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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/10/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dr.ssa Angela Dell'Ali
All'udienza del 27 ottobre 2025 alle ore 15,00 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1065/2024 R.G. promossa da: cf nato/a a SIRACUSA (SR) il 04/02/1979, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'AVV. Parte_1
contro
A. cf rappresentato e difeso dall'AVV. Controparte_1 P.IVA_1
LI VOLSI SANTO
Avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 27/10/2025 e la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'Avv. quale procuratore distrattario di , ha convenuto in Parte_1 Persona_1
giudizio l , chiedendo che fosse accertato il Controparte_2
proprio diritto a percepire la somma di Euro 475,85, quale residuo credito derivante dal titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 981/2022 del Giudice del Lavoro di
Siracusa, dott. Filippo Favale.
L'attore ha esposto che con la predetta sentenza l era stata condannata a pagare CP_1
la somma di Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre euro 118,50 per spese, oltre pagina 1 di 6 accessori di legge;
che, in esecuzione del titolo, in data 21 novembre 2022 era stato notificato atto di precetto per complessivi Euro 3.855,00; che l aveva CP_1
corrisposto solo Euro 2.965,04, detraendo Euro 532,66 a titolo di ritenuta d'acconto e non versando Euro 375,00 relativi al rimborso delle spese generali forfettarie di cui all'art. 2 del D.M. n. 55/2014; che, ritenendo insoddisfatto il proprio credito, aveva proceduto a pignoramento presso terzi, poi iscritto al n. 103/2023 R.G.E.; che l CP_1
aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., deducendo l'inesistenza del credito e sostenendo che la somma liquidata dal Giudice del Lavoro comprendesse già le spese generali;
che con ordinanza del 17 novembre 2023, il Giudice dell'Esecuzione aveva accolto, in fase sommaria, l'opposizione, dichiarando estinta la procedura esecutiva sul rilievo che “il testo della sentenza n. 981/2022 include nella complessiva somma di € 2.500,00 anche le spese generali”, condannando l'Avv. al pagamento Pt_1
di euro 500,00 oltre accessori per le spese della fase cautelare, e assegnando termine di
120 giorni per l'introduzione del giudizio di merito;
che, con il presente giudizio, ha introdotto la fase di merito dell'opposizione, chiedendo la revoca del provvedimento del
17.11.2023 e la condanna dell al pagamento della residua somma di Euro CP_1
475,85, oltre alla restituzione delle spese della fase sommaria per Euro 729,56.
Si è costituita in giudizio l di eccependo Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità della domanda, e deducendo che la sentenza n. 981/2022 era passata in giudicato e che eventuali doglianze sulla quantificazione delle spese avrebbero dovuto essere fatte valere mediante impugnazione e non con un nuovo giudizio autonomo.
Nel merito ha sostenuto che la liquidazione complessiva di Euro 2.500,00 comprendeva già le spese generali e che il Giudice dell'Esecuzione aveva correttamente ritenuto estinto il debito.
Successivamente, l'Avv. ha proposto istanza di correzione di errore materiale Pt_1
avanti al Giudice del Lavoro, che, con provvedimento del 12 giugno 2024, ha rigettato l'istanza, precisando tuttavia che, “in linea generale che, nell'inciso “oltre accessori di legge” di cui al dispositivo della sentenza, debbano logicamente intendersi ricomprese
pagina 2 di 6 le voci “spese generali”, “IVA e CPA” dovute per legge, spettando all'avvocato il rimborso delle spese generali in via automatica e con determinazione ex lege anche senza espressa menzione nel dispositivo della sentenza”.
Radicatosi il contraddittorio e senza necessità di attività istruttoria, all'udienza del 28 novembre 2024 le parti, si sono riportate ai rispettivi atti e conclusioni, chiedendo la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies codice di rito civile.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che la domanda proposta dall'attore sia fondata e debba essere accolta per i motivi di seguito indicati.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla convenuta è infondata.
L'Avv. non ha chiesto la modifica della sentenza n. 981/2022, ma l'accertamento Pt_1
del corretto ammontare del proprio credito in fase di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 codice di rito civile.
Il giudizio di merito introdotto è quindi legittimo, costituendo il necessario sviluppo della fase sommaria disposta dal Giudice dell'Esecuzione, che aveva rimesso la controversia al merito per la definizione della fondatezza del credito.
Ne deriva che l'attore ha pieno interesse ed attualità ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., per ottenere l'accertamento della debenza della somma residua.
Quanto poi al diritto al rimborso delle spese generali forfettarie si rileva che l'art. 13, comma 10, della Legge n. 247/2012 (ordinamento forense) dispone che “oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive”.
L'art. 2 del D.M. n. 55/2014, nel testo applicabile ratione temporis, stabilisce che “oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni,
pagina 3 di 6 all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e
27 in materia di rimborso spese per trasferta”.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che “il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali che non contenga la statuizione circa la debenza
o (come nella specie) anche solo l'esplicita determinazione della percentuale delle spese forfettarie rimborsabili ai sensi dell'art. 13, comma 10, della l. n. 247 del 2012 e dell'art. 2 del d.m. n. 55 del 2014, è titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del quindici per cento del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto motivatamente diminuita dal giudice”
(Cass. civ. sez. II, ord. n. 9385/2019; conf. Cass. civ. sez. VI, ord. n. 1421/2021; Cass. civ. sez. VI, ord. n. 21848/2022).
La Corte ha chiarito che la liquidazione delle spese processuali che non contenga alcuna statuizione in merito alla debenza o alla percentuale delle spese generali costituisce comunque titolo per il loro riconoscimento nella misura massima del 15%, salvo motivata riduzione da parte del giudice della causa.
Nella specie, la sentenza n. 981/2022 recita “condanna l' – sezione di CP_1 CP_2
(in persona del legale rappresentante pro tempore) alla refusione delle spese
[...]
processuali sostenute dalla ricorrente (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. , liquidate nella misura complessiva di Euro 2.618,50 - di cui € Parte_1
118,50 per spese ed € 2.500,00 per compensi professionali -, oltre accessori di legge”.
È quindi evidente che il termine “complessivamente” si riferisce alla somma delle due voci indicate (compensi e spese documentate), e non può comprendere il rimborso forfettario, che rientra tra gli accessori di legge.
Il chiarimento reso dallo stesso Giudice del Lavoro dott. Favale con provvedimento del
12 giugno 2024, sebbene emesso in sede di rigetto di istanza di correzione, ha valore pagina 4 di 6 interpretativo e conferma che l'intenzione del giudice estensore era quella di comprendere tra gli accessori di legge anche le spese generali.
Ne consegue che la tesi della convenuta, secondo cui il rimborso sarebbe già incluso nei
2.500,00 Euro liquidati, è infondata.
Applicando la percentuale del 15% ai compensi liquidati (Euro 2.500,00), il rimborso spese generali ammonta a Euro 375,00, ai quali vanno aggiunti i.v.a. e c.p.a. di legge pari a Euro 100,80 e detratta la ritenuta d'acconto di Euro 532,66 regolarmente operata.
Il credito residuo in favore dell'attore risulta pertanto pari a Euro 475,80.
Poiché l'ordinanza del 17 novembre 2023 si fondava sull'erroneo presupposto che la liquidazione del Giudice del Lavoro comprendesse le spese generali, essa deve essere revocata, restando accertato che il credito non era estinto.
In conseguenza dell'accoglimento della domanda principale, deve essere disposta la restituzione in favore dell'attore delle somme corrisposte alla odierna opposta in esecuzione della condanna alle spese della fase cautelare, paria a Euro 729,56, oltre rivalutazione e interessi legali dal pagamento al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto del valore e della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1065/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. Accoglie la domanda proposta dall'Avv. Parte_1
2. Accerta e dichiara che l di Parte_2
è debitrice nei confronti dell'Avv. della somma di Controparte_2 Parte_1
Euro 475,80 a titolo di rimborso spese generali forfettarie comprensivi di c.p.a. e i.v.a.;
3. Revoca il provvedimento del Giudice dell'Esecuzione del 17-21 novembre 2023
(R.G.E. 103/2023);
pagina 5 di 6 4. Condanna l a restituire all'Avv. Controparte_2 Pt_1
Euro 729,56 versati a titolo di spese della fase sommaria, oltre interessi
[...]
legali dal pagamento al saldo;
5. Condanna altresì l di al pagamento delle Controparte_1 Controparte_2
spese processuali del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro
1.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Siracusa, 27 ottobre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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