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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/12/2025, n. 2825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2825 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, alla scadenza del termine previsto per il deposito di note sostitutive d'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 24/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 7182/2023 R.G. promossa da:
nata a [...], il [...], e residente in Cellole (CE) Parte_1 loc. Guarnelle n. 21, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria MANCINI, presso cui elettivamente domicilia in via XXI Luglio n. 69, 81037, Sessa Aurunca, come da allegata procura, RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti, RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
(già , in Controparte_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, alla via Grezar n. 14, e per la presente procedura, al viale Lamberti fabbr. rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto SAVA, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Guglielmo Sanfelice, 24, come da allegata procura, RESISTENTE Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento per avvisi di addebito
Conclusioni delle parti: Come da rispettivi atti interruttivi e da note sostitutive d'udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del 9.11.2023 l'odierna ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 028 2023 90085681 60/000, notificata dal in data Controparte_5
23/10/2013, per complessivi € 14.948,00, e conseguente a 3 avvisi di addebito:
1. 328 2018 000 512 5129 000,
2. 328 2019 000 719 2237 000,
3. 328 2021 000 043 3022 000, presuntivamente notificati tra il gennaio 2019 e il novembre 2021, relativi alla contribuzione dovuta alla gestione Coltivatori Diretti per gli anni 2017, 2018 e 2019. A sostegno della opposizione ha eccepito la non debenza della contribuzione per avere cessato la propria attività di coltivatore diretto con decorrenza dal 26.09.2016, con conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese in data 24.10.2016. In considerazione di ciò, ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere, previa sospensiva, una pronuncia di annullamento dell'intimazione di pagamento de qua per carenza dei presupposti ai fini dell'assoggettamento ai contributi ordinando a CP_1 quest'ultimo di aggiornare la posizione contributiva della ricorrente;
vinte le spese, da distrarsi per anticipo fattone.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita , che ha eccepito CP_6
l'inammissibilità del ricorso di opposizione a ruolo, per tardività, in quanto proposto oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. dell'art. 24 comma 5 della legge 46/99, oltre che il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto estranea al processo notificatorio degli avvisi di addebito. Ha, inoltre, rappresentato che il 17.10.2022 veniva notificata alla ricorrente una comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 028/76/2022/00001700/000, contenente anche gli avvisi di addebito oggi opposti, mai impugnata. Per tali ragioni, ha chiesto la nullità o l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto di quest'ultimo, perché infondato, con il favore delle spese da distrarsi.
Si è costituito altresì l che ha chiesto di voler dichiarare la cessazione Controparte_7 della materia del contendere, per aver preso atto che la ricorrente è stata cancellata retroattivamente alla data 26/09/2016 dalla Gestione lavoratori autonomi in agricoltura e per aver, dunque, provveduto all'annullamento degli avvisi di addebito il 2.3.2024, con la compensazione delle spese di lite. Acquisita agli atti la documentazione prodotta, concesso il termine per il deposito di note sostitutive d'udienza ex art 127 ter c.p.c., a scioglimento della riserva, la causa viene decisa mediante pubblicazione del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Nel merito, va dichiarata cessata la materia del contendere, atteso che l' ha CP_1 documentato i provvedimenti di annullamento degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento oggi opposta. Non v'è dubbio che nel caso di specie deve ritenersi venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente in ordine ai predetti titoli.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, per i titoli opposti è venuto meno l'oggetto del contendere: sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere, che è costituito, giustappunto, dall'annullamento.
Residua la determinazione delle spese processuali, che stimasi equo compensare integralmente con il Riscossore, per le ragioni esposte nella memoria di costituzione di quest'ultimo. In caso di cessata materia del contendere, le spese seguono il criterio della soccombenza virtuale: già ad una prima delibazione della domanda, essa appariva fondata, tant'è che l' ha proceduto all'annullamento sua sponte, prima (2.3.2024) della prima udienza
CP_1 fissata (15.4.2024). Inoltre, parte ricorrente, con le note sostitutive d'udienza del 22.11.2025 ha provato di aver inviato alla Camera di Commercio, contrariamente a quanto sostenuto dall' la per la cancellazione dal Registro delle Imprese in
CP_1 CP_8 data 17.10.2016, ma l' non si è attivato tempestivamente per adeguare la posizione
CP_1 contributiva della ricorrente. Tuttavia, le spese si compensano per la metà, in ragione della prova fornita in giudizio da parte dell' della rituale notifica degli avvisi di addebito, nemmeno censurata da parte
CP_1 ricorrente;
con la conseguenza che, qualora non fosse intervenuto l'annullamento da parte dell' i titoli sottesi all'intimazione di pagamento si sarebbero irrimediabilmente
CP_1 cristallizzati, essendo spirato il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica, previsto dall'art. 24 co. 5 D.lgs. 46/1999 e il Giudice non avrebbe potuto che dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere nel resto;
2. Compensa integralmente le spese di lite con l' ; CP_2 CP_2
3. Compensate le spese di lite per la metà, condanna l' soccombente virtuale alla CP_1 refusione dell'altra metà, che liquida in € 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, secondo i valori minimi del D.M. n. 147 del 13/08/2022, con attribuzione all'Avv. Maria Mancini antistatario.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi. IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, alla scadenza del termine previsto per il deposito di note sostitutive d'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 24/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 7182/2023 R.G. promossa da:
nata a [...], il [...], e residente in Cellole (CE) Parte_1 loc. Guarnelle n. 21, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria MANCINI, presso cui elettivamente domicilia in via XXI Luglio n. 69, 81037, Sessa Aurunca, come da allegata procura, RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti, RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
(già , in Controparte_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, alla via Grezar n. 14, e per la presente procedura, al viale Lamberti fabbr. rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto SAVA, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Guglielmo Sanfelice, 24, come da allegata procura, RESISTENTE Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento per avvisi di addebito
Conclusioni delle parti: Come da rispettivi atti interruttivi e da note sostitutive d'udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del 9.11.2023 l'odierna ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 028 2023 90085681 60/000, notificata dal in data Controparte_5
23/10/2013, per complessivi € 14.948,00, e conseguente a 3 avvisi di addebito:
1. 328 2018 000 512 5129 000,
2. 328 2019 000 719 2237 000,
3. 328 2021 000 043 3022 000, presuntivamente notificati tra il gennaio 2019 e il novembre 2021, relativi alla contribuzione dovuta alla gestione Coltivatori Diretti per gli anni 2017, 2018 e 2019. A sostegno della opposizione ha eccepito la non debenza della contribuzione per avere cessato la propria attività di coltivatore diretto con decorrenza dal 26.09.2016, con conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese in data 24.10.2016. In considerazione di ciò, ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere, previa sospensiva, una pronuncia di annullamento dell'intimazione di pagamento de qua per carenza dei presupposti ai fini dell'assoggettamento ai contributi ordinando a CP_1 quest'ultimo di aggiornare la posizione contributiva della ricorrente;
vinte le spese, da distrarsi per anticipo fattone.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita , che ha eccepito CP_6
l'inammissibilità del ricorso di opposizione a ruolo, per tardività, in quanto proposto oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. dell'art. 24 comma 5 della legge 46/99, oltre che il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto estranea al processo notificatorio degli avvisi di addebito. Ha, inoltre, rappresentato che il 17.10.2022 veniva notificata alla ricorrente una comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 028/76/2022/00001700/000, contenente anche gli avvisi di addebito oggi opposti, mai impugnata. Per tali ragioni, ha chiesto la nullità o l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto di quest'ultimo, perché infondato, con il favore delle spese da distrarsi.
Si è costituito altresì l che ha chiesto di voler dichiarare la cessazione Controparte_7 della materia del contendere, per aver preso atto che la ricorrente è stata cancellata retroattivamente alla data 26/09/2016 dalla Gestione lavoratori autonomi in agricoltura e per aver, dunque, provveduto all'annullamento degli avvisi di addebito il 2.3.2024, con la compensazione delle spese di lite. Acquisita agli atti la documentazione prodotta, concesso il termine per il deposito di note sostitutive d'udienza ex art 127 ter c.p.c., a scioglimento della riserva, la causa viene decisa mediante pubblicazione del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Nel merito, va dichiarata cessata la materia del contendere, atteso che l' ha CP_1 documentato i provvedimenti di annullamento degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento oggi opposta. Non v'è dubbio che nel caso di specie deve ritenersi venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente in ordine ai predetti titoli.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, per i titoli opposti è venuto meno l'oggetto del contendere: sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere, che è costituito, giustappunto, dall'annullamento.
Residua la determinazione delle spese processuali, che stimasi equo compensare integralmente con il Riscossore, per le ragioni esposte nella memoria di costituzione di quest'ultimo. In caso di cessata materia del contendere, le spese seguono il criterio della soccombenza virtuale: già ad una prima delibazione della domanda, essa appariva fondata, tant'è che l' ha proceduto all'annullamento sua sponte, prima (2.3.2024) della prima udienza
CP_1 fissata (15.4.2024). Inoltre, parte ricorrente, con le note sostitutive d'udienza del 22.11.2025 ha provato di aver inviato alla Camera di Commercio, contrariamente a quanto sostenuto dall' la per la cancellazione dal Registro delle Imprese in
CP_1 CP_8 data 17.10.2016, ma l' non si è attivato tempestivamente per adeguare la posizione
CP_1 contributiva della ricorrente. Tuttavia, le spese si compensano per la metà, in ragione della prova fornita in giudizio da parte dell' della rituale notifica degli avvisi di addebito, nemmeno censurata da parte
CP_1 ricorrente;
con la conseguenza che, qualora non fosse intervenuto l'annullamento da parte dell' i titoli sottesi all'intimazione di pagamento si sarebbero irrimediabilmente
CP_1 cristallizzati, essendo spirato il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica, previsto dall'art. 24 co. 5 D.lgs. 46/1999 e il Giudice non avrebbe potuto che dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere nel resto;
2. Compensa integralmente le spese di lite con l' ; CP_2 CP_2
3. Compensate le spese di lite per la metà, condanna l' soccombente virtuale alla CP_1 refusione dell'altra metà, che liquida in € 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, secondo i valori minimi del D.M. n. 147 del 13/08/2022, con attribuzione all'Avv. Maria Mancini antistatario.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi. IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini