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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
PROC. n. 4884/2019 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4884 dell'anno 2019, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Agostino Pellegrino, Luigi Parte_1 C.F._1
Palma e Tommaso Pellegrino.
CP_1
e
(p. iva ), nella qualità di impresa designata per la Regione Campania Controparte_2 P.IVA_1 dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti dott. e dott. Controparte_3
. rappresentata e difesa dall'avv. Irene Bertolini. Controparte_4
[...]
(c.f. ) nella qualità di impresa designata per la Regione Controparte_5 P.IVA_2
Campania dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
-CHIAMATA IN CAUSA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n.4647/2019 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 6.5.2019, in tema di risarcimento danni da sinistro stradale”.
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: come da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, co. III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 16.1.2025 dalla difesa della Controparte_
F.G.V.S. e il 10.2.2025 dalla difesa di . Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il 6.11.2019, ha convenuto in giudizio, dinanzi a Parte_1 questa Corte, la nella qualità di impresa designata, per la Regione Campania, alla gestione Controparte_2 dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, proponendo appello avverso la sentenza n.
4647/2019 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 6.5.2019.
****
Con tale sentenza il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta dallo stesso nei confronti della quale impresa designata, per la Regione Parte_1 Controparte_5
Campania, alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada:
1) Ha dichiarato la responsabilità, nella misura del 50%, del conducente dell'auto rimasta non identificata a seguito del sinistro verificatosi il 25.8.2007 e, per l'effetto, ha condannato la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, di euro 189.725,00, “oltre interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto, e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza”;
2) ha condannato la società convenuta al rimborso, in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, dell'attore, delle spese di lite, liquidate in euro 480,00 per spese vive ed in euro 15.000,00 per compensi, oltre spese di ctu, rimborso per spese generali (nella misura del 15%), Iva e Cpa se dovute come per legge.
Nello specifico il primo giudice, premesso che aveva convenuto in giudizio, ai sensi dell'art. 287 Parte_1 del decreto legislativo n.209/2005, la nella detta qualità, affinchè, previa declaratoria Controparte_5 di responsabilità del conducente di un veicolo rimasto non identificato, venisse condannata al risarcimento dei danni subìti in conseguenza di un grave sinistro stradale verificatosi in data 25.8.2007, allorquando l'attore, mentre si trovava in Giugliano in Campania, sulla SS 162 denominata “Asse mediano”, alla guida del motociclo Yamaha tg. CV92966, veniva investito da un'auto che poi si dava alla fuga, ha accolto parzialmente la domanda attorea.
In sintesi, per ciò che rileva in questa sede, il Tribunale di Napoli:
1) Ha ritenuto, sulla base dell'istruttoria espletata (in particolare sulla base della deposizione del teste TE
, del verbale degli agenti di polizia intervenuti sul posto, e della sentenza emessa in sede penale che
[...] aveva recepito le conclusioni del perito che aveva ricostruito la dinamica del sinistro), che fosse stata raggiunta la prova del fatto storico come dedotto in giudizio, e che dovesse dichiararsi la responsabilità del conducente dell'auto “pirata” (per avere posto in essere la manovra di cambio di corsia in violazione dell'art. 154, co.1, c.d.s.), aggiungendo, tuttavia, che dovesse essere considerata anche la grave circostanza rappresentata dal fatto che pagina 2 di 13 l'attore fosse risultato positivo agli esami tossicologici eseguiti non appena giunto in ospedale (come desumibile dalla documentazione medica agli atti) e che, quindi, lo stato di alterazione psico- fisica conseguente alla presenza di liquidi biologici di sostanze tossiche avesse influito sul suo comportamento di guida;
il che, anche tenuto conto della velocità non moderata (desumibile dall'entità dei danni e dai rilievi allegati al verbale di polizia) tenuta dalla moto condotta dallo stesso attore, avrebbe comportato, ad avviso del primo giudice, che almeno il
50% della responsabilità dell'evento dovesse essere imputata alla condotta di guida dello stesso , il Parte_1 quale non aveva, peraltro, fatto tutto quanto possibile al fine di evitare l'incidente;
2) ha quantificato il danno biologico (da invalidità permanente e temporanea), in base alle risultanze della ctu medico – legale disposta, secondo le tabelle di AN (con personalizzazione massima), in euro 378.255,00, e le spese mediche sostenute dall'attore in euro 500,00;
3) ha escluso la risarcibilità del danno richiesto per la perdita della capacità lavorativa generica, per mancanza di prova di un effettivo pregiudizio economico;
4) ha quantificato il risarcimento spettante all'attore, dunque, in considerazione della percentuale del 50% del concorso di colpa dello stesso, in euro 189.725,00.
****
ha censurato la sentenza n. 4647/2019 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei due Parte_1 seguenti motivi.
1. INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA DECURTAZIONE DEL 50% SUL DANNO LIQUIDATO E ANCHE IN ORDINE
ALLA QUANTIFICAZIONE DEI DANNI.
Con il primo motivo ha criticato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto la sua
(dell'attore/appellante, si intende) concorrente responsabilità nella misura del 50%, sostenendo che tale valutazione non fosse stata adeguatamente motivata e che, comunque, al fine di dissipare i dubbi sulla incidenza causale della sua condotta di guida in ordine al verificarsi del sinistro, il Tribunale di Napoli avrebbe potuto affidare un incarico ad un consulente tecnico o, comunque, tener conto della consulenza tecnica espletata su incarico della Procura della Repubblica di Napoli al fine di attingere notizie circa le modalità descrittive dell'evento storico.
Ad avviso dell'appellante, in particolare, la decisione di decurtare il 50% dalla somma totale solo ed esclusivamente in base alla presenza di liquidi biologici di sostanze tossiche sarebbe stata errata, non essendovi la prova che l'uso pregresso di tali sostanze fosse tale da comportare il mantenimento del loro effetto anche al momento della guida, il che si sarebbe potuto accertare attraverso una ctu medico – legale da disporre anche sul punto.
Secondo il Tribunale di Napoli avrebbe errato nel riconoscere il suo concorso di colpa anche alla Parte_1 luce della velocità non moderata, essendo tale valutazione, a dire dell'appellante, contraria agli accertamenti svolti dal consulente del P.M. e riportati anche nella sentenza emessa in sede penale.
pagina 3 di 13 2. DECISIONE IN CONTRASTO CON I PRINCIPI REGOLATORI DELLA MATERIA IN ORDINE AL MANCATO RICONOSCIMENTO
DEL DANNO DA PERDITA DI CAPACITA' LAVORATIVA.
Con il secondo motivo ha criticato la decisione del primo giudice di non riconoscere il risarcimento Parte_1 del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa.
Ad avviso dell'appellante sarebbe stata errata la motivazione evincibile dalla sentenza impugnata, sul punto, ossia che non fosse stata fornita la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si fosse tradotta in un effettivo pregiudizio economico, non avendo il primo giudice tenuto conto, al riguardo, delle valutazioni medico – legali del consulente di ufficio (dott. ), il quale, dopo aver ritenuto quantificabili nella CP_6 misura del 41% i postumi permanenti, aveva ritenuto, per quanto concerne gli esiti sull'attività lavorativa che, pur non essendo riportato e documentato un impiego specifico e stabile, tuttavia la gravità degli esiti rilevati, essendo l'attore costretto a passare tutta la giornata tra letto e sedia a rotelle, incapace di mantenere la stazione eretta e ovviamente di deambulare senza aiuto, pregiudicasse qualsiasi attività lavorativa diversa da un impiego che comportasse un'assoluta sedentarietà e nessuno sforzo fisico statico e/o dinamico, quantificando la compromissione della capacità di lavoro, orientativamente, in misura pari alla menomazione permanente dell'integrità psico – fisica.
Ad avviso dell'appellante la circostanza che non avesse dato prova di svolgere un'attività lavorativa specifica non avrebbe potuto comportare il mancato riconoscimento del danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa, da liquidare con criteri equitativi e sulla base di indici presuntivi, posto che non avere un'occupazione specifica non avrebbe potuto determinare, secondo anche la giurisprudenza di legittimità, la conseguente impossibilità, in astratto, di essere risarcito.
E, alla luce di quanto esposto ha rassegnato le seguenti conclusioni: “… in riforma parziale Parte_1 dell'impugnata sentenza, accogliere integralmente la domanda dell' appellante , previa declaratoria della responsabilità Parte_1 piena ed esclusiva del conducente del veicolo rimasto sconosciuto di cui alla sentenza di primo grado, e previo accertamento del diritto dell'appellante al riconoscimento del c.d. danno da perdita di capacità lavorativa nella sua più accezione e per effetto condannare la convenuta, in persona del suo rapp.te legale pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali (incluso quello da perdita di capacità lavorativa) e non così come quantificati nelle conclusioni di cui al giudizio di 1° grado che qui abbiansi per ripetute e trascritte, ovvero di quella somma maggiore o minore che l'Ecc.mo Corte di Appello di Napoli adìta riterrà più giusta ed equa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., oltre interessi e svalutazione monetaria;
“ Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli condannare l'appellata, in persona del rapp.te legale p.t., al pagamento delle spese e competenze del grado di giudizio oltre rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge.”.
Iscritta la causa al n. 4884/2019 del Ruolo Generale ed acquisito il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c., si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 19.5.2020, la nella sua qualità di impresa designata, per la Regione Campania, alla liquidazione dei danni Controparte_2
a carico del F.G.V.S, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'avverso gravame ai sensi dell'art. 342
c.p.c. (per non avere l'appellante segnalato e proposto specificamente le modifiche presentate in appello con pagina 4 di 13 riferimento a ciascuna parte della sentenza), degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. (per la mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento) e, inoltre, per avere la controparte citato la e non anche Controparte_7 la quale parte del giudizio di primo grado che avrebbe dovuto partecipare, quale Controparte_5 litisconsorte necessaria, anche al giudizio di appello introdotto contro il suo successore a titolo particolare.
Nel merito ha contestato la fondatezza dell'avverso gravame, sostenendo che il primo giudice avrebbe dovuto rigettare in toto la domanda dell'attore e che, senza alcuna giustificazione logico-giuridica, avesse invece accolto parzialmente la domanda attribuendo semplicemente un concorso di colpa al , non tenendo neanche in Pt_1 considerazione la circostanza che quest'ultimo non indossasse neanche il casco protettivo.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello di Napoli respingere
l'appello proposto da , perché inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto. Vinte le spese di lite.”. Parte_1
Con ordinanza del 16.6.2020 la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, al 29.3.2022.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 22.5.2024, concedendo alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
Con ordinanza del 19.9.2024 la causa è stata, tuttavia, rimessa sul ruolo (avendo l'appellante convenuto in giudizio, in questo grado, la e non anche la nonostante Controparte_2 Controparte_5 quest'ultima fosse la parte convenuta costituitasi in primo grado), disponendo che l'appellante provvedesse, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., ad integrare il contraddittorio (notificando l'atto di appello e i successivi provvedimenti, compresi tale ordinanza) nei confronti della entro il termine perentorio del 5.11.2024 Controparte_5
e fissando per la verifica della integrazione del contraddittorio e per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'11.2.2025.
Con decreto presidenziale del 15.1.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza dell'11.2.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs
149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 16.1.2025 dalla difesa della F.G.V.S. e il 10.2.2025 Controparte_2 dalla difesa di ), la causa è stata riservata in decisione in data 11.2.2025 (con ordinanza comunicata Parte_1 ritualmente alle parti dalla cancelleria), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. del termine
(ridotto) di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica, dando atto che le parti costituite avevano già utilizzato – prima della rimessione della causa sul ruolo- i termini ordinari concessi per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ma avendo Controparte_ soltanto la difesa della F.G.V.S. rinunciato espressamente, nell'ambito delle dette note di trattazione scritta, alla concessione di ulteriori termini (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. I, Ord., 30/08/2024, n. 23380).
pagina 5 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va detto che, nonostante l'appellante abbia provveduto ad integrare il contraddittorio
(mediante la notifica, effettuata via PEC il 25.10.2024, degli atti meglio indicati nell'ordinanza del 19.9.2024) nei confronti della (come documentato, telematicamente, in data 25.10.2024), Controparte_5 quest'ultima non si è costituita in giudizio;
ragion per cui va dichiarata contumace.
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Sempre in via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall'appellata costituita, di inammissibilità (richiamando l'art. 342 c.p.c.) dell'appello ex adverso proposto.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. N. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. N. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. N. 23781 del 28/10/2020).
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pagina 6 di 13 Sempre in via preliminare va detto, quanto all'inammissibilità dell'appello invocata dalla ai Controparte_2 sensi dell'art. 348-bis c.p.c., che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa.
Essa, infatti, deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello (cfr. Cass. civ., Sez. L., n. 10409 del 01/06/2020).
Ragion per cui tale facoltà è preclusa, nel caso di specie, essendo stata già ampiamente superata la fase della trattazione della causa.
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – L, Ord. n. 37272 del 29/11/2021).
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Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla la circostanza che l'appellante non abbia Controparte_2 convenuto in giudizio, in appello, la quale parte del giudizio di primo grado (non Controparte_5 estromessa da tale giudizio), non ha comportato l'inammissibilità del gravame bensì, come già rilevato con ordinanza del 19.9.2024, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della stessa (integrazione disposta con tale ordinanza ed eseguita, come detto, dall'appellante).
Sul punto va ribadito quanto già detto con l'ordinanza appena richiamata e, cioè, che:
a) La è successore a titolo particolare della all'esito del Controparte_2 Controparte_5 trasferimento del ramo d'azienda assicurativa da quest'ultima alla prima (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/06/2024,
n. 16007; Sez. III, Ord., 12/12/2017, n. 29635).
b) Il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del giudizio può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano.
Ne consegue che, nel giudizio di impugnazione contro la sentenza, il successore intervenuto in causa e l'alienante non estromesso sono litisconsorti necessari e che, se la sentenza è appellata da uno solo soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere, ordinata, anche d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro, a norma dell'art. 331 c.p.c., dovendosi, in mancanza, rilevare, anche d'ufficio, in sede di legittimità, il difetto di integrità del contraddittorio con rimessione della causa al giudice di merito per la eliminazione del vizio (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 18/06/2018, n. 16086; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord.,
pagina 7 di 13 24/06/2024, n. 17382; Sez. I, Ord., 13/02/2024, n. 4009; Sez. III, Ord., 13/12/2023, n. 34848; Sez. Unite, Ord.,
17/05/2022, n. 15890; Sez. III, Ord., 12/12/2017, n. 29635).
c) Non era sufficiente, per escludere la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti della
(cedente) la circostanza che l'atto di appello fosse stato notificato alla Controparte_5 Controparte_2
(la cessionaria) presso il procuratore costituito in primo grado della cedente (cfr., in argomento, Cass. civ.,
[...]
Sez. I, Ord., 18/06/2018, n. 16086 cit.).
A ciò va aggiunto che il successore a titolo particolare non può essere considerato terzo, essendo l'effettivo titolare del diritto in contestazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 12/12/2017, n. 29635 cit.).
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Nel delineare, poi, il thema decidendum, va detto che, in assenza di appello incidentale da parte della compagnia assicuratrice appellata, questa Corte non può emettere una sentenza più sfavorevole all'appellante e più favorevole all'appellata di quanto non sia stata la sentenza impugnata e non può, quindi, dare luogo alla
"reformatio in peius" in danno dello stesso appellante (cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. III, 09/06/2004, n. 10965; cfr. anche Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 02/08/2023, n. 23564; Sez. III, Ord., 16/11/2020, n. 25877).
Ciò vuol dire che non è possibile, in questa sede, in assenza di gravame incidentale, imputare la responsabilità del sinistro esclusivamente a o riconoscere una concorrente responsabilità dello stesso maggiore Parte_1 rispetto a quella individuata (nella misura del 50%) dal primo giudice.
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Ciò premesso e passando all'esame, nel merito, dell'appello proposto da , la Corte ne rileva Parte_1
l'infondatezza per le seguenti ragioni, essendo corretta la decisione del primo giudice sia pure integrandone la motivazione (ciò per l'effetto devolutivo dell'appello; cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/09/2023, n. 26098; cfr. anche
Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533).
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Risulta infondato, innanzitutto, il primo motivo di gravame.
E' condivisibile, infatti, il riconosciuto concorso di colpa, nella misura del 50%, del , in relazione alla Pt_1 determinazione del sinistro, sia pure integrando, si ribadisce, la motivazione del Tribunale di Napoli, sul punto.
Ad avviso della Corte non è risultata superata, in particolare, nel caso di specie, la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, co.2, c.c.
Ed infatti, dalle prove utilizzabili ai fini della ricostruzione del sinistro e, in particolare, dalla testimonianza resa da e dagli atti di indagine nonché dalla sentenza emessa in sede penale (ridepositati Testimone_1 dall'appellante in questo grado), non emergeva una prova convincente in merito all'effettiva dinamica del sinistro e, soprattutto, del grado di colpa dei conducenti (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 11/12/2024, n. 31978).
pagina 8 di 13 Come rilevato dal primo giudice, dalla sentenza penale si evinceva soltanto che, in base agli accertamenti peritali posti in essere dal consulente del P:M. (sulla base dei danni riportati anche dal motociclo Yamaha condotto dal , meglio riportati a pagina sei della detta sentenza), una delle cause del sinistro potesse essere la Pt_1 manovra improvvisa del cambio di corsia (da quella di sinistra a quella di destra) posta in essere dal conducente del veicolo rimasto sconosciuto, tanto è vero che in tale sentenza si parlava di “manovra concorrente della vettura rimasta ignota”.
Ciò non può comporta, tuttavia, si ribadisce, il superamento della detta presunzione, posto che, come rilevato anche dal primo giudice, l'attore era risultato positivo agli esami tossicologici eseguiti non appena giunto in ospedale (circostanza pacifica, oltre che risultante dalla documentazione medica in atti).
In sostanza tale alterazione psico-fisica del , dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti (assunzione Pt_1 per cui era risultato imputato in ordine al reato previsto dall'art. 187/7 CDS, reato poi dichiarato estinto per prescrizione, come si desume dalla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione di Marano, emessa in sede penale e ridepositata in questa sede dall'appellante), ha ragionevolmente influito, ad avviso anche di questa Corte, sul suo comportamento di guida, quantomeno nel senso di non consentire, con prontezza di riflessi, una manovra emergenziale a seguito del cambio di corsia posta in essere dal conducente del veicolo rimasto sconosciuto.
Ciò anche in relazione al fatto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non vi è una prova convincente del fatto che il procedesse, al momento dell'impatto con il veicolo rimasto non identificato, a Pt_1 velocità moderata o, comunque, nei limiti consentiti nel tratto stradale in cui è avvenuto il sinistro, essendo invece ragionevole quanto sostenuto dal primo giudice (circa il fatto che il non procedesse a velocità moderata) in Pt_1 considerazione dell'entità dei danni e dei rilievi allegati al verbale della polizia stradale.
Nella detta sentenza penale, infatti, il Tribunale di Napoli, Sezione di Marano, aveva richiamato le conclusioni del consulente del P.M., secondo cui (conducente del motociclo Suzuki, anch'esso coinvolto nel Persona_1 sinistro) viaggiava a velocità elevata (pari a circa 116 km/h) rispetto a quella consentita (70 km/h), e Parte_1 ad una “velocità più moderata” rispetto a quella della Suzuki (cfr. pag. 7 di tale sentenza).
Dunque non era stato affatto affermato che procedesse (in assoluto) a velocità moderata, ma Parte_1 soltanto che procedesse a velocità più moderata rispetto a quella tenuta da (il quale, a sua volta, Persona_1 viaggiava a velocità ben oltre i limiti consentiti in quel tratto stradale).
A ciò si aggiunge che, nella informativa del 27.8.2007 inviata dalla Polizia stradale di Napoli alla Procura della
Repubblica della stessa città, veniva messo in evidenza, in grassetto, che i due motocicli percorrevano “a velocità non particolarmente moderata” la S.S. 162, provenienti dal Lago Patria e diretti verso le autostrade (cfr. pag. 2 di tale informativa, ridepositata dall'appellante in questo grado di giudizio, unitamente al proprio fascicolo cartaceo).
E neanche sulla base della testimonianza resa da il 22.1.2014 (cfr. il relativo verbale, Testimone_1 contenuto nel fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, agli atti) sarebbe stato possibile individuare con pagina 9 di 13 precisione il comportamento di guida tenuto dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, avendo la teste dichiarato soltanto che l'auto si era “affiancata vicino alla moto”, non essendo stata in grado di riferire, tuttavia, neanche se vi fosse stato un urto, avendo semplicemente visto i motociclisti cadere a terra.
Al riguardo non è superfluo precisare che, in caso di sinistro stradale, la presunzione di pari responsabilità dei conducenti (art. 2054, comma secondo, cod. civ.) può essere superata solo se emerge la prova concreta che uno dei due abbia completamente rispettato le norme sulla circolazione stradale, comprese le manovre emergenziali, mentre il mancato accertamento della netta condotta conforme alle norme del codice della strada da parte di uno dei conducenti comporta una responsabilità presuntiva (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 18/02/2025, n. 4258).
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Risulta privo di fondamento anche il secondo motivo di gravame.
E' condivisibile, invero, la statuizione di rigetto del primo giudice (sia pure integrandone, si ribadisce, la motivazione) con riferimento alla domanda del volta ad ottenere il risarcimento del danno per la Pt_1 perdita/riduzione della capacità lavorativa.
Non era sufficiente, infatti, ai fini del riconoscimento di tale voce risarcitoria, l'accertamento medico – legale del ctu (cfr. la relazione peritale del dott. , contenuta nel fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado), Persona_2 secondo cui la compromissione della capacità lavorativa sarebbe stata “orientativamente pari alla menomazione permanente dell'integrità psico – fisica”, stimata nella misura del 41% (pur non avendo il documentato un Pt_1 impiego stabile e specifico, attesa la gravità degli esiti rilevati, che lo avrebbero costretto a passare tutta la giornata tra letto e sedia a rotelle, incapace di mantenere la stazione eretta e, ovviamente, a deambulare senza aiuto, il che avrebbe pregiudicato, secondo il ctu, qualsiasi attività lavorativa diversa da un impiego comportante un'assoluta sedentarietà e nessuno sforzo fisico e/o dinamico.
Secondo, infatti, una impostazione della giurisprudenza di legittimità, condivisa da questa Corte, alla categoria della capacità lavorativa generica va ricondotto il caso in cui il danneggiato in cui, come nel caso di specie, sia di giovane età e non svolga alcuna attività lavorativa precedentemente alla lesione della salute e, tuttavia, in conseguenza di questa, veda comunque ridotta o esclusa la sua capacità di produrre reddito in futuro.
In particolare, con specifico riferimento ai minori o alle persone comunque non svolgenti alcuna attività lavorativa, la presenza di postumi macropermanenti (nella specie, del 41%), se non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, può per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico, attraverso l'opportuna “personalizzazione” dei valori tabellari (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 12/06/2023, n. 16628; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 10/05/2023, n. 12605).
pagina 10 di 13 Dunque, nel caso di specie, avendo il Tribunale di Napoli liquidato il danno biologico patito da Parte_1 applicando la personalizzazione massima possibile (secondo le tabelle di AN all'epoca vigenti) proprio in considerazione della gravità delle lesioni riportate in conseguenza del sinistro, risulta corretta, ad avviso della
Corte, anche in base a tale impostazione giurisprudenziale, la decisione impugnata nella parte in cui non è stata liquidata l'ulteriore voce risarcitoria relativa alla invocata riduzione della capacità lavorativa.
In ogni caso tale decisione è corretta anche tenendo conto dell'ulteriore principio, affermato anche di recente dalla Suprema Corte, secondo cui un danno patrimoniale risarcibile può essere legittimamente riconosciuto anche a favore di persona che, subita una lesione, si trovi al momento del sinistro senza un'occupazione lavorativa e, perciò, senza reddito, in quanto tale condizione può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato all'invalidità permanente che, proiettandosi appunto per il futuro, verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/06/2023, n. 16844).
Neanche in base a tale impostazione si sarebbe potuti giungere, infatti, in modo automatico, ad una liquidazione equitativa basata sul criterio residuale del triplo della pensione sociale, secondo quanto evidenziato, invece, dall'appellante, nella seconda comparsa conclusionale depositata.
Al riguardo va detto, invero, quanto segue.
Il danno da lesione della capacità di guadagno, derivante dall'invalidità permanente parziale causata a una persona che, al momento del fatto illecito, non svolgeva alcuna attività lavorativa, deve essere liquidato prendendo, quale base reddituale, quella corrispondente all'attività lavorativa che il danneggiato, se non fosse intervenuto l'evento dannoso, avrebbe presumibilmente esercitato in futuro, tenuto conto della sua posizione economica e sociale e di quella della sua famiglia, delle correlative possibilità di scelta secondo l'id quod plerumque accidit, del tipo di studi intrapresi e degli esiti raggiunti.
E il danno da definitiva e totale perdita della capacità di lavoro a carico di soggetto che non sia mai stato percettore di reddito, va risarcito a titolo di danno patrimoniale futuro, pur non potendosi fare riferimento alla capacità di lavoro specifica, e non (soltanto) di danno biologico, e può essere liquidato, in assenza di un ragionevole parametro di riferimento con il criterio, residuale, del triplo della pensione sociale (cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ord., 13/12/2024, n. 32443; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 04/03/2024, n. 5787).
Trattandosi, allora, nel caso di specie, secondo le valutazioni operate dal ctu in primo grado, di una perdita parziale della capacità lavorativa (dunque non definitiva e totale) riportata dal a seguito del sinistro (in Pt_1 particolare, nella stessa misura pari alla menomazione permanente dell'integrità psico – fisica stimata dal ctu, si ribadisce, nel 41%), l'attore/appellante avrebbe quantomeno allegare e, a- fortiori, dimostrare, elementi da cui desumere la propria formazione culturale e professionale ed eventuali esperienze lavorative, già svolte o da svolgere nel prossimo futuro (sia pure con le limitazioni indicate dal ctu, ossia in riferimento ad attività lavorative pagina 11 di 13 implicanti “un'assoluta sedentarietà e nessuno sforzo fisico e/o dinamico”), in modo tale da consentire di utilizzare, come parametri per la liquidazione, eventuali dati reddituali medi per attività similari.
Ma ciò non è stato fatto dall'attore/appellante, essendosi limitato, sin dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, semplicemente a dedurre di non aver potuto svolgere attività lavorative in conseguenza del sinistro.
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Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi spettanti all'appellata vittoriosa vengono liquidati, come in Controparte_2 dispositivo, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate), per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata costituita stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi dinanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da
€.52.000,01 ad euro 260.000,00, in base al valore (euro 189.725,00) della controversia (così determinato in base al criterio c.d. del disputatum).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4884/2019 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara la contumacia della nella qualità di impresa designata per la Regione Controparte_5
Campania dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
2. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 4647/2019 emessa dal Tribunale di Napoli, Parte_1 pubblicata il 6.5.2019.
3. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore della nella qualità di Parte_1 Controparte_2 impresa designata, per la Regione Campania, alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di pagina 12 di 13 giudizio, liquidati complessivamente in euro 7.158,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del
15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 26.3.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4884 dell'anno 2019, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Agostino Pellegrino, Luigi Parte_1 C.F._1
Palma e Tommaso Pellegrino.
CP_1
e
(p. iva ), nella qualità di impresa designata per la Regione Campania Controparte_2 P.IVA_1 dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti dott. e dott. Controparte_3
. rappresentata e difesa dall'avv. Irene Bertolini. Controparte_4
[...]
(c.f. ) nella qualità di impresa designata per la Regione Controparte_5 P.IVA_2
Campania dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
-CHIAMATA IN CAUSA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n.4647/2019 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 6.5.2019, in tema di risarcimento danni da sinistro stradale”.
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: come da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, co. III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 16.1.2025 dalla difesa della Controparte_
F.G.V.S. e il 10.2.2025 dalla difesa di . Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il 6.11.2019, ha convenuto in giudizio, dinanzi a Parte_1 questa Corte, la nella qualità di impresa designata, per la Regione Campania, alla gestione Controparte_2 dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, proponendo appello avverso la sentenza n.
4647/2019 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 6.5.2019.
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Con tale sentenza il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta dallo stesso nei confronti della quale impresa designata, per la Regione Parte_1 Controparte_5
Campania, alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada:
1) Ha dichiarato la responsabilità, nella misura del 50%, del conducente dell'auto rimasta non identificata a seguito del sinistro verificatosi il 25.8.2007 e, per l'effetto, ha condannato la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, di euro 189.725,00, “oltre interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto, e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza”;
2) ha condannato la società convenuta al rimborso, in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, dell'attore, delle spese di lite, liquidate in euro 480,00 per spese vive ed in euro 15.000,00 per compensi, oltre spese di ctu, rimborso per spese generali (nella misura del 15%), Iva e Cpa se dovute come per legge.
Nello specifico il primo giudice, premesso che aveva convenuto in giudizio, ai sensi dell'art. 287 Parte_1 del decreto legislativo n.209/2005, la nella detta qualità, affinchè, previa declaratoria Controparte_5 di responsabilità del conducente di un veicolo rimasto non identificato, venisse condannata al risarcimento dei danni subìti in conseguenza di un grave sinistro stradale verificatosi in data 25.8.2007, allorquando l'attore, mentre si trovava in Giugliano in Campania, sulla SS 162 denominata “Asse mediano”, alla guida del motociclo Yamaha tg. CV92966, veniva investito da un'auto che poi si dava alla fuga, ha accolto parzialmente la domanda attorea.
In sintesi, per ciò che rileva in questa sede, il Tribunale di Napoli:
1) Ha ritenuto, sulla base dell'istruttoria espletata (in particolare sulla base della deposizione del teste TE
, del verbale degli agenti di polizia intervenuti sul posto, e della sentenza emessa in sede penale che
[...] aveva recepito le conclusioni del perito che aveva ricostruito la dinamica del sinistro), che fosse stata raggiunta la prova del fatto storico come dedotto in giudizio, e che dovesse dichiararsi la responsabilità del conducente dell'auto “pirata” (per avere posto in essere la manovra di cambio di corsia in violazione dell'art. 154, co.1, c.d.s.), aggiungendo, tuttavia, che dovesse essere considerata anche la grave circostanza rappresentata dal fatto che pagina 2 di 13 l'attore fosse risultato positivo agli esami tossicologici eseguiti non appena giunto in ospedale (come desumibile dalla documentazione medica agli atti) e che, quindi, lo stato di alterazione psico- fisica conseguente alla presenza di liquidi biologici di sostanze tossiche avesse influito sul suo comportamento di guida;
il che, anche tenuto conto della velocità non moderata (desumibile dall'entità dei danni e dai rilievi allegati al verbale di polizia) tenuta dalla moto condotta dallo stesso attore, avrebbe comportato, ad avviso del primo giudice, che almeno il
50% della responsabilità dell'evento dovesse essere imputata alla condotta di guida dello stesso , il Parte_1 quale non aveva, peraltro, fatto tutto quanto possibile al fine di evitare l'incidente;
2) ha quantificato il danno biologico (da invalidità permanente e temporanea), in base alle risultanze della ctu medico – legale disposta, secondo le tabelle di AN (con personalizzazione massima), in euro 378.255,00, e le spese mediche sostenute dall'attore in euro 500,00;
3) ha escluso la risarcibilità del danno richiesto per la perdita della capacità lavorativa generica, per mancanza di prova di un effettivo pregiudizio economico;
4) ha quantificato il risarcimento spettante all'attore, dunque, in considerazione della percentuale del 50% del concorso di colpa dello stesso, in euro 189.725,00.
****
ha censurato la sentenza n. 4647/2019 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei due Parte_1 seguenti motivi.
1. INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA DECURTAZIONE DEL 50% SUL DANNO LIQUIDATO E ANCHE IN ORDINE
ALLA QUANTIFICAZIONE DEI DANNI.
Con il primo motivo ha criticato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto la sua
(dell'attore/appellante, si intende) concorrente responsabilità nella misura del 50%, sostenendo che tale valutazione non fosse stata adeguatamente motivata e che, comunque, al fine di dissipare i dubbi sulla incidenza causale della sua condotta di guida in ordine al verificarsi del sinistro, il Tribunale di Napoli avrebbe potuto affidare un incarico ad un consulente tecnico o, comunque, tener conto della consulenza tecnica espletata su incarico della Procura della Repubblica di Napoli al fine di attingere notizie circa le modalità descrittive dell'evento storico.
Ad avviso dell'appellante, in particolare, la decisione di decurtare il 50% dalla somma totale solo ed esclusivamente in base alla presenza di liquidi biologici di sostanze tossiche sarebbe stata errata, non essendovi la prova che l'uso pregresso di tali sostanze fosse tale da comportare il mantenimento del loro effetto anche al momento della guida, il che si sarebbe potuto accertare attraverso una ctu medico – legale da disporre anche sul punto.
Secondo il Tribunale di Napoli avrebbe errato nel riconoscere il suo concorso di colpa anche alla Parte_1 luce della velocità non moderata, essendo tale valutazione, a dire dell'appellante, contraria agli accertamenti svolti dal consulente del P.M. e riportati anche nella sentenza emessa in sede penale.
pagina 3 di 13 2. DECISIONE IN CONTRASTO CON I PRINCIPI REGOLATORI DELLA MATERIA IN ORDINE AL MANCATO RICONOSCIMENTO
DEL DANNO DA PERDITA DI CAPACITA' LAVORATIVA.
Con il secondo motivo ha criticato la decisione del primo giudice di non riconoscere il risarcimento Parte_1 del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa.
Ad avviso dell'appellante sarebbe stata errata la motivazione evincibile dalla sentenza impugnata, sul punto, ossia che non fosse stata fornita la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si fosse tradotta in un effettivo pregiudizio economico, non avendo il primo giudice tenuto conto, al riguardo, delle valutazioni medico – legali del consulente di ufficio (dott. ), il quale, dopo aver ritenuto quantificabili nella CP_6 misura del 41% i postumi permanenti, aveva ritenuto, per quanto concerne gli esiti sull'attività lavorativa che, pur non essendo riportato e documentato un impiego specifico e stabile, tuttavia la gravità degli esiti rilevati, essendo l'attore costretto a passare tutta la giornata tra letto e sedia a rotelle, incapace di mantenere la stazione eretta e ovviamente di deambulare senza aiuto, pregiudicasse qualsiasi attività lavorativa diversa da un impiego che comportasse un'assoluta sedentarietà e nessuno sforzo fisico statico e/o dinamico, quantificando la compromissione della capacità di lavoro, orientativamente, in misura pari alla menomazione permanente dell'integrità psico – fisica.
Ad avviso dell'appellante la circostanza che non avesse dato prova di svolgere un'attività lavorativa specifica non avrebbe potuto comportare il mancato riconoscimento del danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa, da liquidare con criteri equitativi e sulla base di indici presuntivi, posto che non avere un'occupazione specifica non avrebbe potuto determinare, secondo anche la giurisprudenza di legittimità, la conseguente impossibilità, in astratto, di essere risarcito.
E, alla luce di quanto esposto ha rassegnato le seguenti conclusioni: “… in riforma parziale Parte_1 dell'impugnata sentenza, accogliere integralmente la domanda dell' appellante , previa declaratoria della responsabilità Parte_1 piena ed esclusiva del conducente del veicolo rimasto sconosciuto di cui alla sentenza di primo grado, e previo accertamento del diritto dell'appellante al riconoscimento del c.d. danno da perdita di capacità lavorativa nella sua più accezione e per effetto condannare la convenuta, in persona del suo rapp.te legale pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali (incluso quello da perdita di capacità lavorativa) e non così come quantificati nelle conclusioni di cui al giudizio di 1° grado che qui abbiansi per ripetute e trascritte, ovvero di quella somma maggiore o minore che l'Ecc.mo Corte di Appello di Napoli adìta riterrà più giusta ed equa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., oltre interessi e svalutazione monetaria;
“ Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli condannare l'appellata, in persona del rapp.te legale p.t., al pagamento delle spese e competenze del grado di giudizio oltre rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge.”.
Iscritta la causa al n. 4884/2019 del Ruolo Generale ed acquisito il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c., si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 19.5.2020, la nella sua qualità di impresa designata, per la Regione Campania, alla liquidazione dei danni Controparte_2
a carico del F.G.V.S, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'avverso gravame ai sensi dell'art. 342
c.p.c. (per non avere l'appellante segnalato e proposto specificamente le modifiche presentate in appello con pagina 4 di 13 riferimento a ciascuna parte della sentenza), degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. (per la mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento) e, inoltre, per avere la controparte citato la e non anche Controparte_7 la quale parte del giudizio di primo grado che avrebbe dovuto partecipare, quale Controparte_5 litisconsorte necessaria, anche al giudizio di appello introdotto contro il suo successore a titolo particolare.
Nel merito ha contestato la fondatezza dell'avverso gravame, sostenendo che il primo giudice avrebbe dovuto rigettare in toto la domanda dell'attore e che, senza alcuna giustificazione logico-giuridica, avesse invece accolto parzialmente la domanda attribuendo semplicemente un concorso di colpa al , non tenendo neanche in Pt_1 considerazione la circostanza che quest'ultimo non indossasse neanche il casco protettivo.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello di Napoli respingere
l'appello proposto da , perché inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto. Vinte le spese di lite.”. Parte_1
Con ordinanza del 16.6.2020 la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, al 29.3.2022.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 22.5.2024, concedendo alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
Con ordinanza del 19.9.2024 la causa è stata, tuttavia, rimessa sul ruolo (avendo l'appellante convenuto in giudizio, in questo grado, la e non anche la nonostante Controparte_2 Controparte_5 quest'ultima fosse la parte convenuta costituitasi in primo grado), disponendo che l'appellante provvedesse, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., ad integrare il contraddittorio (notificando l'atto di appello e i successivi provvedimenti, compresi tale ordinanza) nei confronti della entro il termine perentorio del 5.11.2024 Controparte_5
e fissando per la verifica della integrazione del contraddittorio e per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'11.2.2025.
Con decreto presidenziale del 15.1.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza dell'11.2.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs
149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 16.1.2025 dalla difesa della F.G.V.S. e il 10.2.2025 Controparte_2 dalla difesa di ), la causa è stata riservata in decisione in data 11.2.2025 (con ordinanza comunicata Parte_1 ritualmente alle parti dalla cancelleria), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. del termine
(ridotto) di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica, dando atto che le parti costituite avevano già utilizzato – prima della rimessione della causa sul ruolo- i termini ordinari concessi per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ma avendo Controparte_ soltanto la difesa della F.G.V.S. rinunciato espressamente, nell'ambito delle dette note di trattazione scritta, alla concessione di ulteriori termini (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. I, Ord., 30/08/2024, n. 23380).
pagina 5 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va detto che, nonostante l'appellante abbia provveduto ad integrare il contraddittorio
(mediante la notifica, effettuata via PEC il 25.10.2024, degli atti meglio indicati nell'ordinanza del 19.9.2024) nei confronti della (come documentato, telematicamente, in data 25.10.2024), Controparte_5 quest'ultima non si è costituita in giudizio;
ragion per cui va dichiarata contumace.
****
Sempre in via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall'appellata costituita, di inammissibilità (richiamando l'art. 342 c.p.c.) dell'appello ex adverso proposto.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. N. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. N. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. N. 23781 del 28/10/2020).
****
pagina 6 di 13 Sempre in via preliminare va detto, quanto all'inammissibilità dell'appello invocata dalla ai Controparte_2 sensi dell'art. 348-bis c.p.c., che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa.
Essa, infatti, deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello (cfr. Cass. civ., Sez. L., n. 10409 del 01/06/2020).
Ragion per cui tale facoltà è preclusa, nel caso di specie, essendo stata già ampiamente superata la fase della trattazione della causa.
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – L, Ord. n. 37272 del 29/11/2021).
****
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla la circostanza che l'appellante non abbia Controparte_2 convenuto in giudizio, in appello, la quale parte del giudizio di primo grado (non Controparte_5 estromessa da tale giudizio), non ha comportato l'inammissibilità del gravame bensì, come già rilevato con ordinanza del 19.9.2024, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della stessa (integrazione disposta con tale ordinanza ed eseguita, come detto, dall'appellante).
Sul punto va ribadito quanto già detto con l'ordinanza appena richiamata e, cioè, che:
a) La è successore a titolo particolare della all'esito del Controparte_2 Controparte_5 trasferimento del ramo d'azienda assicurativa da quest'ultima alla prima (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/06/2024,
n. 16007; Sez. III, Ord., 12/12/2017, n. 29635).
b) Il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del giudizio può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano.
Ne consegue che, nel giudizio di impugnazione contro la sentenza, il successore intervenuto in causa e l'alienante non estromesso sono litisconsorti necessari e che, se la sentenza è appellata da uno solo soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere, ordinata, anche d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro, a norma dell'art. 331 c.p.c., dovendosi, in mancanza, rilevare, anche d'ufficio, in sede di legittimità, il difetto di integrità del contraddittorio con rimessione della causa al giudice di merito per la eliminazione del vizio (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 18/06/2018, n. 16086; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord.,
pagina 7 di 13 24/06/2024, n. 17382; Sez. I, Ord., 13/02/2024, n. 4009; Sez. III, Ord., 13/12/2023, n. 34848; Sez. Unite, Ord.,
17/05/2022, n. 15890; Sez. III, Ord., 12/12/2017, n. 29635).
c) Non era sufficiente, per escludere la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti della
(cedente) la circostanza che l'atto di appello fosse stato notificato alla Controparte_5 Controparte_2
(la cessionaria) presso il procuratore costituito in primo grado della cedente (cfr., in argomento, Cass. civ.,
[...]
Sez. I, Ord., 18/06/2018, n. 16086 cit.).
A ciò va aggiunto che il successore a titolo particolare non può essere considerato terzo, essendo l'effettivo titolare del diritto in contestazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 12/12/2017, n. 29635 cit.).
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Nel delineare, poi, il thema decidendum, va detto che, in assenza di appello incidentale da parte della compagnia assicuratrice appellata, questa Corte non può emettere una sentenza più sfavorevole all'appellante e più favorevole all'appellata di quanto non sia stata la sentenza impugnata e non può, quindi, dare luogo alla
"reformatio in peius" in danno dello stesso appellante (cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. III, 09/06/2004, n. 10965; cfr. anche Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 02/08/2023, n. 23564; Sez. III, Ord., 16/11/2020, n. 25877).
Ciò vuol dire che non è possibile, in questa sede, in assenza di gravame incidentale, imputare la responsabilità del sinistro esclusivamente a o riconoscere una concorrente responsabilità dello stesso maggiore Parte_1 rispetto a quella individuata (nella misura del 50%) dal primo giudice.
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Ciò premesso e passando all'esame, nel merito, dell'appello proposto da , la Corte ne rileva Parte_1
l'infondatezza per le seguenti ragioni, essendo corretta la decisione del primo giudice sia pure integrandone la motivazione (ciò per l'effetto devolutivo dell'appello; cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/09/2023, n. 26098; cfr. anche
Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533).
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Risulta infondato, innanzitutto, il primo motivo di gravame.
E' condivisibile, infatti, il riconosciuto concorso di colpa, nella misura del 50%, del , in relazione alla Pt_1 determinazione del sinistro, sia pure integrando, si ribadisce, la motivazione del Tribunale di Napoli, sul punto.
Ad avviso della Corte non è risultata superata, in particolare, nel caso di specie, la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, co.2, c.c.
Ed infatti, dalle prove utilizzabili ai fini della ricostruzione del sinistro e, in particolare, dalla testimonianza resa da e dagli atti di indagine nonché dalla sentenza emessa in sede penale (ridepositati Testimone_1 dall'appellante in questo grado), non emergeva una prova convincente in merito all'effettiva dinamica del sinistro e, soprattutto, del grado di colpa dei conducenti (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 11/12/2024, n. 31978).
pagina 8 di 13 Come rilevato dal primo giudice, dalla sentenza penale si evinceva soltanto che, in base agli accertamenti peritali posti in essere dal consulente del P:M. (sulla base dei danni riportati anche dal motociclo Yamaha condotto dal , meglio riportati a pagina sei della detta sentenza), una delle cause del sinistro potesse essere la Pt_1 manovra improvvisa del cambio di corsia (da quella di sinistra a quella di destra) posta in essere dal conducente del veicolo rimasto sconosciuto, tanto è vero che in tale sentenza si parlava di “manovra concorrente della vettura rimasta ignota”.
Ciò non può comporta, tuttavia, si ribadisce, il superamento della detta presunzione, posto che, come rilevato anche dal primo giudice, l'attore era risultato positivo agli esami tossicologici eseguiti non appena giunto in ospedale (circostanza pacifica, oltre che risultante dalla documentazione medica in atti).
In sostanza tale alterazione psico-fisica del , dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti (assunzione Pt_1 per cui era risultato imputato in ordine al reato previsto dall'art. 187/7 CDS, reato poi dichiarato estinto per prescrizione, come si desume dalla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione di Marano, emessa in sede penale e ridepositata in questa sede dall'appellante), ha ragionevolmente influito, ad avviso anche di questa Corte, sul suo comportamento di guida, quantomeno nel senso di non consentire, con prontezza di riflessi, una manovra emergenziale a seguito del cambio di corsia posta in essere dal conducente del veicolo rimasto sconosciuto.
Ciò anche in relazione al fatto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non vi è una prova convincente del fatto che il procedesse, al momento dell'impatto con il veicolo rimasto non identificato, a Pt_1 velocità moderata o, comunque, nei limiti consentiti nel tratto stradale in cui è avvenuto il sinistro, essendo invece ragionevole quanto sostenuto dal primo giudice (circa il fatto che il non procedesse a velocità moderata) in Pt_1 considerazione dell'entità dei danni e dei rilievi allegati al verbale della polizia stradale.
Nella detta sentenza penale, infatti, il Tribunale di Napoli, Sezione di Marano, aveva richiamato le conclusioni del consulente del P.M., secondo cui (conducente del motociclo Suzuki, anch'esso coinvolto nel Persona_1 sinistro) viaggiava a velocità elevata (pari a circa 116 km/h) rispetto a quella consentita (70 km/h), e Parte_1 ad una “velocità più moderata” rispetto a quella della Suzuki (cfr. pag. 7 di tale sentenza).
Dunque non era stato affatto affermato che procedesse (in assoluto) a velocità moderata, ma Parte_1 soltanto che procedesse a velocità più moderata rispetto a quella tenuta da (il quale, a sua volta, Persona_1 viaggiava a velocità ben oltre i limiti consentiti in quel tratto stradale).
A ciò si aggiunge che, nella informativa del 27.8.2007 inviata dalla Polizia stradale di Napoli alla Procura della
Repubblica della stessa città, veniva messo in evidenza, in grassetto, che i due motocicli percorrevano “a velocità non particolarmente moderata” la S.S. 162, provenienti dal Lago Patria e diretti verso le autostrade (cfr. pag. 2 di tale informativa, ridepositata dall'appellante in questo grado di giudizio, unitamente al proprio fascicolo cartaceo).
E neanche sulla base della testimonianza resa da il 22.1.2014 (cfr. il relativo verbale, Testimone_1 contenuto nel fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, agli atti) sarebbe stato possibile individuare con pagina 9 di 13 precisione il comportamento di guida tenuto dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, avendo la teste dichiarato soltanto che l'auto si era “affiancata vicino alla moto”, non essendo stata in grado di riferire, tuttavia, neanche se vi fosse stato un urto, avendo semplicemente visto i motociclisti cadere a terra.
Al riguardo non è superfluo precisare che, in caso di sinistro stradale, la presunzione di pari responsabilità dei conducenti (art. 2054, comma secondo, cod. civ.) può essere superata solo se emerge la prova concreta che uno dei due abbia completamente rispettato le norme sulla circolazione stradale, comprese le manovre emergenziali, mentre il mancato accertamento della netta condotta conforme alle norme del codice della strada da parte di uno dei conducenti comporta una responsabilità presuntiva (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 18/02/2025, n. 4258).
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Risulta privo di fondamento anche il secondo motivo di gravame.
E' condivisibile, invero, la statuizione di rigetto del primo giudice (sia pure integrandone, si ribadisce, la motivazione) con riferimento alla domanda del volta ad ottenere il risarcimento del danno per la Pt_1 perdita/riduzione della capacità lavorativa.
Non era sufficiente, infatti, ai fini del riconoscimento di tale voce risarcitoria, l'accertamento medico – legale del ctu (cfr. la relazione peritale del dott. , contenuta nel fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado), Persona_2 secondo cui la compromissione della capacità lavorativa sarebbe stata “orientativamente pari alla menomazione permanente dell'integrità psico – fisica”, stimata nella misura del 41% (pur non avendo il documentato un Pt_1 impiego stabile e specifico, attesa la gravità degli esiti rilevati, che lo avrebbero costretto a passare tutta la giornata tra letto e sedia a rotelle, incapace di mantenere la stazione eretta e, ovviamente, a deambulare senza aiuto, il che avrebbe pregiudicato, secondo il ctu, qualsiasi attività lavorativa diversa da un impiego comportante un'assoluta sedentarietà e nessuno sforzo fisico e/o dinamico.
Secondo, infatti, una impostazione della giurisprudenza di legittimità, condivisa da questa Corte, alla categoria della capacità lavorativa generica va ricondotto il caso in cui il danneggiato in cui, come nel caso di specie, sia di giovane età e non svolga alcuna attività lavorativa precedentemente alla lesione della salute e, tuttavia, in conseguenza di questa, veda comunque ridotta o esclusa la sua capacità di produrre reddito in futuro.
In particolare, con specifico riferimento ai minori o alle persone comunque non svolgenti alcuna attività lavorativa, la presenza di postumi macropermanenti (nella specie, del 41%), se non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, può per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico, attraverso l'opportuna “personalizzazione” dei valori tabellari (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 12/06/2023, n. 16628; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 10/05/2023, n. 12605).
pagina 10 di 13 Dunque, nel caso di specie, avendo il Tribunale di Napoli liquidato il danno biologico patito da Parte_1 applicando la personalizzazione massima possibile (secondo le tabelle di AN all'epoca vigenti) proprio in considerazione della gravità delle lesioni riportate in conseguenza del sinistro, risulta corretta, ad avviso della
Corte, anche in base a tale impostazione giurisprudenziale, la decisione impugnata nella parte in cui non è stata liquidata l'ulteriore voce risarcitoria relativa alla invocata riduzione della capacità lavorativa.
In ogni caso tale decisione è corretta anche tenendo conto dell'ulteriore principio, affermato anche di recente dalla Suprema Corte, secondo cui un danno patrimoniale risarcibile può essere legittimamente riconosciuto anche a favore di persona che, subita una lesione, si trovi al momento del sinistro senza un'occupazione lavorativa e, perciò, senza reddito, in quanto tale condizione può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato all'invalidità permanente che, proiettandosi appunto per il futuro, verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/06/2023, n. 16844).
Neanche in base a tale impostazione si sarebbe potuti giungere, infatti, in modo automatico, ad una liquidazione equitativa basata sul criterio residuale del triplo della pensione sociale, secondo quanto evidenziato, invece, dall'appellante, nella seconda comparsa conclusionale depositata.
Al riguardo va detto, invero, quanto segue.
Il danno da lesione della capacità di guadagno, derivante dall'invalidità permanente parziale causata a una persona che, al momento del fatto illecito, non svolgeva alcuna attività lavorativa, deve essere liquidato prendendo, quale base reddituale, quella corrispondente all'attività lavorativa che il danneggiato, se non fosse intervenuto l'evento dannoso, avrebbe presumibilmente esercitato in futuro, tenuto conto della sua posizione economica e sociale e di quella della sua famiglia, delle correlative possibilità di scelta secondo l'id quod plerumque accidit, del tipo di studi intrapresi e degli esiti raggiunti.
E il danno da definitiva e totale perdita della capacità di lavoro a carico di soggetto che non sia mai stato percettore di reddito, va risarcito a titolo di danno patrimoniale futuro, pur non potendosi fare riferimento alla capacità di lavoro specifica, e non (soltanto) di danno biologico, e può essere liquidato, in assenza di un ragionevole parametro di riferimento con il criterio, residuale, del triplo della pensione sociale (cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ord., 13/12/2024, n. 32443; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 04/03/2024, n. 5787).
Trattandosi, allora, nel caso di specie, secondo le valutazioni operate dal ctu in primo grado, di una perdita parziale della capacità lavorativa (dunque non definitiva e totale) riportata dal a seguito del sinistro (in Pt_1 particolare, nella stessa misura pari alla menomazione permanente dell'integrità psico – fisica stimata dal ctu, si ribadisce, nel 41%), l'attore/appellante avrebbe quantomeno allegare e, a- fortiori, dimostrare, elementi da cui desumere la propria formazione culturale e professionale ed eventuali esperienze lavorative, già svolte o da svolgere nel prossimo futuro (sia pure con le limitazioni indicate dal ctu, ossia in riferimento ad attività lavorative pagina 11 di 13 implicanti “un'assoluta sedentarietà e nessuno sforzo fisico e/o dinamico”), in modo tale da consentire di utilizzare, come parametri per la liquidazione, eventuali dati reddituali medi per attività similari.
Ma ciò non è stato fatto dall'attore/appellante, essendosi limitato, sin dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, semplicemente a dedurre di non aver potuto svolgere attività lavorative in conseguenza del sinistro.
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Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi spettanti all'appellata vittoriosa vengono liquidati, come in Controparte_2 dispositivo, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate), per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata costituita stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi dinanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da
€.52.000,01 ad euro 260.000,00, in base al valore (euro 189.725,00) della controversia (così determinato in base al criterio c.d. del disputatum).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4884/2019 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara la contumacia della nella qualità di impresa designata per la Regione Controparte_5
Campania dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
2. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 4647/2019 emessa dal Tribunale di Napoli, Parte_1 pubblicata il 6.5.2019.
3. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore della nella qualità di Parte_1 Controparte_2 impresa designata, per la Regione Campania, alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di pagina 12 di 13 giudizio, liquidati complessivamente in euro 7.158,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del
15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 26.3.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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