Articolo 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 208
Articolo 2
Versione
15 luglio 1999
Art. 1. 1. Con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94 , e con le modalita' ivi indicate, e acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 94 del 1997 , possono essere emanati, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni correttive del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 , nonche', entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 6, comma 4, della citata legge n. 94 del 1997 , disposizioni correttive dei decreti medesimi.
2. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 , dopo le parole: "ai sensi dell' articolo 17 della legge :23 agosto 1988, n. 400 ", sono inserite le: seguenti: ", acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all' articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94 ".
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti e gli organismi pubblici di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , con esclusione degli enti locali di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , adeguano il sistema di contabilita' ed i relativi bilanci ai principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94 . Per gli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 , e successive modificazioni, si provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di amministrazione e contabilita' approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 , e successive modificazioni.
4. Il Governo a delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi. per adeguare il sistema contabile delle regioni a quello dello Stato, secondo i principi e i criteri direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94 . Sugli schemi di decreto legislativo: di cui al presente comma e' acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 94 del 1997 , e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Avvertenza:
Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- La legge 3 aprile 1997, n. 94 , reca: "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato".
- Il testo dell' art. 9 della legge n. 94/1997 e' il seguente:
"Art. 9. - Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati, nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi, al fine dell'esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi degli articoli 5, comma 3, 6, comma 5, e 7, comma 4".
- Il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 , reca: "Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generalo dello Stato".
- Il testo del comma 4 dell'art. 6 della citata legge n. 94/1997 e' il seguente:
"4. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 1, un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la formazione e la gestione del bilancio dello Stato. Entro la medesima data il Governo e' altresi' delegato ad emanare un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tesoreria".
- Il testo del comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430 (Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell' art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94 ), a seguito dell'integrazione apportata dalla presente legge, e' il seguente:
"2. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e degli altri uffici dirigenziali, delle relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, sono stabiliti con regolamenti ovvero con decreti del Ministro, ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all' art. 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94 . Si applica l' art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59 . La ridefinizione degli organici e' effettuata in modo da assicurare l'invarianza della spesa di personale. I regolamenti prevedono la graduale soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale, articolato in aree dipartimentali. Fino all'istituzione del ruolo unico, i regolamenti assicurano forma ordinarie di mobilita' fra i diversi dipartimenti, nel rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia".
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), e' il seguente:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianto e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
- Il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 , reca: "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali".
- La legge 20 marzo 1975, n. 70 , reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente".
- Il D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696 , reca: "Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 ".
Entrata in vigore il 15 luglio 1999
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