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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/11/2025, n. 16695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16695 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in persona del g.o.t. IA ES, in funzione di giudice unico, deposita la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al N. R. 8670 dell'anno 2025
TRA
(già con sede legale in Pomezia (RM), via dei Castelli Parte_1 Parte_2
Romani n. 24/E (c.a.p. ), P.I. , in persona del legale rappresentante Sig P.IVA_2 [...]
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Roma – Ostia Lido, Viale Vasco De Parte_1 C.F._1
Gama n. 73, presso lo Studio dell'Avv. Damiano Ventura
PARTE OPPONENTE
CONTRO
, in persona dell'amm.re Unico e legale rapp.te p.t. Sig. , rapp.ta e CP_1 CP_2 CP_3 difesa dagli Avv.ti Giuseppe Ruocco e Cristiano De Rosa
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI: per parte opponente: “voglia l'adito Tribunale di Roma, così giudicare: – In via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Velletri per le causali esposte in narrativa del presente atto e, in ogni caso, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto n. 17/2025 del 03.01.2025 nel procedimento con r.g.n. 40022/2024 del Tribunale di Roma;
– Nel merito: dichiarare nullo, di nessun effetto e comunque revocarsi il decreto ingiuntivo n. 17/2025 del 03.01.2025 nel procedimento con r.g.n. 40022/2024 del Tribunale di Roma poiché il credito della parte opposta non è dovuto e comunque non è provato. – In via riconvenzionale: accertato che la si è vista Parte_1 revocare l'incarico dell'appalto di cui in narrativa e che ha subito danni di immagine, condannare la al risarcimento del danno di immagine subito determinato in via equitativa;
Con vittoria di CP_4 spese, competenze ed onorari come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario”; per parte opposta “I sottoscritti procuratori, si riportano ai propri scritti difensivi e, nel ribadire la propria volontà di aderire all'eccezione di incompetenza così come formulata da controparte, chiede che il Giudice Voglia decidere in tal senso, fissando termine per la riassunzione dinanzi al Tribunale competente e rimandano alla decisione finale anche il regime delle spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare parte opponente ha sollevato eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale adito e ha invocato la competenza del foro delle persone giuridiche così deducendo: “La
[...] ha sede in Pomezia che seppure comune della Provincia della Parte_1 Controparte_5
Roma, rientra nel circondario territoriale del Tribunale di Velletri”.
La . EL , costituitasi nel giudizio di opposizione in via preliminare, ha prestato la propria CP_2 adesione all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla controparte, con conseguente translatio iudicii dinanzi al Tribunale di Velletri.
L'accoglimento dell'eccezione di rito esime questo Tribunale dall'esaminare il merito della controversia. In forza dell'adesione prestata da parte opposta all'eccezione sollevata dalla parte attrice/opponente di questa procedura, il giudice adito per l'opposizione non può che dichiarare la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Velletri. Alla declaratoria di incompetenza del giudice adito consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alle spese, ritiene questo giudice di aderire all'indirizzo sancito dalla sentenza n. 6106 del 20.03.2006 della S.C. di Cassazione secondo cui: <<… L'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, a norma dell'art. 38 c.p.c., che viene escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendovi provvedere il giudice al quale è rimessa la causa >>.
Alla declaratoria di incompetenza del giudice adito consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto. La declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca presuppongono la pronuncia di una sentenza.
Ciò conformemente all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, la quale, in una fattispecie analoga ha affermato: “Il primo motivo – con il quale si deduce la violazione dell'art. 279 c.p.c. giacchè il Tribunale avrebbe deciso la questione di competenza con sentenza anziché con ordinanza, come imposto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), che ha sostituito il citato art. 279, comma 1 e modificato il n. 1) del comma 2 – è infondato;
infatti, la previsione della forma terminativa dell'ordinanza, di cui al novellato art. 279 cod. proc. Civ., non si applica nel caso di specie, perché il provvedimento con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la carenza di competenza dell'autorità giurisdizionale che emise il decreto in via monitoria, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione per incompetenza e dichiarativo della nullità del decreto” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 21 agosto 2012, n. 14594 ).
Circa le spese con una recente Ordinanza (Cassazione Civile Sez. 2 Num. 13483 Anno 2025) la Corte di Cassazione ha ribadito il principio sopra richiamato secondo cui l'adesione da parte dell'attore all'eccezione del convenuto sull'incompetenza territoriale del giudice adito crea un accordo processuale che spoglia il giudice di ogni potere decisorio, incluso quello sulla condanna alle spese.
P. Q. M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e/o eccezione disattesa,
- DICHIARA l'incompetenza per territorio di questo Tribunale in ordine alla pretesa di cui al ricorso per decreto ingiuntivo n. 17/2025 del 03.01.2025 nel procedimento con r.g.n. 40022/2024 del Tribunale di Roma;
- INDICA quale giudice competente il Tribunale di Velletri;
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 17/2025 del 03.01.2025 nel procedimento con r.g.n. 40022/2024 del Tribunale di Roma;
14697/2024;
- RINVIA al Tribunale competente la liquidazione delle spese di questo giudizio.
Così deciso, Roma, 27.11.2025
Si comunichi
Il g.o.t.
IA ES
SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in persona del g.o.t. IA ES, in funzione di giudice unico, deposita la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al N. R. 8670 dell'anno 2025
TRA
(già con sede legale in Pomezia (RM), via dei Castelli Parte_1 Parte_2
Romani n. 24/E (c.a.p. ), P.I. , in persona del legale rappresentante Sig P.IVA_2 [...]
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Roma – Ostia Lido, Viale Vasco De Parte_1 C.F._1
Gama n. 73, presso lo Studio dell'Avv. Damiano Ventura
PARTE OPPONENTE
CONTRO
, in persona dell'amm.re Unico e legale rapp.te p.t. Sig. , rapp.ta e CP_1 CP_2 CP_3 difesa dagli Avv.ti Giuseppe Ruocco e Cristiano De Rosa
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI: per parte opponente: “voglia l'adito Tribunale di Roma, così giudicare: – In via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Velletri per le causali esposte in narrativa del presente atto e, in ogni caso, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto n. 17/2025 del 03.01.2025 nel procedimento con r.g.n. 40022/2024 del Tribunale di Roma;
– Nel merito: dichiarare nullo, di nessun effetto e comunque revocarsi il decreto ingiuntivo n. 17/2025 del 03.01.2025 nel procedimento con r.g.n. 40022/2024 del Tribunale di Roma poiché il credito della parte opposta non è dovuto e comunque non è provato. – In via riconvenzionale: accertato che la si è vista Parte_1 revocare l'incarico dell'appalto di cui in narrativa e che ha subito danni di immagine, condannare la al risarcimento del danno di immagine subito determinato in via equitativa;
Con vittoria di CP_4 spese, competenze ed onorari come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario”; per parte opposta “I sottoscritti procuratori, si riportano ai propri scritti difensivi e, nel ribadire la propria volontà di aderire all'eccezione di incompetenza così come formulata da controparte, chiede che il Giudice Voglia decidere in tal senso, fissando termine per la riassunzione dinanzi al Tribunale competente e rimandano alla decisione finale anche il regime delle spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare parte opponente ha sollevato eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale adito e ha invocato la competenza del foro delle persone giuridiche così deducendo: “La
[...] ha sede in Pomezia che seppure comune della Provincia della Parte_1 Controparte_5
Roma, rientra nel circondario territoriale del Tribunale di Velletri”.
La . EL , costituitasi nel giudizio di opposizione in via preliminare, ha prestato la propria CP_2 adesione all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla controparte, con conseguente translatio iudicii dinanzi al Tribunale di Velletri.
L'accoglimento dell'eccezione di rito esime questo Tribunale dall'esaminare il merito della controversia. In forza dell'adesione prestata da parte opposta all'eccezione sollevata dalla parte attrice/opponente di questa procedura, il giudice adito per l'opposizione non può che dichiarare la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Velletri. Alla declaratoria di incompetenza del giudice adito consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alle spese, ritiene questo giudice di aderire all'indirizzo sancito dalla sentenza n. 6106 del 20.03.2006 della S.C. di Cassazione secondo cui: <<… L'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, a norma dell'art. 38 c.p.c., che viene escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendovi provvedere il giudice al quale è rimessa la causa >>.
Alla declaratoria di incompetenza del giudice adito consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto. La declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca presuppongono la pronuncia di una sentenza.
Ciò conformemente all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, la quale, in una fattispecie analoga ha affermato: “Il primo motivo – con il quale si deduce la violazione dell'art. 279 c.p.c. giacchè il Tribunale avrebbe deciso la questione di competenza con sentenza anziché con ordinanza, come imposto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), che ha sostituito il citato art. 279, comma 1 e modificato il n. 1) del comma 2 – è infondato;
infatti, la previsione della forma terminativa dell'ordinanza, di cui al novellato art. 279 cod. proc. Civ., non si applica nel caso di specie, perché il provvedimento con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la carenza di competenza dell'autorità giurisdizionale che emise il decreto in via monitoria, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione per incompetenza e dichiarativo della nullità del decreto” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 21 agosto 2012, n. 14594 ).
Circa le spese con una recente Ordinanza (Cassazione Civile Sez. 2 Num. 13483 Anno 2025) la Corte di Cassazione ha ribadito il principio sopra richiamato secondo cui l'adesione da parte dell'attore all'eccezione del convenuto sull'incompetenza territoriale del giudice adito crea un accordo processuale che spoglia il giudice di ogni potere decisorio, incluso quello sulla condanna alle spese.
P. Q. M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e/o eccezione disattesa,
- DICHIARA l'incompetenza per territorio di questo Tribunale in ordine alla pretesa di cui al ricorso per decreto ingiuntivo n. 17/2025 del 03.01.2025 nel procedimento con r.g.n. 40022/2024 del Tribunale di Roma;
- INDICA quale giudice competente il Tribunale di Velletri;
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 17/2025 del 03.01.2025 nel procedimento con r.g.n. 40022/2024 del Tribunale di Roma;
14697/2024;
- RINVIA al Tribunale competente la liquidazione delle spese di questo giudizio.
Così deciso, Roma, 27.11.2025
Si comunichi
Il g.o.t.
IA ES