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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 04/02/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G 333/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Alessandria
Sezione Civile
R.G. 333/2023
Il Tribunale, nella persona della Dott.ssa Martina Cacioppo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 333/2023 promossa da:
(P.I. ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti nonché di Delibera della Giunta Comunale autorizzativa al giudizio dall'Avv. Roberto Calcagni;
- Appellante -
contro
, (C.F.: ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'Avv. Paolo Massimo Strozzi e dall'Avv. Sandro C. Strozzi;
- Appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 528/22 del Giudice di Pace di Parte_1 emessa in data 20.10.2022 e pubblicata in data 3.01.2023 in materia di opposizione a sanzione amministrativa
CONCLUSIONI come rassegnate dalle parti all'udienza di discussione del 4/02/2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§1. Concisa esposizione del processo di I grado e dei fatti di causa.
Con ricorso del 28 giugno 2021 ha promosso, innanzi al Giudice di CP_1
Pace di Alessandria, opposizione avverso il verbale n. 60932 del 19 giugno 2021 con il pagina 1 di 7 quale gli è stata contestata dalla Polizia Municipale di , la violazione degli Parte_1 artt. 186 co. 2 bis C.d.S (“Guida sotto l'influenza dell'alcool con provocazione di incidente stradale”) e 141 co. 2 C.d.S., eccependo diversi profili di illegittimità del verbale opposto e tra questi – con riguardo alla violazione dell'art. 186 co. 2 bis C.d.S. -
l'invalidità dell'accertamento del tasso alcolemico eseguito dagli agenti, per mancata omologazione, taratura e calibratura dell'apparecchio etilometro utilizzato, così come prescritte dall'art. 379 del D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento Esecutivo del Codice della Strada”.
Con comparsa del 26.10.2021 si è costituito in giudizio il Parte_1 chiedendo il rigetto del ricorso e producendo a corredo della comparsa il libretto metrologico dell'etilometro utilizzato nell'accertamento contestato, vidimato e annualmente tarato.
La causa è stata quindi discussa all'udienza del 20.10.2022, all'esito della quale il
Giudice di Pace ha emesso la sentenza n. 528 del 2022 oggetto di gravame, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso, ha annullato il verbale n. 60932 limitatamente alla sanzione di cui all'articolo 186 co. 2 bis C.d.S, confermandolo invece con riguardo a quella di cui all'articolo 141 C.d.S.
Secondo il Giudice di prime cure, come sostenuto dall'opponente, la P.A aveva omesso di provare in giudizio l'omologazione dell'etilometro utilizzato nell'accertamento svolto sulla persona del ricorrente a ciò conseguendo che il verbale – limitatamente a tale profilo – dovesse ritenersi illegittimo.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il deducendo Parte_1 quali motivi di gravame:
- l'ingiustizia ed erroneità della sentenza per aver, il Giudice di prime cure, violato il principio dell'onere della prova in materia di etilometro e di violazione dell'articolo 186 C.d.S, secondo cui grava sul soggetto sanzionato l'onere di allegare compiutamente i vizi di malfunzionamento dell'apparecchio utilizzato dagli agenti accertatori, non essendo sufficiente la mera e apodittica asserzione di carenza dei requisiti tecnici dell'apparecchiatura per far scattare in capo alla P.A
l'onere di provarne il corretto funzionamento;
- l'ingiustizia ed erroneità della sentenza per non aver, il Giudice di prime cure, debitamente tenuto conto della documentazione prodotta in giudizio dal Pt_1 ovvero: 1) il verbale di accertamento eseguito ex art. 354 c.p.p. – facente prova sino a querela di falso - in cui si dà atto che l'apparecchiatura utilizzata “Mod.
pagina 2 di 7 è “debitamente omologata”; 2) il libretto metrologico Controparte_2 dell'etilometro utilizzato dagli agenti accertatori, perfettamente vidimato, da cui si evince che esso, al momento dell'accertamento, era stato revisionato, da ultimo il
31 agosto 2020.
Con comparsa del 15.06.2023 si è costituito in giudizio chiedendo il CP_1 rigetto dell'appello ed in particolare rilevando: - che non era mai stato prodotto dal Comune l'asserito certificato di omologazione dell'etilometro; - che comunque esso non sarebbe stato regolare perché emesso da un soggetto, a dire dello stesso Comune il
CSRPAD, deputato per Legge ad effettuare le verifiche preventive e periodiche delle apparecchiature già in uso, ma non titolato a rilasciare “a monte” il certificato di omologazione dei relativi prototipi – facoltà questa riservata alla Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.
La causa è stata discussa all'udienza del 4.02.2025 e all'esito di discussione orale, è stato pronunciato il dispositivo con riserva di deposito della motivazione in trenta giorni.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
§2. Con riguardo al primo motivo inerente alla ripartizione dell'onere della prova tra le parti, l'appello è infondato.
Come evidenziato nella giurisprudenza di legittimità costante e pacifica, anche citata dal
Giudice di prime cure: “In tema di violazione al codice della strada, il verbale dell'accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, l'attestazione della verifica che
l'apparecchio da adoperare per l'esecuzione del cd. "alcooltest" è stato preventivamente sottoposto alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile corretta calibratura;
l'onere della prova del completo espletamento di tali attività strumentali grava, nel giudizio di opposizione, sulla P.A. poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria.” (Cassazione civile sez. VI, 24/01/2019, n.1921 ripresa dalla più recente Cassazione civile sez. VI, 10/02/2022 n.4288).
Correttamente, quindi, il Giudice di Pace ha posto a carico del Parte_1
l'onere di provare che l'etilometro utilizzato durante l'accertamento sulla persona del ricorrente fosse stato sottoposto ad omologazione.
§3. Venendo invece al secondo motivo di appello, vertente sulla valutazione delle allegazioni e prove offerte dall'Amministrazione in primo grado, le doglianze di cui all'appello non colgono nel segno.
pagina 3 di 7 L'art 379 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.) prevede ai commi 5, 6,7 e 8 che: “
5.Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del
Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro della sanità. I requisiti possono essere aggiornati con provvedimento degli stessi Ministri, quando particolari circostanze
o modificazioni di carattere tecnico lo esigano.
6. La Direzione generale della
provvede all'omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle CP_3 verifiche e prove effettuate dal e Prove Autoveicoli e Parte_2
Dispositivi (CSRPAD), rispondono ai requisiti prescritti.
7. Prima della loro immissione nell'uso gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il CSRPAD (visita preventiva).
8. Gli etilometri in uso devono essere sottoposti
a verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti ((e della navigazione)), di concerto con il Ministero della sanità. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro è ritirato dall'uso.”
Gli artt. 3 e 4 del DECRETO 22 maggio 1990, n. 196 “Regolamento recante individuazione degli strumenti e delle procedure per l'accertamento dello stato di ebbrezza. Prevedono che: 3. “
1. Gli etilometri sono soggetti alla omologazione del tipo che viene rilasciata dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a domanda del costruttore o di suo mandatario ed a seguito dell'esito favorevole delle verifiche e prove effettuate dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma (C.S.R.P.A.D.).
2. I singoli apparecchi prima della loro immissione in uso e periodicamente, devono essere sottoposti a verifiche e prove secondo norme e procedure stabilite dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione d'intesa con il Ministero della sanita'”; 4. “
1. Ogni etilometro deve riportare su una taronetta inamovibile l'indicazione del nome del costruttore, del tipo di apparecchio, degli estremi della omologazione conseguita e del numero di identificazione del singolo apparecchio e deve essere accompagnato da un manuale di istruzione in lingua italiana approvato in sede di verifiche e prove di omologazione nonche' del proprio libretto metrologico.”
Ebbene, premessa la normativa di riferimento, come correttamente osservato dall'appellato, in primo grado il si è limitato a dare atto e a produrre in giudizio Pt_1 solo il libretto metrologico dell'etilometro oggetto di causa – in cui sono effettivamente annotate le tarature periodiche eseguite sullo stesso nell'agosto 2020 e nel novembre
2021 – ma non ha allegato nulla di preciso in ordine all'omologazione e ancor meno ne ha prodotto il relativo certificato. pagina 4 di 7 La questione, peraltro, come risulta dai verbali di causa del primo grado, era stata oggetto di contraddittorio in udienza, e a quella del 31.05.2022 la difesa del Pt_1 aveva chiesto termine per verificare e produrre in causa il decreto di omologazione dell'apparecchiatura – adempimento però mai assolto visto che il non si è Pt_1 presentato alla successiva udienza di discussione del 20.10.2022, né ha prodotto alcunché.
Solo in questo grado di giudizio l'Amministrazione, colmando il vuoto di allegazione del primo grado, ha precisato che l'etilometro usato per gli accertamenti svolti sul ricorrente rientra nel tipo “Saf'Ir Evolution”, correttamente omologato con certificato
“om00001et/17 del 4710/2017”.
Ebbene, al di là del fatto che trattasi di allegazione nuova, sul punto è assorbente rilevare che in ogni caso, nemmeno in questo grado di giudizio il ha prodotto tale Pt_1 certificato persistendo - anche in questo grado - nell'omissione di prova a proprio carico, già correttamente evidenziata dal Giudice di prime cure.
Infatti, la produzione del solo libretto metrologico non è sufficiente a dare atto e prova dell'avvenuta preliminare omologazione, trattandosi all'evidenza di fasi diverse e non essendo nemmeno condivisibile l'assunto difensivo per cui “il CSRPAD possa verificare solo ed esclusivamente il corretto funzionamento di un apparecchio che lo stesso centro abbia in origine omologato come del resto prescrive l'articolo tre del DM 196 del 1190” e ciò in quanto, proprio dal tenore dell'art. 3 del DM 196 del 1190 si evince che si tratta di attività diverse, svolte in momenti diversi e da soggetti diversi: l'omologazione attiene al “tipo” e viene rilasciata dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (non dal CSRPAD come sostenuto dal a domanda del costruttore o di suo mandatario, mentre le verifiche di cui Pt_1 dà atto il libretto metrologico prodotto, riguardano i singoli apparecchi già in uso e vengono fatte periodicamente dal CSRPAD e annotate sul libretto che però – come può evincersi dal documento agli atti - non contiene alcuna indicazione degli estremi dell'omologazione conseguita dal prototipo di riferimento.
Nemmeno corretta deve poi ritenersi l'affermazione – invero proposta solo in appello – secondo la quale il verbale di accertamento farebbe piena prova sino a querela di falso del fatto che l'apparecchiatura utilizzata sia debitamente omologata.
Infatti come noto, il verbale di accertamento e contestazione di una violazione del
Codice della Strada fa piena prova, fino a querela di falso, solo dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verbalizzante, cosa che sicuramente non può ritenersi per pagina 5 di 7 l'omologazione. Inoltre, il verbale in parola si limita a riportare l'inciso “debitamente omologato” affermazione generica che non solo non riveste fede privilegiata ma non dice nulla di sufficientemente preciso dell'omologazione in sé per sé.
Concludendo, in difetto di prova positiva dell'omologazione iniziale del tipo di etilometro utilizzato per l'accertamento della concentrazione alcolemica sulla persona dell'appellato, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria rivendicata dal nei suoi confronti ex art. 186 co. 2 Pt_1 bis C.d.S. non appare provato.
Conclusioni e spese di lite
Le conclusioni cui è addivenuta - sul punto oggetto di gravame - la sentenza di primo grado, vanno quindi integralmente confermate.
Quanto invece alle spese di questo grado di giudizio, esse seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della causa, dei parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria
(data la semplicità delle questioni trattate e non ricorrendo la fase di trattazione/istruttoria) oltre al rimborso forfettario per le spese generali nella misura del
15%, oltre C.P.A e IVA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in funzione di Giudice d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 528/22 Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Alessandria, pubblicata in data 3.01.2023 che per l'effetto conferma;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato Parte_1 CP_1 le spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 852,00 per compensi
[...] professionali, oltre al rimborso spese generali al 15% oltre IVA e CPA come per Legge;
- dichiara, infine, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1-quater dell'art. 13 del
DPR 115/2002.
Motivazione in trenta giorni. pagina 6 di 7 Così deciso in Alessandria il 4.02.2025.
La Giudice
Dott.ssa Martina Cacioppo
ppo pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Alessandria
Sezione Civile
R.G. 333/2023
Il Tribunale, nella persona della Dott.ssa Martina Cacioppo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 333/2023 promossa da:
(P.I. ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti nonché di Delibera della Giunta Comunale autorizzativa al giudizio dall'Avv. Roberto Calcagni;
- Appellante -
contro
, (C.F.: ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'Avv. Paolo Massimo Strozzi e dall'Avv. Sandro C. Strozzi;
- Appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 528/22 del Giudice di Pace di Parte_1 emessa in data 20.10.2022 e pubblicata in data 3.01.2023 in materia di opposizione a sanzione amministrativa
CONCLUSIONI come rassegnate dalle parti all'udienza di discussione del 4/02/2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§1. Concisa esposizione del processo di I grado e dei fatti di causa.
Con ricorso del 28 giugno 2021 ha promosso, innanzi al Giudice di CP_1
Pace di Alessandria, opposizione avverso il verbale n. 60932 del 19 giugno 2021 con il pagina 1 di 7 quale gli è stata contestata dalla Polizia Municipale di , la violazione degli Parte_1 artt. 186 co. 2 bis C.d.S (“Guida sotto l'influenza dell'alcool con provocazione di incidente stradale”) e 141 co. 2 C.d.S., eccependo diversi profili di illegittimità del verbale opposto e tra questi – con riguardo alla violazione dell'art. 186 co. 2 bis C.d.S. -
l'invalidità dell'accertamento del tasso alcolemico eseguito dagli agenti, per mancata omologazione, taratura e calibratura dell'apparecchio etilometro utilizzato, così come prescritte dall'art. 379 del D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento Esecutivo del Codice della Strada”.
Con comparsa del 26.10.2021 si è costituito in giudizio il Parte_1 chiedendo il rigetto del ricorso e producendo a corredo della comparsa il libretto metrologico dell'etilometro utilizzato nell'accertamento contestato, vidimato e annualmente tarato.
La causa è stata quindi discussa all'udienza del 20.10.2022, all'esito della quale il
Giudice di Pace ha emesso la sentenza n. 528 del 2022 oggetto di gravame, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso, ha annullato il verbale n. 60932 limitatamente alla sanzione di cui all'articolo 186 co. 2 bis C.d.S, confermandolo invece con riguardo a quella di cui all'articolo 141 C.d.S.
Secondo il Giudice di prime cure, come sostenuto dall'opponente, la P.A aveva omesso di provare in giudizio l'omologazione dell'etilometro utilizzato nell'accertamento svolto sulla persona del ricorrente a ciò conseguendo che il verbale – limitatamente a tale profilo – dovesse ritenersi illegittimo.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il deducendo Parte_1 quali motivi di gravame:
- l'ingiustizia ed erroneità della sentenza per aver, il Giudice di prime cure, violato il principio dell'onere della prova in materia di etilometro e di violazione dell'articolo 186 C.d.S, secondo cui grava sul soggetto sanzionato l'onere di allegare compiutamente i vizi di malfunzionamento dell'apparecchio utilizzato dagli agenti accertatori, non essendo sufficiente la mera e apodittica asserzione di carenza dei requisiti tecnici dell'apparecchiatura per far scattare in capo alla P.A
l'onere di provarne il corretto funzionamento;
- l'ingiustizia ed erroneità della sentenza per non aver, il Giudice di prime cure, debitamente tenuto conto della documentazione prodotta in giudizio dal Pt_1 ovvero: 1) il verbale di accertamento eseguito ex art. 354 c.p.p. – facente prova sino a querela di falso - in cui si dà atto che l'apparecchiatura utilizzata “Mod.
pagina 2 di 7 è “debitamente omologata”; 2) il libretto metrologico Controparte_2 dell'etilometro utilizzato dagli agenti accertatori, perfettamente vidimato, da cui si evince che esso, al momento dell'accertamento, era stato revisionato, da ultimo il
31 agosto 2020.
Con comparsa del 15.06.2023 si è costituito in giudizio chiedendo il CP_1 rigetto dell'appello ed in particolare rilevando: - che non era mai stato prodotto dal Comune l'asserito certificato di omologazione dell'etilometro; - che comunque esso non sarebbe stato regolare perché emesso da un soggetto, a dire dello stesso Comune il
CSRPAD, deputato per Legge ad effettuare le verifiche preventive e periodiche delle apparecchiature già in uso, ma non titolato a rilasciare “a monte” il certificato di omologazione dei relativi prototipi – facoltà questa riservata alla Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.
La causa è stata discussa all'udienza del 4.02.2025 e all'esito di discussione orale, è stato pronunciato il dispositivo con riserva di deposito della motivazione in trenta giorni.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
§2. Con riguardo al primo motivo inerente alla ripartizione dell'onere della prova tra le parti, l'appello è infondato.
Come evidenziato nella giurisprudenza di legittimità costante e pacifica, anche citata dal
Giudice di prime cure: “In tema di violazione al codice della strada, il verbale dell'accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, l'attestazione della verifica che
l'apparecchio da adoperare per l'esecuzione del cd. "alcooltest" è stato preventivamente sottoposto alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile corretta calibratura;
l'onere della prova del completo espletamento di tali attività strumentali grava, nel giudizio di opposizione, sulla P.A. poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria.” (Cassazione civile sez. VI, 24/01/2019, n.1921 ripresa dalla più recente Cassazione civile sez. VI, 10/02/2022 n.4288).
Correttamente, quindi, il Giudice di Pace ha posto a carico del Parte_1
l'onere di provare che l'etilometro utilizzato durante l'accertamento sulla persona del ricorrente fosse stato sottoposto ad omologazione.
§3. Venendo invece al secondo motivo di appello, vertente sulla valutazione delle allegazioni e prove offerte dall'Amministrazione in primo grado, le doglianze di cui all'appello non colgono nel segno.
pagina 3 di 7 L'art 379 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.) prevede ai commi 5, 6,7 e 8 che: “
5.Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del
Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro della sanità. I requisiti possono essere aggiornati con provvedimento degli stessi Ministri, quando particolari circostanze
o modificazioni di carattere tecnico lo esigano.
6. La Direzione generale della
provvede all'omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle CP_3 verifiche e prove effettuate dal e Prove Autoveicoli e Parte_2
Dispositivi (CSRPAD), rispondono ai requisiti prescritti.
7. Prima della loro immissione nell'uso gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il CSRPAD (visita preventiva).
8. Gli etilometri in uso devono essere sottoposti
a verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti ((e della navigazione)), di concerto con il Ministero della sanità. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro è ritirato dall'uso.”
Gli artt. 3 e 4 del DECRETO 22 maggio 1990, n. 196 “Regolamento recante individuazione degli strumenti e delle procedure per l'accertamento dello stato di ebbrezza. Prevedono che: 3. “
1. Gli etilometri sono soggetti alla omologazione del tipo che viene rilasciata dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a domanda del costruttore o di suo mandatario ed a seguito dell'esito favorevole delle verifiche e prove effettuate dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma (C.S.R.P.A.D.).
2. I singoli apparecchi prima della loro immissione in uso e periodicamente, devono essere sottoposti a verifiche e prove secondo norme e procedure stabilite dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione d'intesa con il Ministero della sanita'”; 4. “
1. Ogni etilometro deve riportare su una taronetta inamovibile l'indicazione del nome del costruttore, del tipo di apparecchio, degli estremi della omologazione conseguita e del numero di identificazione del singolo apparecchio e deve essere accompagnato da un manuale di istruzione in lingua italiana approvato in sede di verifiche e prove di omologazione nonche' del proprio libretto metrologico.”
Ebbene, premessa la normativa di riferimento, come correttamente osservato dall'appellato, in primo grado il si è limitato a dare atto e a produrre in giudizio Pt_1 solo il libretto metrologico dell'etilometro oggetto di causa – in cui sono effettivamente annotate le tarature periodiche eseguite sullo stesso nell'agosto 2020 e nel novembre
2021 – ma non ha allegato nulla di preciso in ordine all'omologazione e ancor meno ne ha prodotto il relativo certificato. pagina 4 di 7 La questione, peraltro, come risulta dai verbali di causa del primo grado, era stata oggetto di contraddittorio in udienza, e a quella del 31.05.2022 la difesa del Pt_1 aveva chiesto termine per verificare e produrre in causa il decreto di omologazione dell'apparecchiatura – adempimento però mai assolto visto che il non si è Pt_1 presentato alla successiva udienza di discussione del 20.10.2022, né ha prodotto alcunché.
Solo in questo grado di giudizio l'Amministrazione, colmando il vuoto di allegazione del primo grado, ha precisato che l'etilometro usato per gli accertamenti svolti sul ricorrente rientra nel tipo “Saf'Ir Evolution”, correttamente omologato con certificato
“om00001et/17 del 4710/2017”.
Ebbene, al di là del fatto che trattasi di allegazione nuova, sul punto è assorbente rilevare che in ogni caso, nemmeno in questo grado di giudizio il ha prodotto tale Pt_1 certificato persistendo - anche in questo grado - nell'omissione di prova a proprio carico, già correttamente evidenziata dal Giudice di prime cure.
Infatti, la produzione del solo libretto metrologico non è sufficiente a dare atto e prova dell'avvenuta preliminare omologazione, trattandosi all'evidenza di fasi diverse e non essendo nemmeno condivisibile l'assunto difensivo per cui “il CSRPAD possa verificare solo ed esclusivamente il corretto funzionamento di un apparecchio che lo stesso centro abbia in origine omologato come del resto prescrive l'articolo tre del DM 196 del 1190” e ciò in quanto, proprio dal tenore dell'art. 3 del DM 196 del 1190 si evince che si tratta di attività diverse, svolte in momenti diversi e da soggetti diversi: l'omologazione attiene al “tipo” e viene rilasciata dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (non dal CSRPAD come sostenuto dal a domanda del costruttore o di suo mandatario, mentre le verifiche di cui Pt_1 dà atto il libretto metrologico prodotto, riguardano i singoli apparecchi già in uso e vengono fatte periodicamente dal CSRPAD e annotate sul libretto che però – come può evincersi dal documento agli atti - non contiene alcuna indicazione degli estremi dell'omologazione conseguita dal prototipo di riferimento.
Nemmeno corretta deve poi ritenersi l'affermazione – invero proposta solo in appello – secondo la quale il verbale di accertamento farebbe piena prova sino a querela di falso del fatto che l'apparecchiatura utilizzata sia debitamente omologata.
Infatti come noto, il verbale di accertamento e contestazione di una violazione del
Codice della Strada fa piena prova, fino a querela di falso, solo dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verbalizzante, cosa che sicuramente non può ritenersi per pagina 5 di 7 l'omologazione. Inoltre, il verbale in parola si limita a riportare l'inciso “debitamente omologato” affermazione generica che non solo non riveste fede privilegiata ma non dice nulla di sufficientemente preciso dell'omologazione in sé per sé.
Concludendo, in difetto di prova positiva dell'omologazione iniziale del tipo di etilometro utilizzato per l'accertamento della concentrazione alcolemica sulla persona dell'appellato, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria rivendicata dal nei suoi confronti ex art. 186 co. 2 Pt_1 bis C.d.S. non appare provato.
Conclusioni e spese di lite
Le conclusioni cui è addivenuta - sul punto oggetto di gravame - la sentenza di primo grado, vanno quindi integralmente confermate.
Quanto invece alle spese di questo grado di giudizio, esse seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della causa, dei parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria
(data la semplicità delle questioni trattate e non ricorrendo la fase di trattazione/istruttoria) oltre al rimborso forfettario per le spese generali nella misura del
15%, oltre C.P.A e IVA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in funzione di Giudice d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 528/22 Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Alessandria, pubblicata in data 3.01.2023 che per l'effetto conferma;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato Parte_1 CP_1 le spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 852,00 per compensi
[...] professionali, oltre al rimborso spese generali al 15% oltre IVA e CPA come per Legge;
- dichiara, infine, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1-quater dell'art. 13 del
DPR 115/2002.
Motivazione in trenta giorni. pagina 6 di 7 Così deciso in Alessandria il 4.02.2025.
La Giudice
Dott.ssa Martina Cacioppo
ppo pagina 7 di 7