto, nel caso di specie, che la figura dell'assistente alla autonomia e alla comunicazione ( e ciò vale, a maggior ragione, per la figura dall'insegnante specializzato di sostegno) da affiancarsi all'insegnante curriculare, rientra tra le misure di integrazione e sostegno previste dalla legge per garantire l'effettività del diritto all'istruzione del soggetto con disabilità e che la mancata assegnazione, da parte del competente ente locale, del servizio di assistenza alla autonomia e alla comunicazione, ovvero la contrazione delle ore riservate e riconosciute dal P.E.I. agli studenti con disabilità, configura condotta idonea a concretare una discriminazione c.d. indiretta, vietata dall'art. 2 della L. n. 67/2006, secondo la lettura esegetica di tale norma offerta da Cass., sez. un., n.
25011/2014).
Va inoltre rilevato che il diritto della persona disabile all'istruzione si configura come un diritto fondamentale “la cui tutela passa attraverso l'attivarsi della pubblica amministrazione per il suo riconoscimento e la sua garanzia, mediante le doverose misure di integrazione e sostegno atte a rendere possibile ai portatori di disabilità la frequenza delle scuole, a partire dalla materna” (ancora Cass. n. 25011/2014), così come rammentato del resto anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 215/1987) per la quale la frequenza scolastica è, insieme alle pratiche di cura e riabilitazione ed al proficuo inserimento nella famiglia, un essenziale fattore di recupero del portatore di handicap e di superamento della sua potenziale emarginazione, in un complesso intreccio in cui ciascuno di tali elementi interagisce sull'altro e, se ha evoluzione positiva, può operare in funzione sinergica ai fini del complessivo sviluppo della personalità, e che neppure l'implementazione da
12 a 16 del monte ore (in luogo delle 20 previste del P.E.I.) deve ritenersi sufficiente per le specifiche esigenze dell'alunno, e ad elidere il comportamento discriminatorio posto in essere dal Comune, posto che :-
l'ente nulla risulta avere specificamente dedotto in ordine alla non corretta redazione del P.E.I. prodotto, e alla non gravità delle condizioni psico-fisiche dell'alunno, o alla insussistenza dei presupposti sostanziali per il riconoscimento del beneficio;
- la significativa riduzione del numero di ore di assistenza previste dal P.E.I. non può costituire esercizio legittimo della discrezionalità del nell'individuazione di un “accomodamento CP_1
ragionevole” imposto da esigenze di bilancio, posto che l'ente convenuto, nella propria delibera prodotta, ha trascurato di riferire se, ed in che termini,
i lamentati limiti di bilancio abbiano inciso anche sulle risorse devolute agli alunni normodotati o su altri impieghi che non rivestono la medesima priorità, omettendo pure di motivare di non poter accedere ad altri fondi per garantire l'assistenza richiesta ovvero di non poter utilizzare altri strumenti per rivedere la determinazione delle risorse e il bilancio (cfr Corte
Costituzionale n. 275/2016 sul pericolo che le risorse disponibili siano destinate a spese facoltative piuttosto che a garantire l'attuazione di diritti fondamentali); che, in ultimo, non emerge in alcun modo, che la mancanza di risorse finanziarie sufficienti per assicurare il servizio o particolari esigenze di bilancio siano mai state portate dal all'attenzione del Gruppo di CP_1
Lavoro per l'Inclusione (G.L.I), in via preliminare alla definitiva approvazione dei P.E.I. Va ulteriormente rilevato che va condiviso l'indirizzo espresso di recente dal Tribunale di Agrigento, in sede collegiale, a mente del quale, sotto il rilevato profilo dell'accomodamento ragionevole, l'accesso alla formazione non può essere limitato da vincoli di bilancio in quanto, a fronte di soggetto affetto da disabilità intellettiva con difficoltà nella comunicazione e nella relazioni sociali connotata da gravità, la scarsità delle risorse finanziarie non può rappresentare un'adeguata motivazione della riduzione dell'assistenza, risultando minusvalente rispetto al bisogno di sostegno (cfr. ordinanza collegiale del 17.4.2025, emessa nell'ambito del proc. RG 54/2025).
Con riferimento alla ulteriore domanda spiegata dal ricorrente, di condanna del , al risarcimento , a titolo equitativo del danno Controparte_1
subito dal minore, va rilevato che il ha provveduto ad Controparte_1
adempiere, parzialmente all'inizio dell'anno scolastico, ad implementare le ore subito dopo il deposito del ricorso ( novembre 2024) , e tempestivamente, in maniera integrale, a seguito dell'ordinanza cautelare emessa ( gennaio 2025) , alla assegnazione delle ore , con conseguente solo limitata privazione complessiva da parte dell'assistitito, dell'ausilio dell'operatore. Inoltre, non è stata fornita alcuna specifica prova, tramite il deposito di certificazione medica specialistica proveniente da soggetto terzo ( ad esempio neuroprischiatra infantile), di specifici danni subiti- suscettibili di ristoro economico con il risarcimento del danno - nel periodo in cui vi è stata una parziale limitazione nella fruizione delle ore, e tentomeno di singoli episodi di una qualche rilevanza , avvenuti durante l'anno scolastico, strettamente eziologicamente riconducibili alla mancata presenza, dell'assistente alla comunicazione ( nel caso in esame, non si tratta di insegnante di sostegno) , in una parte, peraltro, si ripete, solo iniziale dell'anno scolastico.
Nello specifico caso di specie quindi, alla luce di quanto sopra detto, la domanda risarcitoria va rigettata.
Le spese del giudizio , tenuto conto dell'accoglimento della domanda principale avanzata , relative alla implememtaizone delle ore residue inizialmente non dispensate, e del rigetto della domanda , pur avanzata , di risarcimeto del danno avanzata , coltivata , anche nella presente fase di merito, vanno compensate per un terzo, e poste a carico del CP_1
, per i residui due terzi. Tali spese si liquidano, tenuto conto
[...]
dell'assenza di fase istruttoria, e del comportamento tenuto dal CP_1
convenuto, che ha implementato progressivamente le ore ( fino alla totale esecuzione, con cessazione della materia del contendere), si liquidano, per tali 2/3, in euro 1000,00, oltre accessori come per legge .
PQM
Dichiara cassata la materia del contendere, in ordine alla domanda principlae spiegata dalla parte ricorrente, avendo il convenuto , già Controparte_1
provveduto all''integrale assegnazione, in favore del minore Per_1
di un assistente alla autonomia e alla comunicazione , di tutte le 20
[...]
ore settimanali, così come indicato nel P.E.I. approvato il 17.10.2024, per l'anno scolastico 2024-2025, dopo l'ordinanza cautelare emessa in data
20.1.2025;
-rigetta la domanda risarcitoria avanzata dalla parte ricorrente, in quanto infondata;
- compensa per 1/3 le spese del giudizio, e pone i residui 2/3 a carico del
, e liquidando, in favore della parte ricorrente, per tali Controparte_1
2/3, l'importo di euro 1000,00 a titolo di onorario, oltre accessori come per legge
Agrigento, 26.6.2025
Il Giudice
Marco Salvatori