Ordinanza collegiale 20 luglio 2023
Ordinanza cautelare 30 ottobre 2023
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 15/05/2025, n. 9240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9240 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/05/2025
N. 09240/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08810/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8810 del 2023, proposto da EZ IN, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Leone, Simona Fell e Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Lungotevere Marzio, 3;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Firenze e Università degli Studi del Salento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio interuniversitario per il calcolo automatico – Cineca, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento di esclusione, per non aver confermato l’interesse nei termini e tempi di cui all’art. 11, comma 1, lettera d, Allegato 2° al D.M. n. 730 del 25 giugno 2021, dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2021/2022, comunicato alla parte ricorrente attraverso l’area riservata del portale www.universitaly.it in data 12 aprile 2023;
- del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 25 giugno 2021, prot. n. 730, recante « Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo
unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022 », nella parte in cui dispone, all’art. 11, comma 1, lettera d, Allegato 2, che non è prevista alcuna motivazione giustificativa per la mancata conferma d’interesse a permanere in graduatoria;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti dell’interesse di parte ricorrente;
nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente di essere riammessa nella graduatoria del Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2021/2022 nella posizione in cui era collocata prima della decadenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi Firenze e dell’Università degli Studi del Salento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La parte ricorrente ha rappresentato di aver partecipato, in data 3 settembre 2021, alla prova di ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria e di aver conseguito un punteggio pari a 31,10 punti, non utile alla immatricolazione presso le sedi universitarie e i corsi di laurea di interesse.
1.1. La parte ricorrente ha altresì rappresentato di essersi collocata, in seguito agli intervenuti scorrimenti della graduatoria, in posizione utile per l’immatricolazione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. La ricorrente ha, tuttavia, deciso di non procedere alla immatricolazione in vista dei successivi scorrimenti della graduatoria che avrebbero potuto consentirle di immatricolarsi al corso di laurea in medicina e chirurgia, che la stessa reputava di maggior interesse.
1.2. La ricorrente ha infine esposto che a distanza di un anno e sette mesi dalla pubblicazione della graduatoria non è riuscita a confermare l’interesse a permanere nella stessa a causa di un impedimento personale.
Per tale ragione, il Ministero dell’Università e della Ricerca (“ Mur ”), con provvedimento del 12 aprile 2023, ha disposto la sua decadenza dalla graduatoria in ossequio a quanto previsto dal punto 11, lett. d) , dell’Allegato 2 del d.m. n. 730 del 25 giugno 2021.
2. La ricorrente, con la proposizione del presente ricorso affidato a un unico motivo di ricorso, ha impugnato il provvedimento di decadenza dalla graduatoria in uno con la previsione del d.m. n. 730/2021 che prevedeva una siffatta conseguenza in caso di mancata conferma di interesse nei termini all’uopo concessi dal Ministero, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, e he ha chiesto l’annullamento nei limiti dell’interesse azionato, altresì chiedendo l’accertamento del suo diritto ad essere riammessa in graduatoria.
2.1. Con l’unico motivo di ricorso proposto dalla parte ricorrente è stata contestata la legittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “ Violazione e falsa applicazione della legge n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell’amministrazione – Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta – Eccesso di potere per sviamento dell’azione amministrativa dalla causa tipica ”.
La parte ricorrente, in estrema sintesi, ha contestato la legittimità della previsione recata dal punto 11, lett. d) , dell’Allegato 2 del d.m. n. 730 del 25 giugno 2021 poiché la stessa non prevede alcuna eccezione al meccanismo di automatica decadenza dalla graduatoria in caso di mancata conferma di interesse nel termine di cinque giorni, operante ogniqualvolta venga disposto uno scorrimento della graduatoria.
2.2. Il Ministero dell’Università e della Ricerca, in data 15 giugno 2023, si è costituito in resistenza nel presente giudizio e ha depositato una relazione di causa con la quale ha eccepito la inammissibilità e l’infondatezza del gravame.
2.3. La ricorrente, con memoria depositata in data 5 ottobre 2023, ha specificato le proprie censure e ha insistito per l’accoglimento della domanda cautelare e del ricorso.
2.4. All’udienza camerale del 25 ottobre 2023 è stata discussa la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente e poi la causa è stata trattenuta in decisione.
2.4.1. La Sezione, con ordinanza n. 7219 del 30 ottobre 2023, ha rigettato la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente, ritenendo che la stessa non fosse assistita dal necessario fumus di fondatezza richiesto dalla legge per la concessione della invocata cautela.
2.5. Il Mur, con note d’udienza depositate in data 6 maggio 2025, ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione sulla base dei documenti e degli scritti difensivi depositati.
2.6. All’udienza pubblica del 7 maggio 2025 la causa è stata discussa e poi trattenuta in decisione.
3. Il Collegio ritiene che il ricorso in esame non sia meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni di diritto.
3.1. In proposito, vale innanzitutto richiamare quanto previsto dal punto 11, lett. d) , dell’Allegato 2 del d.m. n. 730/2021, in base al quale “ entro cinque giorni dal termine di cui alla lett. a) e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato e i festivi, tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati, i rinunciatari all’immatricolazione offerta ed i candidati che rientrano nello status denominato ‘posti esauriti’, devono manifestare la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria nell'area riservata del sito Universitaly. In assenza di conferma di interesse il candidato è escluso dagli scorrimenti successivi delle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione. Non assume alcuna rilevanza la motivazione giustificativa della mancata conferma di interesse, in caso di impedimento, essendo la procedura informatica di durata minima ed eventualmente delegabile a terzi di fiducia nell’arco dei cinque giorni concessi per eseguire l’operazione di conferma […]”.
3.2. La giurisprudenza amministrativa, in forza di un consolidato e tralatizio orientamento, ha già reputato legittimo il meccanismo della conferma di interesse a permanere in graduatoria, tenuto conto della semplicità e non onerosità dell’adempimento richiesto, della possibilità di delegare lo stesso a soggetti terzi, nonché alla circostanza per cui lo stesso risulta funzionale a garantire la gestione della graduatoria e delle immatricolazioni in relazione a una procedura comparativa di massa.
3.3. In particolare, è stato affermato che:
- “[…] l’onere di verifica settimanale dello stato della graduatoria è previsto originariamente dalla lex specialis e costituisce un adempimento semplice e ben poco impegnativo che corrisponde a un interesse pubblico connesso ai principi di trasparenza, efficienza, pubblicità ed economicità dell’azione amministrativa, al fine di provvedere in termini rapidi e certi (anche nell’interesse di tutti i partecipanti alla selezione) agli aggiornamenti della graduatoria nazionale degli ammessi. Pertanto, in assenza di tale meccanismo l’amministrazione si verrebbe a trovare in una condizione di grave incertezza e nell’impossibilità pratica di poter dare un assetto certo agli scorrimenti periodicamente disposti ” (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, sez. III-Stralcio, sent. n. 15500 del 22 novembre 2022, passata in giudicato);
- il meccanismo della conferma di interesse a permanere in graduatoria “ è stato ritenuto dalla giurisprudenza adempimento non sproporzionato, né eccessivamente oneroso, né irragionevole, poiché da un lato esso richiede ai candidati la diligenza ordinaria propria dei soggetti che aspirino all’immatricolazione, dall’altro risponde all’esigenza di una rapida definizione degli aggiornamenti della graduatoria, essendo finalizzato a rendere efficace e rapido lo scorrimento di questa (cfr. C.d.S., Sez. VI, 8 febbraio 2022, n. 881; id., 31 gennaio 2022, n. 648; id., ord. 1° agosto 2018, n. 3672; id., ord. 4 agosto 2017, n. 3307) ” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 4634 dell’8 maggio 2023; Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 3979 del 19 aprile 2023);
- “ la manifestazione di conferma d’interesse -da un lato- si esaurisce in un adempimento invero minimale e suscettibile di essere posto in essere anche da soggetto terzo delegato dall’interessato e -dall’altro- si rivela funzionale ad una gestione snella e razionale delle graduatorie da parte delle amministrazioni coinvolte ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 7382 del 15 aprile 2024, passata in giudicato);
- “ La decadenza dalla graduatoria di merito comporta l’impossibilità di aspirare ad alcun posto utile, sia in graduatoria nazionale, sia nell’assegnazione dei posti extra UE rimasti vacanti ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 881 dell’8 febbraio 2022).
3.4. Il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dagli orientamenti pretori sin qui richiamati, che risultano pienamente applicabili anche al caso di specie, donde l’infondatezza delle censure articolate dalla parte ricorrente.
3.5. Giova, altresì, aggiungere che nella fattispecie in esame la parte ricorrente, pur contestando la legittimità della gravata previsione della lex specialis nella parte in cui non ammette alcuna giustificazione al mancato espletamento dell’incombente materiale richiesto ai fini della permanenza nella graduatoria di merito, si è limitata ad affermare di non essere riuscita a confermare l’interesse a causa di un impedimento personale, rispetto al quale non è stato fornito alcun elemento, con la conseguenza che tale affermazione si appalesa generica e del tutto inidonea a sorreggere le censure articolate in ricorso.
4. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve essere respinto, stante la sua infondatezza.
5. Il Collegio ritiene che sussistano eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, tenuto conto dello scarso apporto defensionale del Ministero resistente, atteso che l’Avvocatura erariale si è limitata a versare in atti una relazione di causa redatta dal medesimo Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Luca Biffaro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Biffaro | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO