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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/05/2025, n. 2278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2278 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7384/2022
Tribunale di BR
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7384/2022
Oggi 29 maggio 2025 innanzi al dott. Elisabetta Arrigoni, sono comparsi:
Per l'avv. LANCIA FABIO, Parte_1 oggi sostituito dall'avv. Fabiola Ghisi
Per l'avv. MARAGNA NICOLA, oggi sostituito dall'avv. Giuseppe Controparte_1
Giaccon.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Ghisi reitera la richiesta di revoca dell'ordinanza e insiste nelle istane istruttorie. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
La comunicazione della sentenza equivale a lettura.
Il Giudice
dott. Elisabetta Arrigoni
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BR
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7384/2022 promossa da:
(c.f. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio degli avv. e LANCIA FABIO e ESPOSITO ELISA
ATTORE-OPPONENTE
contro
(C.F. ), con l'avv. MARAGNA NICOLA e l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 25.5.2022 la società , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, notificava alla società Parte_1
, l'ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva della
[...] somma di € 906.867,72 oltre interessi commerciali e spese successive, sulla scorta di fatture emesse per forniture di bestiame. L'ingiungente dava atto che in data 31.01.2022 era stato stipulato un accordo tra le parti denominato piano di rientro a fronte del quale
[...]
consegnava a e n. 11 effetti Parte_1 Controparte_1 cambiari a partire dal mese di Aprile 2022, di cui i primi due posti all'incasso venivano restituiti impagati.
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato
[...]
impugnava il decreto ingiuntivo chiedendone la Parte_1 revoca. A sostegno della opposizione sosteneva che l'accordo definito dalle parti aveva valore autonomo e novativo rispetto alle fatture unilateralmente emesse dall'opposta con la conseguenza che il credito doveva ritenersi inesigibile in quanto fondato su cambiali non scadute, fatta eccezione per le prime due cambiali erroneamente compilate e rimaste per tale ragione impagate, non erano esigibili al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
Instaurato il contradditorio, si costituiva la Controparte_2
chiedendo la conferma del decreto in quanto validamente emesso.
Indi, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza odierna veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
L'opposizione è infondata e va rigettata.
E' pacifico che l'opponente ha formulato una proposta scritta, accettata dall'opposta, contenente un piano di rientro di parte del debito, mediante l'emissione di effetti cambiari.
L'accordo non costituisce una transazione novativa.
Come noto, si ha transazione novativa qualora sussistano contestualmente due elementi, uno di natura oggettiva e uno di natura soggettiva: - sul piano oggettivo è necessario che le parti, onde risolvere o prevenire una lite, siano addivenute ad una rinunzia reciproca, anche parziale, alle proprie pretese, volta a modificare, estinguendola, la situazione negoziale precedente e ad instaurarne una nuova in quanto tra i due rapporti, il pagina 3 di 4 vecchio e il nuovo, vi sia una situazione di obiettiva incompatibilità; - sul piano soggettivo, è necessario che sussista un'inequivoca manifestazione di volontà delle parti in tal senso, ovvero che esse abbiano palesato il loro intento di instaurare tra loro un nuovo rapporto e di estinguere quello originario, dando a tale volontà forma e contenuto adeguati (Cassazione civile sez. I, 03/03/2025, n.5565).
In base all'accordo sottoscritto nel Gennaio 2022 l'opponente si impegnava a provvedere al pagamento secondo le scadenze meglio individuate, rilasciando a garanzia delle cambiali.
A fronte del mancato ottemperamento, legittimamente l'opposto ha preteso il credito di cui al decreto ingiuntivo, peraltro nemmeno messo in discussione dall'opponente se non sotto il profilo dell'esigibilità.
Il decreto ingiuntivo va pertanto confermato, detratti i pagamenti nelle more intervenuti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 16.000,00, oltre accessori in base al valore della causa (valori prossimi ai minimi stante la semplicità delle questioni,
l'assenza di istruttoria, la forma semplificata della decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo impugnato, detratti i pagamenti intervenuti.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano come in parte motiva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
BR , 29 maggio 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
pagina 4 di 4
Tribunale di BR
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7384/2022
Oggi 29 maggio 2025 innanzi al dott. Elisabetta Arrigoni, sono comparsi:
Per l'avv. LANCIA FABIO, Parte_1 oggi sostituito dall'avv. Fabiola Ghisi
Per l'avv. MARAGNA NICOLA, oggi sostituito dall'avv. Giuseppe Controparte_1
Giaccon.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Ghisi reitera la richiesta di revoca dell'ordinanza e insiste nelle istane istruttorie. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
La comunicazione della sentenza equivale a lettura.
Il Giudice
dott. Elisabetta Arrigoni
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BR
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7384/2022 promossa da:
(c.f. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio degli avv. e LANCIA FABIO e ESPOSITO ELISA
ATTORE-OPPONENTE
contro
(C.F. ), con l'avv. MARAGNA NICOLA e l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 25.5.2022 la società , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, notificava alla società Parte_1
, l'ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva della
[...] somma di € 906.867,72 oltre interessi commerciali e spese successive, sulla scorta di fatture emesse per forniture di bestiame. L'ingiungente dava atto che in data 31.01.2022 era stato stipulato un accordo tra le parti denominato piano di rientro a fronte del quale
[...]
consegnava a e n. 11 effetti Parte_1 Controparte_1 cambiari a partire dal mese di Aprile 2022, di cui i primi due posti all'incasso venivano restituiti impagati.
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato
[...]
impugnava il decreto ingiuntivo chiedendone la Parte_1 revoca. A sostegno della opposizione sosteneva che l'accordo definito dalle parti aveva valore autonomo e novativo rispetto alle fatture unilateralmente emesse dall'opposta con la conseguenza che il credito doveva ritenersi inesigibile in quanto fondato su cambiali non scadute, fatta eccezione per le prime due cambiali erroneamente compilate e rimaste per tale ragione impagate, non erano esigibili al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
Instaurato il contradditorio, si costituiva la Controparte_2
chiedendo la conferma del decreto in quanto validamente emesso.
Indi, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza odierna veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
L'opposizione è infondata e va rigettata.
E' pacifico che l'opponente ha formulato una proposta scritta, accettata dall'opposta, contenente un piano di rientro di parte del debito, mediante l'emissione di effetti cambiari.
L'accordo non costituisce una transazione novativa.
Come noto, si ha transazione novativa qualora sussistano contestualmente due elementi, uno di natura oggettiva e uno di natura soggettiva: - sul piano oggettivo è necessario che le parti, onde risolvere o prevenire una lite, siano addivenute ad una rinunzia reciproca, anche parziale, alle proprie pretese, volta a modificare, estinguendola, la situazione negoziale precedente e ad instaurarne una nuova in quanto tra i due rapporti, il pagina 3 di 4 vecchio e il nuovo, vi sia una situazione di obiettiva incompatibilità; - sul piano soggettivo, è necessario che sussista un'inequivoca manifestazione di volontà delle parti in tal senso, ovvero che esse abbiano palesato il loro intento di instaurare tra loro un nuovo rapporto e di estinguere quello originario, dando a tale volontà forma e contenuto adeguati (Cassazione civile sez. I, 03/03/2025, n.5565).
In base all'accordo sottoscritto nel Gennaio 2022 l'opponente si impegnava a provvedere al pagamento secondo le scadenze meglio individuate, rilasciando a garanzia delle cambiali.
A fronte del mancato ottemperamento, legittimamente l'opposto ha preteso il credito di cui al decreto ingiuntivo, peraltro nemmeno messo in discussione dall'opponente se non sotto il profilo dell'esigibilità.
Il decreto ingiuntivo va pertanto confermato, detratti i pagamenti nelle more intervenuti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 16.000,00, oltre accessori in base al valore della causa (valori prossimi ai minimi stante la semplicità delle questioni,
l'assenza di istruttoria, la forma semplificata della decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo impugnato, detratti i pagamenti intervenuti.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano come in parte motiva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
BR , 29 maggio 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
pagina 4 di 4