Art. 2.
Nell'interno del Parco sono costituite:
a) zone di riserva naturale integrale, nelle quali l'ambiente naturale e' conservato nella sua integrita';
b) zone di ripopolamento, produzione e allevamento di selvaggina a termini del testo unico sulla caccia di cui al regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 , e successive modificazioni e integrazioni, e centri di riproduzione ittica;
c) zone di bosco-parco, con trattamento boschivo tendente alla formazione di arboree di elevata eta';
d) zone non boscate.
Nell'interno del Parco sono costituite:
a) zone di riserva naturale integrale, nelle quali l'ambiente naturale e' conservato nella sua integrita';
b) zone di ripopolamento, produzione e allevamento di selvaggina a termini del testo unico sulla caccia di cui al regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 , e successive modificazioni e integrazioni, e centri di riproduzione ittica;
c) zone di bosco-parco, con trattamento boschivo tendente alla formazione di arboree di elevata eta';
d) zone non boscate.