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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 5614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5614 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 16/12/2025 N. 4420/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to GA TR AT Parte_1 nonché l'Avv.to PALMA MODONI ORONZO ( Indirizzo Telematico;
ed C.F._1 elett.te dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to TARZIA MARIO ROBERTO ed elett.te dom.to CP_1 presso lo studio in VIA SAVARE', 1 20122 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: integrazione malattia
PQM
Dichiara il diritto della ricorrente alla liquidazione delle quote di Parte_1 pensione in godimento anche per effetto dell'applicazione del corretto valore retributivo, ai sensi dell'art. 8 L. 155/81, nella base di retribuzione annua pensionabile relativo ai periodi di malattia, entro il termine di decadenza triennale decorrente a ritroso dalla data del deposito del ricorso (9.5.2023) nel rispetto delle modalità di determinazione di cui alla motivazione;
1/2 Dott. Riccardo Atanasio condanna a ricalcolare la retribuzione media annua della ricorrente con le integrazioni CP_1 di malattia seguenti:
per l'anno 1995 € 4,68;
per l'anno 1998 € 147,70;
per l'anno 1999 € 31,49;
per l'anno 2001 € 33,52;
per l'anno 2003 € 22,98;
per l'anno 2004 € 23,92; pone definitivamente a carico di e della ricorrente , in via tra loro solidale, CP_1 Parte_1 le spese di CTU nelle seguenti misure:
€ 2.561,02 oltre accessori in favore del CTU Dr. Persona_1
€ 1.164,10 oltre accessori in favore del CTU Dr. Persona_2 già provvisoriamente liquidate;
compensati tra le parti due terzi delle spese di lite, condanna a rimborsare all'Avv.to CP_1
TR AT GA e all'Avv.to ORONZO PALMA MODONI – che si dichiarano distrattari - il restante terzo delle spese che liquida in € 1.660,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione
Milano, 16/12/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
2/2 Dott. Riccardo Atanasio
SEZIONE LAVORO
Udienza del 16/12/2025 N. 4420/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to GA TR AT Parte_1 nonché l'Avv.to PALMA MODONI ORONZO ( Indirizzo Telematico;
ed C.F._1 elett.te dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to TARZIA MARIO ROBERTO ed elett.te dom.to CP_1 presso lo studio in VIA SAVARE', 1 20122 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: integrazione malattia
PQM
Dichiara il diritto della ricorrente alla liquidazione delle quote di Parte_1 pensione in godimento anche per effetto dell'applicazione del corretto valore retributivo, ai sensi dell'art. 8 L. 155/81, nella base di retribuzione annua pensionabile relativo ai periodi di malattia, entro il termine di decadenza triennale decorrente a ritroso dalla data del deposito del ricorso (9.5.2023) nel rispetto delle modalità di determinazione di cui alla motivazione;
1/2 Dott. Riccardo Atanasio condanna a ricalcolare la retribuzione media annua della ricorrente con le integrazioni CP_1 di malattia seguenti:
per l'anno 1995 € 4,68;
per l'anno 1998 € 147,70;
per l'anno 1999 € 31,49;
per l'anno 2001 € 33,52;
per l'anno 2003 € 22,98;
per l'anno 2004 € 23,92; pone definitivamente a carico di e della ricorrente , in via tra loro solidale, CP_1 Parte_1 le spese di CTU nelle seguenti misure:
€ 2.561,02 oltre accessori in favore del CTU Dr. Persona_1
€ 1.164,10 oltre accessori in favore del CTU Dr. Persona_2 già provvisoriamente liquidate;
compensati tra le parti due terzi delle spese di lite, condanna a rimborsare all'Avv.to CP_1
TR AT GA e all'Avv.to ORONZO PALMA MODONI – che si dichiarano distrattari - il restante terzo delle spese che liquida in € 1.660,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione
Milano, 16/12/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
2/2 Dott. Riccardo Atanasio