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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/12/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2363/2024 RG avente ad oggetto: « retribuzione : responsabilità ex art. 29 d.lgs. 276/2003 – art. 1676 c.c.»
TRA
- rappresentato e difeso dall'Avvocato NASTARI Parte_1
DOMENICO ed elettivamente domiciliato come in ricorso (Indirizzo Telematico)
- ricorrente
E in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 tempore – contumace
-resistente
ED
[...]
in persona del legale rappresentate pro tempore – Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avvocato ORIONE MAURIZIO ed elettivamente domiciliata come in memoria di costituzione
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/11/2024 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha convenuto in giudizio le resistente chiedendo «nel merito: - accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che, a far data dal
01.03.2011 sino al 11.09.2023, o dalle diverse date ritenute di giustizia, il ricorrente ha svolto attività di lavoro straordinario non retribuita da e, per Controparte_1
1 l'effetto, condannare (C.F. e P.IVA , con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in 96011 Augusta (SR) Viale Italia 110, in persona del legale rappresentante pro tempore e, in solido, (p.iva Controparte_3
), con sede legale in 34121 Trieste, Via Genova n. 1, in persona del P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore di Parte_1
la somma di € 55.141,77 o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a previdenziali ed assistenziali, con rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo;
- in ogni caso: spese e competenze di lite integralmente rifuse, comprese spese generali al 15% ed accessori di legge»
Nel costituirsi ha contestato la pretesa del ricorrente, Controparte_2 eccepito e concluso « respingere la domanda formulata dal ricorrente accertando e dichiarando che nulla deve al ricorrente per la mancata CP_2
dimostrazione da parte del medesimo ricorrente sia che le proprie pretese retributive (indennità per lavoro c.d. “straordinario”) sono effettivamente maturate ed altresì che sono maturate per attività prestata a favore di CP_2
e, così, per l'assoluta carenza probatorie, nell'an e nel quantum, del diritto a percepire le somme come richieste in via solidale a Con reiezione CP_2
delle istanze istruttorie». pur regolarmente raggiunto da notifica non Controparte_1
si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti costituite e l'esame di alcuni testi di parte ricorrente.
*** *** ***
1. Il ricorrente espone di aver lavorato alle dipendenze di
[...]
dal 1/3/2011 al 12/9/2023 ( quando il rapporto è cessato per Controparte_1
dimissioni a causa di trasferimento oltre 50 km) con contratto di lavoro a tempo indeterminato e tempo pieno, con mansioni di elettricista, inquadrato al livello
C2 (da ultimo) del C.C.N.L. Metalmeccanici Industria applicato al rapporto di lavoro;
di aver sempre lavorato nel cantiere di RG in appalti CP_2
e/o subappalti affidati ad questa alla propria datrice di lavoro;
di essere rimasto creditore alla data di cessazione del rapporto delle differenze retributive per lavoro straordinario per l'importo di € 55.141,77= avendo sempre svolto dal lunedì
2 al venerdì, il seguente orario di lavoro: 6.30-12.30/ 13.30-17.30, per complessive 10 ore al giorno;
agisce anche nei confronti della committente ex art. 29 d.lgs.
276/2003.
PROVA DEL RAPPORTO DI LAVORO e DELL'IMPIEGO NELL'APPALTO
2. Deve ritenersi provata la sussistenza del rapporto di lavoro con alla luce della documentazione prodotta dal ricorrente ( buste paga e CP_1
modello Unilav di comunicazione delle dimissioni).
3. In particolare, data l'obbligatorietà, penalmente sanzionata, del loro contenuto e della corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite sui libri-paga ed equipollenti (artt. 2 e 5 della legge 5 gennaio 1953 n. 4), i prospetti-paga, approntati sotto qualsiasi forma accolta dalla prassi aziendale per la documentazione e la quietanza dei compensi corrisposti al lavoratore (prospetti- paga, buste-paga, strisce-paga), fanno fede nei confronti del datore di lavoro per quanto riguarda gli elementi in essi indicati ( Cass. 364/1989, Conf. 1074/86, Conf.
5807/81), ed anche nei confronti del coobbligato determinano una presunzione di corrispondenza della realtà fattuale con quanto in esse attestato, che il coobbligato in solido può vincere con adeguate allegazioni.
4. Deve, altresì, ritenersi provato l'impiego del ricorrente nell'appalto con alla luce delle prove testimoniali che hanno confermato che Controparte_2
il ricorrente ha sempre lavorato all'interno del cantiere di CP_2
RG, dell'indicazione nelle buste paga e nel modello Unilav delle dimissioni del luogo di lavoro in Venezia- RG Via delle Industrie 18 nonché della copia del tesserino rilasciato da CP_2
5. A ciò si aggiunga la contestazione generica ed inefficace di ulla predetta circostanza allegata dal ricorrente. Non può dirsi che CP_2
la circostanza dell'impiego del ricorrente in appalto o subappalto di CP_2
non rientri nella sua sfera di conoscibilità (vd ex plurimis Dunque. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022) atteso che è emerso nel presente giudizio – ed
è un dato acquisito da molti altri simili giudizi – come l'accesso al cantiere di sia consentito solo a seguito di autorizzazione di quest'ultima la CP_2
quale rilascia apposito tesserino, sicché è non solo in grado di CP_2
contestare specificamente la circostanza ma anche di offrire prova contraria.
3 6. del resto ha riconosciuto di aver conferito nel corso degli CP_2
anni una pluralità di ordini di appalto al per Controparte_1
l'allestimento di navi in costruzione nei propri stabilimenti di RG,
LC ed CO;
che il si sia avvalso di Controparte_1
tempo in tempo del subappalto delle proprie consorziate e CP_4 [...]
Controparte_5
7. L'istruttoria svolta ha provato lo svolgimento sistematico da parte del ricorrente di lavoro straordinario avendo i testi riferito:
- « sono stato dipendente del Testimone_1
dal 2001 sino al fallimento mi occupavo del ramo elettrico Controparte_1
come ricorrente, la ditta ha cambiato diversi nomi negli anni e ci obbligava a licenziarsi e a passare con le altre ditte. Ci veniva imposto di firmare le dimissioni e poi venivamo riassunti da un'altra ditta sempre riconducibile allo stesso gruppo. Il titolare era , poi metteva il capo cantiere che era Persona_1
ricordo - poi hanno litigato – e poi . C'era Persona_2 Controparte_6
anche una socia del titolare che si chiamava NI PI, era di fatto la sostituta del titolare. (...) abbiamo sempre lavorato in appalto di all'interno CP_2
dei cantieri di a RG e qualche volta per esigenze di CP_2
a nave veniva portata a Trieste e andavamo a lavorare nel cantiere CP_2
di Trieste, senza che ci pagassero niente, ci pagavano le spese cioè il biglietto di viaggio e poi ci promettevano una misera ora in più che a volte veniva data e a volte no. (...) noi iniziavamo a lavorare alle 7:00 e finivamo per un periodo alle
18:00 e poi alle 17:00, con un'ora di pausa pranzo, possiamo dire che per un 50% del rapporto di lavoro ho lavorato sino alle 18:00 e per un'altra 50% sino alle
17:00, questo da lunedì' a venerdì' poi di sabato quasi tutti i sabati – sporadicamente saltava qualche sabato – dalle 7:00 alle 12:00, senza pausa pranzo, il sabato non ci veniva pagato con le maggiorazioni. (...) l'orario che ho indicato è del lavoro effettivo, (...)»;
- « (...)sono stato dipendente di sono stato CP_7 CP_1
assunto il 12 ottobre 2015 con una ditta che si chiamava [Rima] e faceva parte del che è stata dichiarata fallita se non sbaglio nel 2022, sono stato Controparte_1
dipendente di detta ditta per due anni con inquadramento di apprendista
4 carpentiere quando feci il colloquio prima di essere assunto mi hanno detto che mi avrebbero pagato con la paga globale facendomi credere che fosse migliorativa rispetto al contratto sindacale, e comunque legale. Ho iniziato con €
8 all'ora, e lavoravamo dalle 7:00 alle 17:00 con un'ora di pausa dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 7:00 alle 12:00, tutti i sabati. Noi [eravamo] carpentieri navali a fine nave per una settimana o due si lavorava anche 10 o 11 ore al giorno.
A fine nave le ore non si contavano perché bisognava finire la nave e quindi si poteva anche dover lavorare la domenica e il sabato 8 -9 ore. Questo vale sia per me che per il ricorrente anche se avevamo due ruoli diversi: io carpentiere e il ricorrente elettricista. l'orario che ho indicato è di lavoro effettivo: (...) l'orario che ho indicato è stato quello che ho fatto sempre e anche il ricorrente.
Qualunque fosse la denominazione della ditta. L'orario che ho riferito è quello di lavoro effettivo: alle 7:00 eravamo già sulla scala e 5 minuti prima della fine si staccava la saldatrice. (...) per tutto il periodo in cui il ricorrente ha lavorato abbiamo lavorato in cantieri e appalti prevalentemente a CP_2
RG ma anche LC. La ditta inoltre lavorava in cantieri e appalti
Genova, CO, Castellammare di Stabia»; CP_2
- «sono stato dipendente del Testimone_2 CP_1
dall'ottobre 2013 sino al 2028, sono andato via per circa un [anno], poi
[...]
sono tornato dopo il lockdown e quindi intorno a aprile maggio 2020 e ho lavorato sino alla sino al 14 settembre 2023. (...) non sono mai stato in realtà un diretto dipendente del ma ho lavorato per le varie ditte consorziate, CP_1
ma alla fine sempre loro erano. (...) il titolare era e poi c'era la Persona_3
Presidente PI NI che dirigeva tutto. Per qualsiasi cosa anche se si era dipendenti delle ditte consorziate si faceva riferimento alla signora PI decideva tutto lei. (...) lavoravamo dalle 7:00 alle 17:00 con un'ora di pausa, a volte si arrivava anche sino alle 18:00, per esigenze aziendali in quanto c'erano dei lavori da fare, e questo da lunedì a venerdì e il sabato 7:00-12:00, la maggior parte dei sabati lavoravamo. (...) indipendentemente dal nome formale del datore di lavoro lavoravamo tutti assieme. L'orario che ho riferito vale anche pe il ricorrente. (...) l'orario che ho indicato era l'orario effettivo di lavoro: alle 7:00 dovevamo già essere operativi. (...) abbiamo sempre lavorato in appalto
5 e all'interno del cantiere di RG, per un periodo CP_2 CP_2
siamo stato mandati nel cantiere di LC, se non sbaglio dal CP_2
2017 sino ai primi mesi del 2018 poi sono andato via, ed è stato il periodo in cui non ho lavorato con il ». CP_1
8. Il ricorrente, interrogato liberamente, ha poi confermato «per tutto il periodo dal 1/3/2011 al 12/9/2023 sono stato dipendente del con Controparte_1
mansioni di elettricista. Ho sempre lavorato nel cantiere di CP_2
RG a parte un periodo nel [2016] -2017 in cui ho lavorato a LC sempre cantieri navali di e qualche trasferta settimanale nei CP_2
cantieri di CO e Castellammare sempre di (...) il nostro orario CP_2
era per la maggior parte dalle 7:00 alle 17:00 con un'ora di pausa pranzo, a parte l'ultimo anno dopo il Covid-19 che è stata ridotata mezz'ora ma uscivamo mezz'ora prima comunque facevamo sempre almeno 9 ore al giorno da lunedì a venerdì, per esigenze aziendali arrivavamo anche alle 18:00 o 19:00 quindi 10 o 11 ore di lavoro. Il sabato lavoravamo 5 ore dalle 7:00 alle 12:00. Lavoravamo almeno 3 sabati al mese circa. (...) la ditta era sempre quella, il luogo in cui timbravamo era per tutti uguale indipendentemente dal nome della ditta. I testi che hanno [deposto] erano miei colleghi e si lavorava insieme indipendente dal nome della ditta, da ultimo lavoravamo tuti per Persona_3
9. Secondo la consolidata giurisprudenza della S.C. sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del Giudice ( Cass. L., 16150 del
19/06/2018), avendo poi l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso ( ex plurimis Cass. L., n. 4076 del 20/02/2018).
10. Seppur non è possibile provare giorno per giorno il superamento dell'orario normale di lavoro è comunque stato provato lo svolgimento sistematico di un orario di lavoro almeno dalle 7:00 alle 17:00, con un'ora di pausa pranzo dal lunedì al venerdì, oltre il sabato dalle 7:00 alle 12:00, quasi
6 sempre lavorato, e poi indicato dal ricorrente in almeno 3 sabati al mese;
tuttavia lo svolgimento di lavoro nella giornata di sabato non è stato allegato in ricorso.
11. A seguito dell'ordinanza a verbale del 25/9/25 il ricorrente ha quantificato la somma così dovuta in € 24.893,58= e sul conteggio non vi è contestazione.
12. Costituisce principio consolidato quello secondo il quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (vd. ex plurimis Cass. S.U. 30/10/2001 n. 13533).
RESPONSABILITA' EX ART. 29 D.LGS. 276/2003 - EMOLUMENTI RIENTRANTI
NELLA GARANZIA EX ART. 29 CIT.
13. L'art. 29 d.lgs. 276/2003 è limitato agli emolumenti di natura strettamente retributiva ( Cass. L., 28517/2019; Cass. L., 23303/19) con esclusione dell' indennità sostitutiva ferie e dei permessi non goduti (Cass. 15958/2021 che richiama . Cass. 16/7/1992 n. 8627, Cass. 13/3/1997 n. 2231, Cass. 29/8/1997 n. 8212,
v. anche Cass. 24/12/1997 n. 13039, Cass. 7/3/2002 n. 3298), con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso (Cass. 8717/1990, 7109/1990, 4081/1990; in senso contrario Cass. n. 27140/2024 alla quale questa sezione allo stato non intende aderire in quanto fondata sul rilievo della «natura indennitaria e retributiva e non risarcitoria» dell'indennità di preavviso mentre la costante giurisprudenza di legittimità fa riferimento alla nozione di «natura strettamente retributiva» e quindi con esclusione di quegli emolumenti che hanno una componente anche indennitaria o risarcitoria), con inclusione, invece, dei ROL per riduzione orario di lavoro (Cass. L., 10354/2016), mentre sono inclusi 13^, EAR
(= Elemento Aggiuntivo della Retribuzione), straordinario, retribuzione ordinaria,
TFR, elemento perequativo – avente natura chiaramente retributiva come da declaratoria contrattuale – festività lavorate.
7 14. Dalla responsabilità ex art. 29 d.lgs. 276/2003 è altresì escluso il pagamento di retribuzioni non corrisposte per l'unilaterale sospensione del rapporto. In tal senso si veda infatti ex plurimis Cass. L., 28517/2019 «in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione
"trattamenti retributivi", contenuta nell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del
2003, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, con conseguente esclusione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno per illegittima unilaterale riduzione dell'orario lavorativo da parte del datore di lavoro».
15. Il committente risponde solamente per i crediti maturati in relazione al periodo del rapporto di lavoro coinvolto dall'appalto ed in particolare della sola quota parte di maturato dal lavoratore nell'ambito Pt_2
dello specifico appalto (Cass, Lav. 444/2019).
16. Essendo stato provato che il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa tutta all'interno di continuo appalto in favore di CP_2
che il credito azionato ha natura meramente retributiva, sussiste la responsabilità di x art. 29 d.lgs. 276/2003. CP_2
ACCESSORI
17. Sono dovuti rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dovendosi escludere il riconoscimento degli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. alla luce di Cass. SSUU 12449/2024; si richiama sul punto propria sentenza 183/2025 RG ex art. 118 disp. att. c.p.c.
SPESE DI LITE
18. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM
147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro, scaglione € 5200-26.000, ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che è stata svolta impegnativa attività istruttoria, del numero e
8 della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (medie semplici), dei contrasti giurisprudenziali (non sussistenti).
19. Il ricorrente ha dichiarato di essere esente dal contributo unificato per ragioni di reddito come da autocertificazione in atti.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accertato che il ricorrente durante tutta la durata del rapporto con ha svolto lavoro straordinario come in parte motiva condanna CP_1
quale responsabile in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003 a Controparte_2
corrispondere al ricorrente le conseguenti differenze retributive che liquida in €
24.893,58= oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex art. 429
c.p.c. e 150 disp. att. C.p.c. dal dovuto al saldo effettivo;
2) Condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in €
5.000= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Venezia, all'udienza del 11/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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