CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 14/01/2026, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 513/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LIGUORI LAURA, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12729/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2024 003 11857 58 000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21407/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3.7.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la Cartella DI PAGAMENTO n. 100 2024 003 11857 58 000 di € 363.82 relativamente al ruolo emesso da Regione
Campania relativa a bollo auto anno 2017 notificata in data 14.5.2025.
A sostegno della proposta opposizione eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva contenuta nella cartella opposta non avendo mai ricevuto atti ad essa prodromici.
Ha concluso chiedendo l'annullamento della cartella opposta vinte le spese di lite con attribuzione.
Si è costituita DE eccependo la carenza di legittimazione passiva in relazione al merito della pretesa impositiva ed alla notifica degli atti prodromici ed ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La Regione Campania non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica.
All'udienza del 3.12.2025 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Parte ricorrente lamenta la mancata notifica degli atti prodromici alla cartella oggi impugnata e l'intervenuta prescrizione dei crediti in quanto relativi all'anno 2017.
La Regione Campania non costituendosi non ha consentito la verifica della regolarità della notifica dell'avviso di accertamento indicato nella cartella opposta e quindi non essendovi atti interruttivi precedenti al 14.5.2025 il credito di cui alla cartella impugnata, sottoposto al termine triennale di prescrizione, si è irrimediabilmente prescritto.
Le spese di lite possono essere compensate nei confronti di DE;
mentre seguono la soccombenza nei confronti della Regione Campania che deve essere quindi condannata la pagamento delle spese di lite nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso annulla l'atto impugnato e condanna la regione Campania al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 100,00 oltre Nominativo_1 e oneri di legge se dovuti.
Compensa le spese di lite nei confronti di DE
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LIGUORI LAURA, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12729/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2024 003 11857 58 000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21407/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3.7.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la Cartella DI PAGAMENTO n. 100 2024 003 11857 58 000 di € 363.82 relativamente al ruolo emesso da Regione
Campania relativa a bollo auto anno 2017 notificata in data 14.5.2025.
A sostegno della proposta opposizione eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva contenuta nella cartella opposta non avendo mai ricevuto atti ad essa prodromici.
Ha concluso chiedendo l'annullamento della cartella opposta vinte le spese di lite con attribuzione.
Si è costituita DE eccependo la carenza di legittimazione passiva in relazione al merito della pretesa impositiva ed alla notifica degli atti prodromici ed ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La Regione Campania non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica.
All'udienza del 3.12.2025 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Parte ricorrente lamenta la mancata notifica degli atti prodromici alla cartella oggi impugnata e l'intervenuta prescrizione dei crediti in quanto relativi all'anno 2017.
La Regione Campania non costituendosi non ha consentito la verifica della regolarità della notifica dell'avviso di accertamento indicato nella cartella opposta e quindi non essendovi atti interruttivi precedenti al 14.5.2025 il credito di cui alla cartella impugnata, sottoposto al termine triennale di prescrizione, si è irrimediabilmente prescritto.
Le spese di lite possono essere compensate nei confronti di DE;
mentre seguono la soccombenza nei confronti della Regione Campania che deve essere quindi condannata la pagamento delle spese di lite nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso annulla l'atto impugnato e condanna la regione Campania al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 100,00 oltre Nominativo_1 e oneri di legge se dovuti.
Compensa le spese di lite nei confronti di DE