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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 28/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1186/2022 R.G. promossa d a
, rappresentata e difesa dall'avv. PACHERA ALESSANDRO e Parte_1
OGGETTO: dall'avv. FIORIO MATTEO, elettivamente domiciliata in CORSO PORTA
Vendita di cose mobili NUOVA, 133 37122 VERONA presso il loro studio
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'avv. DE SALVO GIOVANNI, CP_1
elettivamente domiciliata in Via Olanda, n. 19 37135 VERONA presso il suo studio
APPELLATA
pagina 1 di 3 , appellato contumace CP_2
In punto: appello a sentenza n. 873/2022 R.g del Tribunale di Mantova sezione civile pubblicata in data 16/11/2022
Fatto e Diritto
proponeva tempestivo gravame avverso la sentenza n. 873/2022 R.g Parte_1
del Tribunale di Mantova sezione civile pubblicata in data 16/11/2022 con la quale il
Tribunale in accoglimento della domanda attorea condannava e Parte_1 CP_2
in solido fra loro, a pagare a la somma di € 80.564,95 oltre a interessi
[...] CP_1
ex D. Lgs n. 231/2002, dalla scadenza dei termini di ogni fattura azionata e sino al saldo, oltre al pagamento delle spese ivi indicate.
Con atto depositato telematicamente in data 24/01/2025 le parti costituite hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo che prevede la rinuncia al contenzioso da parte dell'appellante e la correlativa accettazione dell'appellata a spese compensate per entrambi i gradi.
L'art. 306 c.p.c. così testualmente dispone: “Il processo si estingue per rinuncia agli
atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere
interesse alla prosecuzione. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte
dalle parti o dai loro procuratori speciali, verbalmente in udienza o con atti
sottoscritti e notificati alle parti. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono
regolari, dichiara l'estinzione del processo. Il rinunciante deve rimborsare le spese
alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro …”
Nel caso concreto, parte appellante ha effettuato valida rinuncia attraverso il pagina 2 di 3 procuratore munito di relativo potere, debitamente accettata dalla parte appellata costituita, anch'essa tramite il procuratore munito di analogo potere.
Pertanto, va dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate dovendo provvedersi con sentenza in quanto atto tipico con il quale il Collegio definisce il giudizio di appello, restando precluso l'esame di ogni altra questione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.873/2022 Rg. del Tribunale di
Mantova sezione civile pubblicata in data 16/11/2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
Dichiara l'estinzione del processo a spese integralmente compensate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 27 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Daniela Fedele
pagina 3 di 3
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1186/2022 R.G. promossa d a
, rappresentata e difesa dall'avv. PACHERA ALESSANDRO e Parte_1
OGGETTO: dall'avv. FIORIO MATTEO, elettivamente domiciliata in CORSO PORTA
Vendita di cose mobili NUOVA, 133 37122 VERONA presso il loro studio
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'avv. DE SALVO GIOVANNI, CP_1
elettivamente domiciliata in Via Olanda, n. 19 37135 VERONA presso il suo studio
APPELLATA
pagina 1 di 3 , appellato contumace CP_2
In punto: appello a sentenza n. 873/2022 R.g del Tribunale di Mantova sezione civile pubblicata in data 16/11/2022
Fatto e Diritto
proponeva tempestivo gravame avverso la sentenza n. 873/2022 R.g Parte_1
del Tribunale di Mantova sezione civile pubblicata in data 16/11/2022 con la quale il
Tribunale in accoglimento della domanda attorea condannava e Parte_1 CP_2
in solido fra loro, a pagare a la somma di € 80.564,95 oltre a interessi
[...] CP_1
ex D. Lgs n. 231/2002, dalla scadenza dei termini di ogni fattura azionata e sino al saldo, oltre al pagamento delle spese ivi indicate.
Con atto depositato telematicamente in data 24/01/2025 le parti costituite hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo che prevede la rinuncia al contenzioso da parte dell'appellante e la correlativa accettazione dell'appellata a spese compensate per entrambi i gradi.
L'art. 306 c.p.c. così testualmente dispone: “Il processo si estingue per rinuncia agli
atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere
interesse alla prosecuzione. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte
dalle parti o dai loro procuratori speciali, verbalmente in udienza o con atti
sottoscritti e notificati alle parti. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono
regolari, dichiara l'estinzione del processo. Il rinunciante deve rimborsare le spese
alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro …”
Nel caso concreto, parte appellante ha effettuato valida rinuncia attraverso il pagina 2 di 3 procuratore munito di relativo potere, debitamente accettata dalla parte appellata costituita, anch'essa tramite il procuratore munito di analogo potere.
Pertanto, va dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate dovendo provvedersi con sentenza in quanto atto tipico con il quale il Collegio definisce il giudizio di appello, restando precluso l'esame di ogni altra questione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.873/2022 Rg. del Tribunale di
Mantova sezione civile pubblicata in data 16/11/2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
Dichiara l'estinzione del processo a spese integralmente compensate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 27 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Daniela Fedele
pagina 3 di 3