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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/11/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel.
Dott. LUISA BETTIO Giudice
Dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice sentito il Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7070/2025 R.V.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NT TI
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STOCCO CP_1 C.F._2
DAMIANA con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni congiunte delle parti:
Di 1. La figlia viene affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di ordinaria amministrazione quando avranno la figlia con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni.
2. I genitori concorderanno ogni decisione sulle questioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, oltre a quelle di straordinaria amministrazione afferenti alla vita della minore tenendo conto e stimolando bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della stessa.
pagina 1 di 8 3. La figlia per tutto il percorso della scuola secondaria di primo grado, avrà Per_1 collocazione prevalente presso il padre nell'abitazione sita a Legnaro (PD), Via
Ragazzi del '99, ove rimarrà fissata la residenza della stessa, sebbene l'affidamento di essa sarà condiviso tra i genitori, come specificato nei punti seguenti.
Per il percorso successivo alla scuola secondaria di primo secondo grado i genitori valuteranno se modificare la “prevalenza abitativa della figlia” presso l'uno o l'altro genitore tenendo sempre conto principalmente delle aspirazioni della figlia e del percorso scolastico che la stessa intenderà intraprendere e, in subordine, tenendo conto degli impegni lavorativi dei genitori e con le stesse priorità concorderanno, altresì, i tempi di presenza infra-genitoriali.
4. I genitori prestano, sin d'ora, il loro assenso al rilascio e/o rinnovo del docu- mento valido per l'espatrio e/o del passaporto per la figlia minore stabilendo Per_1 tuttavia che ogni viaggio all'estero della minore dovrà essere previamente autorizzato da entrambi i genitori e l'eventuale rifiuto deve essere sorretto da validi motivi e motivato per iscritto. Resta inteso che le spese del viaggio autorizzato rimarranno a carico esclusivo del genitore che effettuerà il viaggio.
5. I tempi di presenza infrasettimanali di presso ciascun genitore sono e Per_1 saranno regolati tenuto conto delle esigenze, dei desideri e degli impegni scolastici della stessa, oltre che degli eventuali impegni lavorativi della madre e del padre.
A tal fine i genitori rappresentano che per concorde decisione ed a spese condivise, da settembre 2024 usufruisce del servizio mensa presente presso la scuola Per_1 dell'infanzia e del doposcuola parrocchiale e che da ottobre 2024 frequenta Per_1 un corso di pattinaggio artistico.
Salvo diverse modalità concordate, di volta in volta tra i genitori, nel rispetto delle esigenze scolastiche e delle attività sportive, ricreative e sociali della figlia la Per_1 madre potrà vederla e tenerla presso di sé con le seguenti modalità:
a. a fine settimana alternati dal venerdì (dall'ora di uscita da scuola durante il periodo scolastico) al lunedì mattina (quando sarà portata a scuola dalla madre, salvo diversi accordi per eventuali turni della madre);
b. dal martedì all'uscita da scuola (o doposcuola) a mercoledì mattina quando sarà riportata a scuola dalla madre, salvo diversi accordi (per eventuali turni di lavoro o impossibilità di organizzazione con familiari);
pagina 2 di 8 c. dal giovedì all'uscita da scuola (o doposcuola) al venerdì mattina quando sarà riportata a scuola dalla madre, salvo diversi accordi (per eventuali turni di la-voro o impossibilità di organizzazione con familiari); nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i genitori, nel rispetto del principio dell'alternanza, in modo che possa trascorrere le giornate delle Per_1 festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore:
- metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando la settimana che va dal 23 al
30 dicembre a quella che va dal 31 dicembre al 6 gennaio salvo diversi e migliori accordi;
- metà delle vacanze scolastiche pasquali, alternando il giorno di Pasqua con un genitore e Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore e l'inverso l'anno seguente, salvo diversi accordi tra i genitori anche per necessità di periodi diversi, e con possibilità di recupero;
- le vacanze di carnevale saranno alternate di anno in anno;
- i ponti festivi saranno alternati, il primo con un genitore, il seguente con l'altro genitore;
- nel periodo estivo (dal termine dell'anno scolastico all'inizio del successivo), Per_1 trascorrerà tre settimane di vacanza in via esclusiva anche consecutiva con ciascun genitore, salvo diversi accordi, con obbligo per i genitori di darsi reciproca comunicazione del periodo scelto per le stesse, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
Ciascun genitore dovrà, altresì, comunicare all'altro, possibilmente 10 giorni prima della partenza, il luogo di soggiorno e garantire il contatto telefonico quotidiano con la figlia sempre tenendo conto dei desideri della minore.
Resta inteso che i genitori di potranno, in qualsiasi momento, prevedere Per_1 diverse e più ampie modalità di visita nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione.
6. I genitori si impegnano a favorire la comunicazione quotidiana di con Per_1
l'altro genitore, soprattutto se nei desideri di indicativamente con fascia Per_1 oraria 17,00 - 21,00. I genitori si impegnano a non ostacolare mai le comunicazioni della figlia con l'altro genitore, ma, anzi, a stimolarle e favorirle in qualsiasi modo anche attraverso la tecnologia (telefono, video chiamata, collegamenti web, ecc.).
pagina 3 di 8 Ciascun genitore si impegna a fare in modo che il temporaneo affidamento di Per_1
a terze persone sia subordinato alla preventiva e tempestiva comunicazione all'altro genitore al quale si riserva la precedenza di gestione di in caso di necessità. Per_1
Entrambi i genitori si impegnano a partecipare in modo congiunto, se possibile, ad ogni evento importante della vita della figlia (p. es. cerimonie religiose, sportive, rappresentazioni artistiche, rappresentazioni scolastiche, colloqui scolastici, cerimonia di laurea etc.), fatta eccezione per i compleanni e le festività normalmente godute in famiglia (p.es. Natale, Capodanno, Pasqua, Epifania, etc.) che saranno godute in maniera alternata o festeggiate più volte singolarmente secondo calendario con relativa organizzazione e gestione economica a carico del genitore proponente.
7. In ragione dell'equilibrio dei tempi di permanenza di con entrambi i Per_1 genitori e dell'assenza di disparità nei redditi tra i genitori, la gestione ordinaria sarà a carico del genitore che avrà con sé la figlia che provvederà al Per_1 mantenimento in forma diretta (vitto, alloggio, cura personale). Ciascuno potrà farsi coadiuvare dai nonni e dai propri familiari. In caso di bisogno (da intendersi i casi in cui si verifichino eventi imprevisti, ma non urgenti per i genitori o per ogni Per_1 genitore deve, prima di tutto, verificare la possibilità di intervento da parte dell'altro genitore e poi dei nonni e, solo in caso di impossibilità di questi, organizzarsi con altre persone previo preavviso.
Ciascun genitore si impegna, altresì, a condividere con l'altro, entro il giorno 25 di ogni mese, il calendario del mese successivo con l'inserimento dei reciproci impegni lavorativi, orari lavorativi, turni ed entro il 31 maggio di ogni anno il piano ferie concesso dalla propria azienda.
Entrambi i genitori si impegnano a concordare l'utilizzo di un calendario condiviso attraverso la piattaforma Google o similari e fogli elettronici e/o di calcolo, come strumenti integrativi di comunicazione e organizzazione.
8. Il padre e la madre si impegnano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese di abbigliamento, calzature, igiene personale e, laddove previamente concordate, le spese per la cura personale, nonché le spese straordinarie
(scolastiche, ludiche, sportive e mediche) necessarie nell'interesse della figlia, puntualmente documentate e da concordarsi secondo le modalità di seguito indicate, mediante reciproci rimborsi da effettuarsi entro la prima settimana del mese pagina 4 di 8 successivo a quello in cui le spese sono state sostenute, concentrando i bonifici con cadenza mensile per le spese di natura prevedibile e ripetitiva.
Costituiscono spese straordinarie per le quali NON è necessario il preventivo accordo tra i genitori, ma che necessitano sempre di essere documentate le seguenti spese:
- spese scolastiche: mensa, libri scolastici, tasse scolastiche, spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati, spese per la dotazione informatica di base (pc/tablet) imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio personalizzato per l'alunno. Per queste ultime, e per quelle informatiche varrà il limite annuale di spesa complessivo di €.200,00 a genitore;
- spese medico-sanitarie: tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco (rientranti tra le spese ordinarie), spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), cure ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, tutte da effettuarsi con codice fiscale di Per_1
- spese di natura ludica o parascolastica: spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento o attrezzatura, per l'esborso che non superi il tetto annuo complessivo di €.200,00 a genitore.
Resta inteso che la scelta dell'attività deve rispondere esclusivamente ai bisogni e desideri della minore.
Ciascun genitore, si impegna, compatibilmente con le esigenze lavorative, a garantire la frequentazione sportiva della figlia quando è presso di lui;
- altre spese: spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica;
contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie.
Resta inteso che il genitore che avrà sostenuto la spesa dovrà aver cura di comunicare e documentare all'altro tempestivamente i pagamenti effettuati.
Necessitano, invece, del preventivo accordo di entrambi i genitori le seguenti tipologie di spese:
pagina 5 di 8 - spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, rette ed eventuali spese alloggiative per fuori sede di università pubbliche o private;
corsi di specializzazione e master post universitari, corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la riparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi, acquisto libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro etc.); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione;
corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
centri ricreativi estivi (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore ad €.30,00 a genitore, oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- spese per l'organizzazione di eventi quali: ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati alla figlia. Per gli eventi non concordati o non autorizzati dall'altro genitore, saranno sostenuti per intero dal genitore che li avrà organizzati;
- spese medico sanitarie quali: spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad
€.250,00 a genitore;
spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore ad €.150,00 a genitore, salvo diverso accordo tra i genitori;
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private non convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche, termali e simili presso strutture private.
Si precisa che con riferimento alle predette spese straordinarie, per le quali è necessario il preventivo consenso di entrambi i genitori, le stesse dovranno essere richieste dal genitore che le propone, per iscritto da inviarsi via mail almeno 30 giorni prima laddove possibile e che la mancata risposta scritta dell'altro genitore nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta, equivale ad pagina 6 di 8 approvazione. Il rifiuto ragionevolmente motivato costituirà legittimo motivo di rifiuto al rimborso da parte del genitore contrario.
9. I sig.ri e danno atto che l'assegno unico o qualsiasi altro Pt_1 CP_1 contributo/sostegno fosse previsto a favore della figlia spetti ad entrambi nella misura del 50%. In tal caso ciascun genitore provvederà ad effettuare gli incombenti necessari ad ottenere il beneficio innanzi menzionato.
Le detrazioni delle spese straordinarie ai fini Irpef saranno operate da entrambi i genitori nella stessa quota di riparto delle spese stesse. Le deduzioni per la figlia a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie o di qualsiasi altra natura relative alla figlia andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota di riparto delle spese straordinarie e dovranno essere tempestivamente comunicati all'altro genitore.
10. In caso di conflitto, le parti si impegnano a non perseguire la via giudiziaria come prima strategia risolutiva, ma di cercare di trovare un accordo bonario previamente mediante il ricorso alla Mediazione Famigliare.
11. Spese legali relative al procedimento compensate.
Conclusioni del P.M.: Parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 8.7.2025, e Parte_1 CP_1 premesso che dalla loro unione non matrimoniale era nata la figlia in data Per_1
2.5.2013, che la convivenza era cessata e che era necessario provvede alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, chiedevano la pronuncia di sentenza in conformità alle condizioni da essi concordate, indicate in ricorso.
All'udienza cartolare fissata ai sensi dell'art.473-bis 51, comma 2 c.p.c., le parti confermavano le condizioni concordate, come riportate in epigrafe.
*
Osserva il Tribunale che le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia, dettagliatamente determinate dai genitori, non appaiono in contrasto con l'interesse morale e materiale della minore e va pertanto preso atto degli accordi intervenuti. pagina 7 di 8 Stante la natura del procedimento e la concorde istanza delle parti, le spese del procedimento vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) prende atto degli accordi intervenuti fra e riportati in Parte_1 CP_1 epigrafe, in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia, Persona_2
2) compensa interamente le spese.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 18.11.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel.
Dott. LUISA BETTIO Giudice
Dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice sentito il Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7070/2025 R.V.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NT TI
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STOCCO CP_1 C.F._2
DAMIANA con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni congiunte delle parti:
Di 1. La figlia viene affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di ordinaria amministrazione quando avranno la figlia con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni.
2. I genitori concorderanno ogni decisione sulle questioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, oltre a quelle di straordinaria amministrazione afferenti alla vita della minore tenendo conto e stimolando bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della stessa.
pagina 1 di 8 3. La figlia per tutto il percorso della scuola secondaria di primo grado, avrà Per_1 collocazione prevalente presso il padre nell'abitazione sita a Legnaro (PD), Via
Ragazzi del '99, ove rimarrà fissata la residenza della stessa, sebbene l'affidamento di essa sarà condiviso tra i genitori, come specificato nei punti seguenti.
Per il percorso successivo alla scuola secondaria di primo secondo grado i genitori valuteranno se modificare la “prevalenza abitativa della figlia” presso l'uno o l'altro genitore tenendo sempre conto principalmente delle aspirazioni della figlia e del percorso scolastico che la stessa intenderà intraprendere e, in subordine, tenendo conto degli impegni lavorativi dei genitori e con le stesse priorità concorderanno, altresì, i tempi di presenza infra-genitoriali.
4. I genitori prestano, sin d'ora, il loro assenso al rilascio e/o rinnovo del docu- mento valido per l'espatrio e/o del passaporto per la figlia minore stabilendo Per_1 tuttavia che ogni viaggio all'estero della minore dovrà essere previamente autorizzato da entrambi i genitori e l'eventuale rifiuto deve essere sorretto da validi motivi e motivato per iscritto. Resta inteso che le spese del viaggio autorizzato rimarranno a carico esclusivo del genitore che effettuerà il viaggio.
5. I tempi di presenza infrasettimanali di presso ciascun genitore sono e Per_1 saranno regolati tenuto conto delle esigenze, dei desideri e degli impegni scolastici della stessa, oltre che degli eventuali impegni lavorativi della madre e del padre.
A tal fine i genitori rappresentano che per concorde decisione ed a spese condivise, da settembre 2024 usufruisce del servizio mensa presente presso la scuola Per_1 dell'infanzia e del doposcuola parrocchiale e che da ottobre 2024 frequenta Per_1 un corso di pattinaggio artistico.
Salvo diverse modalità concordate, di volta in volta tra i genitori, nel rispetto delle esigenze scolastiche e delle attività sportive, ricreative e sociali della figlia la Per_1 madre potrà vederla e tenerla presso di sé con le seguenti modalità:
a. a fine settimana alternati dal venerdì (dall'ora di uscita da scuola durante il periodo scolastico) al lunedì mattina (quando sarà portata a scuola dalla madre, salvo diversi accordi per eventuali turni della madre);
b. dal martedì all'uscita da scuola (o doposcuola) a mercoledì mattina quando sarà riportata a scuola dalla madre, salvo diversi accordi (per eventuali turni di lavoro o impossibilità di organizzazione con familiari);
pagina 2 di 8 c. dal giovedì all'uscita da scuola (o doposcuola) al venerdì mattina quando sarà riportata a scuola dalla madre, salvo diversi accordi (per eventuali turni di la-voro o impossibilità di organizzazione con familiari); nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i genitori, nel rispetto del principio dell'alternanza, in modo che possa trascorrere le giornate delle Per_1 festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore:
- metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando la settimana che va dal 23 al
30 dicembre a quella che va dal 31 dicembre al 6 gennaio salvo diversi e migliori accordi;
- metà delle vacanze scolastiche pasquali, alternando il giorno di Pasqua con un genitore e Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore e l'inverso l'anno seguente, salvo diversi accordi tra i genitori anche per necessità di periodi diversi, e con possibilità di recupero;
- le vacanze di carnevale saranno alternate di anno in anno;
- i ponti festivi saranno alternati, il primo con un genitore, il seguente con l'altro genitore;
- nel periodo estivo (dal termine dell'anno scolastico all'inizio del successivo), Per_1 trascorrerà tre settimane di vacanza in via esclusiva anche consecutiva con ciascun genitore, salvo diversi accordi, con obbligo per i genitori di darsi reciproca comunicazione del periodo scelto per le stesse, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
Ciascun genitore dovrà, altresì, comunicare all'altro, possibilmente 10 giorni prima della partenza, il luogo di soggiorno e garantire il contatto telefonico quotidiano con la figlia sempre tenendo conto dei desideri della minore.
Resta inteso che i genitori di potranno, in qualsiasi momento, prevedere Per_1 diverse e più ampie modalità di visita nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione.
6. I genitori si impegnano a favorire la comunicazione quotidiana di con Per_1
l'altro genitore, soprattutto se nei desideri di indicativamente con fascia Per_1 oraria 17,00 - 21,00. I genitori si impegnano a non ostacolare mai le comunicazioni della figlia con l'altro genitore, ma, anzi, a stimolarle e favorirle in qualsiasi modo anche attraverso la tecnologia (telefono, video chiamata, collegamenti web, ecc.).
pagina 3 di 8 Ciascun genitore si impegna a fare in modo che il temporaneo affidamento di Per_1
a terze persone sia subordinato alla preventiva e tempestiva comunicazione all'altro genitore al quale si riserva la precedenza di gestione di in caso di necessità. Per_1
Entrambi i genitori si impegnano a partecipare in modo congiunto, se possibile, ad ogni evento importante della vita della figlia (p. es. cerimonie religiose, sportive, rappresentazioni artistiche, rappresentazioni scolastiche, colloqui scolastici, cerimonia di laurea etc.), fatta eccezione per i compleanni e le festività normalmente godute in famiglia (p.es. Natale, Capodanno, Pasqua, Epifania, etc.) che saranno godute in maniera alternata o festeggiate più volte singolarmente secondo calendario con relativa organizzazione e gestione economica a carico del genitore proponente.
7. In ragione dell'equilibrio dei tempi di permanenza di con entrambi i Per_1 genitori e dell'assenza di disparità nei redditi tra i genitori, la gestione ordinaria sarà a carico del genitore che avrà con sé la figlia che provvederà al Per_1 mantenimento in forma diretta (vitto, alloggio, cura personale). Ciascuno potrà farsi coadiuvare dai nonni e dai propri familiari. In caso di bisogno (da intendersi i casi in cui si verifichino eventi imprevisti, ma non urgenti per i genitori o per ogni Per_1 genitore deve, prima di tutto, verificare la possibilità di intervento da parte dell'altro genitore e poi dei nonni e, solo in caso di impossibilità di questi, organizzarsi con altre persone previo preavviso.
Ciascun genitore si impegna, altresì, a condividere con l'altro, entro il giorno 25 di ogni mese, il calendario del mese successivo con l'inserimento dei reciproci impegni lavorativi, orari lavorativi, turni ed entro il 31 maggio di ogni anno il piano ferie concesso dalla propria azienda.
Entrambi i genitori si impegnano a concordare l'utilizzo di un calendario condiviso attraverso la piattaforma Google o similari e fogli elettronici e/o di calcolo, come strumenti integrativi di comunicazione e organizzazione.
8. Il padre e la madre si impegnano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese di abbigliamento, calzature, igiene personale e, laddove previamente concordate, le spese per la cura personale, nonché le spese straordinarie
(scolastiche, ludiche, sportive e mediche) necessarie nell'interesse della figlia, puntualmente documentate e da concordarsi secondo le modalità di seguito indicate, mediante reciproci rimborsi da effettuarsi entro la prima settimana del mese pagina 4 di 8 successivo a quello in cui le spese sono state sostenute, concentrando i bonifici con cadenza mensile per le spese di natura prevedibile e ripetitiva.
Costituiscono spese straordinarie per le quali NON è necessario il preventivo accordo tra i genitori, ma che necessitano sempre di essere documentate le seguenti spese:
- spese scolastiche: mensa, libri scolastici, tasse scolastiche, spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati, spese per la dotazione informatica di base (pc/tablet) imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio personalizzato per l'alunno. Per queste ultime, e per quelle informatiche varrà il limite annuale di spesa complessivo di €.200,00 a genitore;
- spese medico-sanitarie: tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco (rientranti tra le spese ordinarie), spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), cure ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, tutte da effettuarsi con codice fiscale di Per_1
- spese di natura ludica o parascolastica: spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento o attrezzatura, per l'esborso che non superi il tetto annuo complessivo di €.200,00 a genitore.
Resta inteso che la scelta dell'attività deve rispondere esclusivamente ai bisogni e desideri della minore.
Ciascun genitore, si impegna, compatibilmente con le esigenze lavorative, a garantire la frequentazione sportiva della figlia quando è presso di lui;
- altre spese: spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica;
contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie.
Resta inteso che il genitore che avrà sostenuto la spesa dovrà aver cura di comunicare e documentare all'altro tempestivamente i pagamenti effettuati.
Necessitano, invece, del preventivo accordo di entrambi i genitori le seguenti tipologie di spese:
pagina 5 di 8 - spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, rette ed eventuali spese alloggiative per fuori sede di università pubbliche o private;
corsi di specializzazione e master post universitari, corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la riparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi, acquisto libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro etc.); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione;
corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
centri ricreativi estivi (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore ad €.30,00 a genitore, oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- spese per l'organizzazione di eventi quali: ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati alla figlia. Per gli eventi non concordati o non autorizzati dall'altro genitore, saranno sostenuti per intero dal genitore che li avrà organizzati;
- spese medico sanitarie quali: spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad
€.250,00 a genitore;
spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore ad €.150,00 a genitore, salvo diverso accordo tra i genitori;
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private non convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche, termali e simili presso strutture private.
Si precisa che con riferimento alle predette spese straordinarie, per le quali è necessario il preventivo consenso di entrambi i genitori, le stesse dovranno essere richieste dal genitore che le propone, per iscritto da inviarsi via mail almeno 30 giorni prima laddove possibile e che la mancata risposta scritta dell'altro genitore nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta, equivale ad pagina 6 di 8 approvazione. Il rifiuto ragionevolmente motivato costituirà legittimo motivo di rifiuto al rimborso da parte del genitore contrario.
9. I sig.ri e danno atto che l'assegno unico o qualsiasi altro Pt_1 CP_1 contributo/sostegno fosse previsto a favore della figlia spetti ad entrambi nella misura del 50%. In tal caso ciascun genitore provvederà ad effettuare gli incombenti necessari ad ottenere il beneficio innanzi menzionato.
Le detrazioni delle spese straordinarie ai fini Irpef saranno operate da entrambi i genitori nella stessa quota di riparto delle spese stesse. Le deduzioni per la figlia a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie o di qualsiasi altra natura relative alla figlia andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota di riparto delle spese straordinarie e dovranno essere tempestivamente comunicati all'altro genitore.
10. In caso di conflitto, le parti si impegnano a non perseguire la via giudiziaria come prima strategia risolutiva, ma di cercare di trovare un accordo bonario previamente mediante il ricorso alla Mediazione Famigliare.
11. Spese legali relative al procedimento compensate.
Conclusioni del P.M.: Parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 8.7.2025, e Parte_1 CP_1 premesso che dalla loro unione non matrimoniale era nata la figlia in data Per_1
2.5.2013, che la convivenza era cessata e che era necessario provvede alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, chiedevano la pronuncia di sentenza in conformità alle condizioni da essi concordate, indicate in ricorso.
All'udienza cartolare fissata ai sensi dell'art.473-bis 51, comma 2 c.p.c., le parti confermavano le condizioni concordate, come riportate in epigrafe.
*
Osserva il Tribunale che le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia, dettagliatamente determinate dai genitori, non appaiono in contrasto con l'interesse morale e materiale della minore e va pertanto preso atto degli accordi intervenuti. pagina 7 di 8 Stante la natura del procedimento e la concorde istanza delle parti, le spese del procedimento vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) prende atto degli accordi intervenuti fra e riportati in Parte_1 CP_1 epigrafe, in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia, Persona_2
2) compensa interamente le spese.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 18.11.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
pagina 8 di 8