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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 14/04/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n.86/2020 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 9 aprile 2025, nella causa avente ad oggetto
“prestazione vitalizia INAIL”,
tra
rappr. e dif. dall'avv. Roccaforte Mario Parte_1
Appellante contro
I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante p.t.
Appellato, non costituito
Motivi della decisione Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 4 marzo 2020 impugnava Parte_1 la sentenza resa in data 14 novembre 2019, con cui il Giudice del Lavoro di Taranto aveva accolto la domanda attorea;
per quanto di ragione, condannando l'INAIL a rideterminare la rendita 50885233 per danno biologico spettante al per malattie professionali ed infortunio Pt_1 unificati nella misura del 31% anziché del 25% dalla domanda amministrativa oltre agli accessori di legge;
rigettava nel resto la domanda;
compensava le spese di lite, ponendo definitivamente a carico dell'INAIL il costo della CTU. All'udienza del 12 febbraio 2025 compariva soltanto l'appellante, e non vi è prova della notifica all'appellato INAIL del ricorso in appello e del decreto di fissazione udienza;
questa Corte concedeva rinvìo per produrre la assertivamente già effettuata notifica, e rinviava all'udienza del 9 aprile 2025. In data 13 /24 febbraio 2025 il procuratore di parte appellante faceva istanza di fissazione di nuova udienza, con termine perentorio per la rinotifica dell'impugnazione a controparte appellata;
istanza rigettata. All'udienza del 9 aprile 2025 la causa è stata decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---***---***--- Va rilevata innanzitutto la inaccoglibilità della istanza di concessione di termine per la ri-notifica dell'impugnazione. Ciò, traducentesi in una istanza di “rimessione in termini”, è inaccoglibile: l'ipotesi di rimessione in termini richiede, tanto nella versione prevista dall'art. 184 bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153 comma 2 c.p.c. come novellato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69,
1 che la decadenza sia stata determinata da causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (cfr. Cass. 19836/2011): situazione non documentata nel caso che qui occupa.
L'appello è dunque improcedibile, in quanto:
nel processo del lavoro si è in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, che è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in jus, cui non può pervenirsi attraverso l'applicazione degli artt. 291 e 421 c.p.c. nell'ipotesi di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare - con condotte omissive prive di valida giustificazione e talvolta in modo sensibile - i tempi del processo, sì da disattendere il principio della sua "ragionevole durata";
in definitiva, ove al deposito dell'atto introduttivo non sia seguita la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, occorre definire il giudizio con una sentenza di mero rito, dichiarando l'improcedibilità del ricorso stesso, non potendo più il processo proseguire per non essere consentita - in ragione del principio costituzionalizzato della
"ragionevole durata" del processo - la fissazione di un nuovo termine per la notificazione, mai in precedenza effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, attesa l'inapplicabilità
in tale caso degli artt. 291 e 421 c.p.c.;
né rileva il carattere ordinatorio del termine di notificazione di cui all'originario decreto di fissazione dell'udienza, atteso che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risiede nella prorogabilità o meno dei primi, perché mentre i termini perentori non possono in alcun caso "essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti" (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice di disporre la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154 c.p.c.), sicchè una volta scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio.
Per tali motivi il ricorso va dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese di lite, trattandosi di pronuncia in rito.
p.q.m.
2 Dichiara improcedibile l'appello.
Nulla per le spese.
Taranto, 9 aprile 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
3
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 9 aprile 2025, nella causa avente ad oggetto
“prestazione vitalizia INAIL”,
tra
rappr. e dif. dall'avv. Roccaforte Mario Parte_1
Appellante contro
I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante p.t.
Appellato, non costituito
Motivi della decisione Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 4 marzo 2020 impugnava Parte_1 la sentenza resa in data 14 novembre 2019, con cui il Giudice del Lavoro di Taranto aveva accolto la domanda attorea;
per quanto di ragione, condannando l'INAIL a rideterminare la rendita 50885233 per danno biologico spettante al per malattie professionali ed infortunio Pt_1 unificati nella misura del 31% anziché del 25% dalla domanda amministrativa oltre agli accessori di legge;
rigettava nel resto la domanda;
compensava le spese di lite, ponendo definitivamente a carico dell'INAIL il costo della CTU. All'udienza del 12 febbraio 2025 compariva soltanto l'appellante, e non vi è prova della notifica all'appellato INAIL del ricorso in appello e del decreto di fissazione udienza;
questa Corte concedeva rinvìo per produrre la assertivamente già effettuata notifica, e rinviava all'udienza del 9 aprile 2025. In data 13 /24 febbraio 2025 il procuratore di parte appellante faceva istanza di fissazione di nuova udienza, con termine perentorio per la rinotifica dell'impugnazione a controparte appellata;
istanza rigettata. All'udienza del 9 aprile 2025 la causa è stata decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---***---***--- Va rilevata innanzitutto la inaccoglibilità della istanza di concessione di termine per la ri-notifica dell'impugnazione. Ciò, traducentesi in una istanza di “rimessione in termini”, è inaccoglibile: l'ipotesi di rimessione in termini richiede, tanto nella versione prevista dall'art. 184 bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153 comma 2 c.p.c. come novellato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69,
1 che la decadenza sia stata determinata da causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (cfr. Cass. 19836/2011): situazione non documentata nel caso che qui occupa.
L'appello è dunque improcedibile, in quanto:
nel processo del lavoro si è in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, che è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in jus, cui non può pervenirsi attraverso l'applicazione degli artt. 291 e 421 c.p.c. nell'ipotesi di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare - con condotte omissive prive di valida giustificazione e talvolta in modo sensibile - i tempi del processo, sì da disattendere il principio della sua "ragionevole durata";
in definitiva, ove al deposito dell'atto introduttivo non sia seguita la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, occorre definire il giudizio con una sentenza di mero rito, dichiarando l'improcedibilità del ricorso stesso, non potendo più il processo proseguire per non essere consentita - in ragione del principio costituzionalizzato della
"ragionevole durata" del processo - la fissazione di un nuovo termine per la notificazione, mai in precedenza effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, attesa l'inapplicabilità
in tale caso degli artt. 291 e 421 c.p.c.;
né rileva il carattere ordinatorio del termine di notificazione di cui all'originario decreto di fissazione dell'udienza, atteso che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risiede nella prorogabilità o meno dei primi, perché mentre i termini perentori non possono in alcun caso "essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti" (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice di disporre la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154 c.p.c.), sicchè una volta scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio.
Per tali motivi il ricorso va dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese di lite, trattandosi di pronuncia in rito.
p.q.m.
2 Dichiara improcedibile l'appello.
Nulla per le spese.
Taranto, 9 aprile 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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