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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 01/04/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5929/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente;
Alessandro Di Tano Giudice;
Lara Seccacini Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5929/2024 promossa da:
– con C.F.: -, nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato, difeso e domiciliato da/presso avv. GUARAGNA LEONE, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE contro
– con C.F.: -, nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
28/04/1970 e – con C.F. -, nata a [...] il [...], CP_2 C.F._3 entrambe rappresentate, difese e domiciliate da/presso avv. LEONARDI RICCARDO, giusta delega in atti;
RESISTENTI
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEXE
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO;
CONCLUSIONI - all'udienza del 12/02/2025, le parti hanno accettato la seguente proposta conciliativa formulata dal giudice: “Conferma delle condizioni di divorzio, con impegno di di comunicare al padre l'eventuale reperimento di attività lavorativa, comunque CP_2 remunerata, entro dieci giorni dalla relativa assunzione mediante e-mail, nonché informare il padre,
pagina 1 di 3 sempre a mezzo e-mail, dell'andamento degli studi universitari, comunicando ogni tre mesi l'eventuale superamento di esami e la relativa votazione;
compensazione delle spese di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha presentato ricorso per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio Parte_1 di cui alla sentenza n. 1135 del 20/09/2023 di questo Tribunale, chiedendo, in particolare, la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia , nata dall'unione CP_2 matrimoniale con la resistente o, in subordine, la sua proporzionale Controparte_1 diminuzione.
Ha giustificato la sua richiesta con la ritenuta indipendenza economica della figlia, avendo questa trovato lavoro, dapprima, come dipendente presso una pizzeria e, successivamente, come commessa presso un negozio di accessori di moda, dove starebbe ancora lavorando;
ha aggiunto che, pur essendosi di recente iscritta alla Facoltà di Scienze della Comunicazione di Massa, presso l'Università di Macerata, la stessa avrebbe verosimilmente beneficiato di una borsa di studio avuto riguardo alla dichiarazione ISEE dell'anno 2023 delle resistenti.
Ha, inoltre, rappresentato come lo stesso, a seguito del proprio pensionamento intervenuto in data 6/02/2024, avesse subito una forte contrazione del proprio reddito, che avrebbe, quantomeno, giustificato una riduzione del suo contributo al mantenimento in favore della figlia.
2. e si sono regolarmente costituite, contestando Controparte_1 CP_2 quanto ex adverso dedotto.
Hanno, in particolare, addotto come il ricorrente avesse da lungo tempo interrotto ogni rapporto affettivo con la figlia, non preoccupandosi del suo percorso di studi e non contribuendo neppure all'acquisto dei libri universitari, ragione per cui la ragazza, di recente iscrittasi a una nuova Facoltà – non avendo trovato confacente ai suoi interessi quella in precedenza scelta
-, aveva dovuto trovarsi un lavoro e optare per una frequentazione a distanza dell'università. Precisavano, comunque, che detto lavoro era a tempo determinato, con scadenza febbraio 2025, di sole 18 ore settimanali, e che, con il relativo stipendio, la ragazza contribuiva alle spese materne per utenze e per vitto (in udienza verrà, poi, esibita documentazione attestante la cessazione del rapporto di lavoro in esame).
Le resistenti hanno, poi, evidenziato che il ricorrente: - percepiva, da febbraio 2024, una pensione di vecchiaia netta mensile di €. 4.759,19; - aveva maturato, a titolo di TFR, una somma pari a circa €. 200.000,00; - viveva in una casa di proprietà esclusiva;
- aveva acquistato, nel 2023, un'autovettura del valore di €. 47.100,00, e, nel 2024, un'altra del valore di €. 26.750,00; - possedeva un motociclo tipo Honda del valore di €. 7.200,00 e un altro (acquistato nel 2024) del valore di €.2.950,00; - aveva alienato, nel 2021, un'abitazione sita in Milano, di cui era comproprietario unitamente ad altri membri della sua famiglia, dietro un corrispettivo di circa €. 900.000,00; - di lì a pochi mesi (luglio 2025) sarebbe venuto meno anche il suo impegno di pagare la rata del mutuo della ex casa familiare (per €. 709,57 mensili) secondo le condizioni di divorzio.
3. Comparse all'udienza del 12/02/2025, le parti hanno accettato la proposta, sopra riportata, formulata dal giudice dopo aver ascoltato le parti stesse e i loro difensori.
pagina 2 di 3 4. Alla luce della documentazione versata in atti, il Collegio ritiene che le condizioni su cui le parti si sono accordate debbano essere accolte in quanto corrispondenti agli interessi della figlia (la quale lavorava in base a un contratto precario, peraltro, venuto a cessare, ed è studentessa universitaria;
arg. ex Cass., n. 8227/2009; v. anche, Corte App. Roma, n. 3912/2015) e dello stesso ricorrente, il quale fondamentalmente, con l'istanza revisionale, lamentava un difetto di comunicazione da parte della figlia circa le sue scelte, lavorative e di studio.
5. Le spese di lite vanno compensate tra le parti: tanto non solo per via della natura della causa e del suo esito, ma anche perché tale è la volontà delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, ogni altra domanda, deduzione, eccezione rigettata o assorbita, dispone quanto segue:
PRENDE ATTO dell'accordo raggiunto dalle parti alle condizioni sopra riportate;
COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19/III/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente;
Alessandro Di Tano Giudice;
Lara Seccacini Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5929/2024 promossa da:
– con C.F.: -, nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato, difeso e domiciliato da/presso avv. GUARAGNA LEONE, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE contro
– con C.F.: -, nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
28/04/1970 e – con C.F. -, nata a [...] il [...], CP_2 C.F._3 entrambe rappresentate, difese e domiciliate da/presso avv. LEONARDI RICCARDO, giusta delega in atti;
RESISTENTI
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEXE
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO;
CONCLUSIONI - all'udienza del 12/02/2025, le parti hanno accettato la seguente proposta conciliativa formulata dal giudice: “Conferma delle condizioni di divorzio, con impegno di di comunicare al padre l'eventuale reperimento di attività lavorativa, comunque CP_2 remunerata, entro dieci giorni dalla relativa assunzione mediante e-mail, nonché informare il padre,
pagina 1 di 3 sempre a mezzo e-mail, dell'andamento degli studi universitari, comunicando ogni tre mesi l'eventuale superamento di esami e la relativa votazione;
compensazione delle spese di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha presentato ricorso per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio Parte_1 di cui alla sentenza n. 1135 del 20/09/2023 di questo Tribunale, chiedendo, in particolare, la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia , nata dall'unione CP_2 matrimoniale con la resistente o, in subordine, la sua proporzionale Controparte_1 diminuzione.
Ha giustificato la sua richiesta con la ritenuta indipendenza economica della figlia, avendo questa trovato lavoro, dapprima, come dipendente presso una pizzeria e, successivamente, come commessa presso un negozio di accessori di moda, dove starebbe ancora lavorando;
ha aggiunto che, pur essendosi di recente iscritta alla Facoltà di Scienze della Comunicazione di Massa, presso l'Università di Macerata, la stessa avrebbe verosimilmente beneficiato di una borsa di studio avuto riguardo alla dichiarazione ISEE dell'anno 2023 delle resistenti.
Ha, inoltre, rappresentato come lo stesso, a seguito del proprio pensionamento intervenuto in data 6/02/2024, avesse subito una forte contrazione del proprio reddito, che avrebbe, quantomeno, giustificato una riduzione del suo contributo al mantenimento in favore della figlia.
2. e si sono regolarmente costituite, contestando Controparte_1 CP_2 quanto ex adverso dedotto.
Hanno, in particolare, addotto come il ricorrente avesse da lungo tempo interrotto ogni rapporto affettivo con la figlia, non preoccupandosi del suo percorso di studi e non contribuendo neppure all'acquisto dei libri universitari, ragione per cui la ragazza, di recente iscrittasi a una nuova Facoltà – non avendo trovato confacente ai suoi interessi quella in precedenza scelta
-, aveva dovuto trovarsi un lavoro e optare per una frequentazione a distanza dell'università. Precisavano, comunque, che detto lavoro era a tempo determinato, con scadenza febbraio 2025, di sole 18 ore settimanali, e che, con il relativo stipendio, la ragazza contribuiva alle spese materne per utenze e per vitto (in udienza verrà, poi, esibita documentazione attestante la cessazione del rapporto di lavoro in esame).
Le resistenti hanno, poi, evidenziato che il ricorrente: - percepiva, da febbraio 2024, una pensione di vecchiaia netta mensile di €. 4.759,19; - aveva maturato, a titolo di TFR, una somma pari a circa €. 200.000,00; - viveva in una casa di proprietà esclusiva;
- aveva acquistato, nel 2023, un'autovettura del valore di €. 47.100,00, e, nel 2024, un'altra del valore di €. 26.750,00; - possedeva un motociclo tipo Honda del valore di €. 7.200,00 e un altro (acquistato nel 2024) del valore di €.2.950,00; - aveva alienato, nel 2021, un'abitazione sita in Milano, di cui era comproprietario unitamente ad altri membri della sua famiglia, dietro un corrispettivo di circa €. 900.000,00; - di lì a pochi mesi (luglio 2025) sarebbe venuto meno anche il suo impegno di pagare la rata del mutuo della ex casa familiare (per €. 709,57 mensili) secondo le condizioni di divorzio.
3. Comparse all'udienza del 12/02/2025, le parti hanno accettato la proposta, sopra riportata, formulata dal giudice dopo aver ascoltato le parti stesse e i loro difensori.
pagina 2 di 3 4. Alla luce della documentazione versata in atti, il Collegio ritiene che le condizioni su cui le parti si sono accordate debbano essere accolte in quanto corrispondenti agli interessi della figlia (la quale lavorava in base a un contratto precario, peraltro, venuto a cessare, ed è studentessa universitaria;
arg. ex Cass., n. 8227/2009; v. anche, Corte App. Roma, n. 3912/2015) e dello stesso ricorrente, il quale fondamentalmente, con l'istanza revisionale, lamentava un difetto di comunicazione da parte della figlia circa le sue scelte, lavorative e di studio.
5. Le spese di lite vanno compensate tra le parti: tanto non solo per via della natura della causa e del suo esito, ma anche perché tale è la volontà delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, ogni altra domanda, deduzione, eccezione rigettata o assorbita, dispone quanto segue:
PRENDE ATTO dell'accordo raggiunto dalle parti alle condizioni sopra riportate;
COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19/III/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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