Sentenza breve 2 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 10 febbraio 2023
Parere definitivo 24 ottobre 2023
Rigetto
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/03/2025, n. 2229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2229 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02229/2025REG.PROV.COLL.
N. 00179/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 179 del 2023, proposto da Realbeef s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Flumeri, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Majello, Rossella Verderosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino – ASI Avellino, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Salvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 3266/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Flumeri e del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino – ASI Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2025 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti.
1. Con ricorso in appello, la società Realbeef s.r.l. ha impugnato la sentenza resa in forma semplificata n. 3266 del 2 dicembre 2022, con la quale il T.a.r. della Campania – Sezione staccata di Salerno, Sez. II, ha respinto il ricorso di primo grado, proposto dalla predetta società per l’annullamento dei seguenti atti:
- del provvedimento prot. n. 7049 del 20 agosto 2022, con il quale il responsabile del Settore Tecnico del Comune di Flumeri ha respinto l’istanza presentata dall’appellante in data 3 giugno 2022 (prot. n. 4990), finalizzata alla realizzazione di un intervento di demolizione - ricostruzione, ai sensi dell’art. 5 della l.r. della Campania n. 19/2009;
- della deliberazione n. 2022/15/163 del 19 luglio 2022, con la quale il Consorzio A.S.I. di Avellino ha espresso parere contrario alla realizzazione dell’intervento edilizio proposto;
- della nota prot. n. 6813 del 9 agosto 2022, recante la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della istanza.
2. Occorre premettere che la società appellante ha presentato due istanze di permesso di costruire:
a) la prima, in data 27 marzo 2022, acquisita al protocollo del Comune di Flumeri al numero 2383, cui ha fatto seguito il diniego di nulla - osta da parte del Consorzio ASI;
b) la seconda, in data 3 giugno 2022, acquisita al protocollo del Comune di Flumeri al n. 4990, cui ha fatto seguito il provvedimento di diniego.
In entrambi i casi il diniego è stato disposto sulla scorta della disposizione di cui all’art 15 bis delle Norme Tecniche di Attuazione del Consorzio A.S.I., vigenti nell’agglomerato industriale di Flumeri;
solo in relazione a questa seconda istanza, la ricorrente (odierna appellante) ha invocato la normativa sul c.d. “Piano Casa” (art. 5 della legge regionale della Campania n. 19/2009).
3. La società appellante ha contestato la sentenza di primo grado, con sei articolati motivi di appello.
3.1. Con il primo motivo di appello deduce error in judicando : violazione di legge (art. 5 l.r. della Campania n. 19/2009); eccesso di potere sotto diversi profili (erroneità manifesta; difetto assoluto del presupposto; difetto di istruttoria; arbitrarietà; travisamento; sviamento; illogicità manifesta).
La società appellante sostiene che l’intervento edilizio proposto, non configurando un insediamento produttivo, non avrebbe dovuto essere sottoposto a valutazione da parte del Consorzio ASI, ai fini del rilascio del parere di competenza.
Evidenzia che in una fattispecie analoga il medesimo T.a.r. ha precisato che non è richiesto il parere del Consorzio A.S.I. per interventi che non configurano un insediamento produttivo ovvero su immobili aventi destinazione diversa da quella industriale/produttiva (T.a.r. Campania – Salerno, Sez. II, n. 84 del 15 gennaio 2019, confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 7020 del 19 ottobre 2021).
3.2. Con il secondo motivo di appello, la società deduce error in judicando : violazione di legge (art. 10 – bis l. n. 241/1990 e s.m.i.); eccesso di potere sotto diversi profili (erroneità manifesta; difetto assoluto del presupposto; difetto di istruttoria; arbitrarietà; travisamento; sviamento; illogicità manifesta).
L’appellante contesta le conclusioni del giudice di primo grado in ordine alla irrilevanza della (mancata) comunicazione dei motivi ostativi da parte del Consorzio; a tale riguardo, l’appellante richiama l’art. 14 del Regolamento consortile, a norma del quale “ nel caso di esito negativo del procedimento istruttorio, il Consorzio provvederà a darne comunicazione al soggetto richiedente, motivando il rigetto in conformità alle modalità partecipative previste dalla legge 241/1990 e s.m.i. ciò prima di adottare il provvedimento definitivo ”.
Né assumerebbe rilevanza il fatto che la comunicazione dei motivi ostativi sia stata effettuata dal Comune di Flumeri prima dell’emissione del diniego definitivo, in quanto il Comune di Flumeri ha respinto l’istanza di permesso di costruire unicamente sulla base del parere contrario reso dal Consorzio A.S.I.
3.3. Con il terzo motivo di appello, l’appellante deduce error in judicando : violazione di legge (art. 17 – bis della l. n. 241/1990 e s.m.i.; eccesso di potere sotto diversi profili (erroneità manifesta; difetto assoluto del presupposto; difetto di istruttoria; arbitrarietà; travisamento; sviamento; illogicità manifesta).
Evidenzia che il giudice di primo grado ha respinto le censure dedotte nei confronti del parere del Consorzio, per violazione dell’art. 17 - bis della l. n. 241/1990, evidenziando che “ l’art. 2 delle norme di attuazione al P.R.T. prevede che il Comitato Direttivo del Consorzio si pronuncia sui progetti nel termine di sessanta giorni ”.
A suo giudizio il riferimento all’art. 2 delle N.T.A. sarebbe errato, in quanto con tale norma il Consorzio ha inteso disciplinare i tempi di definizione dei procedimenti di approvazione dei “ progetti di massima ed esecutivi di tutte le opere di impianto e sistemazione di stabilimenti industriali e costruzioni annesse ”. Il riferimento sarebbe applicabile solo agli impianti produttivi e non agli immobili con diversa destinazione (come nel caso di specie).
Essendo il parere contrario stato reso solo in data 19 luglio 2022 (ossia oltre il termine di 30 giorni, di cui al succitato art. 17 bis della l. n. 241/1990), il richiesto nulla osta sarebbe stato acquisito per silentium .
3.4. Con il quarto motivo di appello, deduce error in judicando : violazione di legge (art. 5 l.r. delal Campania n. 19/2009); eccesso di potere sotto diversi profili (erroneità manifesta; difetto assoluto del presupposto; difetto di istruttoria; arbitrarietà; travisamento; sviamento; illogicità manifesta).
Contesta le conclusioni del giudice di primo grado che ha respinto il quarto motivo del ricorso introduttivo del giudizio, assumendo che l’intervento contrasterebbe con le N.T.A. del Consorzio A.S.I., le quali prevedono solo interventi di manutenzione e non anche di ristrutturazione edilizia; a tale riguardo, evidenzia quanto segue:
- le norme del piano A.S.I. non troverebbero applicazione nella specie, non venendo in rilievo un insediamento produttivo;
- il progetto proposto concerne la realizzazione di un intervento di demolizione – ricostruzione, ai sensi dell’art. 5 della l.r. della Campania n. 19/2009, recante il piano casa regionale; si tratterebbe di norma che consente la realizzazione di interventi “ in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ”.
A suo giudizio, non sarebbe condivisibile quanto sostenuto dal T.a.r., ossia che l’art. 5 della l.r. della Campania n. 19/2009 “ è norma eccezionale rispetto alla regola generale, questa volta per consentire un limitato e definito aumento di volumetria di immobili specificati nell’articolo stesso ”.
Evidenzia altresì che il progetto proposto è di semplice demolizione – ricostruzione, senza alcun incremento volumetrico.
L’intervento in oggetto sarebbe, comunque, consentito dalla disciplina di zona (art. 15 bis delle N.T.A. del P.R.C.T. prevede che “ nelle more dell’attuazione delle previsioni urbanistiche del Piano in dette aree è consentito eseguire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati esistenti ”).
L’assentibilità dell’intervento troverebbe conferma anche nella disciplina da ultimo introdotta dal legislatore regionale, in tema di “semplificazione edilizia, rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” (art. 2 della l.r. della Campania n. 13/2022); con tale previsione normativa, il legislatore ha previsto che tutti gli interventi volti a conseguire i benefici del superbonus 100%, ad eccezione degli interventi di demolizione – ricostruzione con aumento di volumetria, sono equiparati agli interventi di manutenzione straordinaria, di cui all’art. 3 - comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 380/2001; ne deriverebbe (a contrario) che gli interventi di demolizione - ricostruzione senza aumento di volumetria, come nella specie, debbono essere ricondotti alla manutenzione straordinaria.
3.5. Con il quinto motivo, l’appellante deduce: violazione di legge (art. 5 della l.r. della Campania n. 19/2009); eccesso di potere sotto diversi profili (erroneità manifesta; difetto assoluto del presupposto; difetto di istruttoria; arbitrarietà; travisamento; sviamento; illogicità manifesta).
Chiarita l’illegittimità del parere consortile sarebbe evidente l’erroneità della sentenza appellata (in via derivata) sotto il profilo della illegittimità del provvedimento di diniego adottato dal Comune di Flumeri.
3.6. Con il sesto motivo di appello, deduce error in judicando : violazione di legge (artt. 55 e 105 c.p.a. in relazione agli artt. 3 e ss. della l. n. 241/1990); difetto assoluto di motivazione.
A fronte degli articolati motivi del ricorso sarebbe impossibile ricostruire l’iter logico – giuridico seguito dal giudice amministrativo per respingere il proposto gravame.
4. Si sono costituiti in giudizio il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino e il Comune di Flumeri.
5. Alla Camera di Consiglio del 26 gennaio 2023, su istanza di rinvio del Comune di Flumeri (cui le controparti hanno prestato adesione), la trattazione della istanza cautelare è stata rinviata alla Camera di Consiglio del 9 febbraio 2023.
6. Con ordinanza n. 539/2023, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte appellante.
7. Con memoria depositata in data 11 dicembre 2024 il Consorzio ASI ha insistito per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
8. All’udienza pubblica del 16 gennaio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
9. Le deduzioni della società appellante non sono suscettibili di positiva valutazione.
9.1. Infondato è il primo motivo dell’atto di appello.
La società appellante - in qualità di proprietaria di un immobile per civile abitazione sito alla Via Contrada Tierzi del Comune di Flumeri, ricompreso nell’ambito del comprensorio A.S.I. di Avellino, avente destinazione residenziale, realizzato per effetto di licenza edilizia n. 54 del 27 luglio 1973 -
ha presentato al Comune di Flumeri una istanza per la realizzazione di un intervento edilizio di demolizione - ricostruzione, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della l.r. della Campania n. 19/2009, a norma del quale: “ 1. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito l’aumento, entro il limite del trentacinque per cento, della volumetria esistente degli edifici residenziali per interventi di demolizione e ricostruzione, da realizzarsi all’interno dell’area nella quale l’edificio esistente è ubicato, di proprietà del soggetto richiedente ”.
L’istanza è stata respinta sulla base del parere contrario del Consorzio ASI di Avellino, per effetto di quanto disposto dall’art. 15 – bis delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore territoriale del predetto Consorzio a norma del quale “ … nelle more dell’attuazione delle previsioni urbanistiche del Piano in dette aree è consentito eseguire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati esistenti… ”.
La norma regionale richiamata dalla società appellante (art. 5 l.r. n.19/2009) consente di derogare agli strumenti urbanistici vigenti con riguardo all’aumento di volumetria, ma non consente di realizzare interventi di demolizione e ricostruzione in zone in cui questi tipi di intervento edilizio non sono previsti; l’intervento edilizio proposto dalla società è qualificabile come “ ristrutturazione edilizia ” (art. 3, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 380/2001) e deve quindi ritenersi non consentito per le aree comprese nell’ambito di applicazione del piano ASI nelle more dell’attuazione delle previsioni urbanistiche del piano.
A tale riguardo, deve rilevarsi che i piani approvati dai Consorzi A.S.I. costituiscono piani territoriali di coordinamento, sovraordinati rispetto agli strumenti urbanistici comunali.
Non assume rilievo giuridico dirimente la sentenza del T.a.r. della Campania – sezione staccata di Salerno richiamata dalla parte appellante e confermata dal Consiglio di Stato, in quanto essa si riferisce al piano del Consorzio ASI di Salerno.
9.2. Infondate sono anche le censure formulate nel secondo motivo di appello.
Il regolamento richiamato dall’appellante concerne l’insediamento delle attività imprenditoriali e dei servizi alle imprese e segnatamente le procedure delle aree e degli immobili ricadenti nel piano ASI per l’avvio delle predette attività.
Nel caso di specie, risulta che prima della adozione del provvedimento di diniego da parte del Comune di Flumeri, con nota del 9 agosto 2022, prot. n. 6813, è stata adottata la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della istanza; risulta quindi rispettato quanto disposto dall’art. 10 –bis della l. n. 241/1990, avendo la società avuto la possibilità di partecipare al procedimento prima della adozione del provvedimento di diniego (anche se nel termine assegnato dal Comune di Flumeri la società non ha ritenuto di dover presentare “ atti o memorie ”, come precisato nel provvedimento impugnato).
9.3. Infondate sono anche le censure relative alla dedotta violazione dell’art. 17 – bis della l. n. 241/1990 e s.m.i. e alla formazione per silentium del parere del Consorzio, essendo il parere intervenuto (in data 19 luglio 2022) dopo la scadenza del termine di 30 giorni previsto dalla norma.
L’art. 2 delle norme tecniche di attuazione al P.R.T. prevede che il Comitato Direttivo del Consorzio si pronunci sui progetti nel termine di sessanta giorni; trattandosi di norma speciale essa prevale sulla diversa previsione normativa di portata generale; nel caso di specie il parere del Consorzio è stato adottato in data 26 luglio 2022 e quindi nel termine di 60 giorni dalla presentazione della istanza (presentata al Comune di Flumeri in data 3 giugno 2022, prot. n. 4990).
9.4. Infondate sono anche le censure formulate nel quarto motivo di appello.
Le norme del piano ASI si applicano anche all’area della società appellante, essendo non controverso tra le parti che l’area su cui insiste il fabbricato da demolire e ricostruire rientra nell’ambito di operatività del piano territoriale del Consorzio ASI di Avellino.
Come sopra evidenziato, la deroga agli strumenti urbanistici prevista dall’art. 5, comma 1, della l.r. della Campania n. 19/2009, si riferisce esclusivamente all’incremento di volumetria e non consente quindi di derogare alle prescrizioni del Piano ASI in merito agli interventi edilizi ammissibili.
L’intervento edilizio proposto dalla appellante è qualificabile come intervento di “ ristrutturazione edilizia ” e deve ritenersi non consentito per effetto di quanto disposto dall’art. 15 bis delle N.T.A. del P.R.T. del Consorzio ASI, a norma del quale “ nelle more dell’attuazione delle previsioni urbanistiche del Piano in dette aree è consentito eseguire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati esistenti ”.
Non è pertinente il riferimento alla legge regionale della Campania del 10 agosto 2022 n. 13 che ha introdotto: “ Disposizioni in materia di semplificazione edilizia, di rigenerazione urbana e per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente ”. In disparte la considerazione che la predetta legge regionale è entrata in vigore il 25 agosto 2022 (e quindi successivamente alla adozione del provvedimento impugnato), l’art. 2 della predetta legge, nell’individuare gli interventi equiparabili a quelli di manutenzione straordinaria, esclude espressamente gli “ interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici ”.
9.5. Le censure articolate nel quinto motivo di appello nei confronti del provvedimento di diniego del Comune di Flumeri si basano sulla dedotta illegittimità del parere del Consorzio ASI e vanno pertanto disattese per le ragioni sopra richiamate.
9.6. Le censure formulate nel sesto motivo di appello sono generiche e comunque infondate, essendo chiaro il percorso motivazionale seguito dal giudice di primo grado nel respingere la domanda di annullamento degli atti impugnati.
10. In conclusione, il ricorso in appello è infondato e va respinto.
11. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate nel dispositivo, sono poste a carico della società appellante, secondo l’ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 2.500,00, oltre accessori di legge, per ciascuna delle Amministrazioni costituite (Comune di Flumeri; Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino)
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Marotta | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO