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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 5845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5845 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4254 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 14 ottobre 2025 e vertente tra
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Alessandro Persia;
APPELLANTE
E
P.IV , rappresentato e difeso, in virtù di procura in Controparte_1 P.IVA_1 atti, dall'Avvocato Giuseppe Strazza;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA § 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. conveniva in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
« - in via principale, accertare e dichiarare, per tutti i motivi e le ragioni nonché gli argomenti in fatto e in diritto di cui in narrativa esposti nel capo 1) della domanda, la nullità/illegittimità/inefficacia dell'applicazione di interessi usurari al rapporto di cessione del quinto di cui in premessa, e, per l'effetto, condannare , ai sensi dell'art. 1815 comma 2 C.C., a restituire alla sig.ra CP_2
tutti gli interessi ultralegali usurari corrisposti, nella somma pari a complessivi € Parte_1
12.454,18 (€ 19.080,00 - € 6.625,82) oltre interessi legali, da applicarsi, nella misura di legge, per ogni singola rata mensile, sulle somme pagate per interessi in essa specificate, con decorrenza dal giorno dell'apprensione al saldo;
(omissis) - In ogni caso, con integrale vittoria di compensi professionali, rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
A sostegno della domanda, la deduceva: che, in data 12/09/2008, chiedeva la concessione di Pt_1 un prestito, contro cessione del quinto della pensione, presso la sede I.N.P.D.A.P. di Roma Via Quintavalle n. 32, avendo ivi scorto esposizioni nella bacheca che presentavano la possibilità di fruire di tali prestiti in modo agevolato, in convenzione con l'Ente.; che, presso la detta sede, le era fatto sottoscrivere il modulo di proposta di finanziamento, dagli operatori di sportello;
che tale contratto Le era restituito controfirmato da tale sig. procuratore di Idea Finanziaria Spa, che Persona_1 la sig.ra non ha mai conosciuto;
che il prestito concesso, identificato con codice contratto Pt_1
n.70042 - cod. Cliente 0380225 Idea Finanziaria Spa, è pari a € 6.625,82 a fronte di un totale onere debitorio / restitutorio della sig.ra pari a € 19.080,00; che Il T.A.E.G. indicato in contratto è Pt_1 pari al 30,30%.; che Il rapporto è stato ceduto dapprima da Idea Finanziaria Spa a Controparte_3
, in data 21 ottobre 2008 (che ha attribuito codice identificativo contratto n. 40226 - Cod. Cliente 197472), e, successivamente, da a ai sensi dell'art. 58 TUB, in Controparte_3 CP_2 data 14 marzo 2017; che) Il finanziamento è, ad oggi, stato estinto dalla ricorrente, mediante il pagamento di numero 120 rate da € 159,00 per complessivi € 19.080,00; che il contratto di finanziamento è nullo quanto alla clausola pattizia degli interessi legali stante la denunciata usurarietà della clausola determinativa degli oneri del mutuo, tra i quali oneri necessariamente debbono essere incluse, ai sensi dell'art. 644 C.P. e 1815 C.C., le spese per il premio assicurativo caso morte e comunque collegate alla garanzia del credito del finanziatore, il cui conteggio tra gli oneri del finanziamento rende un TAEG pari al 30,30 come attestato nel contratto;
che, all'uopo, debbono essere disapplicate le Istruzioni della Banca d'Italia sul calcolo del T.E.G.M. relativo ai contratti di cessione del quinto ratione temporis applicabili (Istruzioni 2006), nella parte in cui non includono le spese per il premio assicurativo caso morte invalidità, infermità o disoccupazione del debitore e comunque collegate alla garanzia del credito del finanziatore;
che ha, pertanto, diritto alla restituzione di tutti gli interessi ultralegali usurari corrisposti, pari a complessivi € 12.454,18 (€ 19.080,00 - € 6.625,82) oltre interessi legali come per legge, dal giorno di ogni singola dazione al saldo.
Costituitosi il convenuto, questo resisteva alle domande di cui chiedeva il rigetto.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria anche a mezzo di CTU contabile, ha respinto le domande attrici, compensando le spese tra le parti e ponendo a loro carico, in via solidale, le spese di CTU, con ripartizione interna al 50%. § 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice, dopo aver illustrato i principi di ripartizione dell'onere probatorio in caso di azione di accertamento negativo e di ripetizione di indebito, ha ritenuto che, anche alla luce della CTU, non poteva affermarsi la usurarietà del tasso applicato nel prestito – accertato come quello contrattuale corrispondente così come inferiore quello di mora al tasso soglia – in quanto, contrariamente a quanto richiesto dalla parte attrice, non era possibile includere il premio assicurativo.
Ha rilevato il Tribunale che nelle istruzioni della Banca d'Italia – all'epoca del prestito operanti – non era incluso detto onere economico nel conteggio e che in ogni caso era obbligatoria tale assicurazione per legge ex art. 54 DPR n. 180/50, sì da giustificare tale esclusione. Aggiungeva, quindi, il primo giudice che detto costo era escluso – fino al 2009 – dal paniere sicchè la richiesta di parte attrice non poteva trovare accoglimento anche per un profilo di disomogeneità.
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado sotto Parte_2 vari profili e chiedendo “In via principale e di merito, accertare e dichiarare, per tutti i motivi e le ragioni nonché gli argomenti in fatto e in diritto di cui in narrativa della domanda, la nullità/illegittimità/inefficacia dell'applicazione di interessi usurari al rapporto di cessione del quinto di cui in premessa, e, per l'effetto, condannare , ai sensi dell'art. 1815 comma CP_2
2 C.C., a restituire alla sig.ra tutti gli interessi ultralegali usurari corrisposti, nella Parte_1 somma pari a complessivi € 12.454,18 (€ 19.080,00 - € 6.625,82) oltre interessi legali, da applicarsi, nella misura di legge (con precisazione che dalla domanda giudiziale gli interessi legali debbono determinarsi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 C.C.), per ogni singola rata mensile, sulle somme pagate per interessi in essa specificate, con decorrenza dal giorno dell'apprensione al saldo;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Ha resistito l'istituto bancario chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 15 febbraio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe - come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in un unico motivo con il quale parte appellante, riportando gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in punto di inserimento, nel calcolo del tasso da confrontare con il tasso soglia ai fini dell'usura, del premio assicurativo per morte, disabilità e similari (in sostanza incapacità sopravvenuta a fare fronte all'onere economico di restituzione), invoca detta inclusione – negata dal primo giudice – e, per l'effetto, rivendica la somma di Euro 12.454,18 per sorte capitale indebita, come accertato dal CTU in primo grado, oltre gli interessi dai singoli versamenti e poi dalla sentenza secondo il disposto ex art. 1224 comma 4 C.C.
§ 4 — L'appello è fondato.
Va premesso che con la memoria conclusionale anticipata, parte appellante ha formulato argomenti a sostegno della legittimazione passiva di parte appellata, originaria convenuta, richiamando l'eccezione che quest'ultima aveva formulato in primo grado.
Ora, rileva la Corte che, in primo luogo, il Tribunale – pur respingendo la domanda attrice – ha effettuato un accertamento implicitamente riconoscendo all'istituto bancario chiamato in giudizio la legittimazione passiva;
quest'ultima, in ogni caso, pare emergere da una serie di elementi che conducono a ritenere come le obbligazioni maturate in capo alla cedente (con riferimento ovviamente ai rapporti obbligatori trasferiti) migrano a carico della cessionaria.
Del resto, parte appellata – nel costituirsi in questa sede – nulla ha rilevato in ordine agli elementi fattuali e documentali che attestano tale trasferimento di oneri, sicchè ben può operarsi sulla base del disposto di cui all'art. 115 CPC.
Si porrà , evidentemente, una questione poi di natura contrattuale tra cedente e cessionario, estranea ovviamente a questo giudizio.
Nel merito, parte appellante ha devoluto esclusivamente la questione della inclusione o meno – ai fini del calcolo del TEG con riguardo al tasso soglia usura – del premio assicurativo.
Sul punto il Tribunale ha motivato facendo richiamo a quanto espresso dal CTU a proposito dell'assenza, nelle Istruzioni della Banca d'Italia, di tale previsione e nel fatto che trattasi di assicurazione imposta per legge nelle ipotesi di restituzione di prestito mediante cessione del quinto (nel caso in esame relativo alla pensione percepita).
Invero, come allegato da parte appellante, la giurisprudenza di legittimità ha espresso in materia un orientamento ormai consolidato.
Come affermato nella sentenza n. 3025/22 “questa Corte (Cass. n. 8806 del 05/04/2017; in senso conforme Cass. n.
22458/2018 che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo;
- che, in particolare, la predetta sentenza ha evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644 comma 5 cod. pen. – secondo cui "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" - alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia;
- che ne consegue che non ha nessun rilievo che la Banca d'Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non avesse inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi;
che, in proposito, recentemente, questa Corte nella sentenza a Sezioni Unite n. 16303/2018, ha affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644 comma 5 cod. pen. , dovrebbe essere inserita - si trattava in quella fattispecie della commissione di massimo scoperto - rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare;
che, pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli;
- che, anche nella recentissima sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020, questa Corte ha aderito all'orientamento interpretativo secondo cui in nessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica;
che, in particolare, è stato affermato, con riferimento agli interessi moratori, che anche se nei decreti ministeriali sino al d.m. 22 marzo 2002 difetta la rilevazione, anche se separata, della maggiorazione propria degli interessi moratori (avendo tale rilevazione avuto inizio solo a partire dal decreto ministeriale del 25 marzo 2003) "in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreto rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato (punto ii.
3. iii)" ; che, data readem ratio, tale ragionamento deve svolgersi anche con riferimento alla mancata rilevazione fino al d.m. del maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del T.E.G.M., esclusione che, come sopra già illustrato, quindi non rileva nella determinazione della soglia usuraria del singolo rapporto”.
Alla luce, allora, di tali principi – che questo Collegio intende condividere in assenza di elementi idonei a condurre a diverso convincimento – l'appello deve essere accolto. Peraltro, le considerazioni contenute nelle pronunce di legittimità rendono del tutto inconferente il principio di affidamento invocato da parte appellata.
Per il “quantum”, la CTU di primo grado – come sopra riportato – ha già eseguito il conteggio, accertando l'ammontare di Euro 12.454,18 a titolo di indebito e, quindi, di credito in capo alla originaria attrice.
In ordine poi agli interessi, parte appellante invoca la decorrenza dai singoli pagamenti, così presupponendo la “mala fede” dell'accipiens: giova, allora , ricordare (v. Cass. 12362 del 07/05/2024) che in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave - dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso
- sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo.
Considerato, allora, che tale prova non è stata fornita dalla originaria attrice e che, peraltro, è da escludersi tale elemento soggettivo proprio alla luce della ricostruzione giurisprudenziale che è stata necessaria ai fini di una chiarezza interpretativa, gli interessi non possono che decorrere dalla domanda giudiziale e, poi, dalla sentenza, in quest'ultimo caso ex art. 1224 comma 4 C.C. come richiesto senza alcuna contestazione di parte appellata sul punto. § 5 — Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali, spese da distrarsi in favore dell'Avv. Alessandro Persia dichiaratosi antistatario.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 60/22 del tribunale di Velletri, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, della somma di Euro 12.454,18 oltre interessi dalla domanda giudiziale fino alla sentenza e dalla sentenza ex art. 1224 comma 4 C.C. fino al saldo;
2. Condanna parte appellata alla rifusione, in favore di parte appellante, delle spese del doppio grado che si liquidano in Euro 5.077,00 quanto al primo grado ed in Euro 5.809,00 quanto al secondo grado, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali, da distrarsi in favore dell'Avv. Alessandro Persia, dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4254 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 14 ottobre 2025 e vertente tra
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Alessandro Persia;
APPELLANTE
E
P.IV , rappresentato e difeso, in virtù di procura in Controparte_1 P.IVA_1 atti, dall'Avvocato Giuseppe Strazza;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA § 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. conveniva in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
« - in via principale, accertare e dichiarare, per tutti i motivi e le ragioni nonché gli argomenti in fatto e in diritto di cui in narrativa esposti nel capo 1) della domanda, la nullità/illegittimità/inefficacia dell'applicazione di interessi usurari al rapporto di cessione del quinto di cui in premessa, e, per l'effetto, condannare , ai sensi dell'art. 1815 comma 2 C.C., a restituire alla sig.ra CP_2
tutti gli interessi ultralegali usurari corrisposti, nella somma pari a complessivi € Parte_1
12.454,18 (€ 19.080,00 - € 6.625,82) oltre interessi legali, da applicarsi, nella misura di legge, per ogni singola rata mensile, sulle somme pagate per interessi in essa specificate, con decorrenza dal giorno dell'apprensione al saldo;
(omissis) - In ogni caso, con integrale vittoria di compensi professionali, rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
A sostegno della domanda, la deduceva: che, in data 12/09/2008, chiedeva la concessione di Pt_1 un prestito, contro cessione del quinto della pensione, presso la sede I.N.P.D.A.P. di Roma Via Quintavalle n. 32, avendo ivi scorto esposizioni nella bacheca che presentavano la possibilità di fruire di tali prestiti in modo agevolato, in convenzione con l'Ente.; che, presso la detta sede, le era fatto sottoscrivere il modulo di proposta di finanziamento, dagli operatori di sportello;
che tale contratto Le era restituito controfirmato da tale sig. procuratore di Idea Finanziaria Spa, che Persona_1 la sig.ra non ha mai conosciuto;
che il prestito concesso, identificato con codice contratto Pt_1
n.70042 - cod. Cliente 0380225 Idea Finanziaria Spa, è pari a € 6.625,82 a fronte di un totale onere debitorio / restitutorio della sig.ra pari a € 19.080,00; che Il T.A.E.G. indicato in contratto è Pt_1 pari al 30,30%.; che Il rapporto è stato ceduto dapprima da Idea Finanziaria Spa a Controparte_3
, in data 21 ottobre 2008 (che ha attribuito codice identificativo contratto n. 40226 - Cod. Cliente 197472), e, successivamente, da a ai sensi dell'art. 58 TUB, in Controparte_3 CP_2 data 14 marzo 2017; che) Il finanziamento è, ad oggi, stato estinto dalla ricorrente, mediante il pagamento di numero 120 rate da € 159,00 per complessivi € 19.080,00; che il contratto di finanziamento è nullo quanto alla clausola pattizia degli interessi legali stante la denunciata usurarietà della clausola determinativa degli oneri del mutuo, tra i quali oneri necessariamente debbono essere incluse, ai sensi dell'art. 644 C.P. e 1815 C.C., le spese per il premio assicurativo caso morte e comunque collegate alla garanzia del credito del finanziatore, il cui conteggio tra gli oneri del finanziamento rende un TAEG pari al 30,30 come attestato nel contratto;
che, all'uopo, debbono essere disapplicate le Istruzioni della Banca d'Italia sul calcolo del T.E.G.M. relativo ai contratti di cessione del quinto ratione temporis applicabili (Istruzioni 2006), nella parte in cui non includono le spese per il premio assicurativo caso morte invalidità, infermità o disoccupazione del debitore e comunque collegate alla garanzia del credito del finanziatore;
che ha, pertanto, diritto alla restituzione di tutti gli interessi ultralegali usurari corrisposti, pari a complessivi € 12.454,18 (€ 19.080,00 - € 6.625,82) oltre interessi legali come per legge, dal giorno di ogni singola dazione al saldo.
Costituitosi il convenuto, questo resisteva alle domande di cui chiedeva il rigetto.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria anche a mezzo di CTU contabile, ha respinto le domande attrici, compensando le spese tra le parti e ponendo a loro carico, in via solidale, le spese di CTU, con ripartizione interna al 50%. § 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice, dopo aver illustrato i principi di ripartizione dell'onere probatorio in caso di azione di accertamento negativo e di ripetizione di indebito, ha ritenuto che, anche alla luce della CTU, non poteva affermarsi la usurarietà del tasso applicato nel prestito – accertato come quello contrattuale corrispondente così come inferiore quello di mora al tasso soglia – in quanto, contrariamente a quanto richiesto dalla parte attrice, non era possibile includere il premio assicurativo.
Ha rilevato il Tribunale che nelle istruzioni della Banca d'Italia – all'epoca del prestito operanti – non era incluso detto onere economico nel conteggio e che in ogni caso era obbligatoria tale assicurazione per legge ex art. 54 DPR n. 180/50, sì da giustificare tale esclusione. Aggiungeva, quindi, il primo giudice che detto costo era escluso – fino al 2009 – dal paniere sicchè la richiesta di parte attrice non poteva trovare accoglimento anche per un profilo di disomogeneità.
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado sotto Parte_2 vari profili e chiedendo “In via principale e di merito, accertare e dichiarare, per tutti i motivi e le ragioni nonché gli argomenti in fatto e in diritto di cui in narrativa della domanda, la nullità/illegittimità/inefficacia dell'applicazione di interessi usurari al rapporto di cessione del quinto di cui in premessa, e, per l'effetto, condannare , ai sensi dell'art. 1815 comma CP_2
2 C.C., a restituire alla sig.ra tutti gli interessi ultralegali usurari corrisposti, nella Parte_1 somma pari a complessivi € 12.454,18 (€ 19.080,00 - € 6.625,82) oltre interessi legali, da applicarsi, nella misura di legge (con precisazione che dalla domanda giudiziale gli interessi legali debbono determinarsi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 C.C.), per ogni singola rata mensile, sulle somme pagate per interessi in essa specificate, con decorrenza dal giorno dell'apprensione al saldo;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Ha resistito l'istituto bancario chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 15 febbraio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe - come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in un unico motivo con il quale parte appellante, riportando gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in punto di inserimento, nel calcolo del tasso da confrontare con il tasso soglia ai fini dell'usura, del premio assicurativo per morte, disabilità e similari (in sostanza incapacità sopravvenuta a fare fronte all'onere economico di restituzione), invoca detta inclusione – negata dal primo giudice – e, per l'effetto, rivendica la somma di Euro 12.454,18 per sorte capitale indebita, come accertato dal CTU in primo grado, oltre gli interessi dai singoli versamenti e poi dalla sentenza secondo il disposto ex art. 1224 comma 4 C.C.
§ 4 — L'appello è fondato.
Va premesso che con la memoria conclusionale anticipata, parte appellante ha formulato argomenti a sostegno della legittimazione passiva di parte appellata, originaria convenuta, richiamando l'eccezione che quest'ultima aveva formulato in primo grado.
Ora, rileva la Corte che, in primo luogo, il Tribunale – pur respingendo la domanda attrice – ha effettuato un accertamento implicitamente riconoscendo all'istituto bancario chiamato in giudizio la legittimazione passiva;
quest'ultima, in ogni caso, pare emergere da una serie di elementi che conducono a ritenere come le obbligazioni maturate in capo alla cedente (con riferimento ovviamente ai rapporti obbligatori trasferiti) migrano a carico della cessionaria.
Del resto, parte appellata – nel costituirsi in questa sede – nulla ha rilevato in ordine agli elementi fattuali e documentali che attestano tale trasferimento di oneri, sicchè ben può operarsi sulla base del disposto di cui all'art. 115 CPC.
Si porrà , evidentemente, una questione poi di natura contrattuale tra cedente e cessionario, estranea ovviamente a questo giudizio.
Nel merito, parte appellante ha devoluto esclusivamente la questione della inclusione o meno – ai fini del calcolo del TEG con riguardo al tasso soglia usura – del premio assicurativo.
Sul punto il Tribunale ha motivato facendo richiamo a quanto espresso dal CTU a proposito dell'assenza, nelle Istruzioni della Banca d'Italia, di tale previsione e nel fatto che trattasi di assicurazione imposta per legge nelle ipotesi di restituzione di prestito mediante cessione del quinto (nel caso in esame relativo alla pensione percepita).
Invero, come allegato da parte appellante, la giurisprudenza di legittimità ha espresso in materia un orientamento ormai consolidato.
Come affermato nella sentenza n. 3025/22 “questa Corte (Cass. n. 8806 del 05/04/2017; in senso conforme Cass. n.
22458/2018 che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo;
- che, in particolare, la predetta sentenza ha evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644 comma 5 cod. pen. – secondo cui "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" - alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia;
- che ne consegue che non ha nessun rilievo che la Banca d'Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non avesse inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi;
che, in proposito, recentemente, questa Corte nella sentenza a Sezioni Unite n. 16303/2018, ha affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644 comma 5 cod. pen. , dovrebbe essere inserita - si trattava in quella fattispecie della commissione di massimo scoperto - rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare;
che, pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli;
- che, anche nella recentissima sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020, questa Corte ha aderito all'orientamento interpretativo secondo cui in nessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica;
che, in particolare, è stato affermato, con riferimento agli interessi moratori, che anche se nei decreti ministeriali sino al d.m. 22 marzo 2002 difetta la rilevazione, anche se separata, della maggiorazione propria degli interessi moratori (avendo tale rilevazione avuto inizio solo a partire dal decreto ministeriale del 25 marzo 2003) "in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreto rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato (punto ii.
3. iii)" ; che, data readem ratio, tale ragionamento deve svolgersi anche con riferimento alla mancata rilevazione fino al d.m. del maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del T.E.G.M., esclusione che, come sopra già illustrato, quindi non rileva nella determinazione della soglia usuraria del singolo rapporto”.
Alla luce, allora, di tali principi – che questo Collegio intende condividere in assenza di elementi idonei a condurre a diverso convincimento – l'appello deve essere accolto. Peraltro, le considerazioni contenute nelle pronunce di legittimità rendono del tutto inconferente il principio di affidamento invocato da parte appellata.
Per il “quantum”, la CTU di primo grado – come sopra riportato – ha già eseguito il conteggio, accertando l'ammontare di Euro 12.454,18 a titolo di indebito e, quindi, di credito in capo alla originaria attrice.
In ordine poi agli interessi, parte appellante invoca la decorrenza dai singoli pagamenti, così presupponendo la “mala fede” dell'accipiens: giova, allora , ricordare (v. Cass. 12362 del 07/05/2024) che in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave - dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso
- sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo.
Considerato, allora, che tale prova non è stata fornita dalla originaria attrice e che, peraltro, è da escludersi tale elemento soggettivo proprio alla luce della ricostruzione giurisprudenziale che è stata necessaria ai fini di una chiarezza interpretativa, gli interessi non possono che decorrere dalla domanda giudiziale e, poi, dalla sentenza, in quest'ultimo caso ex art. 1224 comma 4 C.C. come richiesto senza alcuna contestazione di parte appellata sul punto. § 5 — Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali, spese da distrarsi in favore dell'Avv. Alessandro Persia dichiaratosi antistatario.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 60/22 del tribunale di Velletri, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, della somma di Euro 12.454,18 oltre interessi dalla domanda giudiziale fino alla sentenza e dalla sentenza ex art. 1224 comma 4 C.C. fino al saldo;
2. Condanna parte appellata alla rifusione, in favore di parte appellante, delle spese del doppio grado che si liquidano in Euro 5.077,00 quanto al primo grado ed in Euro 5.809,00 quanto al secondo grado, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali, da distrarsi in favore dell'Avv. Alessandro Persia, dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore