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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/11/2025, n. 2458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2458 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 5477/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 28/11/2025 nella causa n. 5477/2025 RGL, promossa da:
, c.f. assistito dall'avv. LIVIO Parte_1 C.F._1
BONAZZI
PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
1. la ricorrente ha introdotto il presente giudizio per Parte_1 ottenere la condanna dell' alla restituzione delle somme CP_1 indebitamente trattenute per la compensazione erroneamente applicata nelle ricostituzioni annuali sulle due pensioni di reversibilità in godimento;
2. l' si è costituito eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di CP_1 interesse ad agire, affermando di aver accolto il ricorso amministrativo, con eliminazione dell'indebito e pagamento del residuo credito con la mensilità di luglio 2025;
3. deve ritenersi venuto meno l'interesse ad ottenere la pronuncia sul merito del ricorso: deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto da entrambe le parti;
1 RGL n. 5477/2025
4. il carico delle spese di lite deve essere distribuito in applicazione del criterio della c.d. soccombenza virtuale, ovvero con una delibazione, sia pure sommaria, della fondatezza delle pretese azionate e del conseguente presumibile esito del giudizio nell'ipotesi in cui non fosse venuto meno l'interesse ad agire in corso di causa;
5. ai soli fini della soccombenza virtuale può osservarsi che l' documenta CP_1 di aver tempestivamente comunicato, alla ricorrente ed al patronato che l'assisteva, l'avvenuto accoglimento in autotutela del ricorso amministrativo con provvedimento 28/05/2025, non menzionato nel ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 20/06/2025; deve pertanto rilevarsi come non vi fosse più controversia sulla spettanza delle somme rivendicate dalla ricorrente, con conseguente carenza di interesse rispetto alla (implicita) domanda di riconoscimento del diritto;
l'erogazione del dovuto è peraltro avvenuta nel luglio 2025, a giudizio pendente;
6. ne consegue la considerazione della pronosticabile soccombenza dell'istituto convenuto sulla domanda di condanna nell'ipotesi in cui la causa avesse dovuto giungere a decisione nel merito, a cui conseguirebbe la responsabilità dello stesso alla rifusione delle spese di lite;
per quanto sopra osservato rispetto all'accoglimento del ricorso amministrativo in relazione alla spettanza del diritto, appare giustificata la compensazione delle spese in misura della metà: spese liquidate come in dispositivo in relazione ai parametri minimi dello scaglione di valore indeterminato stante la linearità della questione;
P.Q.M.
ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- liquida le spese di lite di parte ricorrente in complessivi € 3.291,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, oltre € 43,00 per contributo unificato;
- compensa le spese di lite in misura della metà;
2 RGL n. 5477/2025
- condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite in misura della CP_1 metà, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Livio
Bonazzi.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 28/11/2025 nella causa n. 5477/2025 RGL, promossa da:
, c.f. assistito dall'avv. LIVIO Parte_1 C.F._1
BONAZZI
PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
1. la ricorrente ha introdotto il presente giudizio per Parte_1 ottenere la condanna dell' alla restituzione delle somme CP_1 indebitamente trattenute per la compensazione erroneamente applicata nelle ricostituzioni annuali sulle due pensioni di reversibilità in godimento;
2. l' si è costituito eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di CP_1 interesse ad agire, affermando di aver accolto il ricorso amministrativo, con eliminazione dell'indebito e pagamento del residuo credito con la mensilità di luglio 2025;
3. deve ritenersi venuto meno l'interesse ad ottenere la pronuncia sul merito del ricorso: deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto da entrambe le parti;
1 RGL n. 5477/2025
4. il carico delle spese di lite deve essere distribuito in applicazione del criterio della c.d. soccombenza virtuale, ovvero con una delibazione, sia pure sommaria, della fondatezza delle pretese azionate e del conseguente presumibile esito del giudizio nell'ipotesi in cui non fosse venuto meno l'interesse ad agire in corso di causa;
5. ai soli fini della soccombenza virtuale può osservarsi che l' documenta CP_1 di aver tempestivamente comunicato, alla ricorrente ed al patronato che l'assisteva, l'avvenuto accoglimento in autotutela del ricorso amministrativo con provvedimento 28/05/2025, non menzionato nel ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 20/06/2025; deve pertanto rilevarsi come non vi fosse più controversia sulla spettanza delle somme rivendicate dalla ricorrente, con conseguente carenza di interesse rispetto alla (implicita) domanda di riconoscimento del diritto;
l'erogazione del dovuto è peraltro avvenuta nel luglio 2025, a giudizio pendente;
6. ne consegue la considerazione della pronosticabile soccombenza dell'istituto convenuto sulla domanda di condanna nell'ipotesi in cui la causa avesse dovuto giungere a decisione nel merito, a cui conseguirebbe la responsabilità dello stesso alla rifusione delle spese di lite;
per quanto sopra osservato rispetto all'accoglimento del ricorso amministrativo in relazione alla spettanza del diritto, appare giustificata la compensazione delle spese in misura della metà: spese liquidate come in dispositivo in relazione ai parametri minimi dello scaglione di valore indeterminato stante la linearità della questione;
P.Q.M.
ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- liquida le spese di lite di parte ricorrente in complessivi € 3.291,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, oltre € 43,00 per contributo unificato;
- compensa le spese di lite in misura della metà;
2 RGL n. 5477/2025
- condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite in misura della CP_1 metà, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Livio
Bonazzi.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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