Art. 5.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, valutato in lire 180 milioni, si provvede a carico del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzazione di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 .
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1973 e 1974, valutati rispettivamente, in lire 290 milioni ed in lire 464 milioni e 500 mila, si provvede, rispettivamente, a carico e mediante riduzione dei fondi iscritti ai capitoli 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, valutato in lire 180 milioni, si provvede a carico del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzazione di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 .
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1973 e 1974, valutati rispettivamente, in lire 290 milioni ed in lire 464 milioni e 500 mila, si provvede, rispettivamente, a carico e mediante riduzione dei fondi iscritti ai capitoli 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.