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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11736 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
DI
NAPOLI
-Sezione Specializzata in materia di Impresa- riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati: dott. Leonardo Pica Presidente dott. Adriano Del Bene Giudice dott. Arminio Salvatore Rabuano Giudice relatore estensore ha pronunciato la presente
SENTENZA nel processo iscritto al n. 26151 del Registro Generale Affari Civili Contenziosi relativo all'anno
2023 avente a oggetto azione esercitata ai sensi dell'art. 2901 c.c. e vertente tra le seguenti parti:
in persona del Parte_1 rappresentante legale p.t., C.F. , P.IVA_1 avv. EN MO, C.F. , C.F._1 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. EN MO, C.F. , C.F._1 con domicilio eletto all'indirizzo p.e.c. Email_1
ATTORI
, in persona del rappresentante legale p.t. C.F. , Parte_2 P.IVA_2 in persona del rappresentante legale p.t., C.F. Parte_3
, P.IVA_3 rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'Avv. Marcello Fortunato, C.F. con domicilio eletto all'indirizzo p.e.c. C.F._2
1 .salerno.it; Email_2 CP_1
CONVENUTE
, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. Controparte_2 P.IVA_4
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni delle parti e avv. EN Parte_1
MO.: “si riporta alle memorie conclusionali e di replica depositate in atti”;
e “si riporta alle memorie Parte_2 Parte_3 conclusionali e di replica depositate in atti”
FATTI RILEVANTI
E
RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 4.12.2023, gli attori,
[...]
e l'avv. EN MO, hanno promosso il Parte_4 presente giudizio al fine di ottenere la declaratoria di nullità e/o inefficacia e, in ogni caso, la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. di due atti dispositivi successivi compiuti da CP_2
e dalle società
[...] Parte_2 Parte_3
La società rimaneva contumace, invece, e Pt_1 Parte_2 [...]
i costituivano ritualmente in giudizio. Controparte_3
Venivano depositate memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
La società ha dedotto di essere creditrice nei confronti di Pt_1 Controparte_2
della somma complessiva di euro 37.600,00, oltre spese e interessi.
[...]
L'avv. EN MO ha rappresentato di essere a propria volta creditore in qualità di antistatario per spese di lite liquidate in euro 7.254,00 (oltre accessori).
Tali crediti sono stati definitivamente accertati con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
2147/2021, depositata in data 28.10.2021, nel giudizio R.G. 1806/2018, la quale, pur revocando il precedente decreto ingiuntivo n. 2131 del 2017, ha condannato .V. al pagamento delle CP_4 somme sopra indicate.
Tale sentenza è passata in cosa giudicata.
La controversia che ha portato alla suddetta sentenza ha avuto origine con il ricorso ex art. 633
2 c.p.c. proposto da introduttivo del processo iscritto al numero R.G. 7364/2017, a seguito Pt_1 del quale il Tribunale di Torre Annunziata aveva emesso il decreto n. 2131/2017 in data 29.11.2017, ingiungendo il pagamento di euro 50.940,25 (oltre accessori).
A seguito dell'opposizione proposta da (R.G. 808/2018), il Tribunale di Torre Controparte_2
Annunziata, con ordinanza dell'11 luglio 2018, ha concesso la provvisoria esecuzione del titolo monitorio (ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione, e sussistente il fumus boni iuris del credito).
Il decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo, veniva munito di formula esecutiva in data 26 settembre 2018 e notificato, unitamente all'atto di precetto, il 10 ottobre 2018.
Gli attori hanno dedotto di aver appreso che:
a) aveva stipulato atto di compravendita del 21.11.2018 con Controparte_2 [...]
a rogito del Notaio (Rep. 6619; Racc. 4494), trascritto il Parte_2 Persona_1
04.12.2018. L'atto ha avuto a oggetto il trasferimento di diversi immobili siti in Torre Annunziata,
Via Castriota n. 88 e n. 84/a, per il prezzo complessivo di euro 750.000,00. Gli immobili comprendevano un capannone industriale (Foglio 13, mappale 602 sub 105) e un fabbricato con appartamento e locali ad uso laboratorio/ufficio (Foglio 13, mappale 509 sub 4, 5, 7);
b) successivamente, in data 22.12.2019, veva compiuto un'operazione Parte_2 di scissione parziale, a rogito del Notaio (Rep. 45.706; Racc. 22.309), trascritto il Persona_2
04.12.2019. Con tale atto, aveva assegnato alla società Parte_2 [...] gli stessi identici immobili già acquistati da Le due Parte_3 Controparte_2 società del gruppo erano rappresentate dal medesimo delegato, dott. . Pt_2 Parte_5
Secondo gli attori gli atti sono nulli, inefficaci o inopponibili. Il credito era sorto ed era certo, liquido ed esigibile e, comunque, accertato prima dell'atto di compravendita che era stato stipulato solo un mese dopo (21.11.2018) la notifica del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo e del precetto (10.10.2018)
L'operazione era finalizzata allo svuotamento dei beni di la quale non risulta Controparte_5 proprietaria di alcun immobile.
Sussisteva quindi l'eventus damni, in quanto l'atto aveva determinato una maggiore difficoltà o incertezza nel soddisfacimento del credito, potendo consistere non solo in una variazione quantitativa ma anche qualitativa del patrimonio.
Trattandosi di atto oneroso successivo al sorgere del credito, era sufficiente la consapevolezza del
3 pregiudizio (scientia damni) da parte del debitore e del terzo acquirente.
La scientia damni di era dimostrata dalla sua piena consapevolezza Parte_2 dell'ingente esposizione debitoria di risultando allegato all'atto di Controparte_2 compravendita un verbale di assemblea del 15.11.2018 che attestava il sequestro del 47% della quota societaria di (legale rappresentante di per debiti tributari. Parte_6 CP_2
La circostanza che le due convenute facevano parte del gruppo “ e che Controparte_6 erano rappresentate dalla stessa persona fisica (dott. ) evidenziava ulteriormente la Parte_5 consapevolezza del pregiudizio e il fine dilatorio della successiva scissione.
Le convenute hanno contestato Parte_2 Controparte_7 integralmente le domande, eccependo la manifesta infondatezza dell'azione revocatoria.
Hanno sostenuto l'insussistenza dell'elemento soggettivo della scientia damni in capo al terzo acquirente.
In particolare, hanno evidenziato la loro buona fede precisando che:
a) le trattative commerciali per l'acquisto dell'immobile erano iniziate nel corso del 2017, prima di qualsiasi azione giudiziaria di T.E.C.A.;
b) la vendita era stata autorizzata dal Tribunale di Torre Annunziata con provvedimenti del
20.07.2018 e 09.11.2018;
c)l'autorizzazione imponeva un vincolo di destinazione del 47% del ricavato (€ 750.000,00) su conto vincolato per il pagamento del debito tributario;
d)l'acquisto era avvenuto a prezzo di mercato;
e) non risultava alcuna trascrizione della domanda giudiziale di al momento dell'atto di Pt_1 compravendita;
f) la successiva scissione parziale era stata disposta (22.11.2019) per ragioni interne al gruppo imprenditoriale , che operava con divisioni societarie distinte per la realizzazione di Pt_2 centri commerciali, senza alcun intento fraudolento nei confronti di La comunanza del Pt_1 legale rappresentante era dovuta all'appartenenza al medesimo gruppo . Pt_2
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti dell'11.04.2024, la causa veniva rinviata al
14.10.2025 per la rimessione al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 189
c.p.c. finalizzati al deposito delle comparse conclusionali e di replica.
Le parti depositavano le rispettive comparse conclusionali e repliche.
In data 14.10.25, le parti precisavano le rispettive conclusioni e il giudice rimetteva la causa al
4 Collegio per la decisione.
RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
1. e l'Avv. EN MO, quali creditori di hanno agito in Parte_1 Controparte_2 giudizio promuovendo l'azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di compravendita del 21.11.2018, stipulato tra e che Controparte_2 Parte_2 ha avuto a oggetto il trasferimento di diversi immobili siti in Torre Annunziata per il prezzo complessivo di euro 750.000,00 e, di conseguenza, dell'atto di scissione parziale del 22.11.2019, con il quale a assegnato alla società Parte_2 Parte_3 gli stessi identici immobili e hanno chiesto il rigetto della Parte_2 Parte_3 domanda evidenziando l'insussistenza della scientia damni.
2.La domanda degli attori è infondata.
Il legislatore con l'art. 2901 c.c. prescrive che il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni purché il terzo acquirente sia consapevole del pregiudizio.
In particolare, è necessario che il debitore sia consapevole del pregiudizio che, tramite la riduzione della propria garanzia patrimoniale generica, deriva alle ragioni dei creditori, invece nel caso di atto anteriore al sorgere del credito è prescritta la dolosa preordinazione del debitore il quale deve aver agito al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore successivo (la Relazione 1182 al c.c.
1942 ha precisato: “Nella disciplina dell'azione revocatoria ho avuto cura di risolvere le più importanti questioni pratiche che si sono agitate nel capo di questo istituto. Il consilium fraudis, requisito tradizionale dell'azione revocatoria, è dall'art. 2901, in conformità del concetto prevalso in dottrina e in giurisprudenza, individuato nella conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore. L'azione non è sempre legata all'anteriorità del credito rispetto all'atto che s'impugna; anche quando l'atto è anteriore al sorgere del credito l'azione è ammissibile, se
l'atto è dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito stesso. La deroga al principio dell'anteriorità del credito è giustificata dalla particolare nota di perversità che caratterizza in questo caso il consilium fraudis. La disposizione codifica una massima più volte enunciata dalla Corte di cassazione e s'ispira allo stesso concetto che informa l'art. 194 c.p., nel quale, del pari, l'anteriorità del credito non costituisce uno dei presupposti per la dichiarazione di inefficacia dell'atto”).
Se l'atto è oneroso, il legislatore dispone per la revocatoria dell'atto che il terzo deve essere consapevole del pregiudizio che ne sarebbe derivato alle ragioni dei creditori del soggetto autore
5 dell'atto dispositivo e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, è richiesta la necessaria partecipazione alla dolosa preordinazione del debitore di recare un danno al creditore successivo (la
Relazione 1182 al codice civile ha precisato: “È mantenuta la distinzione tra atti a titolo gratuito e atti a titolo oneroso, alla quale è correlativa una parziale diversità dei presupposti dell'azione: trattandosi di atti a titolo oneroso, si richiede che anche il terzo fosse consapevole del pregiudizio ovvero, quando l'atto è anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”).
Con riferimento al presente giudizio, il Tribunale ritiene che non sia stato accertato l'elemento psicologico della scientia damni dell'acquirente Parte_2
L'impossibilità di provare in modo diretto gli stati soggettivi, quali la scientia damni, comporta la necessità di fare ricorso allo strumento delle presunzioni i cui elementi costitutivi sono rappresentati dal:
a) fatto noto che deve essere certo e non presunto;
b) fatto ignoto che è il fatto oggetto della congettura e, quindi, nel nostro caso la scientia damni;
c)nesso di causalità, nel senso che secondo le regole di comune esperienza il fatto ignoto deve apparire come la conseguenza univoca e necessaria del fatto noto.
Quindi, in assenza di una prova diretta della conoscenza dello stato d'insolvenza, tutti gli elementi dedotti in giudizio dall'attore in revocatoria devono essere valutati nel loro collegamento logico e cronologico al fine di accertare se il convenuto, alla data del compimento dell'atto, conosceva il pregiudizio che sarebbe derivato ai creditori della controparte negoziale.
La prassi giurisprudenziale ha evidenziato che gli elementi noti del ragionamento presuntivo sono rappresentati dai criteri di collegamento tra il convenuto in revocatoria, il debitore-disponente e i dati indici del pregiudizio.
I dati rivelatori dello stato di incapacità del debitore-disponente di pagare possono essere sia interni al rapporto con il terzo sia esterni.
I dati interni al rapporto tra le parti (per esempio levata di protesto da parte del creditore, ricorso monitorio, ricorso di fallimento ecc.) sono quelli maggiormente idonei a fondare il convincimento della conoscenza effettiva, sia perché l'osservazione del rapporto fra le parti consente di valutare l'atteggiamento di una nei confronti dell'altra, sia perché di quegli elementi è certa la percezione diretta da parte del terzo acquirente.
Per gli indizi esterni, invece, è indispensabile che sussistano concreti collegamenti di quel creditore con i sintomi conoscibili dello stato di incapacità del debitore di pagare, è necessario, cioè, che con
6 quei sintomi il convenuto sia venuto effettivamente a contatto altrimenti rimangono estranei alla sua sfera e perdono rilievo nel giudizio di revocazione.
La giurisprudenza ha precisato il modus operandi che deve essere seguito nell'analisi degli elementi sintomatici della scientia damni.
La prima operazione che deve essere compiuta dal giudice del merito consiste nell'effettuare un apprezzamento singulatim degli indizi al fine di vagliarne preventivamente la gravità e la precisione, vale a dire la tendenziale unidirezionalità, e di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere in un contesto articolato e globale, cioè nel giudizio di sintesi costituente l'operazione finale del procedimento.
La legge, quando esige la concordanza nella prova per presunzioni, vuole che si proceda innanzitutto alla valutazione del singolo elemento al fine di verificarne la precisione, intesa come indicazione di una circostanza specifica, e la gravità, cioè la sua capacità di resistere a obiezioni che possono attribuire all'elemento un significato diverso, solo successivamente si potrà procedere al giudizio di concordanza al fine di stabilire se i vari elementi esprimano in modo coerente e congruo un determinato risultato probatorio.
Nella valutazione presuntiva dei già menzionati sintomi il giudice deve formulare un giudizio ex ante
e verificare sulla base di dati di comune esperienza se il convenuto in revocatoria aveva conoscenza dell'effetto pregiudizievole dell'atto per le ragioni dei creditori del disponente-venditore.
Tanto premesso, gli attori hanno omesso di allegare, entro il limite preclusivo delle allegazioni fissato dall'art. 171 ter c.p.c., la scientia damni di Parte_2
Solo con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter co. 1 n. 3 c.p.c., quindi, quando era preclusa l'allegazione di nuovi fatti, gli istanti hanno dedotto che la consapevolezza della
[...] di pregiudicare i creditori di .V. s.r.l. si desumeva dal verbale di assemblea Parte_7 CP_4 del 15.11.2018, allegato al contratto di compravendita, che attestava il sequestro del 47% della quota societaria di , legale rappresentante di er i debiti tributari. Parte_6 CP_2
Inoltre, il Collegio osserva che il riferimento al sequestro del 47% della quota societaria di Pt_6
, rappresentante di e il generico riferimento ai “debiti tributari” non è
[...] Controparte_2 indice univoco che tali debiti si riferissero alla società e non invece al , la Controparte_2 Pt_6 cui quota era stata oggetto di sequestro penale.
In conclusione, la domanda dell'avv. EN MO e di deve essere rigettata. Parte_1
3.Spese processuali
7 Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano, applicando le norme dettate dal D.M.
55/14, tenuto conto del valore del credito, secondo i medi tariffari relativi allo scaglione 26.001-
52.000, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel processo iscritto al numero 26151 del Registro
Generale degli Affari Civili Contenziosi relativo all'anno 2023, rigettata e assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione:
-dichiara la contumacia di Controparte_2
-rigetta la domanda proposta da EN MO e da Controparte_8
[...]
-condanna EN MO e Controparte_8 in solido a pagare, a titolo di rimborso delle spese processuali, in favore di
[...]
e euro 7.616,00 per compenso, Parte_2 Parte_3 oltre spese generali al 15%, Cassa e IVA come per legge.
Napoli, 19 novembre 2025
Il Giudice relatore estensore
Dott. Arminio Salvatore Rabuano
Il Presidente
Dott. Leonardo Pica
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