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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 06/12/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 580/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VITERBO nella persona del giudice AR OS ON, ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 580 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Anna Fabiani, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Orte, al corso Garibaldi n. 158, presso lo studio del difensore,
- Attore opponente
e
C.F. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Marco Borrani, elettivamente domiciliata in Roma, alla via B. B. Amidei n.
18, presso lo studio del difensore,
- Convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: parte opponente ha concluso come da atto di citazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 32/2024 (R.G. n. Parte_1
170/2024) con il quale la società gli ha intimato il Controparte_1 pagamento dell'importo di 16.000,00 euro, oltre accessori.
pagina 1 di 4 L' ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, perché i lavori, indicati Parte_1 nell'unica fattura posta a base del provvedimento monitorio, non sarebbero stati eseguiti dall'opposta, bensì dalla società D.A.L. Termoidraulica s.r.L.
2. Si è costituita in giudizio la società (nel prosieguo, Controparte_1
« »), instando per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo CP_1 opposto e chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma del provvedimento monitorio, nonché, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della somma maggiore o minore risultante in corso di causa.
L'opposta ha sostenuto di aver eseguito i lavori indicati nella fattura, posta a base del decreto ingiuntivo opposto, mentre la società DAL s.r.L. aveva eseguito altri lavori, in diverse date, in favore dell'opponente. L'opposta ha osservato, altresì, che l'opponente non ha negato che i lavori di cui alla fattura fossero stati effettivamente svolti, né di essere debitore delle somme chieste a tale titolo.
3. Differita la prima udienza ai sensi dell'art. 171bis, comma 3, c.p.c., revocata la dichiarazione di contumacia della e rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del CP_1 decreto ingiuntivo opposto, all'udienza di discussione orale del 27 novembre 2025 parte opponente si è riportata alle conclusioni formulate nell'atto di citazione.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione, riservando il deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c.
4. L'opposizione è fondata.
Occorre premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, all'interno del quale l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente assume la posizione sostanziale di convenuto (Cass., sez. I, 22 aprile 2024, n. 10712;
Cass., sez. I, 29 febbraio 2024, n. 5478; Cass., sez. un., 13 gennaio 2022, n. 927; Cass., sez. II, 4 marzo
2020, n. 6091; Cass., sez. I, 6 giugno 2028, n. 14640; Cass., sez. III, 25 ottobre 2016, n. 21466; Cass., sez. VI-III, 11 marzo 2011, n. 5915; Cass., sez. III, 3 marzo 2009, n. 5071; Cass., sez. III, 17 novembre
2023, n. 17371).
Inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
il debitore convenuto, invece, è gravato dall'onere della prova dei fatti impeditivi,
pagina 2 di 4 modificativi ed estintivi del diritto di credito (Cass., sez. VI, 10 giugno 2021, n. 16324; Cass., sez. II,
21 maggio 2019, n. 13685; Cass., sez. un., 30 ottobre 2021, n. 13533).
Pertanto, grava sull'opposto l'onere, da un lato, di dimostrare la fonte del proprio diritto di credito, nonché i relativi an e quantum, dall'altro, di allegare l'inadempimento dell'opponente, mentre, spetta a quest'ultimo allegare, a propria volta, l'inadempimento dell'opposto ovvero allegare e provare fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del credito (art. 2697 c.c.). La titolarità attiva del rapporto obbligatorio – questione di merito che incide sulla fondatezza della domanda - è un fatto-diritto che, logicamente prima ancora che giuridicamente, concorre ad integrare il fatto costitutivo del diritto di credito, per cui, in caso di contestazione, deve essere dimostrato dall'opposto (Cass., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951). Giova ricordare, altresì, che il giudice dell'opposizione, in quanto chiamato a pronunciarsi nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione, è tenuto non solo a valutare la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma anche a vagliare la fondatezza (e le relative prove) della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass., sez. VI-III, 28 maggio 2019, n. 14473; Cass., sez. II, 12 marzo 2019, n. 7020; Cass., sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927). Infine, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ritiene che la fattura idonea all'emissione di un decreto ingiuntivo, mentre non costituisce di per sé prova del credito nel successivo ed eventuale giudizio di opposizione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 31 agosto 2023, n.
29635; Cass., sez. III, 3 aprile 2018, n. 8549; Cass., sez. II, 5 agosto 2011, n. 17050).
Ebbene, nel caso di specie, l'opponente ha contestato la titolarità del credito in capo all'opposta, in quanto ha negato che la medesima avesse eseguito i lavori di cui alla fattura posta a base del decreto ingiuntivo opposto. L'odierna società convenuta avrebbe dovuto quindi dimostrare il fatto costitutivo del diritto di credito vantato nei confronti dell'opponente, fornendo la prova di aver effettivamente svolto in favore dell' i ridetti lavori, vale a dire di essere munita di titolarità attiva. Parte_1
L'opposta, tuttavia, non ha assolto al proprio onere probatorio. Difatti, la si è costituita CP_1 soltanto in data 5 novembre 2024, ossia una volta spirato il termine ultimo del 18 ottobre 2024, entro cui depositare la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., con la quale formulare eventuali richieste istruttorie. L'opposta, peraltro, non ha chiesto di essere rimessa in termini.
Ne discende la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda proposta anche in via subordinata dalla in quanto, essendo priva di titolarità attiva, non risulta essere CP_1 creditrice dell'opponente.
pagina 3 di 4 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), ai valori minimi, tenuto conto del valore della causa, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria che non ha avuto luogo e tenuto conto dell'esigua attività processuale effettivamente svolta, nonché della ridotta complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 580 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
32/2024, emesso in data 25 gennaio 2024;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore della parte attrice opponente, delle spese di giudizio che si liquidano in 1.700,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Viterbo, 5 dicembre 2025
Il giudice
AR OS ON
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VITERBO nella persona del giudice AR OS ON, ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 580 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Anna Fabiani, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Orte, al corso Garibaldi n. 158, presso lo studio del difensore,
- Attore opponente
e
C.F. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Marco Borrani, elettivamente domiciliata in Roma, alla via B. B. Amidei n.
18, presso lo studio del difensore,
- Convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: parte opponente ha concluso come da atto di citazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 32/2024 (R.G. n. Parte_1
170/2024) con il quale la società gli ha intimato il Controparte_1 pagamento dell'importo di 16.000,00 euro, oltre accessori.
pagina 1 di 4 L' ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, perché i lavori, indicati Parte_1 nell'unica fattura posta a base del provvedimento monitorio, non sarebbero stati eseguiti dall'opposta, bensì dalla società D.A.L. Termoidraulica s.r.L.
2. Si è costituita in giudizio la società (nel prosieguo, Controparte_1
« »), instando per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo CP_1 opposto e chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma del provvedimento monitorio, nonché, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della somma maggiore o minore risultante in corso di causa.
L'opposta ha sostenuto di aver eseguito i lavori indicati nella fattura, posta a base del decreto ingiuntivo opposto, mentre la società DAL s.r.L. aveva eseguito altri lavori, in diverse date, in favore dell'opponente. L'opposta ha osservato, altresì, che l'opponente non ha negato che i lavori di cui alla fattura fossero stati effettivamente svolti, né di essere debitore delle somme chieste a tale titolo.
3. Differita la prima udienza ai sensi dell'art. 171bis, comma 3, c.p.c., revocata la dichiarazione di contumacia della e rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del CP_1 decreto ingiuntivo opposto, all'udienza di discussione orale del 27 novembre 2025 parte opponente si è riportata alle conclusioni formulate nell'atto di citazione.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione, riservando il deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c.
4. L'opposizione è fondata.
Occorre premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, all'interno del quale l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente assume la posizione sostanziale di convenuto (Cass., sez. I, 22 aprile 2024, n. 10712;
Cass., sez. I, 29 febbraio 2024, n. 5478; Cass., sez. un., 13 gennaio 2022, n. 927; Cass., sez. II, 4 marzo
2020, n. 6091; Cass., sez. I, 6 giugno 2028, n. 14640; Cass., sez. III, 25 ottobre 2016, n. 21466; Cass., sez. VI-III, 11 marzo 2011, n. 5915; Cass., sez. III, 3 marzo 2009, n. 5071; Cass., sez. III, 17 novembre
2023, n. 17371).
Inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
il debitore convenuto, invece, è gravato dall'onere della prova dei fatti impeditivi,
pagina 2 di 4 modificativi ed estintivi del diritto di credito (Cass., sez. VI, 10 giugno 2021, n. 16324; Cass., sez. II,
21 maggio 2019, n. 13685; Cass., sez. un., 30 ottobre 2021, n. 13533).
Pertanto, grava sull'opposto l'onere, da un lato, di dimostrare la fonte del proprio diritto di credito, nonché i relativi an e quantum, dall'altro, di allegare l'inadempimento dell'opponente, mentre, spetta a quest'ultimo allegare, a propria volta, l'inadempimento dell'opposto ovvero allegare e provare fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del credito (art. 2697 c.c.). La titolarità attiva del rapporto obbligatorio – questione di merito che incide sulla fondatezza della domanda - è un fatto-diritto che, logicamente prima ancora che giuridicamente, concorre ad integrare il fatto costitutivo del diritto di credito, per cui, in caso di contestazione, deve essere dimostrato dall'opposto (Cass., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951). Giova ricordare, altresì, che il giudice dell'opposizione, in quanto chiamato a pronunciarsi nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione, è tenuto non solo a valutare la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma anche a vagliare la fondatezza (e le relative prove) della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass., sez. VI-III, 28 maggio 2019, n. 14473; Cass., sez. II, 12 marzo 2019, n. 7020; Cass., sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927). Infine, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ritiene che la fattura idonea all'emissione di un decreto ingiuntivo, mentre non costituisce di per sé prova del credito nel successivo ed eventuale giudizio di opposizione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 31 agosto 2023, n.
29635; Cass., sez. III, 3 aprile 2018, n. 8549; Cass., sez. II, 5 agosto 2011, n. 17050).
Ebbene, nel caso di specie, l'opponente ha contestato la titolarità del credito in capo all'opposta, in quanto ha negato che la medesima avesse eseguito i lavori di cui alla fattura posta a base del decreto ingiuntivo opposto. L'odierna società convenuta avrebbe dovuto quindi dimostrare il fatto costitutivo del diritto di credito vantato nei confronti dell'opponente, fornendo la prova di aver effettivamente svolto in favore dell' i ridetti lavori, vale a dire di essere munita di titolarità attiva. Parte_1
L'opposta, tuttavia, non ha assolto al proprio onere probatorio. Difatti, la si è costituita CP_1 soltanto in data 5 novembre 2024, ossia una volta spirato il termine ultimo del 18 ottobre 2024, entro cui depositare la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., con la quale formulare eventuali richieste istruttorie. L'opposta, peraltro, non ha chiesto di essere rimessa in termini.
Ne discende la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda proposta anche in via subordinata dalla in quanto, essendo priva di titolarità attiva, non risulta essere CP_1 creditrice dell'opponente.
pagina 3 di 4 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), ai valori minimi, tenuto conto del valore della causa, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria che non ha avuto luogo e tenuto conto dell'esigua attività processuale effettivamente svolta, nonché della ridotta complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 580 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
32/2024, emesso in data 25 gennaio 2024;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore della parte attrice opponente, delle spese di giudizio che si liquidano in 1.700,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Viterbo, 5 dicembre 2025
Il giudice
AR OS ON
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